30 giugno 2014: esclusività del deposito telematico

GENNAIO–APRILE
30 giugno 2014:
esclusività del deposito
telematico nei Tribunali
di Maurizio Reale
Meno di 100 sono i giorni che separano i professionisti
dall’esclusività del deposito telematico di alcuni atti del
processo civile così come stabilito dall’art. 16 bis della
legge stabilità 2013.
Vediamo, nel dettaglio, lo stato dell’arte, gli atti
che obbligatoriamente dovranno essere depositati
telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014 ed
il momento in cui potrà dirsi perfezionato il deposito
telematico degli atti e/o documenti.
Lo stato dell’arte.
Il Ministero della Giustizia ha recentemente pubblicato
le statistiche del PCT al 31 dicembre 2013; a seguire un
breve riepilogo:
Comunicazioni e notificazioni.
Attivate in tutti i tribunali e le corti d’appello
Nel 2013 ne sono state consegnate 12.289.933, per un
risparmio stimato pari a € 43.014.762,00 pari a circa la
metà della spesa informatica per la giustizia nello stesso
anno 2013.
Al mese ne vengono consegnate circa 1.200.000.
Depositi telematici a valore legale da parte di
avvocati e professionisti.Attivati in 94 tribunali su
140 (67% dell’intero territorio) e 10 corti d’appello su
26 (38% dell’intero territorio).
Nel 2013 sono stati ricevuti 319.496 atti, di cui 95.000
ricorsi per decreto ingiuntivo e 33.000 memorie.
Sono stati 31.642 i professionisti che hanno depositato
almeno un atto.
A dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento
è stato pari all’85%.
Al mese vengono ricevuti circa 30.000 atti, il 56% dei
quali da avvocati.
Tipologia dei soggetti depositanti su 319.496
depositi:
Avvocato – 179.723 (56%)
Curatore – 85.372 (27%)
Delegato – 31.793 (10%)
Ausiliario- 18.340 (6%)
Custode- 4.268 (1%)
Ambito del deposito:
Contenzioso – 132.216 (42%)
Fallimentare – 87.482 (27%)
Esecuzioni – 83.215 (26%)
Lavoro – 15.914 (5%)
Volontaria giurisdizione – 666 (0%)
Tipologia di atto:
Altri atti istruttori – 181.453 (57%)
Ricorso per decreto ingiuntivo – 95.580 (30%)
Memoria/Comparsa – 8.721 (3%)
Depositi telematici da parte dei magistrati:Nel 2013
i magistrati hanno depositato 659.626 provvedimenti,
di cui quasi 200.000 verbali di udienza.
I giudici che nel 2013 hanno depositato almeno un
provvedimento sono 1.767.
A dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento
è stato pari al 91%.
Al mese vengono depositati circa 80.000 provvedimenti.
Atti scansionati:
Nel 2013 sono stati scansionati 2.862.728 atti, di cui
2.265.841 provvedimenti dei giudici e 500.000 atti di
parte.
Nell’archivio informatico sono pertanto disponibili
oltre 3 milioni di documenti, di cui il 23% è in formato
nativo digitale.
Atti che esclusivamente dovranno essere depositati
telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014:
La legge 24.12.2012, n. 228, ha apportato modifiche
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introducendo
l’art. 16 bis. La lettura di tale articolo consente di poter
individuare quali saranno gli atti e i documenti che il
professionista dovrà depositare, innanzi al Tribunale,
esclusivamente mediante telematico a decorrere dal 30
giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione.
Dovranno depositarsi telematicamente:
- i ricorsi per decreto ingiuntivo;
- gli atti successivi all’atto introduttivo e alla costituzione
in giudizio;
AVVOCATURA
1/2014
55
LA PREVIDENZA FORENSE
AVVOCATURA
30 giugno 2014: esclusività del deposito telematico nei Tribunali
56
- gli atti dei soggetti nominati o delegati dall’autorità
giudiziaria (con deposito telematico da effettuarsi a
cura degli stessi);
- gli atti provenienti dai soggetti nominati direttamente
dalle parti (con deposito telematico da effettuarsi a cura
delle parti – avvocati -);
- nei processi esecutivi di cui al libro III del codice
di procedura civile tutti gli atti successivi al deposito
dell’atto con cui si inizia l’esecuzione;
- nelle procedure concorsuali l’obbligo si applicherà
solo al deposito degli atti e dei documenti da parte del
curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,
del commissario liquidatore e del commissario
straordinario.
Non si applicherà l’obbligo del deposito telematico
di atti e/o documenti inerenti l’intero giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo.
Il momento perfezionativo del deposito telematico.
A seguito del deposito telematico dell’atto e/o del
documento, alla PEC del professionista giungeranno,
progressivamente, le seguenti ricevute:
1) ricevuta di accettazione
2) ricevuta di avvenuta consegna
3) ricevuta esiti controlli automatici
4) ricevuta accettazione definitiva del deposito.
Ciò posto, per stabilire con certezza qual è il momento
in cui si perfeziona il deposito telematico dell’atto o del
documento da parte del professionista bisognerà avere
riguardo e correlare tra loro il comma 7 dell’art. 16 bis
della legge 24.12.2012, n. 228 con l’art. 13 comma n.
2 e n. 3 del D.M. 44/2011 in quanto:
entrambe le disposizioni prevedono che il deposito
telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata del Ministero
della Giustizia ma, il comma 3 del D.M. 44/2011
aggiunge che “…Quando la ricevuta (di avvenuta
consegna) è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si
considera effettuato il giorno feriale immediatamente
successivo”.
Per tale motivo, pur ritenendo che per il criterio della
gerarchia delle fonti l’antinomia tra le due norme possa
risolversi a favore della “disapplicazione” del comma 3
dell’art 13 DM 44/2011, così come deciso dal Tribunale
di Milano (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio
2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini,
est. Rosa Muscio) per il quale “Il deposito telematico di un
atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore
di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
La tempestività del deposito si valuta, dunque, con riguardo
al giorno in cui viene la ricevuta di avvenuta consegna,
senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la
ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di
legge primaria (art. 16-bis l. 221/2012) nulla prevede al
riguardo e non può essere derogata da una norma di rango
inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44”),
suggerisco prudenzialmente al professionista, ove
possibile, di depositare telematicamente il proprio atto,
ove lo stesso coincida con l’ultimo giorno per il
deposito, con congruo anticipo rispetto alle ore 14.00
per evitare che la ricevuta di consegna, inviata dal
gestore della PEC del Ministero della Giustizia alla PEC
del professionista, possa giungere dopo le ore 14.00,
con la conseguenza che il deposito, in tale ipotesi, si
considererebbe effettuato il giorno successivo, ove il
giudicante non condividesse la decisione del Tribunale
di Milano. ■