GENNAIO–APRILE 30 giugno 2014: esclusività del deposito telematico nei Tribunali di Maurizio Reale Meno di 100 sono i giorni che separano i professionisti dall’esclusività del deposito telematico di alcuni atti del processo civile così come stabilito dall’art. 16 bis della legge stabilità 2013. Vediamo, nel dettaglio, lo stato dell’arte, gli atti che obbligatoriamente dovranno essere depositati telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014 ed il momento in cui potrà dirsi perfezionato il deposito telematico degli atti e/o documenti. Lo stato dell’arte. Il Ministero della Giustizia ha recentemente pubblicato le statistiche del PCT al 31 dicembre 2013; a seguire un breve riepilogo: Comunicazioni e notificazioni. Attivate in tutti i tribunali e le corti d’appello Nel 2013 ne sono state consegnate 12.289.933, per un risparmio stimato pari a € 43.014.762,00 pari a circa la metà della spesa informatica per la giustizia nello stesso anno 2013. Al mese ne vengono consegnate circa 1.200.000. Depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti.Attivati in 94 tribunali su 140 (67% dell’intero territorio) e 10 corti d’appello su 26 (38% dell’intero territorio). Nel 2013 sono stati ricevuti 319.496 atti, di cui 95.000 ricorsi per decreto ingiuntivo e 33.000 memorie. Sono stati 31.642 i professionisti che hanno depositato almeno un atto. A dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento è stato pari all’85%. Al mese vengono ricevuti circa 30.000 atti, il 56% dei quali da avvocati. Tipologia dei soggetti depositanti su 319.496 depositi: Avvocato – 179.723 (56%) Curatore – 85.372 (27%) Delegato – 31.793 (10%) Ausiliario- 18.340 (6%) Custode- 4.268 (1%) Ambito del deposito: Contenzioso – 132.216 (42%) Fallimentare – 87.482 (27%) Esecuzioni – 83.215 (26%) Lavoro – 15.914 (5%) Volontaria giurisdizione – 666 (0%) Tipologia di atto: Altri atti istruttori – 181.453 (57%) Ricorso per decreto ingiuntivo – 95.580 (30%) Memoria/Comparsa – 8.721 (3%) Depositi telematici da parte dei magistrati:Nel 2013 i magistrati hanno depositato 659.626 provvedimenti, di cui quasi 200.000 verbali di udienza. I giudici che nel 2013 hanno depositato almeno un provvedimento sono 1.767. A dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento è stato pari al 91%. Al mese vengono depositati circa 80.000 provvedimenti. Atti scansionati: Nel 2013 sono stati scansionati 2.862.728 atti, di cui 2.265.841 provvedimenti dei giudici e 500.000 atti di parte. Nell’archivio informatico sono pertanto disponibili oltre 3 milioni di documenti, di cui il 23% è in formato nativo digitale. Atti che esclusivamente dovranno essere depositati telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014: La legge 24.12.2012, n. 228, ha apportato modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introducendo l’art. 16 bis. La lettura di tale articolo consente di poter individuare quali saranno gli atti e i documenti che il professionista dovrà depositare, innanzi al Tribunale, esclusivamente mediante telematico a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. Dovranno depositarsi telematicamente: - i ricorsi per decreto ingiuntivo; - gli atti successivi all’atto introduttivo e alla costituzione in giudizio; AVVOCATURA 1/2014 55 LA PREVIDENZA FORENSE AVVOCATURA 30 giugno 2014: esclusività del deposito telematico nei Tribunali 56 - gli atti dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (con deposito telematico da effettuarsi a cura degli stessi); - gli atti provenienti dai soggetti nominati direttamente dalle parti (con deposito telematico da effettuarsi a cura delle parti – avvocati -); - nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile tutti gli atti successivi al deposito dell’atto con cui si inizia l’esecuzione; - nelle procedure concorsuali l’obbligo si applicherà solo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. Non si applicherà l’obbligo del deposito telematico di atti e/o documenti inerenti l’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il momento perfezionativo del deposito telematico. A seguito del deposito telematico dell’atto e/o del documento, alla PEC del professionista giungeranno, progressivamente, le seguenti ricevute: 1) ricevuta di accettazione 2) ricevuta di avvenuta consegna 3) ricevuta esiti controlli automatici 4) ricevuta accettazione definitiva del deposito. Ciò posto, per stabilire con certezza qual è il momento in cui si perfeziona il deposito telematico dell’atto o del documento da parte del professionista bisognerà avere riguardo e correlare tra loro il comma 7 dell’art. 16 bis della legge 24.12.2012, n. 228 con l’art. 13 comma n. 2 e n. 3 del D.M. 44/2011 in quanto: entrambe le disposizioni prevedono che il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ma, il comma 3 del D.M. 44/2011 aggiunge che “…Quando la ricevuta (di avvenuta consegna) è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”. Per tale motivo, pur ritenendo che per il criterio della gerarchia delle fonti l’antinomia tra le due norme possa risolversi a favore della “disapplicazione” del comma 3 dell’art 13 DM 44/2011, così come deciso dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio) per il quale “Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La tempestività del deposito si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui viene la ricevuta di avvenuta consegna, senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria (art. 16-bis l. 221/2012) nulla prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44”), suggerisco prudenzialmente al professionista, ove possibile, di depositare telematicamente il proprio atto, ove lo stesso coincida con l’ultimo giorno per il deposito, con congruo anticipo rispetto alle ore 14.00 per evitare che la ricevuta di consegna, inviata dal gestore della PEC del Ministero della Giustizia alla PEC del professionista, possa giungere dopo le ore 14.00, con la conseguenza che il deposito, in tale ipotesi, si considererebbe effettuato il giorno successivo, ove il giudicante non condividesse la decisione del Tribunale di Milano. ■
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