Il Permesso di soggiorno UE di lungo periodo per i titolari di protezione internazionale Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è il documento che consente il soggiorno indeterminato sul territorio nazionale in presenza di determinati requisiti. L’Italia già riconosceva, nel T.U.I. (D.Lgs. 286/98) un documento con caratteristiche analoghe chiamato carta di soggiorno, e ne consentiva il rilascio ai soggetti già titolari da almeno cinque anni di un altro permesso di soggiorno, (purché non di breve durata) tra cui il permesso per asilo politico. Con l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini il periodo minimo di soggiorno per il rilascio della carta era stato portato a sei anni. L’Italia con D.Lgs. 3/2007 ha recepito la direttiva UE 109/2003 con la quale è stato introdotto il PDS di lungo periodo UE, disciplinato dall’art.9 del TUI. I requisiti necessari per ottenere tale permesso sono: La disponibilità di un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale. La disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienicosanitari o che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Aver soggiornato regolarmente in Italia nei cinque anni antecedenti la richiesta ed essere in possesso di un PDS in corso di validità (lavoro, motivi familiari, no PDS breve durata). Nel testo originario di tale normativa venivano specificatamente esclusi dal novero dei beneficiari del PDS lungo periodo UE, i protetti internazionali. Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana nelle modalità fissate dai Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione. Ai sensi della direttiva UE 109/2003, recepita dall’Italia con D.Lgs. 3/2007, Diversamente da quanto previsto per i titolari di qualsiasi altro PDS, rilasciato da altro Stato membro, il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, sulle seguenti basi: Esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente. Frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale. Altri scopi. Tuttavia… Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e ricevono sussidi di disoccupazione. Inoltre gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno (a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva). Il Decreto Legislativo n. 12 del 13.02.2014, che ha recepito la Direttiva UE 51/2011, ha modificato l’art. 9 del D.Lgs. 286/98, riconoscendo la possibilità di richiedere il PDS lungo periodo UE anche ai titolari di protezione internazionale, anche se con alcune differenze rispetto alle previsioni generali. Come il D.Lgs. 3/2007, il D.Lgs. 12/2014 stabilisce che i titolari di protezione internazionale per poter ottenere il PDS di lungo periodo UE debbano: Aver soggiornato regolarmente per cinque anni in Italia. Aver percepito, nell’anno precedente la richiesta, un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale. Ma… ll calcolo del periodo di soggiorno viene effettuato a partire dalla data della presentazione della domanda di protezione internazionale e non, come negli altri casi, dal momento del rilascio del primo PDS. Nel PDS di lungo periodo UE deve essere riportata la dicitura “Protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il …..” con l’indicazione di seguito della data in cui la protezione è stata riconosciuta. Non è richiesto il superamento del test di lingua Italiana. Per la concessione del PDS di lungo periodo UE non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza. Per i soggetti titolari di protezione internazionale e “vulnerabili” ex art. 8 D.Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), alla determinazione del reddito richiesto concorre (nella misura del 15% del relativo importo), la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito a fini assistenziali o caritatevoli. Questo tipo di PDS di lungo periodo UE è revocato o rifiutato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria previsti dal D.Lgs. 251/2007; in questo caso, viene mantenuto il permesso di lungo periodo UE ma con la cancellazione dell’annotazione contenente il riferimento alla protezione internazionale. L’ e v e n t u a l e e s p u l s i o n e s a r à d i s c i p l i n a t a n o n d a l T.U.I. ma dall’art. 20 D.Lgs. 251/2007 ossia il soggetto verrà espulso solo se: sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni). N.B. Se l’espulsione è effettuata da altro Paese UE, lo straniero potrà essere riammesso in Italia se qui ancora beneficia della protezione internazionale. Se invece l’espulsione dello straniero titolare di protezione internazionale riguarda un soggetto in possesso di PDS lungo periodo UE rilasciato da uno Stato UE diverso dall’Italia, essa dovrà avvenire verso quest’ultimo Paese, previa conferma dell’attualità della protezione.
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