PDS lungo periodo UE rilasciato da uno Stato UE

Il Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo per i titolari di
protezione internazionale
Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è il documento che
consente il soggiorno indeterminato sul territorio nazionale in
presenza di determinati requisiti.
L’Italia già riconosceva, nel T.U.I. (D.Lgs. 286/98) un documento
con caratteristiche analoghe chiamato carta di soggiorno, e ne
consentiva il rilascio ai soggetti già titolari da almeno cinque anni
di un altro permesso di soggiorno, (purché non di breve durata) tra
cui il permesso per asilo politico.
Con l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini il periodo minimo di
soggiorno per il rilascio della carta era stato portato a sei anni.
L’Italia con D.Lgs. 3/2007 ha recepito la direttiva UE 109/2003 con
la quale è stato introdotto il PDS di lungo periodo UE, disciplinato
dall’art.9 del TUI.
I requisiti necessari per ottenere tale permesso sono:
 La disponibilità di un reddito annuo non inferiore all’importo
dell’assegno sociale.
 La disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienicosanitari o che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 Aver soggiornato regolarmente in Italia nei cinque anni
antecedenti la richiesta ed essere in possesso di un PDS in
corso di validità (lavoro, motivi familiari, no PDS breve durata).
Nel testo originario di tale normativa venivano
specificatamente esclusi dal novero dei beneficiari del PDS
lungo periodo UE, i protetti internazionali.
 Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
nelle modalità fissate dai Ministeri dell’Interno e della Pubblica
Istruzione.
Ai sensi della direttiva UE 109/2003, recepita dall’Italia con D.Lgs.
3/2007, Diversamente da quanto previsto per i titolari di qualsiasi
altro PDS, rilasciato da altro Stato membro, il soggiornante di
lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro
per un periodo superiore a tre mesi, sulle seguenti basi:
 Esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore
autonomo o dipendente.
 Frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale.
 Altri scopi.
Tuttavia…
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri
possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea,
ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione
comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono
legalmente nello Stato membro interessato e ricevono sussidi di
disoccupazione.
Inoltre gli Stati membri possono limitare il numero totale di
persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno (a
condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento
dell'adozione della presente direttiva).
Il Decreto Legislativo n. 12 del 13.02.2014, che
ha recepito la Direttiva UE 51/2011, ha modificato l’art. 9 del
D.Lgs. 286/98, riconoscendo la possibilità di richiedere il
PDS lungo periodo UE anche ai titolari di protezione
internazionale, anche se con alcune differenze rispetto alle
previsioni generali.
Come il D.Lgs. 3/2007, il D.Lgs. 12/2014 stabilisce che i titolari di
protezione internazionale per poter ottenere il PDS di lungo
periodo UE debbano:
 Aver soggiornato regolarmente per cinque anni in Italia.
 Aver percepito, nell’anno precedente la richiesta, un reddito
annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Ma…
 ll calcolo del periodo di soggiorno viene effettuato a partire
dalla data della presentazione della domanda di protezione
internazionale e non, come negli altri casi, dal momento del
rilascio del primo PDS.
 Nel PDS di lungo periodo UE deve essere
riportata la dicitura “Protezione internazionale
riconosciuta dall’Italia il …..” con l’indicazione di
seguito della data in cui la protezione è stata riconosciuta.
 Non è richiesto il superamento del test di lingua
Italiana.
 Per la concessione del PDS di lungo periodo UE non è
richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio,
ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza.
 Per i soggetti titolari di protezione internazionale e
“vulnerabili” ex art. 8 D.Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale), alla determinazione del reddito richiesto concorre
(nella misura del 15% del relativo importo), la disponibilità di un
alloggio a titolo gratuito a fini assistenziali o caritatevoli.
 Questo tipo di PDS di lungo periodo UE è revocato o rifiutato
nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di
titolare di protezione sussidiaria previsti dal D.Lgs. 251/2007; in
questo caso, viene mantenuto il permesso di lungo periodo UE
ma con la cancellazione dell’annotazione contenente il
riferimento alla protezione internazionale.
L’ e v e n t u a l e e s p u l s i o n e s a r à d i s c i p l i n a t a n o n d a l
T.U.I. ma dall’art. 20 D.Lgs. 251/2007 ossia il soggetto verrà
espulso solo se:
 sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la
sicurezza dello Stato;
 rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci
anni).
N.B. Se l’espulsione è effettuata da altro Paese UE, lo
straniero potrà essere riammesso in Italia se qui ancora
beneficia della protezione internazionale.
Se invece l’espulsione dello straniero titolare di protezione
internazionale riguarda un soggetto in possesso di PDS lungo
periodo UE rilasciato da uno Stato UE diverso dall’Italia, essa
dovrà avvenire verso quest’ultimo Paese, previa conferma
dell’attualità della protezione.