Su Misura Luce Fix Base-Day

A G
eni spa
divisione gas & power
N° PROPOSTA
Piazzale Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Allegato “Condizioni Economiche”
SuMisura luce - fix
Codice condizioni SMFXL_131014
Pensata per attività commerciali con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno
Sottoscrivibile dal 14/10/2013 al 09/02/2014
Condizioni Economiche della somministrazione di energia elettrica
mercato libero
SuMisura luce – index base è l’offerta luce pensata per darti un vantaggio se la tua attività ha dei consumi costanti tra le ore del giorno e della notte. Se i tuoi consumi sono invece concentrati durante le
ore diurne o in alternativa durante le ore notturne puoi fare riferimento, rispettivamente, alle offerte SuMisura Index day e SuMisura Index Night.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete, come di seguito dettagliati. I corrispettivi per il
servizio di vendita posti a copertura dei costi per l’acquisto di energia elettrica, sono composti dai Corrispettivi Energia, applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e si
differenziano in base alla tipologia dei punti di prelievo (o PdP) e assumono i valori indicati di seguito. Seleziona la tua preferenza tra le offerte Base, Day o Night con una “X” e firma nel box sottostante.
Seleziona la tua preferenza tra DAY o NIGHT (mettere una firma in una sola versione)
X
X
SUMISURA LUCE FIX BASE
VERSIONE FIX DAY
-20%
Per consumi nella fascia f1+f2
0,06952 0,08690
€/kWh
€/kWh
PROMOZIONE PROFILO DAY Contributo Mensile: 12,00 euro
al mese/PdP per attivare lo sconto sul corrispettivo Day
rispetto all’offerta SuMisura luce - fix Base. Il corrispettivo
night applicato è quello dell’offerta SuMisura fix Base.
Data e Firma....................................................................................
CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO
DAY
NIGHT
Per consumi
nella fascia f1+f2
Per consumi
nella fascia f3
0,08690
€/kWh
X
VERSIONE FIX NIGHT
-20%
0,06944
€/kWh
Data e Firma..................................................................................
0,06944
€/kWh
Per consumi nella fascia f3
0,05555
€/kWh
PROMOZIONE PROFILO NIGHT Contributo Mensile: 10,00 euro
al mese/PdP per attivare lo sconto sul corrispettivo Night
rispetto all’offerta SuMisura luce - fix Base. Il corrispettivo
night applicato è quello dell’offerta SuMisura fix Base.
Data e Firma..................................................................................
Nella versione fix day lo sconto è praticato sul Corrispettivo Energia Day (nella fascia F1 + F2) rispetto all’offerta SuMisura luce - fix ed è applicato sui volumi di
energia elettrica prelevati dal Cliente nelle fasce F1 e F2 fino ad un quantitativo massimo di 10.500 kWh per ciascun anno di fornitura e per ciascun PdP.
Nella versione fix night lo sconto è praticato sul Corrispettivo Energia Night (nella fascia F3) rispetto all’offerta SuMisura luce - fix ed è applicato sui volumi di
energia elettrica prelevati dal Cliente nella fascia F3 fino ad un quantitativo massimo di 10.500 kWh per ciascun anno di fornitura e per ciascun PdP.
Punti Mono: PdP per cui non siano rese disponibili a Eni dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n.
156/07 e successive modifiche e integrazioni; i consumi di tali PdP saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F2 e F3 in base al seguente Profilo Standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3.
Punti Multi: PdP per cui siano rese disponibili a Eni misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3. Le fasce orarie attualmente in vigore sono F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni
dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore
00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi (si considerano festivi: 1° gennaio, 6
gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). Salvo conguaglio, nel caso in cui non siano disponibili in
tempo utile per la fatturazione le misure multiorarie coerenti con le fasce sopra citate, l’energia elettrica che si stima prelevata nel mese “m” di fornitura verrà ripartita sulle fasce
orarie F1, F2 e F3 in base al Profilo Standard. Per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della
riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel momento (monorarie o biorarie), Eni provvederà
automaticamente agli opportuni conguagli. Ai fini del presente Allegato, si definisce Cliente Tipo un cliente con potenza impegnata di 6 kW ed un consumo annuo di 10.000 kWh, con
consumi ripartiti sulle fasce F1, F2 e F3 in base al Profilo Standard. I Corrispettivi Energia e il Contributo Mensile (di seguito Corrispettivi) rappresentano circa il 41% della spesa
totale annua ante imposte per un Cliente Tipo.
Periodo di validità dei Corrispettivi: I Corrispettivi verranno mantenuti fissi ed immutabili per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura. A partire dal secondo periodo annuale di
fornitura, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità di tali Corrispettivi vigenti in quel momento, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi valori dei
Corrispettivi e il relativo periodo di applicazione. In mancanza della predetta comunicazione di Eni, il periodo di validità dei Corrispettivi in quel momento vigenti si intenderanno
automaticamente prolungati fino a nuova comunicazione da parte di Eni, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. E’ fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il
diritto di recesso di cui all’art.10 delle Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”).
Oltre ai Corrispettivi sopra indicati, sono posti a carico del cliente gli altri corrispettivi per il servizio di vendita di cui all’art. 5 delle CGC, con i valori di seguito indicati, con
riferimento al 2 trimestre 2013 e con riferimento alla spesa totale annua ante imposte di un Cliente Tipo: corrispettivo commercializzazione (importo di pari valore alla PCV così come
definita nella Delibera AEEG 156/07 e succ. modifiche e integr.): 5,80128 €/pdp/mese, che pesa il 3,24%; corrispettivo di valore pari alla dispBT così come definita nella Delibera
AEEG 156/07 e succ. modifiche e integr.: -0,37741 €/pdp/mese, che pesa lo -0,21%; Dispacciamento (importi calcolati in base alla del 111/06 e succ. modifiche e integr.; valori
validi a dicembre 2012): 0,01110 €/kWh, che pesa il 5,71%; Sbilanciamento: 0,0014 €/kWh, che pesa lo 0,36%. Nella loro totalità i servizi di vendita rappresentano circa il 50%
della spesa annua di un Cliente Tipo.
Oltre ai Corrispettivi per il servizio di vendita indicati nel presente Allegato, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi riguardanti il servizio di rete relativi ai servizi di trasporto,
distribuzione, misura (ivi comprese le componenti A, UC, ed MCT) indicati nell’art. 5 delle CGC. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata come stabilito
dall’AEEG nella tabella 4 dell’Allegato A alla Delibera 107/09 e successive modifiche ed integrazioni e sarà posta a carico del Cliente alle stesse condizioni e prezzi dell’energia stabiliti
nel presente Allegato.
Nella loro totalità, i corrispettivi per i servizi di rete rappresentano circa il 50% della spesa totale annua di un Cliente Tipo, compresa la componente tariffaria A3 che incide per il
35%. Tutti i valori percentuali sopra indicati sono espressi al netto delle imposte ed al netto perdite.
Ad eccezione dei Corrispettivi e della componente sbilanciamento (definite dal presente contratto) e della componente di dispacciamento (che subisce periodici aggiornamenti come
stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas), i suddetti corrispettivi ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle autorità
competenti. Ciò fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle CGC.
Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le imposte relative al Contratto come precisato all’art. 13 delle CGC, con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal
regime fiscale vigente. Le aliquote delle imposte applicate sono consultabili sul sito web eni.com. Nel caso in cui le presenti Condizioni Economiche siano parte integrante di un nuovo
contratto che sostituisce un contratto di somministrazione di energia elettrica già in essere tra Eni e il Cliente presso i PdP indicati nell’Allegato “Elenco PdP”, il nuovo contratto potrà
essere stipulato nel solo caso in cui siano intercorsi almeno 12 mesi tra la data di formulazione della relativa proposta da parte del Cliente e la data di inizio somministrazione del
precedente contratto.
Vantaggi dedicati
NESSUN DIRITTO FISSO DI VENDITA PER IL CAMBIO DEL FORNITORE
In deroga a quanto indicato nell’articolo 5 delle CGC, non sarà posto a carico del Cliente l’importo previsto per il cambio di fornitore pari a 23 €.
NESSUN CORRISPETTIVO PER LO SBILANCIAMENTO PER I PRIMI 12 MESI DI SOMMINISTRAZIONE
A parziale modifica dell’articolo 5 delle CGC, per i primi dodici mesi di somministrazione non sarà posto a carico del Cliente l’onere di sbilanciamento pari a 0,00140 €/kWh.
NESSUN ONERE DI “EMISSION TRADING”
Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”).
Deposito Cauzionale
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Eni fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale, un importo pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata fino
a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato,
in funzione delle caratteristiche di ciascun PdP.
Tale importo sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, qualora non
trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste non pagate e dei relativi interessi moratori, come previsto all’art. 8 delle CGC.
Il deposito cauzionale non sarà dovuto nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle
fatture. In tal caso, il deposito eventualmente già versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
Le condizioni e i termini di cui al presente Allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle CGC, ove discordanti.
Il presente Allegato è redatto in due originali
Copia Eni
Timbro e Firma Cliente .................................................................
A G
eni spa
divisione gas & power
N° PROPOSTA
Piazzale Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Allegato “Condizioni Economiche”
SuMisura luce - fix
SMFXL_131014
Pensata per attività commerciali con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno
Sottoscrivibile dal 14/10/2013 al 09/02/2014
Condizioni Economiche della somministrazione di energia elettrica
mercato libero
SuMisura luce – index base è l’offerta luce pensata per darti un vantaggio se la tua attività ha dei consumi costanti tra le ore del giorno e della notte. Se i tuoi consumi sono invece concentrati durante le
ore diurne o in alternativa durante le ore notturne puoi fare riferimento , rispettivamente, alle offerte SuMisura Index day e SuMisura Index Night.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete, come di seguito dettagliati.I corrispettivi per il
servizio di vendita posti a copertura dei costi per l’acquisto di energia elettrica, sono composti dai Corrispettivi Energia, applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e si
differenziano in base alla tipologia dei punti di prelievo (o PdP) e assumono i valori indicati di seguito. Seleziona la tua preferenza tra le offerte Base, Day o Night con una “X” e firma nel box sottostante.
Seleziona la tua preferenza tra DAY o NIGHT (mettere una firma in una sola versione)
X
X
SUMISURA LUCE FIX BASE
VERSIONE FIX DAY
-20%
Per consumi nella fascia f1+f2
0,06952 0,08690
€/kWh
€/kWh
PROMOZIONE PROFILO DAY Contributo Mensile: 12,00 euro
al mese/PdP per attivare lo sconto sul corrispettivo Day
rispetto all’offerta SuMisura luce - fix Base. Il corrispettivo
night applicato è quello dell’offerta SuMisura fix Base.
Data e Firma....................................................................................
CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO
DAY
NIGHT
Per consumi
nella fascia f1+f2
Per consumi
nella fascia f3
0,08690
€/kWh
X
VERSIONE FIX NIGHT
-20%
0,06944
€/kWh
Data e Firma..................................................................................
0,06944
€/kWh
Per consumi nella fascia f3
0,05555
€/kWh
PROMOZIONE PROFILO NIGHT Contributo Mensile: 10,00 euro
al mese/PdP per attivare lo sconto sul corrispettivo Night
rispetto all’offerta SuMisura luce - fix Base. Il corrispettivo
night applicato è quello dell’offerta SuMisura fix Base.
Data e Firma..................................................................................
Nella versione fix day lo sconto è praticato sul Corrispettivo Energia Day (nella fascia F1 + F2) rispetto all’offerta SuMisura luce - fix ed è applicato sui volumi di
energia elettrica prelevati dal Cliente nelle fasce F1 e F2 fino ad un quantitativo massimo di 10.500 kWh per ciascun anno di fornitura e per ciascun PdP.
Nella versione fix night lo sconto è praticato sul Corrispettivo Energia Night (nella fascia F3) rispetto all’offerta SuMisura luce - fix ed è applicato sui volumi di
energia elettrica prelevati dal Cliente nella fascia F3 fino ad un quantitativo massimo di 10.500 kWh per ciascun anno di fornitura e per ciascun PdP.
Punti Mono: PdP per cui non siano rese disponibili a Eni dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n.
156/07 e successive modifiche e integrazioni; i consumi di tali PdP saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F2 e F3 in base al seguente Profilo Standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3.
Punti Multi: PdP per cui siano rese disponibili a Eni misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3. Le fasce orarie attualmente in vigore sono F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni
dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore
00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi (si considerano festivi: 1° gennaio, 6
gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). Salvo conguaglio, nel caso in cui non siano disponibili in
tempo utile per la fatturazione le misure multiorarie coerenti con le fasce sopra citate, l’energia elettrica che si stima prelevata nel mese “m” di fornitura verrà ripartita sulle fasce
orarie F1, F2 e F3 in base al Profilo Standard. Per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della
riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel momento (monorarie o biorarie), Eni provvederà
automaticamente agli opportuni conguagli. Ai fini del presente Allegato, si definisce Cliente Tipo un cliente con potenza impegnata di 6 kW ed un consumo annuo di 10.000 kWh, con
consumi ripartiti sulle fasce F1, F2 e F3 in base al Profilo Standard. I Corrispettivi Energia e il Contributo Mensile (di seguito Corrispettivi) rappresentano circa il 41% della spesa
totale annua ante imposte per un Cliente Tipo.
Periodo di validità dei Corrispettivi: I Corrispettivi verranno mantenuti fissi ed immutabili per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura. A partire dal secondo periodo annuale di
fornitura, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità di tali Corrispettivi vigenti in quel momento, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi valori dei
Corrispettivi e il relativo periodo di applicazione. In mancanza della predetta comunicazione di Eni, il periodo di validità dei Corrispettivi in quel momento vigenti si intenderanno
automaticamente prolungati fino a nuova comunicazione da parte di Eni, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. E’ fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il
diritto di recesso di cui all’art.10 delle Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”).
Oltre ai Corrispettivi sopra indicati, sono posti a carico del cliente gli altri corrispettivi per il servizio di vendita di cui all’art. 5 delle CGC, con i valori di seguito indicati, con
riferimento al 2 trimestre 2013 e con riferimento alla spesa totale annua ante imposte di un Cliente Tipo: corrispettivo commercializzazione (importo di pari valore alla PCV così come
definita nella Delibera AEEG 156/07 e succ. modifiche e integr.): 5,80128 €/pdp/mese, che pesa il 3,24%; corrispettivo di valore pari alla dispBT così come definita nella Delibera
AEEG 156/07 e succ. modifiche e integr.: -0,37741 €/pdp/mese, che pesa lo -0,21%; Dispacciamento (importi calcolati in base alla del 111/06 e succ. modifiche e integr.; valori
validi a dicembre 2012): 0,01110 €/kWh, che pesa il 5,71%; Sbilanciamento: 0,0014 €/kWh, che pesa lo 0,36%. Nella loro totalità i servizi di vendita rappresentano circa il 50%
della spesa annua di un Cliente Tipo.
Oltre ai Corrispettivi per il servizio di vendita indicati nel presente Allegato, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi riguardanti il servizio di rete relativi ai servizi di trasporto,
distribuzione, misura (ivi comprese le componenti A, UC, ed MCT) indicati nell’art. 5 delle CGC. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata come stabilito
dall’AEEG nella tabella 4 dell’Allegato A alla Delibera 107/09 e successive modifiche ed integrazioni e sarà posta a carico del Cliente alle stesse condizioni e prezzi dell’energia stabiliti
nel presente Allegato.
Nella loro totalità, i corrispettivi per i servizi di rete rappresentano circa il 50% della spesa totale annua di un Cliente Tipo, compresa la componente tariffaria A3 che incide per il
35%. Tutti i valori percentuali sopra indicati sono espressi al netto delle imposte ed al netto perdite.
Ad eccezione dei Corrispettivi e della componente sbilanciamento (definite dal presente contratto) e della componente di dispacciamento (che subisce periodici aggiornamenti come
stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas), i suddetti corrispettivi ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle autorità
competenti. Ciò fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle CGC.
Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le imposte relative al Contratto come precisato all’art. 13 delle CGC, con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal
regime fiscale vigente. Le aliquote delle imposte applicate sono consultabili sul sito web eni.com. Nel caso in cui le presenti Condizioni Economiche siano parte integrante di un nuovo
contratto che sostituisce un contratto di somministrazione di energia elettrica già in essere tra Eni e il Cliente presso i PdP indicati nell’Allegato “Elenco PdP”, il nuovo contratto potrà
essere stipulato nel solo caso in cui siano intercorsi almeno 12 mesi tra la data di formulazione della relativa proposta da parte del Cliente e la data di inizio somministrazione del
precedente contratto.
Vantaggi dedicati
NESSUN DIRITTO FISSO DI VENDITA PER IL CAMBIO DEL FORNITORE
In deroga a quanto indicato nell’articolo 5 delle CGC, non sarà posto a carico del Cliente l’importo previsto per il cambio di fornitore pari a 23 €.
NESSUN CORRISPETTIVO PER LO SBILANCIAMENTO PER I PRIMI 12 MESI DI SOMMINISTRAZIONE
A parziale modifica dell’articolo 5 delle CGC, per i primi dodici mesi di somministrazione non sarà posto a carico del Cliente l’onere di sbilanciamento pari a 0,00140 €/kWh.
NESSUN ONERE DI “EMISSION TRADING”
Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”).
Deposito Cauzionale
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Eni fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale, un importo pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata fino
a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato,
in funzione delle caratteristiche di ciascun PdP.
Tale importo sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, qualora non
trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste non pagate e dei relativi interessi moratori, come previsto all’art. 8 delle CGC.
Il deposito cauzionale non sarà dovuto nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle
fatture. In tal caso, il deposito eventualmente già versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
Le condizioni e i termini di cui al presente Allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle CGC, ove discordanti.
Il presente Allegato è redatto in due originali
Copia Cliente
Timbro e Firma Cliente .................................................................