DICHIARAZIONE ETEROLOGA da parte di Società Scientifiche su PMA Eterologa "La sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014 sulla legge 40 del 2004 ha dichiarato l'illegittimita' del divieto della fecondazione eterologa in Italia”. Preso atto del Documento presentato dal Ministro della Salute Lorenzin nella audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati lo scorso 28 luglio, le Società Scientifiche esprimono preoccupazione e stupore per l’intenzione ivi espressa di regolamentare anche da un punto di vista tecnico la metodica di PMA Eterologa attraverso il ricorso alla decretazione d’urgenza. Come Società Scientifiche riteniamo che la metodica di PMA eterologa debba essere realizzata in condizioni di massima sicurezza a tutela della salute dei cittadini e della efficienza ed efficacia dei trattamenti sanitari eseguiti nei Centri Medici pubblici, convenzionati e privati. Forniamo allo scopo, in virtù della nostra competenza e per essere state identificate quali accreditati interlocutori dallo stesso Ministro , principi e criteri, affinché la Procreazione Assistita con donazione di gameti possa essere applicata con la massima uniformità possibile a livello nazionale e auspichiamo che essi vengano accolti dal Ministero Salute e dalle Autorità competenti e dalle Regioni. Come dichiarato dalla Ministro della Salute Lorenzin siamo a favore: per l'inserimento, di tutte le tecniche di PMA,sia omologhe che eterologhe, nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di stanziare i necessari finanziamenti che consentano alle strutture pubbliche di attrezzarsi allo scopo. Dall’altro siamo stupiti di apprendere dell'annuncio di un decreto legge che normi queste pratiche anche da un punto di vista tecnico in quanto: La sentenza della Corte Costituzionale non ha prodotto nessun vuoto normativo come ribadito anche nei giorni scorsi in un convegno alla Camera dal relatore della sentenza, oggi Presidente della Consulta, Giuseppe Tesauro; Autorevoli opinioni come quella rappresentata dal recente Manifesto firmato da 100 giuristi sostengono che non sia necessaria alcuna legge di recepimento ne' di modifica delle regole essendo la PMA Eterologa già disciplinata dalla L.40/04 e dai D.L 191/07, 16/10. A vari livelli esponenti del governo, deputati e senatori di tutte le forze politiche evidenziano come non sia accettabile fare ricorso allo strumento del decreto legge su temi eticamente sensibili, i cui tempi potrebbero costringere ad approvare il provvedimento, senza possibilità di adeguata discussione; L'approvazione delle linee guida sull'eterologa da parte della Regione Toscana mostra come la sentenza della Consulta non necessiti di alcuna legge per potere essere applicata bensì il recepimento dell’allegato III della Direttiva UE 171/16. La delibera Toscana ha così recepito e impartito direttive e definito il percorso tecnico e medico cui i centri di PMA pubblici e privati dovranno attenersi per eseguire la fecondazione eterologa (come requisiti di accesso per i donatori, modalità' della donazione, numero di donazioni possibili); Specificando,inoltre, che disponendo i Centri di PMA di una autorizzazione /accreditamento da parte della Regione e dell’CNT di II e III livello non risultano necessari altri specifici provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione della metodica eterologa. I componenti del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute e dalle Società Scientifiche confermano che per dare applicazione alla sentenza e definire le questioni aperte: a. anonimato del donatore, b. screening dei donatori, c. numero di gameti donabili è sufficiente aggiornare le Linee Guida che sono lo strumento normativo per la disciplina tecnica della PMA individuato dalla Legge 40/04 all’art 7; Peraltro l’esigenza di una aggiornamento delle Linee Guida , di concerto con le Società Scientifiche, si pone a prescindere dalla metodica eterologa, scadute da ormai 3 anni In particolare esistono aspetti tecnici riguardo a : 1. L’anonimato dei donatori e delle donatrici dovrebbe essere garantito, salvo in caso di gravissime e certificate esigenze sanitarie. Anche in questo caso DEVE ESSERE garantita solo l’identità genetica/biologica del donatore o della donatrice (ma mai quella anagrafica). Ciò garantisce una tutela sia per i donatori e le donatrici, che per i riceventi, in quanto la possibilità di conoscere l’identità del donatore/della donatrice potrebbe minare l’equilibrio della famiglia ricevente. Inoltre, come dimostra l’esperienza dei paesi in cui l’anonimato non risulta garantito (appena 5 su 39 del Consiglio d’Europa) le coppie si rivolgono sistematicamente all’estero per la realizzazione della metodica; 2. Il limite al numero di nati per ciascun donatore/donatrice deve basarsi su considerazioni epidemiologiche (nascite in un numero di famiglie non superiore a 10, consentendo la possibilità di ulteriori concepimenti dallo stesso donatore/donatrice per la stessa coppia ricevente) mantenendo, in tal modo, inalterato, il rischio di incontro involontario tra consanguinei; 3. Rimborso dei donatori e delle donatrici: la donazione di gameti deve essere un gesto volontario ed altruistico al fine di evitare ogni possibile forma di sfruttamento e commercializzazione; Tuttavia, in analogia ai donatori di sangue e di midollo, è giusto che i donatori di gameti ricevano a titolo di riconoscimento del loro gesto un equo rimborso rigidamente regolamentato. Ciò vale soprattutto per le donatrici, che devono sottoporsi a controlli medici e a una procedura chirurgica invasiva per il prelievo degli ovociti; 4. La scelta dei donatori e delle donatrici:i medici tra il pool di donatori disponibili, sceglieranno quelli con caratteristiche somatiche e di gruppo sanguigno, il più compatibili possibili con quelle della coppia ricevente. Questo è l’orientamento diffusamente accettato a livello internazionale, inoltre faciliterà l’accettazione del nascituro da parte dei genitori e del contesto sociale in cui crescerà e vivrà, permettendo al bambino uno sviluppo psico-emotivo sereno ed equilibrato; 5. Registro donatori: si ritiene che l’iscrizione simultanea in uno stesso registro di donatori/donatrici e nati, appare eccessiva e costituisce una indubbia violazione della privacy di entrambe le categorie. Il registro dei donatori deve limitarsi a garantire la tracciabilità dei gameti donati e che vengano evitati eventuali casi di consanguineità tra donatori e riceventi. La codifica europea menzionata anche dal Ministro non si riferisce alla codifica degli individui, ma dei singoli gameti; infatti la codifica europea nulla ha a che vedere con il codice del donatore unico ma con il campione che viene donato; e cioè ci sarà un codice identificativo per campione composto da barre che indicheranno il paese, il centro e il campione con un identificativo unico. Il registro che crea il link tra il donatore e il bambino nato è, a tutti gli effetti una vera e propria schedatura genetica; Ci pare altresì necessario sottolineare come un improprio appesantimento dell’iter applicativo della sentenza della Corte Costituzionale sortirebbe il solo aspetto pratico di impedire ai cittadini italiani di poter usufruire nel nostro paese dell’accesso alle pratiche di donazione di gameti. Questo ci pare ancora più ingiusto ed inspiegabile, perché in tal modo: Si determinerebbe una condizione che renderebbe più difficile il contrasto alla crescente denatalità in Italia che invece costituisce un obiettivo dichiarato dallo stesso Ministro Lorenzin. Si perpetuerebbe, con un enorme danno economico e sociale, il cosiddetto “Turismo procreativo” che porta fuori dal nostro paese almeno 15 milioni di euro ogni anno per spese sanitarie ed almeno altri 2 milioni e mezzo per spese di trasporti e soggiorni all’estero, sulla scorta di una stima prudenziale e senza calcolare i costi indiretti. Il nostro sistema sanitario si troverebbe esposto alla necessità di dover rimborsare ai cittadini le prestazioni delle quali hanno beneficiato all’estero sulla base delle recenti norme della medicina trans-frontaliera con ulteriore danno economico. I Medici e Biologi italiani continuerebbero a perdere occasioni lavorative, costringendosi, come già avviene, a dover trovare inserimento professionale all’estero per assistere i numerosi italiani che si recano altrove per le prestazioni di donazione di gameti Alleghiamo ( allegato A ) le Linee Guida per il Percorso della Fecondazione Eterologa in Italia che le Società Scientifiche hanno firmato e che tiene conto delle direttive in oggetto e di quanto più è seguito dai Paesi Europei e non; Tale allegato è stato da noi presentato ed è agli atti del Tavolo tecnico del Ministero Salute Auspichiamo che quanto sopra possa essere utile a voi e ai cittadini per comprendere meglio le tematiche relative alla fecondazione eterologa attraverso la formazione di una opinione cosciente in materia. SIGO Presidente Prof. Paolo Scollo AOGOI Presidente Prof. Vito Trojano AGUI Presidente Prof. Nicola Colacurci SIFES e MR Presidente Dott. Andrea Borini CECOS Presidente Prof.ssa M. Elisabetta Coccia ESHRE Rappresentante italiano Dott.ssa Lucia De Santis SIOS Presidente Dott. Cristofaro De Stefano SIAMS Presidente Prof. Mario Maggi SIERR Presidente Dott.ssa Laura Rienzi SIFR Presidente Prof.ssa Loredana Gandini SISMER Presidente Dott. Luca Gianaroli Dott. Mauro Costa Componente Tavolo Tecnico del Ministero Dott. Francesco Fusi Componente Tavolo Tecnico del Ministero Prof. Paolo Emanuele Levi Setti Componente Tavolo Tecnico del Ministero Prof. Guido Ragni Componente Tavolo Tecnico del Ministero Dott. Filippo Ubaldi Componente Tavolo Tecnico del Ministero
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