DICHIARAZIONE ETEROLOGA Società

DICHIARAZIONE ETEROLOGA
da parte di
Società Scientifiche su PMA Eterologa
"La sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014 sulla legge 40 del 2004 ha dichiarato
l'illegittimita' del divieto della fecondazione eterologa in Italia”.
Preso atto del Documento presentato dal Ministro della Salute Lorenzin nella audizione alla
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati lo scorso 28 luglio, le Società Scientifiche
esprimono preoccupazione e stupore per l’intenzione ivi espressa di regolamentare anche da un
punto di vista tecnico la metodica di PMA Eterologa attraverso il ricorso alla decretazione
d’urgenza.
Come Società Scientifiche riteniamo che la metodica di PMA eterologa debba essere realizzata in
condizioni di massima sicurezza a tutela della salute dei cittadini e della efficienza ed efficacia dei
trattamenti sanitari eseguiti nei Centri Medici pubblici, convenzionati e privati. Forniamo allo
scopo, in virtù della nostra competenza e per essere state identificate quali accreditati interlocutori
dallo stesso Ministro , principi e criteri, affinché la Procreazione Assistita con donazione di gameti
possa essere applicata con la massima uniformità possibile a livello nazionale e auspichiamo che
essi vengano accolti dal Ministero Salute e dalle Autorità competenti e dalle Regioni.
Come dichiarato dalla Ministro della Salute Lorenzin siamo a favore:
 per l'inserimento, di tutte le tecniche di PMA,sia omologhe che eterologhe, nei livelli
essenziali di assistenza (LEA)
 di stanziare i necessari finanziamenti che consentano alle strutture pubbliche di attrezzarsi
allo scopo.
Dall’altro siamo stupiti di apprendere dell'annuncio di un decreto legge che normi queste pratiche
anche da un punto di vista tecnico in quanto:
 La sentenza della Corte Costituzionale non ha prodotto nessun vuoto normativo come
ribadito anche nei giorni scorsi in un convegno alla Camera dal relatore della sentenza, oggi
Presidente della Consulta, Giuseppe Tesauro;
 Autorevoli opinioni come quella rappresentata dal recente Manifesto firmato da 100
giuristi sostengono che non sia necessaria alcuna legge di recepimento ne' di modifica delle
regole essendo la PMA Eterologa già disciplinata dalla L.40/04 e dai D.L 191/07, 16/10.
 A vari livelli esponenti del governo, deputati e senatori di tutte le forze politiche
evidenziano come non sia accettabile fare ricorso allo strumento del decreto legge su temi
eticamente sensibili, i cui tempi potrebbero costringere ad approvare il provvedimento,
senza possibilità di adeguata discussione;
 L'approvazione delle linee guida sull'eterologa da parte della Regione Toscana mostra
come la sentenza della Consulta non necessiti di alcuna legge per potere essere applicata
bensì il recepimento dell’allegato III della Direttiva UE 171/16. La delibera Toscana ha così
recepito e impartito direttive e definito il percorso tecnico e medico cui i centri di PMA
pubblici e privati dovranno attenersi per eseguire la fecondazione eterologa (come requisiti
di accesso per i donatori, modalità' della donazione, numero di donazioni possibili);
Specificando,inoltre, che disponendo i Centri di PMA di una autorizzazione /accreditamento
da parte della Regione e dell’CNT di II e III livello non risultano necessari altri specifici
provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione della metodica eterologa.
I componenti del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute e dalle Società Scientifiche
confermano che per dare applicazione alla sentenza e definire le questioni aperte:
a. anonimato del donatore,
b. screening dei donatori,
c. numero di gameti donabili
è sufficiente aggiornare le Linee Guida che sono lo strumento normativo per la disciplina tecnica
della PMA individuato dalla Legge 40/04 all’art 7; Peraltro l’esigenza di una aggiornamento delle
Linee Guida , di concerto con le Società Scientifiche, si pone a prescindere dalla metodica
eterologa, scadute da ormai 3 anni
In particolare esistono aspetti tecnici riguardo a :
1. L’anonimato dei donatori e delle donatrici dovrebbe essere garantito, salvo in caso di
gravissime e certificate esigenze sanitarie. Anche in questo caso DEVE ESSERE garantita
solo l’identità genetica/biologica del donatore o della donatrice (ma mai quella anagrafica).
Ciò garantisce una tutela sia per i donatori e le donatrici, che per i riceventi, in quanto la
possibilità di conoscere l’identità del donatore/della donatrice potrebbe minare l’equilibrio
della famiglia ricevente. Inoltre, come dimostra l’esperienza dei paesi in cui l’anonimato non
risulta garantito (appena 5 su 39 del Consiglio d’Europa) le coppie si rivolgono
sistematicamente all’estero per la realizzazione della metodica;
2. Il limite al numero di nati per ciascun donatore/donatrice deve basarsi su considerazioni
epidemiologiche (nascite in un numero di famiglie non superiore a 10, consentendo la
possibilità di ulteriori concepimenti dallo stesso donatore/donatrice per la stessa coppia
ricevente) mantenendo, in tal modo, inalterato, il rischio di incontro involontario tra
consanguinei;
3. Rimborso dei donatori e delle donatrici: la donazione di gameti deve essere un gesto
volontario ed altruistico al fine di evitare ogni possibile forma di sfruttamento e
commercializzazione; Tuttavia, in analogia ai donatori di sangue e di midollo, è giusto che i
donatori di gameti ricevano a titolo di riconoscimento del loro gesto un equo rimborso
rigidamente regolamentato. Ciò vale soprattutto per le donatrici, che devono sottoporsi a
controlli medici e a una procedura chirurgica invasiva per il prelievo degli ovociti;
4. La scelta dei donatori e delle donatrici:i medici tra il pool di donatori disponibili,
sceglieranno quelli con caratteristiche somatiche e di gruppo sanguigno, il più compatibili
possibili con quelle della coppia ricevente. Questo è l’orientamento diffusamente accettato a
livello internazionale, inoltre faciliterà l’accettazione del nascituro da parte dei genitori e del
contesto sociale in cui crescerà e vivrà, permettendo al bambino uno sviluppo psico-emotivo
sereno ed equilibrato;
5. Registro donatori: si ritiene che l’iscrizione simultanea in uno stesso registro di
donatori/donatrici e nati, appare eccessiva e costituisce una indubbia violazione della privacy
di entrambe le categorie. Il registro dei donatori deve limitarsi a garantire la tracciabilità dei
gameti donati e che vengano evitati eventuali casi di consanguineità tra donatori e riceventi.
La codifica europea menzionata anche dal Ministro non si riferisce alla codifica degli
individui, ma dei singoli gameti; infatti la codifica europea nulla ha a che vedere con il codice
del donatore unico ma con il campione che viene donato; e cioè ci sarà un codice
identificativo per campione composto da barre che indicheranno il paese, il centro e il
campione con un identificativo unico. Il registro che crea il link tra il donatore e il bambino
nato è, a tutti gli effetti una vera e propria schedatura genetica;
Ci pare altresì necessario sottolineare come un improprio appesantimento dell’iter applicativo della
sentenza della Corte Costituzionale sortirebbe il solo aspetto pratico di impedire ai cittadini italiani
di poter usufruire nel nostro paese dell’accesso alle pratiche di donazione di gameti. Questo ci pare
ancora più ingiusto ed inspiegabile, perché in tal modo:
 Si determinerebbe una condizione che renderebbe più difficile il contrasto alla crescente
denatalità in Italia che invece costituisce un obiettivo dichiarato dallo stesso Ministro
Lorenzin.
 Si perpetuerebbe, con un enorme danno economico e sociale, il cosiddetto “Turismo
procreativo” che porta fuori dal nostro paese almeno 15 milioni di euro ogni anno per
spese sanitarie ed almeno altri 2 milioni e mezzo per spese di trasporti e soggiorni
all’estero, sulla scorta di una stima prudenziale e senza calcolare i costi indiretti.
 Il nostro sistema sanitario si troverebbe esposto alla necessità di dover rimborsare ai
cittadini le prestazioni delle quali hanno beneficiato all’estero sulla base delle recenti
norme della medicina trans-frontaliera con ulteriore danno economico.
 I Medici e Biologi italiani continuerebbero a perdere occasioni lavorative, costringendosi,
come già avviene, a dover trovare inserimento professionale all’estero per assistere i
numerosi italiani che si recano altrove per le prestazioni di donazione di gameti
Alleghiamo ( allegato A ) le Linee Guida per il Percorso della Fecondazione Eterologa in Italia che
le Società Scientifiche hanno firmato e che tiene conto delle direttive in oggetto e di quanto più è
seguito dai Paesi Europei e non; Tale allegato è stato da noi presentato ed è agli atti del Tavolo
tecnico del Ministero Salute
Auspichiamo che quanto sopra possa essere utile a voi e ai cittadini per comprendere meglio le
tematiche relative alla fecondazione eterologa attraverso la formazione di una opinione cosciente in
materia.
SIGO
Presidente Prof. Paolo Scollo
AOGOI
Presidente Prof. Vito Trojano
AGUI
Presidente Prof. Nicola Colacurci
SIFES e MR
Presidente Dott. Andrea Borini
CECOS
Presidente Prof.ssa M. Elisabetta Coccia
ESHRE
Rappresentante italiano Dott.ssa Lucia De Santis
SIOS
Presidente Dott. Cristofaro De Stefano
SIAMS
Presidente Prof. Mario Maggi
SIERR
Presidente Dott.ssa Laura Rienzi
SIFR
Presidente Prof.ssa Loredana Gandini
SISMER
Presidente Dott. Luca Gianaroli
Dott. Mauro Costa Componente Tavolo Tecnico del Ministero
Dott. Francesco Fusi Componente Tavolo Tecnico del Ministero
Prof. Paolo Emanuele Levi Setti Componente Tavolo Tecnico del Ministero
Prof. Guido Ragni
Componente Tavolo Tecnico del Ministero
Dott. Filippo Ubaldi Componente Tavolo Tecnico del Ministero