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GIORNATE DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO
DAL CONGUAGLIO FISCALE – BONUS 80 EURO – AL JOBS ACT
10/12/2014
Relatore:
Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – materia «Lavoro»
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Torino, 10/12/2014
PROGRAMMA
Conguaglio Fiscale 2014 – Impatto Bonus 80,00 Euro
Jobs Act
Fondo di Solidarietà Residuale
Programma “Garanzia Giovani”
Incentivo all’assunzione Giovani Agricoli
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Il conguaglio di fine anno 2014
Finalità
I Sostituti d’Imposta devono compiere il conguaglio tra le ritenute operate sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga dell’anno e l’imposta effettivamente e
complessivamente dovuta nel periodo d’imposta, tenendo conto degli oneri deducibili e
delle detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. (art. 49 e 50 del TUIR)
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Determinazione del reddito
I redditi di lavoro dipendente e assimilato sono determinati applicando i criteri fissati
dall’art. 51 del TUIR. Il periodo d’imposta è definito sulla base di un criterio di cassa
allargato: sono redditi 2014 da conguagliare anche le somme ed i valori corrisposti entro
il 12 gennaio 2015, se riferiti a spettanze del 2014.
Termini del conguaglio
Il conguaglio deve essere operato entro il 28 febbraio 2015 o alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, se questo avviene nel corso del 2014.
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Conguaglio complessivo
Ai soli fini del conguaglio di fine anno, la disciplina tributaria consente al lavoratore di
chiedere al proprio Sostituto d’Imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente
e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti.
La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il 12 gennaio 2015.
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Operazioni societarie
Nel caso in cui, nel corso del 2014, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un
Sostituto d’Imposta ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, in conseguenza
di operazioni straordinarie societarie (fusioni o scissioni di Società, cessioni d’Azienda o
di un ramo d’Azienda, affitti, donazioni o conferimenti d’Azienda, successioni), il nuovo è
tenuto a completare gli adempimenti fiscali già parzialmente eseguiti dal precedente
datore di lavoro nel periodo d’imposta.
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Il datore di lavoro subentrante deve:
Effettuare le ritenute d’acconto sulla totalità del reddito di lavoro dipendente e/o ad
esso assimilato, tenendo conto anche dell’operato del precedente sostituto
Effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2014
Rilasciare la certificazione fiscale per l’intero periodo d’imposta
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Novità 2014
E’ opportuno che i Sostituti d’Imposta pongano particolare attenzione alle novità
dell’anno che possono avere impatti sul conguaglio.
Le novità che incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente riguardano
un numero ristretto di dipendenti:
Gli sportivi professionisti
I dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi di start-up innovative
assegnatari di azioni e/o altri strumenti finanziari
I beneficiari di un prestito agevolato da parte del datore di lavoro
I cosiddetti “frontalieri”
Coloro che in anni precedenti hanno percepito retribuzioni non dovute e che le hanno
restituite al datore di lavoro nell’anno in corso
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Quantificazione imposte
Nell’applicare le imposte, è opportuno prendere in considerazione le novità che
riguardano:
Il contributo di solidarietà del 3%
Detassazione
Addizionali IRPEF
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Semplificazioni fiscali
Il Decreto:
Interviene sul calcolo delle addizionali regionali e comunali
Prevede che il modello CUD venga abbandonato a favore di un nuovo schema di
certificazione (Certificazione Unica 2015)
Stabilisce che le eccedenze di versamento di ritenute, vengano compensate
esclusivamente in F24, con la compensazione orizzontale e non più verticale
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Determinazione delle Imposte
IRPEF
In sede di conguaglio, i Sostituti devono assegnare le detrazioni che spettano in
relazione a:
Reddito prodotto e carichi familiari dichiarati (artt. 12 e 13 TUIR)
Oneri (art. 15 TUIR) sostenuti dal contribuente attraverso l’intervento del datore di
lavoro
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Le novità di quest’anno riguardano:
Incremento dell’importo delle detrazioni per lavoro
Proroga della disciplina che consente a un soggetto fiscalmente non residente in
Italia di richiedere le detrazioni per carichi di famiglia
Nuovi tetti per la detrazione del 19% dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il
rischio morte e invalidità permanente
Contributo di solidarietà Prorogato per il triennio 2014/2016
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Detassazione
La retribuzione connessa alla produttività aziendale continua ad essere assoggettabile al
regime fiscale agevolato se:
Il dipendente percettore delle somme possiede i parametri reddituali stabiliti dalla
norma: nel 2014 riservata ai dipendenti del settore privato che risultano titolari nel
2013 di un reddito di lavoro dipendente di ammontare non superiore ad € 40.000,00
Limite retributivo pari ad € 3.000,00
La fonte della retribuzione è un contratto collettivo territoriale o aziendale e i
contenuti della contrattazione sono quelli previsti per il 2013
Deposito presso la DTL competente del contratto collettivo o accordo
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Novità 2014:
Effetti dell’accordo territoriale 2014: il Ministro del Lavoro ha chiarito che se la
disciplina relativa alla “detassazione 2013”, è stata di fatto applicata anche nel 2014, i
datori di lavoro possono detassare le retribuzioni di produttività di tutto l’anno 2014,
se, nel corso del medesimo anno, interviene un accordo territoriale che conferma il
precedente.
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Addizionale all’IRPEF
In sede di conguaglio, i Sostituti d’Imposta devono determinare le addizionali di
competenza dell’anno.
Addizionali Regionali all’IRPEF, dal 2014 le Regioni:
Possono aumentare l’aliquota di base (pari all’1,23%) fino a un massimo di 1,10 punti
percentuali; sui redditi fino a € 5.000,00 la maggiorazione non può però superare gli
0,50 punti
Non possono introdurre detrazioni d’imposta valevoli sull’addizionale regionale
stessa, in quanto tale disciplina è stata posticipata al 2015 (Legge n. 47/2013)
Incassano il tributo con riferimento ai contribuenti residenti alla data del 1 gennaio
dell’anno di riferimento, anziché alla data del 31 dicembre
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Addizionale Comunale all’IRPEF, va segnalato che il Decreto delle semplificazioni dà
nuove regole per il calcolo dell’acconto dell’addizionale da trattenere nel corso del 2015
ai dipendenti il cui rapporto di lavoro non cessa nel 2014, ma continua nell’anno
successivo.
Per calcolare l’acconto 2015, i Sostituti d’Imposta, dovranno applicare al reddito
complessivo oggetto di conguaglio 2014 l’aliquota o il sistema di aliquote deliberate dal
Comune per l’anno 2014. L’imposta in acconto non è dovuta qualora il reddito non
ecceda la soglia di esenzione stabilita dal Comune per il 2014.
Non necessità più verificare la pubblicazione di una delibera per il 2015.
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BONUS 80,00 Euro
Lo scorso 24 Aprile 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 66 del 24 Aprile 2014 recante l’introduzione, in particolare, del bonus di importo
massimo annuo pari a € 640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori
titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non
superiori ad € 26.000,00.
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Potenziali beneficiari del bonus
art. 1 del DL n. 66/2014
I lavoratori che percepiscono:
redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR)
alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico:
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai
lavoratori soci delle Cooperative di produzione e lavoro, delle Cooperative di
servizi, delle Cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli
e delle Cooperative della piccola pesca
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità
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le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale
i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa e a progetto
le remunerazioni dei sacerdoti
le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate
i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili
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Rimangono invece esclusi:
i titolari di redditi di pensione (ex art. 49, comma 2, lett. A)
alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico:
compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente
del Servizio Sanitario Nazionale (lett. E)
le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché
le indennità percepite dai membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento
Europeo (lett. F e G)
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso,
diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. H)
gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né
capitale né lavoro
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Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del Decreto, prevede che
qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sopra indicati sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante, è riconosciuto un credito, che non concorre alla
formazione del reddito, per un importo pari a:
€ 640,00, se il reddito complessivo non è superiore ad € 24.000,00
una quota di € 640,00, se il reddito complessivo è compreso tra € 24.000,00 e €
26.000,00. Il credito corrisponderà quindi al rapporto tra l’importo di € 26.000,00
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000,00
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REDDITO ANNUO COMPLESSIVO
BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
€ 8.000,00 < RR <= € 24.000,00
€ 640,00
€ 24.000,00 < RR <= € 26.000,00
€ 640,00
x
(€ 26.000,00 – RR)
€ 2.000,00
Ne consegue che i lavoratori per i quali l’IRPEF residua, al netto delle detrazioni di lavoro
dipendente, è pari a zero non hanno diritto al bonus.
Il reddito complessivo ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.
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Il D.L. 66/2014 chiarisce che:
il bonus è rapportato al periodo di lavoro nell’anno ed è riconosciuto, in via
automatica, dai Sostituti d’Imposta a partire dalle retribuzioni di maggio fino a
dicembre 2014
il Sostituto d’Imposta, comma 5 dell’articolo 1 del Decreto, utilizza, fino a capienza,
l’ammontare complessivo delle ritenute (ad esempio IRPEF, addizionali regionali,
comunali, imposta sostitutiva, contributo di solidarietà) disponibili in ciascun periodo
di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di
paga
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Per i dipendenti che percepiscono indennità di cassa integrazione guadagni, indennità di
mobilità e indennità di disoccupazione, considerato che quest’ultime costituiscono reddito
di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si evidenzia che il bonus
andrà calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che
danno diritto alle indennità: l’Ente che eroga in qualità di Sostituto d’Imposta sarà tenuto
a riconoscerne il credito in "via automatica".
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Adempimento dei contribuenti:
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus (titolari
di reddito complessivo superiore ad € 26.000,00) sono tenuti a comunicarlo al
Sostituto d’Imposta il quale provvederà al recupero del bonus eventualmente
erogato, dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale
è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni
di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.
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I contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati
erogati da un soggetto non Sostituto d’Imposta, così come i contribuenti ai
quali è stato in tutto o parzialmente non riconosciuto seppure spettante,
potranno richiederne il godimento in sede di dichiarazione dei redditi;
reciprocamente e nella stessa sede, coloro i quali ne avessero impropriamente
beneficiato saranno tenuti alla restituzione di quanto non opportunamente
percepito.
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Jobs Act
(Legge 16 maggio 2014, n. 78 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2014,
c.d. Decreto Lavoro)
La Legge contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, in materia di
contratto di lavoro a termine, contratto di apprendistato, DURC.
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Contratti a tempo determinato
l’estensione del ricorso alla acausalità fino a 36 mesi
proroghe: fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi
limite quantitativo: non può eccedere il limite del 20%
successione di contratti: ai fini del computo del periodo massimo di durata del
contratto si deve tener conto di eventuali periodi effettuati ai sensi, dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato
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diritto di precedenza e congedo di maternità: fermo restando quanto già previsto
dall'art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001, per le lavoratrici il congedo di
maternità obbligatorio, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine,
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di
precedenza nelle assunzioni, anche a tempo determinato
sanzioni:
20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite
percentuale non sia superiore a uno
50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite
percentuale sia superiore a uno
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Testo Unico dell’Apprendistato:
si prevede ora la forma scritta esclusivamente del contratto, del patto di prova, del piano
formativo individuale
è stata abrogata la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire forme e
modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato
per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è prevista la
possibilità che la formazione, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, possa essere
integrata dalla offerta formativa pubblica interna o esterna all’azienda, finalizzata
all’acquisizione di competenze di base e trasversali
la reintroduzione degli obblighi legali e contrattuali di stabilizzazione
l'introduzione di deroghe per l'apprendistato per la qualifica o il diploma (rispetto alla
natura non a termine del rapporto ed al minimo retributivo) e di alta formazione (rispetto
ai limiti anagrafici)
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Contratti di solidarietà
Il predetto beneficio contributivo consiste nella riduzione per tutta la durata del contratto,
con un limite massimo di 24 mesi, dei contributi dovuti per le ore lavorate da ciascun
lavoratore interessato al contratto di solidarietà; la decontribuzione prevista è pari al
25% o 35% in base alla percentuale di riduzione di orario applicata ovvero se tra il 20%
e 30% o superiore al 30%.
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Aggiornamenti Dicembre 2014
In data 3 dicembre 2014, è stato approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge
Delega sul Jobs Act rivolto a:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo
indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più
conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro
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e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi
f)
revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario
minimo
h) il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi
i)
abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme
contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato
j)
razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva
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Disegno di Legge n. 2679-bis
(c.d. LEGGE DI STABILITA’ 2015)
Bonus di € 80,00 è reso strutturale (commi 9 e 10)
Deduzione dalla base dell’IRAP dei costi relativi a tutto il personale assunto a
tempo indeterminato (c.6)
Anticipazione TFR a tassazione ordinaria (c. 21)
Aumento degli stanziamenti degli ammortizzatori sociali (c. 83)
Assunzioni fino a dicembre 2012 dalla c.d. piccola mobilità (c. 88)
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I lavoratori che sono stati messi in mobilità per chiusura dell’attività e che a seguito di
accertamento giudiziale hanno visto riconosciuti i loro diritti per esposizione
all’amianto, possono chiedere entro il 2015 all’INPS l’integrazione della pensione.
(c. 89)
Bonus per le assunzioni a tempo indeterminato per tutto il 2015. Lo sgravio
contributivo è triennale ed è pari a € 8.060,00 all’anno. (c. 90 e 91)
Bonus bebè (c. 95)
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Fondo di Solidarietà Residuale
Con l’art. 3, commi da 4 a 13 della Legge n. 92/2012 è stato introdotto l’obbligo di creare,
nei settori esclusi dalle tradizionali forme di integrazione salariale, specifici fondi di
solidarietà bilaterali frutto della concertazione tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni
Sindacali, allo scopo di garantire ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro,
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
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In assenza di tali accordi collettivi, al comma 19 dello stesso articolo si determina con
decorrenza 1 gennaio 2014 e quindi per Decreto Ministeriale nr. 79141 del 7 febbraio
2014, l’istituzione presso l’INPS di un altrettanto specifico fondo di solidarietà
residuale destinato ai lavoratori dipendenti delle Imprese:
che impiegano mediamente più di 15 dipendenti
appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in
materia di integrazione salariale, per i quali non sia stato costituito un fondo di
solidarietà bilaterale, ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo
di settore
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Finanziamento del Fondo di Solidarietà Residuale
E’ sostenuto da:
un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore
un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse nella misura del 3% per le Imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del
4,50% per le Imprese che occupano più di 50 dipendenti
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Termine di versamento
L’INPS con circolare n. 100/2014 e successivo comunicato stampa del 3 settembre 2014
individua le seguenti scadenze:
per le mensilità da gennaio 2014 a settembre 2014 dovrà essere versato entro il
16 dicembre 2014 senza applicazione dell’1% di interessi legali
per la mensilità di ottobre 2014 dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze,
ovvero, entro il 16 novembre 2014
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Programma Garanzia Giovani
In data 2 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto
2014 recante disposizioni in merito alla concessione ai datori di lavoro di un Bonus di
importo variabile per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (almeno 6 mesi)
di giovani inoccupati, in relazione al “Programma Operativo Iniziativa Occupazione
Giovani” di seguito “Programma Garanzia Giovani”.
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I datori di lavoro potenzialmente fruitori del beneficio in oggetto sono tutti quelli del
settore privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori.
In relazione ai lavoratori la cui assunzione permette la richiesta del beneficio, vanno
individuati:
i requisiti soggettivi dei neoassunti, nonché
le tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni
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Requisiti soggettivi
In primo luogo vanno precisati i requisiti che i giovani devono possedere, ex art. 2 del
Decreto Direttoriale in esame.
Più precisamente si tratta di giovani che contemporaneamente:
sono registrati al “Programma Garanzia Giovani”
hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 anni
hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione qualora minorenni
non essere inseriti in percorsi di studio, di formazione, né tanto meno possiedono
un’occupazione lavorativa
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Tipologie contrattuali
La fruizione del bonus è ammessa in caso di assunzione:
a tempo indeterminato, anche in somministrazione
a tempo determinato per almeno 6 mesi, anche in somministrazione
a tempo parziale indeterminato/determinato, con prestazione pari almeno al 60%
dell’orario ordinario di lavoro del full-time
del lavoratore già socio
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N.B.: Per le Regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Puglia le suddette
assunzioni vanno effettuate esclusivamente a tempo indeterminato.
E’ in ogni caso esclusa la fruizione del beneficio per le assunzioni effettuate con le
seguenti tipologie contrattuali:
Apprendistato
Lavoro domestico
Lavoro a chiamata
Lavoro ripartito e accessorio
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Importo incentivo
L’importo dell’incentivo va commisurato in base alla profilazione del giovane che
s’intende assumere ed al rapporto di lavoro instaurato.
Per esempio, per un giovane di profilazione molto alta l’incentivo è di € 2.000,00 per
assunzioni a termine di durata superiore o uguale a 6 mesi.
L’agevolazione verrà fruita a conguaglio mensile con i contributi previdenziali.
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Incentivo all’assunzione di Giovani Agricoli
L’art. 5, comma 1 del D.L. n. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014 ha introdotto un
nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i
18 e 35 anni, con determinati requisiti.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, sono
considerati imprenditori agricoli.
Il beneficio spetta per l’assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di
lavoratori di età compresa tra i 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti, che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
non abbiano conseguito un diploma di istruzioni secondaria di secondo grado
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Tipologia di contratto
Ai fini della concessione dell’incentivo, il contratto di lavoro a tempo determinato,
redatto in forma scritta, deve avere una durata almeno triennale e garantire al
lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno.
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Possono godere del beneficio in esame:
la proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima
del 1 Luglio 2014, purché risulti soddisfatto il requisito dell’incremento occupazionale
netto
le assunzioni effettuate tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015
le assunzioni che comportano un incremento occupazionale netto calcolato sulla
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi
all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione
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Misura dell’Incentivo
L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un
periodo complessivo di 18 mesi.
Il valore annuale dell’incentivo non può superare, per ciascun lavoratore assunto,
l’importo di € 3.000,00 per gli O.T.D. ed € 5.000,00 per gli O.T.I.; quest’ultimi verranno
riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale.
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