Commento 3 marzo 2014 n. 561 PROFESSIONISTI Pos per i professionisti entro giugno 2014 di Andrea Arrigo Panato Slitta al 30 giugno 2014 l'obbligo per imprenditori, commercianti e professionisti di accettare pagamenti con moneta elettronica per transazioni superiori ai 30 euro. Nuova scadenza, ennesimo rinvio, stesse incertezze. PREMESSA Non c’è pace per le norme che dovrebbero normare l’obbligo di pos per professionisti ed imprenditori. Entro il 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, dovranno obbligatoriamente accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. L’art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 denominato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” in materia di pagamenti elettronici prevedeva che ”a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. La norma, come ormai costume del legislatore, rimanda a successivi decreti la disciplina di eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione. Sempre mediante i medesimi decreti il legislatore prevede la possibilità di estendere gli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. LA NUOVA DECORRENZA E LE PRECISAZIONI DI BANKITALIA La legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28-2-2014 entrata in vigore il 1 marzo 2014 interviene a modificare la data di decorrenza dell’obbligo, sopprimendo il comma 15 ed aggiungendo il 15-bis : «Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Credo sia opportuno nell’analisi del provvedimento rimandare ad alcune precisazioni fornite da Bankitalia: Definizione di POS: apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo reale o differito, del pagamento. Finalità della norma: promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico nella transazioni commerciali, al fine anche di favorire una più efficace azione di contrasto a fenomeni di illecito in campo finanziario e fiscale. Essa si inquadra in un più ampio insieme di iniziative condotte a livello istituzionale, alcune delle quali volte a creare le condizioni per una generale riduzione dei costi di accettazione delle carte di pagamento; si fa riferimento, in particolare, a un altro decreto ministeriale di prossima emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.L. n. 201/2011, contenente misure per accrescere la comparabilità e la trasparenza delle commissioni applicate agli esercenti. Costi e soluzioni: il mercato delle soluzioni POS offre oggi prodotti sempre più avanzati e diversificati sotto il profilo sia tecnologico sia tariffario; soluzioni innovative sono disponibili per l'accettazione di pagamenti anche al di fuori dei tradizionali punti vendita, ad esempio attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili collegabili a computer, smartphone o tablet, con formule tariffarie spesso a misura delle diverse categorie di clientela. Obbligo di accettazione e non di utilizzo: il citato art. 15 non introduce un obbligo di utilizzo a carico del pagatore, bensì un obbligo di accettazione della carta a carico del venditore di beni e servizi: detto obbligo sarebbe regolarmente adempiuto allorché il venditore si munisse del dispositivo di accettazione; resterebbe quindi impregiudicata la possibilità di accettare pagamenti con altre modalità, quali ad es. bonifici, carte di credito o prepagate, in base agli accordi che di volta in volta saranno liberamente assunti nella relazione contrattuale tra venditore ed acquirente. IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -1- "Con questo provvedimento si dà ulteriore attuazione ai programmi dell'Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti". Con queste parole l’ex Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato salutava la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante le modalità di accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali. L’introduzione dell’obbligo dell’utilizzo di pos ricordiamo ha invece suscitato particolari perplessità nel mondo professionale. Come ricorda un comunicato dei Consulenti del Lavoro, oggi il 90 per cento delle transazioni tra professionisti e clienti avviene tramite bonifico ovvero assegno bancario anche alla luce del limite di utilizzo del contante esistente in Italia. Non si vede perché semplicemente non prevedere l’obbligo di tracciabilità e quindi consentire agli Studi di continuare ad utilizzare i soli i bonifici bancari per l’incasso delle parcelle senza aggravi di costi ulteriori. La norma va a colpire anche categorie come i professionisti monocommittenti, prive quindi rapporti con pluralità di clienti persone fisiche, che vedono l’utilizzo del bonifico come strumento principale di regolazione dei loro rapporti professionali e che vedono, estremamente limitato dal conflitto di interessi, il rischio evasione. L’assenza di una specifica sanzione, inoltre, non contribuisce a far chiarezza su quali siano le conseguenze ipotizzabili sul professionista inadempiente. L'Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato i dati macroeconomici dei movimenti bancari medi in questi ultimi anni stimando che l'introduzione del sistema di pagamento con carte di debito, anche per gli studi professionali, frutterà al sistema creditizio un utile di oltre due miliardi di euro all'anno. Sicuramente non è questa la misura idonea a combattere l'evasione; ma servirà esclusivamente a creare maggiori difficoltà e costi diretti e indiretti per professionisti, imprese e cittadini, in un momento in cui semplificare e ridurre i costi è fondamentale. Ma principalmente creerà un grande business per gli Istituti di Credito. La Presidente del Coordinamento unitario delle professioni (Cup), Marina Calderone ha ben sintetizzato la posizione della categoria: "Auspichiamo che il rinvio possa favorire una riflessione e rivisitazione dei principi contenuti nel decreto, prevedendo l'applicazione degli adempimenti solo per chi lavora con i consumatori finali. Negli altri casi si tratta solo di un costo in più per il professionista". Pur comprendendo, anche se solo parzialmente, le finalità del legislatore si lamenta l’ennesima occasione mancata di fornire un tessuto normativo semplice e coerente al Paese. La Pubblica Amministrazione per prima dovrebbe rappresentare stimolo all’innovazione incentivando imprese e professionisti ad aumentare trasparenza e tracciabilità dei pagamenti mediante agevolazioni, vantaggi organizzativi o riducendo i termini di accertamento, non certo introducendo, con normative mal scritte e mal coordinate, obblighi di legge spesso irrazionali. Riferimenti normativi D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, art. 9, comma 15-bis ; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 15. www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -2-
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