Problemi di legge applicabile alle successioni alla luce

Mercoledì 19 febbraio 2014
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Indice
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• Introduzione di carattere generale
• La legge applicabile alle successioni transfrontaliere
• Esempi pratici
• La legge applicabile alle successioni transfrontaliere e gli istituti
del diritto delle successioni
• La legge applicabile alle successioni transfrontaliere in presenza
di un paese che non ha ratificato il Reg. 650/2012.
• Esempio pratico
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PARTE I
INTRODUZIONE DI CARATTERE
GENERALE
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Introduzione
Non avviene di rado che un cittadino di uno Stato straniero acquisti in
Italia un bene, pur continuando a vivere altrove, né che un cittadino
italiano che possiede immobili nel suo Paese d’origine decida di
risiedere all’estero e trasferire la sede dei suoi interessi fuori dal
territorio italiano. In questi casi è importante conoscere il regime
giuridico che disciplinerà la successione al momento della sua
morte.
Le differenze degli ordinamenti interni degli Stati membri, in
questo settore, sono notevoli, basti pensare a come variano da
uno Stato all’altro le quote ereditarie spettanti ai familiari (come
meglio si vedrà nel prosieguo, in caso di testamento vi sono forti
discrasie nel trattamento dei legittimari, e, più specificatamente,
del coniuge), così come l’ammissibilità di testamenti congiuntivi e
reciproci, nonché dei patti successori.
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Successioni nell’Unione Europea
L’adozione di un Regolamento che racchiude norme di conflitto
uniforme per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in materia
successoria concorre quindi a garantire certezza e prevedibilità nelle
successioni, consentendo la possibilità di effettuare una
pianificazione successoria, affinché non vi sia impedimento alla libera
circolazione delle persone in pieno recepimento di quanto sancito
dall’art. 3 del T.U.E.
Lo scopo del Regolamento è dunque quello di sancire una disciplina
di conflitto uniforme, valida erga omnes, che non sia cioè limitata a
regolare solo i rapporti all’interno dell’Unione, bensì anche quelli con
Stati terzi (art. 20 del Regolamento).
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Regolamento UE N.650/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
Il regolamento si ispira al principio dell’unità della successione (il c.d.
metodo monista) e sottopone l’intera successione (art. 23 del
Regolamento) - dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della
proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari
comprendendo
anche
“l’amministrazione
dell’eredità e la
responsabilità per i beni ereditari” - alla legge della residenza
abituale del de cuius al momento della morte (art. 21 del
Regolamento).
Si fa ricorso quindi alla residenza abituale, a differenza del principio
della cittadinanza di origine del de cuius che viene applicato nella
gran parte dei paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia,
Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
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Regolamento UE N. 650/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012_(1)
L’accertamento della residenza abituale del defunto al
momento della morte impone però una valutazione caso
per caso e implica dunque una valutazione globale delle
circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la
morte e al momento della morte
La residenza abituale è il luogo ove il defunto aveva la
connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di
interessi, ecc, e non va necessariamente a coincidere con la
residenza fiscale (prego vedasi considerando n. 23 del Reg.).
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Regolamento UE N.650/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012_(2)
Il Regolamento ha lasciato comunque uno spazio di
autonomia al testatore il quale può scegliere la
legge applicabile all’intera successione: “la legge
dello stato di cui ha la cittadinanza al momento
della scelta o al momento della morte” (art. 22 del
Regolamento).
Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 17
agosto 2015.
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Fino a che non entrerà in vigore il
Reg. 650/2012
In Italia, L. 218/1995, art. 46, in
materia di successioni
«La
successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto
della cui eredità si tratta, al momento della morte
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con
dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della
morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non
pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al
momento della morte della persona della cui successione si tratta».
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Art. 46: lex
personae
Civil law
Common
law
• Il predetto articolo 46 stabilisce che l’intera
successione sia disciplinata dal criterio di
collegamento della lex personae, ossia della legge
nazionale del defunto al momento della morte.
•Questa norma si ispira al principio dell’universalità della
giurisdizione, caratteristico della maggior parte dei sistemi
di civil law, che valutano la successione come la
prosecuzione della titolarità dell’intero patrimonio in capo
agli eredi: sia beni mobili che immobili saranno regolati
dalla stessa legge.
• Al contrario, la maggior parte dei sistemi di common
law utilizza il principio della scissione della
successione. Quest’ultima sarà quindi regolata da
due differenti leggi, quella nazionale del defunto per i
beni mobili, e quella del luogo dove si trova il bene,
c.d lex loci, per gli immobili.
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PARTE II
• LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI
TRANSFRONTALIERE
• ESEMPI PRATICI
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ESEMPIO I
Poniamo l’esempio di un soggetto:
•
•
•
•
con cittadinanza italiana;
ma che risiede in Germania da ormai 10 anni;
in Germania ha degli immobili;
decede in Germania senza testamento.
Quale legge sarà applicata alla sua successione?
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Cittadinanza
italiana
Residenza
tedesca
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CRITERI INDIVIDUAZIONE LEGGE
APPLICABILE_ANTE REGOLAMENTO
Sino all’entrata in vigore del Reg.:
Fino a quando il regolamento non entrerà in vigore (quindi sino al giorno
17 agosto 2015),dal punto di vista del diritto italiano si prevede che alla
successione si applichi la legge dello Stato di cui il soggetto ha la
cittadinanza, quindi l’Italia.
Chiaramente, queste disposizioni dovranno poi essere coordinate con il
diritto internazionale tedesco che prevede l’applicazione del medesimo
principio del diritto italiano (id est cittadinanza) senza distinzioni tra beni
mobili ed immobili come avviene ad esempio in Francia.
Ma il soggetto potrà inserire nel proprio testamento una scelta di legge
in favore dello Stato in cui risiede (la residenza deve perdurare fino al
momento del decesso).
Quindi, nel nostro esempio, il soggetto potrà scegliere che alla sua
successione si applichi la legge tedesca.
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CRITERI INDIVIDUAZIONE LEGGE
APPLICABILE_POST REGOLAMENTO
Dal 17 agosto 2015
Per le successioni aperte da questa data, il criterio generale
d’individuazione della legge applicabile scelto dal Regolamento
de quo sarà quello della residenza abituale al momento della
morte.
Nota bene: il momento dell’apertura della successione coincide
con la data del decesso.
La successione del nostro ipotetico soggetto sarà quindi
disciplinata, in prima battuta, dalla legge tedesca.
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SEGUE
Anche in questo caso, però, il soggetto potrà fare, al momento
della redazione del proprio testamento, una scelta di legge
(professio iuris), identificando quale legge applicabile alla sua
successione quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al
momento della scelta o al momento della morte.
Quindi il nostro soggetto potrà scegliere che alla sua successione
si applichi la legge italiana di cittadinanza che avrà al momento
del decesso.
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SEGUE
Si precisa che il soggetto che abbia più cittadinanze potrà
scegliere indifferentemente che alla sua successione si applichi la
legge di uno degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della
scelta o al momento della morte.
NOTA BENE: la legge identificata (legge di cittadinanza o di
residenza) potrà essere anche la legge di uno Stato che non è
membro dell’Unione europea.
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ESEMPIO II
Poniamo l’esempio di un soggetto:
•
•
•
•
con cittadinanza tedesca;
ma che risiede in Francia da ormai 10 anni;
in Francia ha degli immobili;
decede in Francia senza testamento.
Quale legge sarà applicata alla sua successione?
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Cittadinanza
tedesca
Residenza
francese
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ESEMPIO II
Prima dell’entrata in vigore del Reg.
Alla successione si applicano due diritti: quello tedesco
per i beni mobili e quello francese per quelli immobili.
(In Francia infatti viene applicata la legge del paese di
residenza abituale per i beni mobili, mentre per i beni
immobili vige la legge del luogo dove sono situati i beni).
Applicazione post entrata in vigore Reg. La
successione potrà essere regolata totalmente dalla legge
francese.
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PARTE III
• LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE E GLI
ISTITUTI DEL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
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Istituti successori e successioni
transfrontaliere
Gli istituti successori che più frequentemente sono indicati come
esempio delle divergenze fra leggi nazionali in materia
successoria sono, inter alia:
1. la riserva
ereditaria;
3.
L’individuazione
dei successibili
2. Il trattamento
e delle relative
del coniuge;
quote nelle
successioni
legittime.
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La riserva ereditaria ed il
trattamento del coniuge
La quota di riserva di spettanza di determinate categorie di soggetti (familiari) è sancita
nelle legislazioni di pressoché tutti gli stati membri dell’UE, con l’eccezione dell’Inghilterra.
Tuttavia restano comunque evidenti le differenze nell’ambito dei singoli ordinamenti (i figli
sono quasi sempre inclusi, mentre il trattamento del coniuge può variare).
Si riportano alcuni esempi: in taluni ordinamenti la quota disponibile è risibile,
ad esempio nel caso dell’eredità di una persona che lasci il coniuge e due
figli, secondo la legge bulgara la quota disponibile si riduce ad un sesto
dell’asse ereditario, mentre per la legge slovena è la metà.
Quanto al trattamento del coniuge: questi non è erede necessario in
Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca, similarmente anche in
Finlandia. In Spagna al coniuge superstite spetta il solo usufrutto su una
quota dell’eredità. In Francia il coniuge non divorziato ha diritto ad una quota
di legittima pari ad un quarto del patrimonio ereditario solo in assenza di
discendenti.
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L’individuazione dei successibili e
delle relative quote nelle
successioni legittime
Pari discorso vale per le successioni ab intestato.
Si riportano alcuni esempi: in Lussemburgo, il coniuge può scegliere tra
l’usufrutto dell’abitazione familiare ed una quota pari a quella di uno dei figli, ma
comunque non inferiore ad un quarto dell’intera successione.
In Olanda e Ungheria, ove al coniuge superstite non concorrano discendenti
diretti, l’intera eredità gli viene attribuita. Invece altri dividono i beni tra il coniuge
ed i genitori del de cuius e prevedono una quota per i fratelli.
In Belgio, in assenza di discendenti, viene assegnato al coniuge superstite, la
parte di patrimonio comune agli sposi, ed unicamente l’usufrutto del patrimonio
personale del defunto, la cui nuda proprietà è trasmessa ad ascendenti e
collaterali.
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PARTE IV
• LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE IN
PRESENZA DI UN PAESE CHE NON HA RATIFICATO IL REG. 650/2012.
• ESEMPIO PRATICO
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Regno Unito
Il caso che esamineremo è senz’altro indicativo delle
specificità del sistema internazionalprivatistico inglese
in materia, fortemente legato al criterio di collegamento
del domicile, e delle difficoltà che tale sistema incontra
nell’accostarsi a modelli uniformi quali quello della
Convenzione dell’Aja del 1989 e, più recentemente,
quello introdotto dal Regolamento n. 650/2012.
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Regno Unito_Caratteristiche
Quali sono dunque le peculiarità della disciplina
internazionalprivatistica che il legislatore inglese ha
voluto preservare e che sono alla base della decisione
di non partecipare all’adozione del “Regolamento UE
N.650/2012”?
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Regno Unito_Caratteristiche (2)
Il sistema internazionalprivatistico inglese della materia in
esame ha essenzialmente due caratteristiche:
1. norme che regolano l’amministrazione dei patrimoni delle
persone decedute, infatti secondo la legge inglese:
• per poter amministrare i beni di una persona deceduta è
necessario ottenere una previa autorizzazione (cd. grant
of representation o grant of probate), dal giudice
competente (High Court);
• una volta ottenuta tale autorizzazione, gli esecutori
testamentari ovvero, nel caso manchi un testamento, gli
amministratori provvederanno al pagamento dei debiti e
successivamente alla distribuzione del residuo secondo
la legge inglese;
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Regno Unito_Caratteristiche (3)
• le regole in materia di amministrazione devono essere seguite
non solo nel caso di patrimoni di persone decedute che
abbiano avuto il loro “domicile” in Inghilterra, ma anche ogni
volta che i beni oggetto della successione si trovino in
Inghilterra, ancorché siano appartenuti a persone decedute
all’estero e prive di particolari altri legami con tale Paese. In
queste ipotesi, un’eventuale autorizzazione ottenuta all’estero
non ha efficacia in Inghilterra;
• la legge applicabile alla procedura di amministrazione dei
patrimoni è la legge inglese;
• il rappresentante autorizzato dovrà provvedere al pagamento di
tutti i debiti esistenti, siano essi sorti in Inghilterra o all’estero,
secondo le regole vigenti in Inghilterra, ivi comprese quelle
relative all’esistenza di eventuali creditori privilegiati rispetto ad altri.
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Regno Unito_Caratteristiche (4)
2. norme che regolano più propriamente la successione, sia che vi sia
un testamento sia che manchi (cd. intestacy):
• in linea generale la High Court è competente in materia di
successione, purché vi sia un rappresentante espressamente
autorizzato alla gestione di un patrimonio, a prescindere dalle
caratteristiche del de cuius e dalla localizzazione del patrimonio;
• nella prassi,tuttavia, la High Court è adita in relazione a patrimoni
collocati in territorio inglese.
Il diritto inglese (così come quello scozzese) ammette tuttavia in materia
di successione la competenza giurisdizionale di giudici di un altro Stato
in due ipotesi:
 quando si tratti di beni mobili appartenenti ad una persona che, al
momento della morte, sia domiciliata in tale Stato ovvero
 quando tutti i beni del de cuius si trovino in tale Stato.
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Regno Unito _ Principle of Scission
Per le norme di conflitto in materia di successione, opera il
famoso principio della scissione (principle of scission), ai
sensi del quale si applicano norme specifiche in ragione della
natura dei beni oggetto di successione:
• beni mobili: si applica la legge del paese nel quale il de
cuius aveva il domicilio al momento della morte;
•
beni immobili: trova applicazione la lex rei sitae.
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Regolamento UE N.650/2012 vs
Regno Unito
Secondo il Regolamento il foro della residenza abituale del de
cuius al momento della morte è competente, come regola
generale, a decidere in relazione a tutti i beni successori, mobili
ed immobili, anche se situati in uno Stato non membro
dell’Unione Europea o non parte del Regolamento (Regno
Unito, Irlanda o Danimarca).
Può accadere che negli ordinamenti che non fanno parte del
Regolamento, come il Regno Unito, ispirati al metodo
scissionista, i giudici esercitino la propria competenza in
relazione ai beni immobili presenti sul loro territorio, con la
conseguenza che le decisioni assunte dal giudice competente ai
sensi del Regolamento, resteranno prive di effetti.
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Regolamento UE N.650/2012 vs
Regno Unito (1)
Mentre il Regolamento adotta il principio di unità, la maggior
resistenza da parte del Regno Unito deriva dalla volontà di tenere
distinta:
• l’amministrazione della successione e la successione vera e
propria;
• la legge applicabile ai beni mobili da quella applicabile ai beni
immobili.
Inoltre il Regno Unito è contrario all’introduzione del certificato
successorio europeo perché:
• incide significativamente sul diritto sostanziale degli Stati membri;
• impone uno strumento radicalmente diverso rispetto agli
strumenti previsti dall’ordinamento inglese.
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Esempio _ Regno Unito
Il caso in esame offre lo spunto per analizzare le
peculiarità della disciplina internazionalprivatistica in
materia di successioni di un ordinamento, come quello
inglese, che non ha adottato il Regolamento europeo
n. 650/2012, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio
della facoltà di opting-out prevista dal Protocollo n. 21
allegato ai Trattati europei.
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Esempio_Regno Unito(1)
Il “Caso Curati” riguarda:
• la successione del Sig. Pierluigi Curati, cittadino italiano, vissuto
prevalentemente a Londra con la moglie Emilia Curati,
anch’essa italiana;
• i coniugi hanno svolto attività di ristorazione e hanno creato un
ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, con beni situati in
prevalenza in Inghilterra, ma anche in Italia;
• Assenza di figli;
• Primo testamento, redatto in lingua inglese del 1980: Pierluigi ha
disposto dei soli beni situati in Inghilterra in favore della moglie
(nel caso la moglie non gli fosse sopravvissuta, ha indicato un
trustee del testamento, che, una volta saldati i debiti, avrebbe
ripartito eredità tra i nipoti, figli del fratello di Emilia);
• Secondo testamento, olografo, redatto in lingua italiana, del
1994: Pierluigi nomina erede universale la moglie Emilia.
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Cittadinanza
italiana
Sig. Curati
Residente a
Londra
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Sig. Curati
Immobili in
UK
Immobili in
Italia
Beni mobili
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Esempio_Regno Unito (2)
Emilia è deceduta nel 2007 un anno prima di Pierluigi che è
deceduto nel 2008.
Problema:
• In virtù del primo testamento: l’eredità potrebbe essere
destinata ai nipoti del Sig. Curati (figli del fratello di Emilia);
• In virtù del secondo testamento: l’eredità potrebbe essere
devoluta alla parente più prossima di Pierluigi (la sorella Carmen).
È sorta una controversia tra i nipoti e Carmen circa la
possibilità che il primo testamento fosse revocato dal
secondo.
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Esempio_Regno Unito (3)
Secondo la legge italiana - stante lo status che riconosce
all’erede universale - il secondo testamento avrebbe
prevalso sul primo, revocandone l’efficacia, con la
conseguenza che tutto il patrimonio sarebbe stato devoluto
a Carmen.
PROBLEMA DELLA LEGGE
APPLICABILE,
alla
“construction of wills” ossia interpretazione del secondo
testamento. Quest’ultimo infatti era scritto in lingua italiana,
conteneva il richiamo a termini tecnici del linguaggio
giuridico italiano, presentava il riferimento alla locuzione
“erede universale” ed era stato redatto da un cittadino
italiano.
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Esempio_Regno Unito (4)
I giudici della Court of Appeal hanno ritenuto che fosse la
legge inglese a dover regolare la fattispecie e, stante
l’assenza di qualsivoglia incompatibilità sostanziale tra le
disposizioni dei due testamenti, ha accolto il ricorso dei nipoti
del de cuius, affermando la validità e applicabilità del
testamento del 1980 nella parte in cui attribuiva loro le
proprietà site in Inghilterra.
I giudici non hanno infatti ritenuto superabile la presunzione
in favore della legge del domicile del testatore prevista
dalla norma inglese di diritto internazionale privato in materia
di interpretazione del testamento.
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Esempio_Regno Unito (5)
I Giudici, per argomentare il mancato superamento della
presunzione,
hanno
precisato
che:
1. il fatto che fosse stato redatto in lingua italiana ha assunto scarso
rilievo nella decisione, in ragione del fatto che il de cuius non era a
“suo agio” con la lingua inglese;
2. Scarso rilievo è stato attribuito alla cittadinanza italiana del
de cuius, stante il favor del diritto internazionale privato inglese,
per il criterio del domicile.
Come conseguenza, è stata applicata la presunzione secondo la
quale un testatore con domicile in Inghilterra e in possesso di un
significativo patrimonio collocato in territorio Inglese, intenda
sottoporre l’interpretazione del testamento alla legge del proprio
domicilio, al momento in cui il testamento è stato redatto, ossia la
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legge inglese.
Esempio Regno Unito (6)
Si ricorda che attualmente, quindi prima
dell’entrata in vigore del Regolamento, in Italia
vale il criterio della lex personae, ex art. 46: l.
218/1995, senza distinzione tra mobili ed
immobili, con ricadute in punto interpretazione
dei testamenti.
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Esempio Regno Unito (7)
Come sarebbe stato risolto il caso se si fosse
fatta applicazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento, ove l’Inghilterra l’avesse
adottato?
In verità, anche nell’ipotetico vigore del
Regolamento, il caso in esame sarebbe stato di
difficile soluzione, stanti le difficoltà di accertare,
nel caso de quo, la residenza abituale del de
cuius.
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Esempio
Regno Unito (8) - conclusioni
• Secondo
le
indicazioni
del
Regolamento
europeo
(considerando n. 24): “(i)n un siffatto caso si potrebbe ritenere
che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie,
avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di
origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia
e della sua vita sociale”  il “collegamento stretto e stabile”
mantenuto con l’Italia avrebbe potuto giustificare il radicamento
della controversia innanzi alle autorità giurisdizionali italiane ed
anche l’applicazione della legge italiana, non solo in qualità di
legge di residenza abituale del de cuius, ma anche quella dello
Stato di cittadinanza scelta dal sig. Curati mediante il richiamo
alla locuzione “erede universale”.
•Ciò avrebbe parimenti avuto delle ricadute sul profilo
dell’interpretazione dei due testamenti.
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Contatti
[email protected]
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