Mercoledì 19 febbraio 2014 1 Indice 1 2 3 4 • Introduzione di carattere generale • La legge applicabile alle successioni transfrontaliere • Esempi pratici • La legge applicabile alle successioni transfrontaliere e gli istituti del diritto delle successioni • La legge applicabile alle successioni transfrontaliere in presenza di un paese che non ha ratificato il Reg. 650/2012. • Esempio pratico 2 PARTE I INTRODUZIONE DI CARATTERE GENERALE 3 Introduzione Non avviene di rado che un cittadino di uno Stato straniero acquisti in Italia un bene, pur continuando a vivere altrove, né che un cittadino italiano che possiede immobili nel suo Paese d’origine decida di risiedere all’estero e trasferire la sede dei suoi interessi fuori dal territorio italiano. In questi casi è importante conoscere il regime giuridico che disciplinerà la successione al momento della sua morte. Le differenze degli ordinamenti interni degli Stati membri, in questo settore, sono notevoli, basti pensare a come variano da uno Stato all’altro le quote ereditarie spettanti ai familiari (come meglio si vedrà nel prosieguo, in caso di testamento vi sono forti discrasie nel trattamento dei legittimari, e, più specificatamente, del coniuge), così come l’ammissibilità di testamenti congiuntivi e reciproci, nonché dei patti successori. 4 Successioni nell’Unione Europea L’adozione di un Regolamento che racchiude norme di conflitto uniforme per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in materia successoria concorre quindi a garantire certezza e prevedibilità nelle successioni, consentendo la possibilità di effettuare una pianificazione successoria, affinché non vi sia impedimento alla libera circolazione delle persone in pieno recepimento di quanto sancito dall’art. 3 del T.U.E. Lo scopo del Regolamento è dunque quello di sancire una disciplina di conflitto uniforme, valida erga omnes, che non sia cioè limitata a regolare solo i rapporti all’interno dell’Unione, bensì anche quelli con Stati terzi (art. 20 del Regolamento). 5 Regolamento UE N.650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 Il regolamento si ispira al principio dell’unità della successione (il c.d. metodo monista) e sottopone l’intera successione (art. 23 del Regolamento) - dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari comprendendo anche “l’amministrazione dell’eredità e la responsabilità per i beni ereditari” - alla legge della residenza abituale del de cuius al momento della morte (art. 21 del Regolamento). Si fa ricorso quindi alla residenza abituale, a differenza del principio della cittadinanza di origine del de cuius che viene applicato nella gran parte dei paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). 6 Regolamento UE N. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012_(1) L’accertamento della residenza abituale del defunto al momento della morte impone però una valutazione caso per caso e implica dunque una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte La residenza abituale è il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi, ecc, e non va necessariamente a coincidere con la residenza fiscale (prego vedasi considerando n. 23 del Reg.). 7 Regolamento UE N.650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012_(2) Il Regolamento ha lasciato comunque uno spazio di autonomia al testatore il quale può scegliere la legge applicabile all’intera successione: “la legge dello stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte” (art. 22 del Regolamento). Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 17 agosto 2015. 8 Fino a che non entrerà in vigore il Reg. 650/2012 In Italia, L. 218/1995, art. 46, in materia di successioni «La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta». 9 Art. 46: lex personae Civil law Common law • Il predetto articolo 46 stabilisce che l’intera successione sia disciplinata dal criterio di collegamento della lex personae, ossia della legge nazionale del defunto al momento della morte. •Questa norma si ispira al principio dell’universalità della giurisdizione, caratteristico della maggior parte dei sistemi di civil law, che valutano la successione come la prosecuzione della titolarità dell’intero patrimonio in capo agli eredi: sia beni mobili che immobili saranno regolati dalla stessa legge. • Al contrario, la maggior parte dei sistemi di common law utilizza il principio della scissione della successione. Quest’ultima sarà quindi regolata da due differenti leggi, quella nazionale del defunto per i beni mobili, e quella del luogo dove si trova il bene, c.d lex loci, per gli immobili. 10 PARTE II • LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE • ESEMPI PRATICI 11 ESEMPIO I Poniamo l’esempio di un soggetto: • • • • con cittadinanza italiana; ma che risiede in Germania da ormai 10 anni; in Germania ha degli immobili; decede in Germania senza testamento. Quale legge sarà applicata alla sua successione? 12 Cittadinanza italiana Residenza tedesca 13 CRITERI INDIVIDUAZIONE LEGGE APPLICABILE_ANTE REGOLAMENTO Sino all’entrata in vigore del Reg.: Fino a quando il regolamento non entrerà in vigore (quindi sino al giorno 17 agosto 2015),dal punto di vista del diritto italiano si prevede che alla successione si applichi la legge dello Stato di cui il soggetto ha la cittadinanza, quindi l’Italia. Chiaramente, queste disposizioni dovranno poi essere coordinate con il diritto internazionale tedesco che prevede l’applicazione del medesimo principio del diritto italiano (id est cittadinanza) senza distinzioni tra beni mobili ed immobili come avviene ad esempio in Francia. Ma il soggetto potrà inserire nel proprio testamento una scelta di legge in favore dello Stato in cui risiede (la residenza deve perdurare fino al momento del decesso). Quindi, nel nostro esempio, il soggetto potrà scegliere che alla sua successione si applichi la legge tedesca. 14 CRITERI INDIVIDUAZIONE LEGGE APPLICABILE_POST REGOLAMENTO Dal 17 agosto 2015 Per le successioni aperte da questa data, il criterio generale d’individuazione della legge applicabile scelto dal Regolamento de quo sarà quello della residenza abituale al momento della morte. Nota bene: il momento dell’apertura della successione coincide con la data del decesso. La successione del nostro ipotetico soggetto sarà quindi disciplinata, in prima battuta, dalla legge tedesca. 15 SEGUE Anche in questo caso, però, il soggetto potrà fare, al momento della redazione del proprio testamento, una scelta di legge (professio iuris), identificando quale legge applicabile alla sua successione quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Quindi il nostro soggetto potrà scegliere che alla sua successione si applichi la legge italiana di cittadinanza che avrà al momento del decesso. 16 SEGUE Si precisa che il soggetto che abbia più cittadinanze potrà scegliere indifferentemente che alla sua successione si applichi la legge di uno degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. NOTA BENE: la legge identificata (legge di cittadinanza o di residenza) potrà essere anche la legge di uno Stato che non è membro dell’Unione europea. 17 ESEMPIO II Poniamo l’esempio di un soggetto: • • • • con cittadinanza tedesca; ma che risiede in Francia da ormai 10 anni; in Francia ha degli immobili; decede in Francia senza testamento. Quale legge sarà applicata alla sua successione? 18 Cittadinanza tedesca Residenza francese 19 ESEMPIO II Prima dell’entrata in vigore del Reg. Alla successione si applicano due diritti: quello tedesco per i beni mobili e quello francese per quelli immobili. (In Francia infatti viene applicata la legge del paese di residenza abituale per i beni mobili, mentre per i beni immobili vige la legge del luogo dove sono situati i beni). Applicazione post entrata in vigore Reg. La successione potrà essere regolata totalmente dalla legge francese. 20 PARTE III • LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE E GLI ISTITUTI DEL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 21 Istituti successori e successioni transfrontaliere Gli istituti successori che più frequentemente sono indicati come esempio delle divergenze fra leggi nazionali in materia successoria sono, inter alia: 1. la riserva ereditaria; 3. L’individuazione dei successibili 2. Il trattamento e delle relative del coniuge; quote nelle successioni legittime. 22 La riserva ereditaria ed il trattamento del coniuge La quota di riserva di spettanza di determinate categorie di soggetti (familiari) è sancita nelle legislazioni di pressoché tutti gli stati membri dell’UE, con l’eccezione dell’Inghilterra. Tuttavia restano comunque evidenti le differenze nell’ambito dei singoli ordinamenti (i figli sono quasi sempre inclusi, mentre il trattamento del coniuge può variare). Si riportano alcuni esempi: in taluni ordinamenti la quota disponibile è risibile, ad esempio nel caso dell’eredità di una persona che lasci il coniuge e due figli, secondo la legge bulgara la quota disponibile si riduce ad un sesto dell’asse ereditario, mentre per la legge slovena è la metà. Quanto al trattamento del coniuge: questi non è erede necessario in Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca, similarmente anche in Finlandia. In Spagna al coniuge superstite spetta il solo usufrutto su una quota dell’eredità. In Francia il coniuge non divorziato ha diritto ad una quota di legittima pari ad un quarto del patrimonio ereditario solo in assenza di discendenti. 23 L’individuazione dei successibili e delle relative quote nelle successioni legittime Pari discorso vale per le successioni ab intestato. Si riportano alcuni esempi: in Lussemburgo, il coniuge può scegliere tra l’usufrutto dell’abitazione familiare ed una quota pari a quella di uno dei figli, ma comunque non inferiore ad un quarto dell’intera successione. In Olanda e Ungheria, ove al coniuge superstite non concorrano discendenti diretti, l’intera eredità gli viene attribuita. Invece altri dividono i beni tra il coniuge ed i genitori del de cuius e prevedono una quota per i fratelli. In Belgio, in assenza di discendenti, viene assegnato al coniuge superstite, la parte di patrimonio comune agli sposi, ed unicamente l’usufrutto del patrimonio personale del defunto, la cui nuda proprietà è trasmessa ad ascendenti e collaterali. 24 PARTE IV • LA LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE IN PRESENZA DI UN PAESE CHE NON HA RATIFICATO IL REG. 650/2012. • ESEMPIO PRATICO 25 Regno Unito Il caso che esamineremo è senz’altro indicativo delle specificità del sistema internazionalprivatistico inglese in materia, fortemente legato al criterio di collegamento del domicile, e delle difficoltà che tale sistema incontra nell’accostarsi a modelli uniformi quali quello della Convenzione dell’Aja del 1989 e, più recentemente, quello introdotto dal Regolamento n. 650/2012. 26 Regno Unito_Caratteristiche Quali sono dunque le peculiarità della disciplina internazionalprivatistica che il legislatore inglese ha voluto preservare e che sono alla base della decisione di non partecipare all’adozione del “Regolamento UE N.650/2012”? 27 Regno Unito_Caratteristiche (2) Il sistema internazionalprivatistico inglese della materia in esame ha essenzialmente due caratteristiche: 1. norme che regolano l’amministrazione dei patrimoni delle persone decedute, infatti secondo la legge inglese: • per poter amministrare i beni di una persona deceduta è necessario ottenere una previa autorizzazione (cd. grant of representation o grant of probate), dal giudice competente (High Court); • una volta ottenuta tale autorizzazione, gli esecutori testamentari ovvero, nel caso manchi un testamento, gli amministratori provvederanno al pagamento dei debiti e successivamente alla distribuzione del residuo secondo la legge inglese; 28 Regno Unito_Caratteristiche (3) • le regole in materia di amministrazione devono essere seguite non solo nel caso di patrimoni di persone decedute che abbiano avuto il loro “domicile” in Inghilterra, ma anche ogni volta che i beni oggetto della successione si trovino in Inghilterra, ancorché siano appartenuti a persone decedute all’estero e prive di particolari altri legami con tale Paese. In queste ipotesi, un’eventuale autorizzazione ottenuta all’estero non ha efficacia in Inghilterra; • la legge applicabile alla procedura di amministrazione dei patrimoni è la legge inglese; • il rappresentante autorizzato dovrà provvedere al pagamento di tutti i debiti esistenti, siano essi sorti in Inghilterra o all’estero, secondo le regole vigenti in Inghilterra, ivi comprese quelle relative all’esistenza di eventuali creditori privilegiati rispetto ad altri. 29 Regno Unito_Caratteristiche (4) 2. norme che regolano più propriamente la successione, sia che vi sia un testamento sia che manchi (cd. intestacy): • in linea generale la High Court è competente in materia di successione, purché vi sia un rappresentante espressamente autorizzato alla gestione di un patrimonio, a prescindere dalle caratteristiche del de cuius e dalla localizzazione del patrimonio; • nella prassi,tuttavia, la High Court è adita in relazione a patrimoni collocati in territorio inglese. Il diritto inglese (così come quello scozzese) ammette tuttavia in materia di successione la competenza giurisdizionale di giudici di un altro Stato in due ipotesi: quando si tratti di beni mobili appartenenti ad una persona che, al momento della morte, sia domiciliata in tale Stato ovvero quando tutti i beni del de cuius si trovino in tale Stato. 30 Regno Unito _ Principle of Scission Per le norme di conflitto in materia di successione, opera il famoso principio della scissione (principle of scission), ai sensi del quale si applicano norme specifiche in ragione della natura dei beni oggetto di successione: • beni mobili: si applica la legge del paese nel quale il de cuius aveva il domicilio al momento della morte; • beni immobili: trova applicazione la lex rei sitae. 31 Regolamento UE N.650/2012 vs Regno Unito Secondo il Regolamento il foro della residenza abituale del de cuius al momento della morte è competente, come regola generale, a decidere in relazione a tutti i beni successori, mobili ed immobili, anche se situati in uno Stato non membro dell’Unione Europea o non parte del Regolamento (Regno Unito, Irlanda o Danimarca). Può accadere che negli ordinamenti che non fanno parte del Regolamento, come il Regno Unito, ispirati al metodo scissionista, i giudici esercitino la propria competenza in relazione ai beni immobili presenti sul loro territorio, con la conseguenza che le decisioni assunte dal giudice competente ai sensi del Regolamento, resteranno prive di effetti. 32 Regolamento UE N.650/2012 vs Regno Unito (1) Mentre il Regolamento adotta il principio di unità, la maggior resistenza da parte del Regno Unito deriva dalla volontà di tenere distinta: • l’amministrazione della successione e la successione vera e propria; • la legge applicabile ai beni mobili da quella applicabile ai beni immobili. Inoltre il Regno Unito è contrario all’introduzione del certificato successorio europeo perché: • incide significativamente sul diritto sostanziale degli Stati membri; • impone uno strumento radicalmente diverso rispetto agli strumenti previsti dall’ordinamento inglese. 33 Esempio _ Regno Unito Il caso in esame offre lo spunto per analizzare le peculiarità della disciplina internazionalprivatistica in materia di successioni di un ordinamento, come quello inglese, che non ha adottato il Regolamento europeo n. 650/2012, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio della facoltà di opting-out prevista dal Protocollo n. 21 allegato ai Trattati europei. 34 Esempio_Regno Unito(1) Il “Caso Curati” riguarda: • la successione del Sig. Pierluigi Curati, cittadino italiano, vissuto prevalentemente a Londra con la moglie Emilia Curati, anch’essa italiana; • i coniugi hanno svolto attività di ristorazione e hanno creato un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, con beni situati in prevalenza in Inghilterra, ma anche in Italia; • Assenza di figli; • Primo testamento, redatto in lingua inglese del 1980: Pierluigi ha disposto dei soli beni situati in Inghilterra in favore della moglie (nel caso la moglie non gli fosse sopravvissuta, ha indicato un trustee del testamento, che, una volta saldati i debiti, avrebbe ripartito eredità tra i nipoti, figli del fratello di Emilia); • Secondo testamento, olografo, redatto in lingua italiana, del 1994: Pierluigi nomina erede universale la moglie Emilia. 35 Cittadinanza italiana Sig. Curati Residente a Londra 36 Sig. Curati Immobili in UK Immobili in Italia Beni mobili 37 Esempio_Regno Unito (2) Emilia è deceduta nel 2007 un anno prima di Pierluigi che è deceduto nel 2008. Problema: • In virtù del primo testamento: l’eredità potrebbe essere destinata ai nipoti del Sig. Curati (figli del fratello di Emilia); • In virtù del secondo testamento: l’eredità potrebbe essere devoluta alla parente più prossima di Pierluigi (la sorella Carmen). È sorta una controversia tra i nipoti e Carmen circa la possibilità che il primo testamento fosse revocato dal secondo. 38 Esempio_Regno Unito (3) Secondo la legge italiana - stante lo status che riconosce all’erede universale - il secondo testamento avrebbe prevalso sul primo, revocandone l’efficacia, con la conseguenza che tutto il patrimonio sarebbe stato devoluto a Carmen. PROBLEMA DELLA LEGGE APPLICABILE, alla “construction of wills” ossia interpretazione del secondo testamento. Quest’ultimo infatti era scritto in lingua italiana, conteneva il richiamo a termini tecnici del linguaggio giuridico italiano, presentava il riferimento alla locuzione “erede universale” ed era stato redatto da un cittadino italiano. 39 Esempio_Regno Unito (4) I giudici della Court of Appeal hanno ritenuto che fosse la legge inglese a dover regolare la fattispecie e, stante l’assenza di qualsivoglia incompatibilità sostanziale tra le disposizioni dei due testamenti, ha accolto il ricorso dei nipoti del de cuius, affermando la validità e applicabilità del testamento del 1980 nella parte in cui attribuiva loro le proprietà site in Inghilterra. I giudici non hanno infatti ritenuto superabile la presunzione in favore della legge del domicile del testatore prevista dalla norma inglese di diritto internazionale privato in materia di interpretazione del testamento. 40 Esempio_Regno Unito (5) I Giudici, per argomentare il mancato superamento della presunzione, hanno precisato che: 1. il fatto che fosse stato redatto in lingua italiana ha assunto scarso rilievo nella decisione, in ragione del fatto che il de cuius non era a “suo agio” con la lingua inglese; 2. Scarso rilievo è stato attribuito alla cittadinanza italiana del de cuius, stante il favor del diritto internazionale privato inglese, per il criterio del domicile. Come conseguenza, è stata applicata la presunzione secondo la quale un testatore con domicile in Inghilterra e in possesso di un significativo patrimonio collocato in territorio Inglese, intenda sottoporre l’interpretazione del testamento alla legge del proprio domicilio, al momento in cui il testamento è stato redatto, ossia la 41 legge inglese. Esempio Regno Unito (6) Si ricorda che attualmente, quindi prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in Italia vale il criterio della lex personae, ex art. 46: l. 218/1995, senza distinzione tra mobili ed immobili, con ricadute in punto interpretazione dei testamenti. 42 Esempio Regno Unito (7) Come sarebbe stato risolto il caso se si fosse fatta applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, ove l’Inghilterra l’avesse adottato? In verità, anche nell’ipotetico vigore del Regolamento, il caso in esame sarebbe stato di difficile soluzione, stanti le difficoltà di accertare, nel caso de quo, la residenza abituale del de cuius. 43 Esempio Regno Unito (8) - conclusioni • Secondo le indicazioni del Regolamento europeo (considerando n. 24): “(i)n un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale” il “collegamento stretto e stabile” mantenuto con l’Italia avrebbe potuto giustificare il radicamento della controversia innanzi alle autorità giurisdizionali italiane ed anche l’applicazione della legge italiana, non solo in qualità di legge di residenza abituale del de cuius, ma anche quella dello Stato di cittadinanza scelta dal sig. Curati mediante il richiamo alla locuzione “erede universale”. •Ciò avrebbe parimenti avuto delle ricadute sul profilo dell’interpretazione dei due testamenti. 44 Contatti [email protected] 45
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