Tribunale Milano Sez. IV 11 novembre 2013 Svolgimento del processo - Motivi della decisione …………... hanno convenuto in giudizio …….., deducendo che: - in data 15.4.2009 decedeva a …., zia delle parti, nata a …. la quale con testamento olografo del 19.3.2009, pubblicato con atto in Notar … di Paullo del 6.5.209 (registrato a Milano il 20.5.2009 e trascritto il 21.5.2009), aveva nominato erede il convenuto .... lasciandogli "l'appartamento di sua proprietà sito a San Donato Milanese, i soldi e i titoli e assicurativi presso la Banca Intesa a San Donato Milanese e presso la Banca Nazionale del Lavoro di San Donato Milanese"; - l'attrice .... aveva assistito, negli ultimi dieci anni, la zia .., che fino al 2009 viveva con la sorella …;- la de cuius, da dieci anni, era affetta da demenza senile che le impediva di avere una normale vita di relazione, e rifiutava di sottoporsi a controlli clinici, e di assumere farmaci; - le condizioni di salute di .. si erano aggravate dopo la morte della sorella avvenuta il 5 marzo 2009, e il 23 marzo 2009 - a seguito di una caduta dal letto - veniva ricoverata in Ospedale, dove veniva accertato a suo carico "ictus cerebrale ischemico, polmonite medio basale destro, e stato di malnutrizione". Gli attori assumono di avere accertato, tramite consulenza grafologica e medico legale, che la de cuius alla data in cui ha redatto il testamento non avesse la capacità di intendere e di volere, e chiedono che: - sia accertata e dichiarata la incapacità a testare di …., e che venga annullato il testamento olografo del 19.3.2009 con cui quest'ultima ha istituito erede il convenuto ....; - siano dichiarati eredi legittimi, e il convenuto condannato alla restituzione dei beni ereditari Mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci, si è costituito in giudizio solo ...., che ha contestato la fondatezza della domanda attrice, chiedendone il rigetto, assumendo che la de cuius, all'epoca della redazione del testamento, non era in condizioni di incapacità di intendere e di volere. La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e rimessa avanti al Collegio per la decisione Ciò posto ritiene il Collegio che la domanda attrice non sia fondata e debba essere respinta, non avendo gli attori fornito la prova che la de cuius si trovasse, alla data della redazione del testamento, in stato di incapacità di intendere e di volere. Assumono gli attori che, come ha accertato …. - medico curante di ... dal 2007 - quest'ultima era affetta da dieci anni da demenza senile irreversibile, ma di detto assunto non forniscono prova alcuna. Infatti la diagnosi è formulata dal medico curante in base alla "anamnesi patologica remota contenuta nella cartella clinica'' e " in base a criteri clinici", che non sono evidenziati nel certificato medesimo (doc 4 parte attrice); né vengono allegate cartelle mediche della de cuius da cui possa essere stata accertata detta patologia. Inoltre, dalla cartelle cliniche prodotte in giudizio, non risulta che la de cuius fosse affetta dal morbo di Alzhaimer, e cioè da demenza senile irreversibile. Infatti il medico della Croce Rossa di San Donato che è intervenuto successivamente alla caduta dal letto della de cuius avvenuta la notte del 22 marzo 2009, dà atto che la stessa " è parzialmente collaborante " e che rifiuta il ricovero, sottoscrivendo la relazione medica (doc 4 parte convenuta). Né detta patologia risulta dalla cartelle redatte presso il Policlinico San Donato, a seguito del ricovero della F. il 23 marzo 2009. La cartella redatta la mattina del 23 marzo 2009 accerta, infatti, che la paziente e sveglia, lucida collaborante. Solo successivamente, nella cartella redatta il 24 marzo, viene riscontrato a carico della de cuius un " decadimento cognitivo" ; ed il giorno successivo dalla TAC cerebrale seguita è accertata la presenza di una lesione ischemica. Nella lettera di dimissioni, redatta il 10 aprile 2009 dai medici del dipartimento di medicina interna del Policlinico San Donato, è diagnosticato alla F. un ictus ischemico del territorio della cerebrale posteriore in fibrillazione atriale ed elevata risposta ventricolare non databile, oltre ad una polmonite media basale destra, e malnutrizione. Dunque da detta cartelle non si evince che la patologia accertata preesistesse al momento del ricovero della F. in Ospedale; lo stesso consulente di parte attrice Dott. …" analisi retrospettiva medico legale "sullo stato di salute della F.,dà atto che " le lesioni ischemiche cortico sottocorticali in sede parietale destra e cerebellare destra sono acute e quindi certamente non esistevano il precedente venerdì 20 marzo e giovedi 19 marzo "(data del testamento), insistendo peraltro nel fatto che la de cuius fosse affetta da 10 anni dal morbo di Alzheimer. Ma, come evidenziato, non viene fornita prova alcuna da parte degli attori della esistenza di detta patologia degenerativa a carico della de cuius. Osserva, inoltre, il Tribunale che anche dalle deposizioni testimoniali assunte non risulta che … si trovasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere, come sostengono gli attori. La teste ..., moglie del convenuto …., che svolge la professione di infermiera, ha riferito di avere soccorso .. la stessa notte del 22 marzo 2009,e di averla trovata lucida. La teste ….- come già evidenziato medico curante della ..F. dal 2007 fino alla morte -che ha confermato il certificato medico redatto e prodotto, ha descritto la de cuius come persona con un " carattere difficile" con una " personalità forte", dichiara che la stessa " smetteva di parlare e cominciava a piangere e a urlare e che occorreva ricontenerla psicologicamente ", senza, però, riferire di episodi di assenza di capacità cognitiva e relazionale da parte della de cuius. Ugualmente la teste …., infermiera che ha assistito la de cuius fino alla morte riferisce che quest'ultima aveva una "forte personalità" e che " non voleva assumere formaci se riteneva che non andassero bene " . senza fare riferimento, però, ad alcun deficit cognitivo a carico della stessa . Il teste ...- medico curante della F. fino al 2007 - riferisce che quest'ultima " ragionava benissimo ", "anche se poteva avere qualche deficit di memoria". Dunque questi testi non riferiscono di episodi afferenti lo stato di incapacità di intendere e di volere della .. Infine la teste ..., funzionario della Banca Intesa San Paolo presso cui ... aveva acceso il proprio conto corrente, e che ha frequentata quest'ultima a decorrere dal 2006 in avanti, riferisce anch'essa di una personalità forte, ma che " conosceva la materia finanziaria molto meglio di me anche in merito alle informazioni che dovevamo fornirle ". Anche da detta testimonianza, pertanto, può escludersi che la …. fosse affetta da demenza senile nei dieci anni precedenti il decesso, come, invece, assumono gli attori. Dunque non è stata fornita la prova né che la ... soffrisse di demenza senile nel periodo di tempo antecedente il decesso, né, tantomeno, che la stessa, alla data di redazione del testamento, e cioè il 9 marzo 2009, si trovasse in stato di incapacità di intendere di volere. Pertanto la scheda testamentaria impugnata deve essere considerata valida. E' noto infatti che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, "l' incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche del de cuius bensì la prova che. a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di un altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'alto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere" (Cass. 9081/2010; 8079/2005; 15480/2001). Né rileva in alcun modo, infine, la relazione grafologica del testamento -prodotta da parte attrice -che confermerebbe -secondo gli attori- il decadimento cognitivo della de cuius, non integrando detta relazione un accertamento medico, e non potendosi dedurre da detta relazione alcuna conclusione relativa a detto decadimento cognitivo . Pertanto la domanda attrice deve essere respinta. Attesa la soccombenza gli attori devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del convenuto. Devono essere, invece, dichiarate non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: l) Respinge la domanda attrice; 2) Condanna, gli attori in solido tra loro,al pagamento delle spese di lite a favore del convenuto .... che liquida nella somma di Euro 5.500,00 oltre IVA e c.p.a 3)Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2013.
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