BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE società fiduciaria e di revisione contabile Milano, 01 aprile 2014 Oggetto: Contributo anno 2014 per le spese di funzionamento del Garante delle Comunicazioni – Adempimenti a carico degli editori Si segnala all’attenzione degli editori la Delibera AGCOM n.547/13/CONS del 30 settembre 2013 – Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2014. In data 14 marzo 2014 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n.61, la delibera che dispone per l’anno 2014 la misura, le modalità del versamento e della comunicazione del contributo per la copertura delle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Tale contributo è stato istituito dalla legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005), all’art. 1, commi 65, 66 e 68 che aveva modificato il sistema delle entrate dell’Autorità, disponendo che le spese di funzionamento non garantite dal sistema statale, fossero finanziate dal mercato di competenza con un contributo annuo non superiore al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio. Per il 2014, la misura del contributo è stata fissata nel 1,4 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio o dalle scritture contabili equivalenti. La misura del contributo è diminuita rispetto a quella fissata per il 2013, che era pari all’ 1,9 per mille. Resta confermata l’estensione della platea degli operatori obbligati al contributo. La delibera in commento ha infatti confermato, all’articolo 2 comma 2, che dovranno versare il contributo anche gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, i quali applicheranno la misura del 1,4 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo anche tutti gli operatori la cui natura giuridica non richiede l’obbligo della redazione del bilancio quali enti morali, associazioni, fondazioni, ditte individuali, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. L’elencazione completa delle forme giuridiche degli operatori obbligati al contributo è contenuta nel modello telematico di comunicazione ( in formato pdf editabile), sezione 1 “dati anagrafici” , rigo “natura giuridica”. 20123 Milano - Via delle Asole, 2 tel. 02/86984211 –fax 02/85910154 - E-mail: [email protected] società a resp. limitata autorizzata con Decreto Min. del 25/01/1996 Legge 1966/39 – Capitale sociale Euro 52.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 11469080151 – Registro Imprese di Milano al n. 11469080151 – REA n. 1468143 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE A) Soggetti obbligati I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale ed al versamento del contributo quando ne ricorrano i presupposti - sono tutti i soggetti che esercitano una o più attività che rientrano nelle competenze attribuite all’Agcom. Tra queste attività rientrano anche quelle per le quali è prevista l’iscrizione al ROC (registro degli operatori di comunicazione). Le istruzioni hanno precisato che il ROC è un adempimento distinto dall’obbligo di contribuire al finanziamento dell’Agcom. Pertanto, i soggetti non obbligati all’iscrizione al ROC o comunque non iscritti sono soggetti all’obbligo di dichiarazione e versamento del contributo, se svolgono attività rilevanti per l’Agcom. Di seguito l’elencazione di massima dei soggetti tenuti alla dichiarazione annuale ed al versamento del contributo . L’elencazione è limitata alle attività economiche esercitate normalmente dagli operatori attivi nel settore dell’editoria dei giornali quotidiani e periodici e delle concessionarie di pubblicità: editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) gli editori di giornali quotidiani, 2) gli editori di periodici e riviste pubblicate con più di dodici numeri l’anno che abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno, 3) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità. soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) gli editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana; 2) gli editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con più di dodici numeri l’anno che abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno; 3) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità non quotidiana; 4) i soggetti che gestiscono i siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, (avvisi per le aste giudiziarie di beni mobili e immobili espropriati ) così come previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006. 2 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con fornitori di servizi media e/o di soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico. agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana. B) Determinazione dei ricavi sui quali calcolare il contributo La percentuale del contributo, quantificata nella misura del 1,4 per mille, va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 dell’articolo 2425 del Codice Civile – Ricavi delle vendite e delle prestazioni o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS) dell’ultimo bilancio approvato prima del 30 settembre 2013 (data della delibera in commento) o di altra scrittura contabile equivalente (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio). Per il calcolo del contributo, gli operatori con esercizio coincidente con l’anno solare devono considerare, quale bilancio di riferimento, quello chiuso al 31 DICEMBRE 2012, approvato nel corso dell’anno 2012 e quindi – normalmente - in data antecedente al 30 settembre 2013. Ai fini del calcolo del contributo, assumono rilievo i soli ricavi conseguiti nel settore delle attività riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità. 3 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE Tali ricavi dovranno essere indicati nel modello telematico di comunicazione, distintamente in relazione al tipo di attività cui si riferiscono. I tipi di attività che generano ricavi soggetti al contributo ed individuati dal modello sono i seguenti: a) operatore di rete, b) fornitore SMAV-R o fornitore di contenuti, c) fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, d) radiodiffusione sonora, concessionarie di pubblicità, e) produzione e distribuzione di programmi radio tv, f) agenzie di stampa a carattere nazionale, g) editori di giornali quotidiani e periodici e riviste a stampa, h) editoria elettronica. Ciò significa che, ad esempio, non assumono rilievo ai fini del contributo gli eventuali ricavi derivanti dall’editoria libraria, dalla distribuzione di materiale pubblicitario, da servizi di volantinaggio e simili. Sorge il dubbio per i ricavi conseguiti dagli editori dalle vendita dei cosiddetti “prodotti collaterali”, e cioè quei prodotti il cui acquisto non costituisce obbligo per l’acquirente del quotidiano o del periodico. Le istruzioni dell’anno scorso escludevano espressamente dal calcolo del contributo i ricavi da vendita di collaterali. Le istruzioni di quest’anno non riportano più tale esclusione. Occorre prestare attenzione alla vendita congiunta di prodotti editoriali con supporti videomagnetici, gadget, libri ed altri beni. In tal caso, il ricavo derivante dalla vendita dell’intera confezione (prodotto editoriale con supporto videomagnetico o con gadget, o libro, o altro bene), è interamente assoggettato al contributo, in quanto l’acquisto del bene diverso non può essere effettuato disgiuntamente dal prodotto editoriale. Infine, per le concessionarie di pubblicità, la percentuale del 1,4 per mille deve essere applicata sui ricavi assunti al netto “delle quote riversate ad operatori terzi” . In altri termini, le concessionarie di pubblicità calcoleranno il contributo sui ricavi pubblicitari conteggiati al netto delle quote spettanti agli editori. 4 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE I ricavi esclusi dal contributo dovranno essere classificati nel modello telematico di comunicazione, in relazione al tipo di attività individuata in base ai “codici Ateco” contenuti nel modello stesso. Ad esempio, il ricavo da vendita di libri sarà indicato con il codice Ateco 58.11. C) Giustificazione dei ricavi esclusi dal contributo A partire da quest’anno, il furore burocratico degli estensori delle istruzioni per la compilazione del modello telematico di comunicazione ha raggiunto vette che si spera non siano in futuro superabili. Le istruzioni, infatti, affermano che i ricavi esclusi dal contributo, oltre ad essere classificati per codice Ateco, debbono essere anche giustificati ed, a tal fine, “è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile” . L’ineffabile compilatore delle istruzioni cita quale esempio dei giustificativi da allegare “le fatture attive ordinate per singola voce di conto” e, per le concessionarie di pubblicità. “il piano dei costi”. Viene da chiedersi cosa sia “il piano dei costi” : forse si tratta di un refuso e quindi ci si riferisce al “piano dei conti” ?. Ma così fosse, perché il piano dei conti - quale giustificativo dei ricavi esclusi - dovrebbe assumere rilievo solo per le concessionarie e non anche per gli altri operatori? Ma non è tutto. Il burocrate rincara la dose ed afferma che in aggiunta a tali documenti contabili occorre inoltre presentare una relazione che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo. Tutto ciò non solo in spregio del tempo degli operatori ma anche di quanto dichiarato dall’Agcom nel “primo considerando” della delibera n.547/13/CONS, quando evidenzia “l’opportunità della massima semplificazione delle modalità con le quali i soggetti passivi devono procedere alla quantificazione del contributo”. Si osserva che la richiesta di allegazione dei documenti contabili e della relazione sui ricavi esclusi appare vessatoria se si pensa che: - la dichiarazione annuale in commento ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che ha la funzione di comprovare - nei confronti della pubblica amministrazione - gli stati, le qualità personali ed i fatti dichiarati (articoli 46 e 47 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000); 5 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE - la nota integrativa al bilancio d’esercizio già prevede (articolo 2427, comma 1, n.10 del codice civile) l’indicazione, se significativa, della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività. D) Casi di esenzione dal contributo per il 2014 Per l’anno 2014 sono esentati dal versamento del contributo le seguenti categorie di soggetti: - le imprese in stato di liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali; - le imprese con ricavi assoggettabili a contribuzione, determinati con le modalità di cui al paragrafo B che precede, pari o inferiori a Euro 500.000. Per i soggetti che superano questa soglia, il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili; - le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2013, in considerazione del fatto che viene meno il parametro di riferimento, vale a dire i ricavi dell’ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente prima della data del 30 settembre 2013. I soggetti di cui sopra, pur essendo esentati dal versamento del contributo, sono comunque tenuti a presentare la comunicazione secondo quanto descritto nei successivi paragrafi. E) Modalità e termini di versamento Il versamento del contributo 2014 deve essere eseguito entro il 30 aprile 2014, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT65 J010 0503 3820 0000 0200 015 - intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale del bonifico occorre indicare il seguente codice : CONTRIBUTO AGCOM < CODICE FISCALE DICHIARANTE > - 2014 - < data> Tale codice viene generato all’esito della completa e corretta compilazione del modello telematico. Gli estremi del versamento devono essere riportati nella sezione 1 del modello di comunicazione, avendo cura di annotare il numero di CRO del bonifico (codice riferimento operazione). Le istruzioni hanno specificato che non è possibile rateizzare il pagamento. 6 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE F) Obbligo di comunicazione Entro il prossimo 30 aprile 2014 (l’anno scorso la scadenza era il 31 maggio 2013 ), tutti i soggetti interessati, compresi anche i soggetti esentati dal versamento del contributo per il 2014, dovranno effettuare la comunicazione utilizzando esclusivamente il modello telematico, allegato alla presente nota e pubblicato sul sito web dell’AGCOM. Il modello deve essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] G) Obbligo di comunicazione nei Gruppi societari La delibera in commento ha confermato che nel caso di imprese facenti parte di Gruppi societari, ciascuna società è obbligata a versare il proprio contributo in base ai ricavi iscritti nel proprio bilancio. La società capogruppo, nella propria dichiarazione, deve riepilogare il contributo versato da ciascuna società facente parte del gruppo. Questo adempimento introdotto da due anni addietro ha posto alcune perplessità di applicazione ed interpretative: la delibera ritiene che facciano parte del Gruppo anche le società collegate (articolo 2359, comma 3 del codice civile). Ma appare difficile immaginare che una società sia capogruppo di una collegata quando quest’ultima , proprio perché solo collegata, è possibile che sia indipendente oppure controllata da un altro Gruppo ed abbia quindi una altra capogruppo. Tale nozione di Gruppo appare più estesa rispetto a quella finora conosciuta. Il Gruppo non è definito dalla legge, ma quando si parla di Gruppi normalmente ci si riferisce alle seguenti norme che delineano un perimetro di Gruppo, anche se non sempre coincidente: - società controllate (art. 2359, comma 1 del codice civile); - società rientranti nel bilancio consolidato (D.lgs. n.127/1991) - società sottoposte all’attività di direzione e di coordinamento (articolo 2497 e seguenti del codice civile) . 7 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE il caso – non infrequente - in cui la capogruppo non eserciti alcuna attività nel mercato di competenza dell’AGCOM ( ad esempio la capogruppo che detiene e gestisce le partecipazioni e riscuote solo dividendi e interessi classificabili nelle voci C15 e C16 del bilancio). In tal caso, la capogruppo non è iscritta al Roc e non ha Ricavi operativi classificabili nella voce A1 del bilancio. Non è chiaro in tal caso se: 1) la capogruppo non debba effettuare alcuna comunicazione, oppure 2) la capogruppo debba effettuare lo stesso la comunicazione non compilando , nel modello telematico, sia la casella dell’iscrizione al ROC che la sezione 2 relativa ai ricavi la cui compilazione, però, è obbligatoria ai fini della validazione e del conseguente invio telematico del modello. Sarebbe stato opportuno un chiarimento, visto che le istruzioni – sia quelle degli anni scorsi che quelle di quest’anno - non spendono una parola sul punto. Già nel 2011 fu inoltrato un quesito scritto all’Agcom ma ad oggi , come nella peggiore tradizione burocratica, nemmeno un cenno di riscontro. H) Casi di fusioni e cessioni societarie Le istruzioni di quest’anno specificano che l’obbligo della dichiarazione e del versamento del contributo si trasferisce al soggetto che subentra nei diritti ed obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione/cessione. Questa specificazione è per un verso superflua e per un verso confusa. Il compilatore delle istruzioni accomuna queste due fattispecie e non è chiaro se l’ipotesi della cessione riguardi la società soggetta al contributo oppure l’azienda o il ramo d’azienda di proprietà della stessa. Nel caso della fusione di una società soggetta al contributo, è ovvio che l’obbligo si trasferisce in capo al soggetto risultante dalla fusione, così come accade per tutti gli altri obblighi e diritti. Viceversa, nel caso ella cessione occorre distinguere: a) se la cessione ha per oggetto la società soggetta al contributo (e cioè l’oggetto della cessione sono le partecipazioni al capitale della società stessa), l’obbligo del contributo non si trasferisce in capo al 8 BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE nuovo proprietario delle partecipazioni, ma resta in capo alla società oggetto di cessione, così come accade per tutti gli altri obblighi e diritti della società stessa; b) se la cessione ha per oggetto l’azienda o un ramo della stessa che esercita attività rilevanti ai fini Agcom e pertanto soggette al contributo, l’obbligo del contributo si trasferisce in capo all’acquirente dell’azienda o ramo d’azienda. 9 I) Sanzioni Si segnala, infine, che la mancata o tardiva presentazione del modello di comunicazione nonché l’indicazione nello stesso di dati non veritieri comporta l’applicazione della sanzioni disposte dall’art.1, commi 29, 30 e 31della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione amministrativa da 516 a 103.291 euro, oltre le pene previste dall’art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali). L’omesso o ritardato versamento comporta l’addebito degli interessi di mora al tasso legale, oltre le maggiori spese per la riscossione coattiva. A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali Saluti Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino Allegati: 1) modello di comunicazione 2) delibera n.547/13/CONS 3) istruzioni concernenti il contributo Agcom 2014.
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