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Conferenza “Vent’anni di Democrazia costituzionale in Sudafrica:
riflessioni su dignità e giustizia”
Il giorno 24 novembre 2014 la Lidu ha partecipato alla conferenza che si è tenuta
presso la Corte costituzionale italiana volta a celebrare i primi vent’anni
dall’avvento del regime costituzionale sudafricano, il cui certificato di nascita è senza
dubbio rappresentato dalla Costituzione del 1996, la quale si configura come la
Legge Suprema della Repubblica del Sudafrica.
Come evidenziato da diversi relatori - fra cui il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, il prof. Giuliano Amato e l’Avv. George Bisos – il Sudafrica offre un
rarissimo esempio di un processo costituzionale guidato sia dalla precedente
oligarchia bianca sia dalla sopraggiunta élite nera, che ha permesso di attraversare
pacificamente la transizione verso la democrazia, rappresentando la base per il
superamento dei conflitti etnici che hanno dilaniato il paese per decenni.
Tale elemento emerge chiaramente dal Preambolo della Carta Costituzionale, che se
da un lato riconosce le ingiustizie del passato e onora coloro che hanno sofferto per
la giustizia e per la libertà sudafricana; dall’altro attribuisce alla Rule of Law la
funzione di trovare soluzioni a processi che in passato avevano condotto alle armi in
contesti simili.
Senza dubbio, la transizione pacifica alla democrazia, definita come un vero e
proprio “miracolo”, affonda le proprie radici nella storia del Paese, in particolare nel
valore dell’Ubuntu. Tale principio è stato illustrato nel corso del simposio dall’ex
giudice della Corte Costituzionale sudafricana ed attuale Presidentessa della
commissione sudafricana per la Riforma del Diritto, la quale ha definito l’Ubuntu
come un valore tipico della società sudafricana tradizionale che racchiude in sé
concetti fondamentali quali l’umanità, la solidarietà, la compassione, l’onestà e
l’interconnessione fra le persone. Il Tribunale costituzionale ha utilizzato tali valori
nella prima storica sentenza del 1995 con cui è stata abolita la pena di morte dal
codice penale sudafricano, affermando la necessità di riparazioni non di vendette.
Dunque come ha posto in rilievo il Ministro Orlando, solo il riconoscimento della
verità senza cedere il passo ad inutili vendette, come del resto avvenne del resto in
Italia in seguito durante la fase costituente, può condurre all’affermazioni di principi
di giustizia e libertà. In questo contesto, la Costituzione sudafricana ha
rappresentato il ponte fra una società contraddistinta da lotte intestine e sofferenze
ed un futuro basato sulla tutela della persona intesa come essere umano a
prescindere da qualunque qualificazione giuridica. A tal proposito viene in rilievo il
principio della dignità umana: da un’attenta lettura della nuova costituzione emerge
chiaramente come essa sia intesa non solo come diritto fondamentale ma come
pietra miliare dell’intero ordinamento costituzionale sudafricano.
Proprio in riferimento al tema della dignità umana, il Ministro della Giustizia ha
introdotto la questione della condizione carceraria in Italia. Muovendo dal
presupposto che la dignità umana, connotando l’intrinseca specificità dell’essere
umano, deve essere garantita anche a chi ha commesso delitti o provocato
sofferenze ad altri, il Guardasigilli ha evidenziato come sia necessaria una
regolazione del sistema carcerario tale da ridurre al massimo il ricorso alla pena
detentiva, prevedendo misure alternative per fatti facilmente punibili con esse e
riaffermando il principio della funzione rieducativa della pena come primario e non
accessorio. Del resto il tema della dignità del reo è una tema fondamentale che
risale all’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” del 1764, che ha ispirato
numerosi sistemi carcerari a livello internazionale, fra cui quello italiano per cui il
fine della pena non è tormentare un essere sensibile ma quello di impedire al
condannato di provocare nuovi danni alla società.
Quindi Orlando sottolinea i passi in avanti mossi dall’Italia in merito alla
depenalizzazione di alcuni reati e all’avvio di sanzioni che mantengano il reo in
comunità e altre misure tese ad evitare il processo penale e la privazione della
libertà quando possibile.
Specificamente al tema del sovraffollamento delle carceri italiane, Orlando ha
evidenziato una riduzione del numero di detenuti da 60 mila a 54 mila unità da
quando il geverno Renzi si è insediato, in una condizione di capienza massima di
circa 48mila. Sotto questo profilo si è almeno in parte ottemperato a quanto
stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo nell’ambito della sentenza
Torreggiani, pronunciata l’8 gennaio 2013, in cui i giudici di Strasburgo hanno
definito il sovraffollamento delle carceri italiane come una condizione non conforme
alle previsioni minime di vivibilità individuate dalla giurisprudenza comunitaria e,
dunque tale da costituire una violazione all’art. 3 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che contiene il divieto di trattamenti
inumani e degradanti. La Corte aveva quindi connato l’Italia ad una compensazione
pecuniaria, invitando le autorità competenti a risolvere il disfunzionamento del
sistema penitenziario italiano entro un anno.
Tuttavia, non e' solo una questione di numeri, ma di “modello di detenzione”,
definito dal Ministro Orlando “passivizzante” con molte ore trascorse in cella da
parte del detenuto e perciò incapace di assicurare una piena rieducazione. Non a
caso il sistema carcerario italiano presenta il più alto tasso di recidiva in Europa.
Inoltre, Orlando ha annunciato la convocazione per il 2015 degli Stati generali del
carcere per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare per
migliorare la situazione dei detenuti in Italia, dando voce a tutti i soggetti che
ruotano intorno al carcere, dalla polizia penitenziaria, al volontariato, alla
magistratura di sorveglianza e agli educatori, superando la paura dell’opinione
pubblica verso chi ha attentato a valori propri della società su cui fa moltissima
presa il solo tema delle diritto penale e dell’esecuzione della pena.
Infine, Orlando esprime soddisfazione per la ratifica da parte del Sudafrica del
Protocollo opzionale alla Convenzione Onu per l’abolizione della tortura, già
sottoscritto dall’Italia nel 2013, il quale prevede un sistema di monitoraggio interno
di prevenzione mediante l'istituzione di un sistema di visite regolari nei luoghi di
detenzione, da parte di "meccanismi preventivi nazionali" indipendenti che gli Stati
parte del Protocollo s'impegnano a istituire o nominare, e di un nuovo organismo
internazionale di esperti, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura.
Per quanto concerne la dignità umana, di particolare interesse è l’intervento del
giudice costituzionale sudafricano Christopher Jafta per cui il valore assolutamente
prioritario di tale principio nell’ordinamento costituzionale sudafricano è
confermato dalla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale, il quale ha fatto
riferimento alla dignità umana per determinare l’ambito di applicazione di altri
valori fondamentali del Bill of Rights sudafricano, quali a titolo esemplificativo la
libertà di espressione, la quale trova un limite esplicito, sancito dal secondo comma
dell’art. 16 della carta costituzionale, nei casi di propaganda per la guerra,
d’incitamento alla violenza, di apologia dell’odio razziale, etnico, di genere o
religioso.
Se l’instaurazione del regime democratico in Sudafrica ha determinato effetti
positivi soprattutto in relazione all’affermazione del primato del diritti umani da
garantire a qualsiasi essere umano, questi venti anni di democrazia nella “Nazione
Arcobaleno” non sono stati sufficienti a risolvere problemi ancora vivi e attuali nella
società sudafricana, quali la sanità, la disoccupazione e la persistenza di
disuguaglianze socio-economiche inaccettabili. Comunque il caso sudafricano
dimostra come bisogna sempre lottare per un modo migliore, basato sulla tutela dei
diritti fondamentali della persona umana, anche in condizioni difficili come quelle
determinate dal regime di apartheid.
Ilaria Nespoli