anticipazione al salvo buon fine (sbf) - BCC OnLine

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FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle operazioni di
ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)/SCONTO/DOPO INCASSO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa
{Globale_Intestazione_Banca
_SX}
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344
[email protected] – www.bcconline.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)/SCONTO/DOPO INCASSO
L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare
immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il
rimborso delle somme anticipate.
Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:
a) con la prima (conto unico), l’importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca
viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente
ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi l’anticipazione, sui saldi a debito del conto corrente
maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non
vengono contabilizzati interessi a suo debito. L’accreditamento sul conto corrente dell’importo degli
effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta;
b) con la seconda modalità (conto anticipi), l’importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato
al conto anticipi, con contestuale accredito al conto ordinario, a meno che le parti abbiano pattuito che
l’accredito avvenga in un momento successivo. Alla scadenza degli effetti e trascorsi i giorni tecnici
eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita
debitoria aperta al conto anticipi e l’operazione si chiude; laddove, invece, il terzo debitore non
adempia l’obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito
della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono
direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.
Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, di spese e di
commissioni, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.
Il credito viene ceduto alla banca, salvo buon fine, per cui il cliente resta obbligato nei confronti della
banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole.
Il Dopo Incasso è un servizio con cui la banca incassa alla scadenza i crediti dei Clienti verso terzi
accreditandoli in conto corrente.
Il tasso di interesse per l’utilizzo dell’anticipazione può essere variabile.
Tra i principali rischi vanno considerati:
l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso
di mancato pagamento degli effetti presentati;
la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi
di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di
un giustificato motivo.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico
del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
COMMISSIONI E SPESE MASSIME
CAPITALIZZAZIONE
TASSI MASSIMI
Tasso debitore nominale
annuo
per utilizzo nei limiti del fido accordato
- fino a € 5.000,00
- da € 5.000,01 a € 100.000,00
- oltre € 100.000,00
periodicità di calcolo degli interessi
modalità di calcolo degli interessi
commissione sul fido accordato
spese per invio comunicazioni ex art.
118 T.U.
Spese per altre comunicazioni
- in forma cartacea
- on line
spese per altre comunicazioni
mediante raccomandata
Altre spese
Commissione di istruttoria veloce
(CIV)
La CIV, addebitata su base
trimestrale, si applica – nelle misure e
con le modalità qui indicate – a
condizione che, nell’arco del
trimestre, si generino, per effetto di
uno o più addebiti, sconfinamenti
rispetto al limite dell’affidamento
concesso o incrementi di
sconfinamenti preesistenti, avuto
riguardo al saldo disponibile di fine
giornata.
Tasso debitore effettivo
annuo
14,00 %
14,752 %
13,00 %
13,648 %
9,50 %
9,844 %
Il tasso è indicizzato all’Euribor 3 mesi 365, attualmente
pari a 0,082 % o all’Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
0,179 %. Il tasso di interesse è variato con decorrenza
mensile. Il tasso Euribor è inteso come la media aritmetica
semplice dei tassi interbancari Euribor 3/6 mesi su base
annua di 365 giorni pubblicata sul “il Sole24Ore” relativi al
mese precedente con effetto sul mese successivo.
Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al
trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile
(365 giorni).
0,50 % ogni trimestre
€ 0,00
€ 2,60
€ 0,00
€ 5,00
Si rimanda al foglio informativo relativo al conto corrente
sconfinamenti
extrafido
Cliente con qualifica di consumatore:
- sconfinamento fino a € 500,00
€ 0,00
- sconfinamento oltre € 500,00
€ 10,00
Cliente con qualifica diversa da
consumatore:
- sconfinamento fino a € 5.000,00
- sconfinamento da € 5.000,01 a €
15.000,00
- sconfinamento da € 15.000,01 a €
30.000,00
- sconfinamento oltre € 30.000,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
La CIV è dovuta esclusivamente nei
casi in cui la banca, in base alle
proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge
un’istruttoria veloce.
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Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
Esenzioni
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Utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito,
di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del
conto corrente non affidato o rispetto al limite degli
affidamenti concessi (sconfinamento), nonchè al verificarsi
di incrementi dello sconfinamento stesso.
Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene
effettivamente svolta una valutazione circa
l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali
pagamento titoli e effetti, esecuzione di ordini e
disposizioni di pagamento, pagamento deleghe fiscali,
acquisto di strumenti finanziari e ogni altro addebito
consentito dalla banca, previa valutazione del personale
preposto.
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo
per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Le causali relative a movimenti effettuati a favore
dell’intermediario o per cui la Banca non svolge alcuna
attività istruttoria sono:
0005.xx
0011.33
0011.35
0015.xx
0016.xx
0018.xx
0019.05
0020.xx
0022.xx
0026.50
0035.xx
0037.xx
0042.xx
0043.xx
0045.xx
0055.xx
0057.xx
0060.xx
0065.xx
0066.xx
0068.xx
0091.xx
0092.xx
0093.xx
0094.xx
0095.xx
Accredito effetti cartacei presentati al
dopo incasso o salvo buon fine: giorni
banca (dalla data di scadenza)
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Prelevamento su nostro bancomat
Ricarica cellulare tramite Internet
Ricariche cellulari
Rimborso finanziamento
Commissioni
Interessi e competenze
Imposta di bollo
Cassetta di sicurezza, custodia valori
Custodia/amministrazionetitoli
Acquisto azioni della banca
Storni ri.ba.
Insoluti ri.ba.
Effetti insoluti/protestati
Operazione PagoBANCOMAT
Utilizzo carta di credito
Assegni insoluti/protestati
Restituzione assegni/vaglia irregolari
Rettifica valute
Competenze di sconto
Spese
Storno scritture
Prelevamento bancomat su altri istituti
Costo libretti assegni
Costo moduli valutari
Commissioni e spese su operazioni in titoli
Commissioni e spese su operazioni con l'estero
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non
è inoltre dovuta nel caso in cui, lo sconfinamento, anche
derivante da più addebiti, non supera
contemporaneamente
- l’importo complessivo di 500 euro e
- la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
incasso effetti cartacei a scadenza stessa banca (su
piazza):valuta 13 giorni calendario, disponibilità pari valuta
incasso effetti cartacei a scadenza altra banca (fuori
piazza):valuta 16 giorni calendario, disponibilità pari valuta
incasso effetti cartacei a vista stessa banca (su
piazza):valuta 11 giorni calendario, disponibilità pari valuta
Accredito effetti cartacei presentati
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incasso effetti cartacei a vista altra banca (fuori
piazza):valuta 18 giorni calendario, disponibilità pari
valuta
incasso effetti cartacei a scadenza stessa banca (su
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allo sconto:
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piazza):valuta 13 giorni calendario, disponibilità pari valuta
incasso effetti cartacei a scadenza altra banca (fuori
piazza):valuta 16 giorni calendario, disponibilità pari valuta
incasso effetti cartacei a vista stessa banca (su
piazza):valuta 11 giorni calendario, disponibilità pari valuta
incasso effetti cartacei a vista altra banca (fuori
piazza):valuta 18 giorni calendario, disponibilità pari valuta
Spese per distinta di presentazione
- allo sportello
- canale telematico
Incasso effetti cartacei presentati allo
sconto o accreditati SBF – su banca
(su piazza)
Incasso effetti cartacei presentati allo
sconto o accreditati SBF –
Iccrea/corrispondente (fuori piazza)
Incasso effetti cartacei presentati al
dopo incasso – su banca (su piazza)
Incasso effetti cartacei presentati al
dopo incasso – Iccrea/corrispondente
(fuori piazza)
insoluto
richiamo
ritiro effetti
proroga
decurtazione
richiesta esito
protesto
impagati/pagati
diritto di brevità effetti scadenti su
piazza
diritto di brevità effetti scadenti fuori
piazza
diritto per incasso effetti a mezzo
ufficio postale
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€ 5,00
€ 2,00
€ 6,00
€ 10,00
Se commissione in percentuale: 0,15 % con un minimo di
€ 3,00 e un massimo di € 15,50
Se commissione fissa: € 8,00
Se commissione in percentuale: 0,15 % con un minimo di
€ 3,50 e un massimo di € 20,00
Se commissione fissa: € 8,50
Per ogni effetto cartaceo su banca: € 6,00 oltre spese
reclamate da terze parti
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: € 6,00
oltre spese reclamate da terze parti
Per ogni effetto cartaceo su banca: € 4,00 oltre spese
reclamate da terze parti
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: € 15,00
oltre spese reclamate da terze parti
Per ogni effetto cartaceo: € 10,85 + spese reclamate da
terze parti
Per ogni effetto cartaceo su banca: € 4,00
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: € 13,00
Per ogni effetto cartaceo su banca: € 4,00
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: € 11,00
Per ogni effetto cartaceo su banca: € 3,50
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: € 5,50
Per ogni effetto cartaceo su Poste: € 7,50
Per ogni effetto cartaceo su banca: 1,50 % dell’importo
con un minimo di € 5,15 e fino a un massimo di € 10,35
oltre spese reclamate da terze parti, spese telefoniche o
telegrafiche o di protesto
Per ogni effetto cartaceo Iccrea/Corrispondente: 1,50 %
dell’importo con un minimo di € 5,15 e fino a un massimo
di € 10,35 oltre spese reclamate da terze parti, spese
telefoniche o telegrafiche o di protesto
Per ogni effetto cartaceo € 3,10
Giorni 10 Commissione € 3,10
Giorni 20 Commissione € 3,10
€ 7,00 oltre la commissione di incasso
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Per SCONTO/ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)/DOPO INCASSO EFFETTI
ELETTRONICI (ri.ba, rid e mav) si rimanda al foglio informativo dei servizi di pagamento
disciplinati dalla normativa PSD.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) PER CLIENTELA AL DETTAGLIO
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro e di durata 3 mesi.
Si suppone che l’importo sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del
finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie esigenze, utilizzando l’algoritmo
pubblicato sul sito internet della banca.
TAEG = 16,98586 %
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996),
relativo agli anticipi e sconti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
www.bcconline.it.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi
(laddove consentito dalla normativa vigente), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli
per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due
mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’affidamento è a tempo indeterminato:
 la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di 5 giorni da comunicare
con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro
mezzo, nonché ridurre l’importo dell’affidamento o sospenderne l’utilizzo seguendo analoghe
modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto
 in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza
preavviso,
 il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.
Se l’affidamento è a tempo determinato:
 la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R,
eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo
la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al
cliente un preavviso minimo di 5 giorni
 il cliente può recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di
quanto dovuto.
In ogni caso la banca può chiedere al cliente l’integrale pagamento dell’importo dei titoli presentati
anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l’esito. Se successivamente al
recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a
decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
La comunicazione di recesso ha sempre l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso.
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Tempi massimi per la chiusura del rapporto
La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l’obbligo per il
Cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente
ancora sospese.
Reclami
I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della
Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email
[email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice,
può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare
il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia,
oppure chiedere alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel
tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla
conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Periodicità di
capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse
debitore effettivo
Tasso di interesse di
mora
Consumatore
Microimpresa
Commissione sul
fido accordato
Sconfinamento
Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)
(tasso effettivo
globale medio)
TEGM
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione degli interessi.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di
apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla
durata dell’affidamento.
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare
del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
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Valuta
Giorni banca
Saldo per valuta
Saldo disponibile
Sconfinamento
extra-fido
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pubblicati, il TEGM dell’anticipo SBF, aumentarlo di un quarto ed aggiungere
un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso
soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi
che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza
tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti
percentuali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data
di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione
rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o
prelievi
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso.
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