16-17-18 OTTOBRE 2014 | FIERA MILANO CITY | PADIGLIONE 3 PROMUNIDI Srl - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Unidi Viale E. ForIanini 23 - 20134 Milano (Italia) - Tel. +39.02.700612.1 - Fax +39.02.70006546 - P.IVA/Cod. fisc. 04238350153 REGOLAMENTO GENERALE (DA SOTTOSCRIVERE, COME EVIDENZIATO, NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL 42° INTERNATIONAL EXPODENTAL) Art. 1 - Titolo della manifestazione La manifestazione, qui di seguito regolamentata, è denominata: 42° International Expodental (qui di seguito definita come "Manifestazione"): esposizione di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica. Art. 2 - Promotore La Manifestazione è organizzata, sotto gli auspici di Unidi - Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane - da Promunidi S.r.l. (qui di seguito definito come ' Organizzatore'') e con la collaborazione tecnica ed amministrativa di Fiera Milano SpA. La sede della Promunidi S.r.l. è in viale E. Forlanini 23, 20134 Milano, P. IVA 04238350153. Art. 3 - Epoca e luogo La Manifestazione avrà luogo a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso il quartiere fieristico di Fieramilano City. Art. 4 - Orario La Manifestazione si svolgerà da giovedì 16 a venerdì 17 ottobre 2014 dalle h. 09.00 alle h. 18.00. Sabato 18 ottobre 2014 dalle h. 09.00 alle h.16.00. Anche per ragioni di sicurezza della merce esposta, è fatto obbligo a coloro che parteciperanno alla presente Manifestazione esponendo la propria merce (qui di seguito definiti come "Espositori") di presidiare gli stand durante l'orario di apertura della Manifestazione. Agli Espositori è, peraltro, vietato far uscire dagli stand la merce in esposizione, prima del predetto orario di chiusura. Art. 5 - Materiali ammessi Possono essere presentati alla Manifestazione tutte le attrezzature e tutti i materiali per odontoiatria e odontotecnica elencati nel modulo A, elenco merceologico, allegato alla domanda di ammissione. L'Organizzatore potrà, a proprio insindacabile giudizio, autorizzare l'esposizione di articoli diversi da quelli sopra indicati, ma strettamente connessi ai medesimi. Art. 6 - Caratteristiche dei materiali ammessi L'Espositore si impegna ad esporre solo prodotti conformi alla disciplina vigente. A tale fine dovrà inviare all'Organizzatore, allegato alla domanda di ammissione, il modulo di autocertificazione debitamente sottoscritto dall'Espositore. L'Organizzatore ha la facoltà di effettuare controlli per verificare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma, collaborando con gli organi della Pubblica Amministrazione deputati alla vigilanza. Qualora venisse riscontrato che alcuni prodotti esposti non siano conformi al diritto vigente, si provvederà a darne immediata comunicazione alle competenti autorità, onde le stesse possano assumere i provvedimenti del caso. L'Organizzatore, in caso di comprovata difformità dei prodotti esposti rispetto alla disciplina vigente, si riserva di dare corso alla procedura sanzionatoria prevista all'articolo 32 del presente regolamento. Art. 7 - Espositori Alla Manifestazione possono partecipare tutte le aziende produttrici italiane ed estere nonché i rappresentanti di case estere e i depositi dentali. Sono, inoltre, ammesse le case editrici della stampa tecnica scientifica e periodica, le società o gli enti prestatori di servizi per il settore dentale in genere, nonché gli enti, associazioni e istituti comunque riconosciuti quali promotori, sostenitori o realizzatori di attività connesse o affini alle categorie merceologiche e alle caratteristiche della Manifestazione. Art. 8 - Domande di Ammissione Le domande di ammissione su modulo da compilarsi in ogni sua parte deve essere accompagnata dal versamento di una quota pari al 50% dell’importo totale dovuto. Saranno prese in considerazione soltanto le domande compilate e firmate conformemente alle prescrizioni e accompagnate dall'anticipo richiesto. Art. 9 - Ditte rappresentate É fatto obbligo all'Espositore di specificare i nominativi e relativi dati di tutte le ditte eventualmente rappresentate, che verranno pubblicate sul catalogo ufficiale della manifestazione e sul sito internet, i cui prodotti egli intende presentare nel proprio stand. L'onere a carico dell'Espositore è di euro 230,00 + IVA (22% se dovuta) per casa rappresentata. E’ esclusa la partecipazione di ditte rappresentate, non indicate dall'Espositore sull'apposito modulo. In caso di violazione di tale divieto, l'Organizzatore avrà il diritto di richiedere il pagamento della quota di partecipazione dinanzi indicata, oltre ad una penale pari al doppio di detta quota. Art. 10 - Corrispettivi di partecipazione L'Espositore è tenuto a pagare per partecipare alla Manifestazione il seguente corrispettivo (qui di seguito definito come "Corrispettivo"): - canone relativo all’area espositiva prenotata determinato in euro 198 + IVA (22% se dovuta) al metro quadrato per versamenti dell’anticipo entro il 31 marzo 2014. - canone relativo all'area espositiva prenotata determinato in euro 220 + IVA (22% se dovuta) al metro quadrato per versamenti dell’anticipo dopo il 31 marzo 2014. - le aziende aderenti alle associazioni con le quali Promunidi ha stipulato una convenzione, godranno di uno sconto del 15% sulla tariffa piena del canone relativo all'area espositiva, non cumulabile con altre forme di sconto previste. - quota di iscrizione (comprensiva di euro 95,00 + IVA, per servizi assicurativi art.27) pari a euro 385,00 + IVA (22% se dovuta). - corrispettivo forfettizzato per i servizi vari, non rinunciabili, qui di seguito specificati, determinato in euro 9,00 + IVA (22% se dovuta) al metro quadrato. La superficie minima di AREA NUDA acquistabile è stabilita in 18 metri quadrati. E’ possibile acquistare aree di metratura inferiore (comunque non inferiori a 9 metri quadri) solo congiuntamente al modulo pre-allestito di tipologia A. Gli allacciamenti elettrici telefonici e idrici nonché tutti i consumi e gli altri Servizi, quali a titolo esemplificativo: trasporto, deposito imballaggio, dogana, non compresi nel Corrispettivo sono a carico dell'Espositore. Tali servizi possono essere ordinati tramite il portale online E-SERVICE di Fiera Milano: https://eservice.fieramilano.it Nuova normativa IVA Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n.18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d‘imposta non sono più tenuti al versamento dell’IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima della emissione della fattura, l’informazione della partita IVA/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione ci pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione delle fatture con l’assoggettamento all’Iva italiana. Servizi vari non rinunciabili: - pulizia posteggi - estintori - potenza elettrica installata sino a 5 KW - imposta comunale di pubblicità Ferme restando le normative di partecipazione l’Espositore é tenuto a corrispondere al Comune di Milano l’imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito degli accordi conclusi con il Comune di Milano nell’interesse delle categorie espositrici, tale imposta é stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta é inclusa nel canone di partecipazione. Fiera Milano Spa provvederà successivamente al relativo versamento al comune di Milano. - Assolvimento dei diritti d’autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand soggette alle norme esattive. In tale copertura tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l’espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e per loro conto SCF Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell’art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF Consorzio Fonografici Via Leone XIII, 14 Milano, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi. - in caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181 bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41. Art. 11 - Ammissione L'Organizzatore deciderà in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda di ammissione inviata dall'Espositore, tenuto in considerazione quanto previsto all'articolo 8. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non concedere l'ammissione o, se già concessa, di revocarla in particolare nei seguenti casi: - quando l'Espositore sia incorso durante la precedente edizione in violazioni del regolamento generale comportanti l'esclusione; - quando l'Espositore si trovi in stato di comprovata insolvenza; - quando l'Espositore non abbia corrisposto tutti gli importi eventualmente ancora dovuti per la partecipazione a manifestazioni o eventi organizzati dall'Organizzatore. Si riserva, inoltre, il diritto di rifiutare l'ammissione alla Manifestazione quando ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le caratteristiche della azienda richiedente non corrispondano a quelle previste dall'art 7. L'Organizzatore darà comunicazione scritta del rifiuto della domanda di ammissione. In ogni caso è esclusa la restituzione della quota di iscrizione versata in accompagnamento della domanda stessa, che verrà utilizzata per coprire le spese di segreteria sostenute. L'Organizzatore ha la facoltà di accettare anche le domande di ammissione che siano pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8. Art. 12 - Assegnazione stand Qualora la domanda di ammissione sia accettata, I'Organizzatore provvede a comunicare l'assegnazione dello stand tramite posta elettronica. L'Organizzatore ha la facoltà di modificare, per cause di ordine tecnico o di servizio, I'ubicazione dello stand assegnato. Tale modifica non dà diritto all'Espositore né al ritiro dell'adesione, né al risarcimento dei danni. In caso di rinuncia alla partecipazione, I'Organizzatore acquisisce il diritto di incamerare le somme versate a qualsivoglia titolo dalla azienda rinunciataria, come pure di disporre delle aree resesi disponibili. Ciò senza pregiudizio di ogni azione legale per il recupero dell'intero Corrispettivo di partecipazione e degli eventuali danni. Art. 13 - Rinuncia alla partecipazione L’azienda ammessa che, per comprovata impossibilità, non fosse in grado di intervenire alla Manifestazione, può rinunciare a partecipare alla Manifestazione con comunicazione scritta a mezzo fax, confermata con raccomandata o per e-mail. Se la comunicazione di rinuncia perviene all’Organizzatore entro 30 giorni prima dell’inizio della Manifestazione, quest’ultimo avrà diritto ad un indennizzo pari alle somme che l’Espositore ha versato o avrebbe dovuto versare alla firma della Domanda di Ammissione. L’Organizzatore avrà diritto di imputare a tale indennizzo quanto ricevuto dall’Espositore. Se la comunicazione di rinuncia perviene all’Organizzatore oltre il termine di cui al precedente comma, l’Espositore è tenuto al versamento dell’intero Corrispettivo di cui all’art. 10 che precede nel Regolamento, nonché al rimborso delle eventuali spese aggiuntive già sostenute dall’Organizzatore. Art. 14 - Divieto di cessione La notifica di assegnazione è valida esclusivamente per l'Espositore al quale è indirizzata. E', pertanto, vietata la cessione totale o parziale, anche gratuita, degli stand assegnati. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dell'Espositore cedente e di quello occupante dalla Manifestazione cui la cessione si riferisce, nonché l'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione. L'Organizzatore procederà, inoltre, all'immediata chiusura dello stand ceduto, con addebito delle spese all'Espositore cedente. Art. 15 - Consegna e riconsegna degli stand All'atto dell'occupazione dello stand per l'allestimento e la sistemazione delle merci, I'Espositore è tenuto a far constatare al servizio assistenza del padiglione eventuali difetti e carenze. Al termine della Manifestazione lo stand deve essere riconsegnato allo stato pristino. Eventuali danni arrecati dall'Espositore, verranno addebitati allo stesso al costo richiesto per il suo ripristino da Fiera Milano S.p.A. Al termine della Manifestazione ogni Espositore sarà responsabile dei materiali di allestimento e di esposizione del proprio stand. Si sottolinea che lo sgombero degli stand non potrà avere inizio prima delle ore 17.00 dell'ultima giornata di esposizione. In ogni caso gli stand dovranno essere interamente sgomberati al più tardi entro il termine previsto dalle disposizioni riportate nella circolare di montaggio e smontaggio di Fiera Milano. In difetto, Fiera Milano S.p.A., come non assume nessuna responsabilità per le merci ed i materiali e quanto vi fosse depositato, così si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità, ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente.Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l’amministrazione di Fiera Milano S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonchè eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro 10 giorni dalla chiusura della manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. L’estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio di ciascun Espositore. Il pagamento può essere effettuato presentando l’estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel quartiere espositivo. All’atto del versamento saranno convalidati i “Buoni d’Uscita” che, debitamente compilati, dovranno essere presentati alle guardie di sorveglianza ai cancelli del quartiere fieristico. Ulteriori Buoni d’Uscita possono essere richiesti al Customer Service. Art. 16 - Divieto di vendita diretta E' assolutamente vietata all'Espositore qualunque vendita al privato consumatore o la vendita con la consegna immediata del prodotto esposto. In caso di constatata infrazione, I'Organizzatore avrà la facoltà di disporre l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive manifestazioni. Art. 17 - Termini di pagamento L'importo della partecipazione alla Manifestazione dovrà essere versato per il 50% alla firma del presente regolamento generale. Il saldo dovrà avvenire all'atto del ricevimento della fattura che verrà inviata da Fiera Milano S.p.A. Il mancato puntuale pagamento del saldo del canone e di quant' altro eventualmente dovuto dall'Espositore, darà diritto all'Organizzatore di non consentire all'Espositore l'accesso allo stand assegnatogli e, ritenuto risolto il contratto di partecipazione alla Manifestazione per fatto e colpa dell'Espositore stesso, di ottenere dall'Espositore il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri sofferti dall'Organizzatore in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di cui trattasi. Salvo il diritto dell'Organizzatore di concedere comunque, I'utilizzazione del medesimo stand ai terzi che ne abbiano fatto richiesta. I versamenti dei canoni in questione dovranno essere intestati a Fiera Milano S.p.A. Art. 18 - Servizi aggiuntivi Successivamente alla comunicazione dell'assegnazione dello stand gli Espositori riceveranno le disposizioni tecniche esecutive e le credenziali via email per accedere al portale online di Fiera Milano, E-eservice. Art. 19 - Tessere d'Espositore (badge) L’Organizzatore rilascerà a ciascun Espositore, in base ai metri quadri prenotati, tessere di ingresso, valide per i dipendenti e per il personale di servizio, da ritirarsi presso la Segreteria della Manifestazione in Fiera. Art. 20 - Pubblicità La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita agli Espositori nel proprio stand . Nessun manifesto, inoltre potrà essere affisso dall'Espositore se non nel proprio stand. E' vietata ogni altra forma di pubblicità all'esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie fatta eccezione delle sponsorizzazioni nelle aree servizio, (bar, self service, expo lounge, web point) e degli spazi predisposti all’interno dei padiglioni espositivi. Qualora si verificasse tale ipotesi, I'Organizzatore ha la facoltà di ritirare e conservare il materiale nei propri uffici, restituendolo al termine della Manifestazione. L'Espositore che intenda svolgere, all'interno del proprio stand, eventi dal "vivo", dovrà far pervenire, entro 60 giorni prima dell'inizio della Manifestazione, una descrizione sintetica all'Organizzatore, che si riserva la facoltà di valutarla e comunicare per iscritto motivando l'eventuale mancata autorizzazione entro 20 giorni dall'apertura della Manifestazione. In ogni caso, qualsiasi altro tipo di richiamo propagandistico dovrà essere proposto in maniera corretta e moderata nei rumori e negli aspetti visivi, sia per non arrecare fastidio ai vicini, sia per non nuocere allo stile della Manifestazione. L'Espositore si impegna a far si che il contenuto del presente articolo venga rispettato anche da terzi, fornitori ufficiali e non, allestitori, ditte, enti e persone singole che, a qualunque titolo, intendono effettuare pubblicità o azioni promozionali all'interno dei padiglioni espositivi. Art. 21 - Catalogo ufficiale della Manifestazione L’adesione alla Manifestazione comporta l’iscrizione al catalogo ufficiale della Manifestazione. Il catalogo ufficiale della Manifestazione comprenderà: l’elenco alfabetico degli Espositori che verrà ripetuto suddiviso per settore merceologico, le piante dei saloni, alcune informazioni di particolare interesse sulla Manifestazione e le inserzioni pubblicitarie. Ciascun Espositore avrà diritto ad una copia per stand. L’Organizzatore non potrà essere considerato responsabile per eventuali omissioni, errate indicazioni e/o descrizioni ed errori di stampa relativi ai dati dell’Espositore, così come compaiono sul catalogo. Per i moduli pervenuti dopo la data di scadenza non sarà garantita la pubblicazione sul catalogo ufficiale della Manifestazione. L’Espositore, pertanto, con l’accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa dei servizi descritti nel modulo apposito. Art. 22 - Modalità di allestimento degli stand Agli Espositori, che ne faranno esplicita richiesta tramite l'apposito modulo allegato alla domanda di ammissione, gli stand verranno messi a disposizione già allestiti, con costi e modalità come riportati sul modulo stesso (modulo 4). Per allestimenti particolari realizzati dagli Espositori all'interno degli stand ad essi assegnati, il progetto dovrà essere caricato nel portale E-Service, alla sezione 'Progetto allestimento'. L'espositore prende atto che, in ogni caso, il proprio allestimento e i prodotti esposti non potranno superare l'altezza massima di cm. 400 E' fatto preciso divieto di costruire soppalchi accessibili che, pur non eccedendo l'altezza di cm. 400, portino gli utilizzatori degli stessi a superare questa quota limite. Nessuna deroga potrà essere concessa. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare quegli arredi che, a qualunque titolo, possono nuocere all'aspetto generale della mostra o possano pregiudicare gli Espositori vicini. Gli Espositori sono responsabili di qualsiasi danno provocato e l'Organizzatore ha la facoltà di rivalersi degli eventuali risarcimenti a cui fosse tenuto, trattenendo quanto di proprietà dell'Espositore, fino alla regolarizzazione della posizione. Nessun Espositore potrà presentare nel proprio stand degli oggetti tali da nuocere agli Espositori vicini e da recare comunque pregiudizio alla mostra di un'altra ditta espositrice. E' fatto divieto di usare in modo inidoneo i fronti espositivi, in corrispondenza di corridoi, ad esempio allestendoli con muri ciechi che possano arrecare danno ad altri stand. Le pareti di uffici, ripostigli o altro, dovranno essere disposte possibilmente al centro dello spazio assegnato. L'Organizzatore ha il diritto di eliminare in tutto o in parte e/o di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il divieto di cui al precedente comma. Art. 23 - Sicurezza Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, con particolare attenzione alla predisposizione obbligatoria da parte dell’Espositore del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) da far obbligatoriamente sottoscrivere a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto nell’ambito delle attività suddette. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it nella voce “ESPOSITORI” nel link alla Mostra, contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano e comportare, la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora,anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Alla Ditta responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC). L’espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori nel proprio posteggio, verrà informato della contestazione. L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto nel proprio posteggio in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere indicati sulla Domanda di ammissione. Eventuali variazioni o integrazioni devono essere notificate a Fiera Milano prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. In difetto, è ritenuto responsabile esclusivo per la sicurezza il rappresentante legale della Ditta espositrice titolare del posteggio. L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Responsabile del posteggio” e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere. Art. 24 - Pulizia Il servizio di pulizia posteggi, compreso nei servizi vari non rinunciabili, sarà effettuato dopo la chiusura dei padiglioni a cura di Fiera Milano S.p.A. Il servizio comprende: pulizia dei pavimenti e degli eventuali rivestimenti (moquette, ecc.); spolveratura dei mobili e degli accessori installati nello stand; pulizia dei vetri, dei tappeti e di tutti gli oggetti accessori; asportazione dei rifiuti reperiti nello stand o provenienti dalle pulizie; svuotamento di posacenere e dei cestini della carta straccia. Art. 25 - Energia elettrica La quota di ripartizione per la potenza elettrica installata fino a 5 KW è compresa nei servizi vari non rinunciabili. Art. 26 - Macchine in funzione Il funzionamento delle macchine, sempre che non costituisca molestia per altri Espositori o per i visitatori, potrà essere consentito durante l'intero orario di apertura della Manifestazione, oppure saltuariamente a criterio dell'Organizzatore e comunque sotto l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza, di prevenzione infortuni e di prevenzione incendi. Art. 27 - Dichiarazione di valore - assicurazioni - limitazioni di responsabilità Art. 27.1. - Dichiarazione di valore L’Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito formulario allegato ai formulari on-line, il “valore effettivo” complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto delle Aziende Rappresentate fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all’Art. 27.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore. L’assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall’art. 1907 del codice civile. Art. 27.2. - Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) L’Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00, al costo di Euro 95,00 + IVA, ove applicabile, tale importo è incluso nella quota di iscrizione. E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo scaricabile da E-service nella sezione 'Documenti Obbligatori'. E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i Terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l’apposito modulo scaricabile da E-service nella sezione 'Documenti Obbligatori', accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel modulo medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato. Art. 28 - Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Limitazioni responsabilità Fiera Milano e l’Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc.. La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione implica accettazione di tale limitazione di responsabilità di Fiera Milano e dell’Organizzatore. Anche per i danni diretti, ciascun Espositore accetta che Fiera Milano e l’Organizzatore limitino la propria responsabilità ai valori dichiarati delle merci presenti nel Quartiere Fieristico per la Manifestazione. A tal fine farà fede la dichiarazione di valore di cui all’Art. 27.1. che precede. Art. 29 - Disposizioni tecniche esecutive e servizi opzionali Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale verranno comunicate a mezzo del regolamento tecnico; le stesse formeranno parte integrante del presente regolamento generale. L'Espositore potrà accedere a numerosi servizi offerti da Fiera Milano S.p.A. quali: - allacciamento idrico - catering - apparecchiature audiovisive - servizi informatici - sistemi di telecomunicazione - vigilanza - addobbi floreali - servizio fotografico, ecc Art. 30 - Modifiche al Regolamento L'Organizzatore si riserva in ogni momento di modificare e/o di prescrivere, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Saranno comunque portate puntualmente a conoscenza degli Espositori. Art. 31 - Casi di forza maggiore Per ragioni indipendenti dalla volontà o in caso di forza maggiore, I'Organizzatore può cambiare la data della Manifestazione, diminuirne o prorogarne la durata e modificarne gli orari. In tali casi eccezionali l'Espositore non ha diritto di recedere/risolvere il contratto. Se per qualsiasi causa, indipendentemente dalla volontà dell'Organizzatore, anche di forza maggiore, la Manifestazione non dovesse aver luogo, le somme disponibili dopo che gli impegni assunti dall'Organizzatore siano stati assolti, verranno ripartite fra gli Espositori in proporzione ai pagamenti individuali effettuati. In tutti i suddetti casi gli Espositori non potranno, a qualsivoglia titolo o motivo, citare per danni l'Organizzatore. Art. 32 - Sanzioni In caso di violazione delle prescrizioni del regolamento generale l'Organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, e tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato le seguenti sanzioni: a) ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non compresi nella merceologia di cui all'allegato A), con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione prevista di cui alla lettera c); b) ordinare l'immediata chiusura dello stand, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione prevista di cui alla lettera c); c) disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della rassegna nel numero massimo di 2 edizioni. In nessun caso l'Espositore ha diritto a rimborso o indennizzi di qualsivoglia natura, mentre l'Organizzatore ha titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute. Art. 33 - Reclami a) Eventuali reclami da parte dell'Espositore nei confronti dell' Organizzatoredevono essere presentati a quest'ultimo per iscritto a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della Manifestazione. b) Qualora un Espositore volesse esporre un reclamo nei confronti di un altro Espositore (qui di seguito anche Parti), tale reclamo dovrà essere presentato per iscritto all'Organizzatore entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della Manifestazione. c) L'Espositore riconosce in capo all'Organizzatore i poteri di comporre bonariamente la controversia insorta di cui al comma b). L' Organizzatore convocherà le Parti e dopo una breve discussione orale si riserverà di proporre una risoluzione della controversia insorta secondo il proprio libero apprezzamento. La predetta proposta di risoluzione verrà comunicata per iscritto alle Parti entro 30 (trenta) giorni dall'audizione orale. Le Parti sottoscrivendo a predetta proposta di risoluzione si impegneranno formalmente una nei confronti dell'altra all'osservanza di quanto in ivi contenuto. Solo successivamente le Parti saranno libere di tutelare i loro diritti nelle sedi più opportune. Art. 34 - Consenso D. Lgs. 196/03 I dati forniti dall'Espositore nel modulo di adesione saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. L'Espositore, presa visione dell'informativa allegata al presente regolamento generale, mediante la sottoscrizione del regolamento consente che i dati personali conferiti, possano essere utilizzati per operazioni di carattere amministrativo (fatturazione), statistico (in forma anonima) e promozionale (catalogo) della Manifestazione e possano essere comunicati ad ausiliari per la gestione del servizio di cui all'art. 21. Art. 35 - Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione,validità ed esecuzione del presente Regolamento e del rapporto contrattuale a cui si riferisce, sarà competente il Foro di Milano ATTENZIONE: In caso di esenzione IVA secondo gli articoli 8/8bis/9 del decreto presidenziale DPR 633/72, è necessario allegare 2 dichiarazioni d’intento: una intestata a PROMUNIDI SRL e una a FIERA MILANO SPA per i servizi aggiuntivi.
© Copyright 2024 ExpyDoc