Anna Armone - FLC CGIL Lombardia

DELEGA DI FUNZIONI E DELEGA DI FIRMA La delega dal
punto di vista
formale
Anna Armone
È un atto amministrativo datoriale per effetto del quale, nei casi previsti dalla legge, un organo o un
ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia,
conferisce ad altro organo o ente, autoritativamente ed unilateralmente, una competenza di tipo
derivato in quella stessa materia
La delega dal punto
È uno strumento per realizzare un’organizzazione più razionale, decongestionando il carico
di vista della
funzionale attraverso il conferimento ad altro soggetto dell’esecuzione della prestazione e
scienza
semplificando l’azione amministrativa.
dell’amministrazione
La competenza
nell’adozione
dell’atto di delega
Il soggetto che adotta l’atto di delega deve averne la “competenza”. La mancanza della
competenza è causa di nullità o annullabilità dell’atto, secondo la gravità dell’incompetenza (difetto
assoluto di attribuzione o incompetenza relativa) ai sensi degli articoli 21 septies e 21 opties della l.
n. 241/1990. La competenza è stabilità per legge, che individua e ripartisce i poteri tra i diversi
soggetti, organi e uffici delle pubbliche amministrazioni. Lo spostamento della competenza si può
attuare attraverso la delega di funzioni.
I soggetti e la
validità dell’atto di
delega
Lo spostamento della competenza può avvenire tra due organi dello stesso ente (iterorganica) o tra
due enti (intersoggettiva). L’atto di delega è valido se la norma attributiva della competenza
prevede la possibilità di delega
La giurisprudenza applica,in questo caso, la cosiddetta regola del “fatto compiuto”, ritenendo validi
Validità degli atti del
solo gli atti che determinano effetti favorevoli nella sfera giuridica dei terzi. Per gli atti sfavorevoli
delegato in caso di
sarà possibile ottenere l’eliminazione dell’atto emanato dal delegato (viziato peraltro in via derivata,
illegittimità della
per illegittimità della delega) unitamente all’atto di delega, a seguito d’impugnativa nei termini
delega
perentori di decadenza.
1. il potere d’impartirgli direttive, riguardo agli atti da compiere esercitando la delega;
I poteri del
delegante, per
2. il potere di sostituirsi al delegato, in caso di sua inerzia;
3. il potere di annullamento, in sede di autotutela, dei relativi atti illegittimi, eventualmente posti in
essere a cura del delegato;
effetto della delega
4. il potere di revoca della delega che deve sempre esprimersi con atto scritto, salvo il caso di
nei confronti del
delega interorganica, ove può configurarsi una revoca implicita attraverso l' esercizio del potere da
delegato
parte del delegante.
Con la delega interorganica si conferisce al delegato, generalmente e salva diversa specifica
disciplina normativa, una legittimazione non di tipo esclusivo, ma di carattere concorrente con
l’attività del delegante e ciò con la conseguenza che l’autorità delegante conserva il potere di
esercitare in ogni momento le competenze di cui si era temporaneamente privata.
La delega di firma intercorre tra soggetti che fanno parte dello stesso organo – ufficio. Essa non
Che cos’è la delega comporta spostamento della competenza. Il delegante può firmare in qualsiasi momento gli atti per i
di firma
quali ha dato la delega di firma. Essa può essere conferita per le attività strumentali all’attività
provvedimentale (conclusiva del procedimento).
L’istituto della
Oltre a casi specifici previsti esplicitamente dalle norme, sono molte le deleghe che può conferire il
delega nelle norme
dirigente scolastico, anche ai sensi delle norme scolastiche
scolastiche
Testo unico n. 297/1994:
l’art. 5, comma 8, prevede la possibilità per il dirigente di delegare la presidenza dei consigli di classe;
D.lgs n. 165/2001:
l’art. 17, comma 1 bis prevede che i dirigenti, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni
(curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirigere,
coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici) a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici
ad essi affidati (nella scuola direttore sga e docenti).
L’art. 25 prevede la possibilità per il dirigente scolastico di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e amministrative di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.
D.I. n. 44/2001:
l’art. 32 prevede che il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei
collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute
spese di cui all'articolo 17;
l’art. 34 prevede che il direttore sga può delegare la funzione di ufficiale rogante;
l’art. 56 prevede che il dirigente scolastico possa delegare la partecipazione all’organo paritetico responsabile della
gestione unitaria delle risorse finanziarie nell’ambito di progetti integrati di istruzione e formazione.
d.lgs n. 81/2006
L’art. 16 prevede la delega di funzioni in materia di sicurezza con precise indicazioni e limiti
ALLEGATO
Cosa può delegare il dirigente scolastico (oltre ai casi specifici previsti
esplicitamente dalle norme)
E’ titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte
pubblica ( art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 7ccnl ). Svolge e
stipula la contrattazione integrativa d’istituto, deve
formalizzare la propria proposta contrattuale e deve fornire
informazioni preventive e successive ( art. 6 ccnl ).
Dispone l’affissione all’albo per la convocazione delle
assemblee sindacali, ne dà avviso al personale interessato,
decide in ordine alla sospensione delle attività didattiche e
stabilisce le quote e i nominativi del personale ata per
assicurare i servizi essenziali.
Queste funzioni non sono delegabili.
Si tratta di funzioni inerenti, secondo la
Cassazione, le strategie generali ed le decisioni
ultime sulla destinazione delle risorse.
Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti,
permessi brevi, assenze per malattia, aspettative, infortuni
(artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20 ccnl).
Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per ferie
non godute (art. 13) ed alla corresponsione dell’indennità
sostitutiva di preavviso (art. 23 ccnl).
Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente
ed ATA; in alcuni casi procede anche all’atto di
individuazione del dipendente da assumere (D.M. 201 2000
e D.M. 430 2000).
Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Predispone, sulla base di eventuali proposte degli OO.CC., il
piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive
(art. 28, c. 4 ccnl).
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori
Individua i docenti (due unità) ai quali affidare attività di
collaborazione (art. 25, D.L.vo 165 2001).
Questa funzione non è delegabile. Si tratta di
funzione inerenti, secondo la Cassazione, le
strategie generali di gestione della scuola
Autorizza le collaborazioni plurime dei docenti e quelle del
personale ATA, sentito il direttore
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori
Nel caso il personale docente e quello ATA con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato accettino rapporti di lavoro a
tempo determinato dispone la sospensione temporanea del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
Conferma il contratto di lavoro a tempo indeterminato del
personale ATA per superamento del periodo di prova.
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.
Attribuisce gli incarichi specifici al personale ATA. Fra gli
assistenti amministrativi titolari di incarico specifico individua
il sostituto del direttore s.g.a.
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a
Adotta il piano delle attività del personale ATA proposto dal
direttore s.g.a.
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori
Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e
aggiornamento (art. 63 ccnl).
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore
In quanto titolare delle azioni disciplinari infligge le sanzioni
di sua competenza
Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti
collaboratori e al direttore s.g.a.;
ALLEGATO - Le regole della delega
La dottrina ha creato, nel tempo, una sorta di Decalogo della delega
1. Deve essere esplicita ed inequivoca. Tendenzialmente conferita in forma scritta (nella P.A. sempre)
2. La delega deve essere formalmente accettata dal delegato (presa di visione con data apposta sulla delega)
Atto Recettizio
3. La delega vale per gli specifici compiti indicati e non per gli altri implicitamente ritenuti
4. Il delegato deve essere persona qualificata e tecnicamente capace
5. Il delegato deve avere poteri di iniziativa ed organizzazione autonomi
6. Il delegato può essere utilizzato per i compiti esclusivi di cui alla delega, non potendosi ipotizzare
responsabilità per fatti non espressamente delegati
7. Il delegante non deve ingerirsi nell’attività del delegato, salvo il diritto di controllo dei risultati
8. Delle lacune “sistematiche” dell’organizzazione del lavoro risponde sempre e comunque chi le ha create e/o
tollerate e cioè il delegante, mentre il delegato risponde delle carenze occasionali, sempre nei limiti della delega
9. Il datore di lavoro deve organizzare un sistema di controllo sul delegato
10. La delega deve essere effettiva.