NEWSL ETTER DIRITTO BANCARIO E FI NANZIARIO DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” Dicembre 2013 1. Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (a) Privilegio Bancario (b) Imposta Sostitutiva (c) Esenzione da ritenuta interessi sui Mini Bond (d) Estensione dell’ambito di applicazione della cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari 2. Modifiche apportare alla Legge 130 (a) Estensione dell’ambito di applicazione della cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari (b) Investitore Unico (c) Conti Segregati (d) Formalità per il perfezionamento delle cessioni di crediti di impresa (e) Regime della revocatoria fallimentare (f) Formalità Cessione verso la P.A. (g) Copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione (h) Ruolo di Servicer assegnato alla SGR del Fondo di investimento (i) Disposizioni di coordinamento – articolo 7-bis 3. Obbligazioni bancarie collateralizzate 4. Altre Modifiche (a) Modifiche al Decreto Sviluppo (b) Modifiche alla Legge sul Factoring: Introduzione In data 13 dicembre 2013, il Consiglio di Ministri ha approvato il decreto – legge recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche, gas e RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (“Decreto Destinazione Italia”). Il Decreto Destinazione Italia, in linea di continuità con il Decreto del 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge con la Legge del 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto Fare”), rientra nell’ambito delle riforme per la competitività e per il rilancio dell’economia del paese, da realizzarsi mediante la semplificazione del quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, la prosecuzione delle liberalizzazioni nel settore dei servizi e il sostentamento del flusso del credito per le attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti. Con specifico riferimento al settore da ultimo citato, l’articolo 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa) introduce rilevanti novità normative finalizzate al sostegno e all’ampliamento delle fonti di finanziamento delle aziende, alternative al ricorso al sistema bancario, che in Italia costituiscono, ad oggi, una realtà marginale nell’ambito del reperimento delle risorse finanziarie. In estrema sintesi, le novità più significative introdotte in argomento dal Decreto Destinazione Italia riguardano: (a) l’estensione dell’ambito di applicazione del privilegio speciale su beni mobili ex art. 46 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) ai prestiti obbligazionari; (b) l’estensione delle operazioni alle quali è applicabile l’imposta sostituiva di cui agli articoli 15-20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 e l’applicazione su base opzionale dell’imposta; (c) l’introduzione di rilevanti modifiche alla Legge 130 volte a conferire maggiore flessibilità allo strumento delle cartolarizzazioni; e (d) l’introduzione dello strumento delle obbligazioni bancarie collateralizzate, da affiancare alle esistenti obbligazioni bancarie garantite. Sebbene l’impianto delineato potrebbe subire modifiche in sede di conversione, riportiamo di seguito una prima descrizione del quadro normativo risultante a seguito dell’emanazione del Decreto Destinazione Italia. Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra EC2N 1AR 15th Floor 125 Old Broad Street Tel.: +44 20 75691500 Fax: +44 20 75691501 Email: [email protected] Pechino 100022 Unit 07, Floor 9, Tower B Parkview Green Tower No. 9 Dong Da Qiao Road Chaoyang District 100020 Beijing+86 10 6563 3988 +86 10 6563 3986 [email protected] Milano I-20121 Via G. 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Misure volte ad agevolare il ricorso a fonti di finanziamento alternative al finanziamento bancario Come anticipato, nell’ottica di agevolare il ricorso al finanziamento per le imprese, anche mediante fonti alternative al mercato bancario, sono state introdotte le seguenti previsioni: (a) Privilegio Bancario: l’estensione dell’applicabilità della garanzia sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, previsto dall’art. 46 del Testo Unico Bancario, anche alle obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. Come noto, l’art. 46 del Testo Unico Bancario prevede la possibilità di garantire i finanziamenti a medio e lungo termine prestati dalle banche alle imprese mediante la costituzione di privilegio sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa. A seguito della modifica normativa in esame, tale garanzia potrà essere concessa anche in favore di titoli emessi ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile. La misura in discorso, consentendo l’emissione di prestiti obbligazionari assistiti da privilegio speciale, dovrebbe produrre l’effetto di rendere l’investimento in tali strumenti più sicuro, favorendo l’accesso da parte delle società emittenti al mercato dei capitali. (b) Imposta sostitutiva: il Decreto Destinazione Italia ha modificato il regime dell’imposta sostituiva sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine ex artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973, stabilendo che l’applicazione di tale regime diventa opzionale (in luogo dell’attuale obbligatorietà). Il regime dell’imposta sostitutiva prevede, in sintesi, l’applicazione di un’imposta dello 0,25% in sostituzione delle imposte ordinariamente applicabili sugli atti relativi alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, incluse le garanzie prestate in relazione a tali finanziamenti. L’opzione per l’applicazione della sostitutiva, in luogo delle imposte ordinarie altrimenti dovute, deve essere esercitata per iscritto, a pena di decadenza, nell’atto di finanziamento oppure nella delibera di emissione di obbligazioni o titoli similari. Nella medesima delibera, la società emittente ha altresì l’obbligo di dichiarare pena decadenza dell’applicazione della sostitutiva, che, laddove non intervengano intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ha l’obbligo di denunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’avvenuto collocamento entro venti giorni dal completamento dello stesso. Il Decreto ha inoltre previsto l’estensione dell’applicabilità, sempre su opzione, dell’imposta sostitutiva alle garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni. L’imposta, così come modificata, si applicherà anche alle eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle predette operazioni, ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni; nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni. Le misure illustrate sono volte all’abbattimento dei costi fiscali per l’assunzione di finanziamenti e prestiti obbligazionari, nonché a facilitare l’emissione di titoli obbligazionari garantiti. La riduzione dei costi fiscali dovrebbe verificarsi principalmente nel caso di emissioni di obbligazioni e titoli similari assistite da garanzie reali (in particolare, ipoteche), le quali beneficerebbero di un regime di tassazione più favorevole rispetto a quello di imposizione indiretta proporzionale altrimenti applicabile. In particolare, in virtù dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, non si applicherebbe l’imposta ipotecaria del 2% sull’ammontare del credito garantito. CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario Dicembre 2013 Pagina 2 (c) Esenzione da ritenuta sugli interessi sui Mini Bond (art. 12, co. 5 del Decreto il Decreto Destinazione Italia): Destinazione Italia prevede che la ritenuta del 20% ordinariamente applicabile sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione a obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emessi ai sensi dell'art. 32, co. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (“Decreto Sviluppo”) da parte di società italiane non quotate (c.d. “Minibond”) non si applica se tali proventi sono corrisposti ad un fondo comune di investimento, partecipato solo da investitori qualificati ai sensi del TUF, il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali strumenti finanziari. Tale norma dovrebbe agevolare il collocamento dei Mini-Bond presso fondi comuni di investimento e investitori qualificati. (d) (cambiali finanziarie), sia a medio-lungo termine (obbligazioni e titoli similari e obbligazioni partecipative subordinate), emessi ai sensi dell’art. 32 del Decreto Sviluppo, da parte di società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione con l’esclusione delle banche e delle micro imprese. 2. Modifiche apportate alle Legge 130 Come anticipato, il Decreto Destinazione Italia ha introdotto rilevanti modifiche alla Legge 130, dirette principalmente a rendere lo strumento delle cartolarizzazioni più flessibile, al fine di agevolare l’accesso alle risorse finanziarie, da parte delle imprese, mediante il ricorso a tale strumento. (a) Destinazione Italia ha esteso l’ambito di applicazione della Legge 130 alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni e titoli similari – ad esclusione dei titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili – da parte della società veicolo. Estensione dell’ambito di applicazione della cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari: il Decreto Destinazione Italia estende l’ambito di applicazione della Legge 130 alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche in un’ottica sinergica di ampliamento delle opportunità di finanziamento non bancario per le imprese non quotate. L’innovazione introdotta riguarda soprattutto la possibilità per le SPV di “sottoscrivere” titoli direttamente in sede di emissione quale primo sottoscrittore. In passato, infatti, tale possibilità era discussa, mentre non sorgevano dubbi in relazione alla possibilità per le SPV di procedere all’acquisto di titoli obbligazionari. La nuova previsione, che consente dunque la sottoscrizione da parte delle società di cartolarizzazione, dovrebbe favorire la creazione di nuovi veicoli di investimento in bond. La modifica è volta al reperimento di un maggior numero di soggetti acquirenti titoli obbligazionari, con particolare riferimento agli strumenti di debito sia a breve termine Estensione dell’ambito di applicazione della cartolarizzazione ad obbligazioni e titoli similari: come illustrato, il Decreto (b) Investitore Unico: è stata inserita una precisazione volta a chiarire che, in ipotesi di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione destinati a investitori qualificati, tali titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore. Tale disposizione, ancorché sprovvista di carattere innovativo, interviene a dirimere taluni dubbi interpretativi sollevati dagli operatori del settore. (c) Conti Segregati: le società veicolo potranno aprire conti segregati per il deposito presso i c.d. servicer (ovvero i soggetti incaricati delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130), delle somme rivenienti dall’operazione, che costituiranno patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Sulle somme accreditate su tali CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario Dicembre 2013 Pagina 3 conti non saranno ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi nell’ambito dell’operazione e tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente (i) per il soddisfacimento di tali soggetti e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché (ii) per il pagamento degli altri costi dell’operazione. Pertanto, in ipotesi di fallimento del depositario, nonché di altre procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non saranno considerate come appartenenti al patrimonio del fallito e non saranno soggette a sospensione dei pagamenti. nell’efficienza delle operazioni di cartolarizzazione, di eliminare un profilo di criticità dell’istituto sollevato da investitori esteri e agenzie di rating. (d) di crediti di impresa (come definiti ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 - nel prosieguo, “Legge sul Factoring”), anche non in blocco, in alternativa alle formalità per la cessione dei crediti previste ex articolo 58, commi 2, 3, e 4 del Testo Unico Bancario (richiamate dall’articolo 4 dalla Legge 130), su espressa volontà delle parti, potranno essere rese opponibili mediante perfezionamento del pagamento con data certa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge sul Factoring. A tale fine, è stato espressamente previsto che, ai fini della data certa, è sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170. Inoltre, il servicer potrà aprire presso banche conti segregati, sui quali accreditare, anche in via non esclusiva, le somme incassate per conto della società veicolo. Sulle somme accreditate su tali conti non saranno ammesse azioni da parte dei creditori del servicer, se non per l’eccedenza delle somme incassate e dovute alla società veicolo. In ipotesi di avvio di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione nei confronti del servicer, le somme incassate e dovute alla società veicolo non saranno considerate come appartenenti al patrimonio del fallito. Le predette modifiche sono volte a migliorare e rafforzare la segregazione dei flussi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. In precedenza, infatti, il requisito della “segregazione” degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non era esteso anche all’eventuale fallimento del servicer, del sub-servicer e della banca presso la quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Tale rischio di c.d. commingling (ossia di confusione dei fondi dell’emittente con quelli degli altri soggetti coinvolti nell’operazione) era mitigato mediante l’inserimento di appositi rimedi contrattuali o strutturali volti a rafforzare la segregazione. La disposizione quindi, consentirà, oltre ad un incremento Formalità per il perfezionamento delle cessioni di crediti di impresa: le cessioni Inoltre, è stata inserita una espressa previsione in tema di opponibilità della cessione di crediti d’impresa tale per cui il pagamento, anche parziale, del corrispettivo di cessione è idoneo a rendere opponibile la cessione di crediti d’impresa purchè tale pagamento del corrispettivo della cessione con sia effettuato con atto avente data certa. Tale previsione ha lo scopo di rendere meno gravosa, in termini di costi e adempimenti, la cessione di crediti d’impresa nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, affinché lo strumento possa essere adoperato anche per cessioni di dimensioni ridotte e come supporto ad operazione di credito commerciale. (e) Regime della revocatoria fallimentare: l’esenzione, prevista dalla Legge 130, dall’applicazione di talune disposizioni della legge fallimentare è espressamente estesa anche all’art. 65 di tale legge, il quale, come noto, prevede l’inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario Dicembre 2013 Pagina 4 entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento. dei titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili – da parte della società veicolo, sebbene non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero privi di valutazione del merito di credito rilasciata da operatori terzi, da parte di imprese di assicurazione, fondi pensione degli enti previdenziali, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, l’IVASS dovrà poi, compatibilmente con i vincoli posti dal Legislatore Comunitario, disciplinare in dettaglio le modalità attraverso le quali la copertura delle riserve potrà essere effettuata tramite l’investimento in strumenti del tipo descritto. Attualmente, invece, i titoli ABS (rientranti quindi nella categoria degli investimenti (A) ed in particolare nella macroclasse dei “titoli di debito ed altri valori assimilabili” di cui al Regolamento IVASS n. 36) amessi a copertura delle riserve tecniche sono solo quelli che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati: (i) abbiano il più elevato grado di priorità nell’emissione e (ii) siano in possesso di un rating della categoria investment grade – secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine – rilasciato da almeno una primaria agenzia di rating, a condizione che nessun’altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore. La dispensa dall’applicazione dell’art. 65 della legge fallimentare - cui parte della giurisprudenza e della dottrina erano approdati in via di interpretazione con riferimento a talune tipologie di crediti1 interviene a dirimere l’incertezza interpretativa sull’applicazione della norma alle altre tipologie di crediti, prevedendo espressamente che tale disposizione non trova applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati in favore di una società di cartolarizzazione o di un fondo di investimento in crediti. (f) Formalità Cessione verso la Pubblica Amministrazione: il testo del Decreto Destinazione Italia prevede una deroga al regime delle formalità per la cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, che consente di equiparare la cessione di tali crediti alla cessione di crediti nei confronti di soggetti privati. In particolare, in linea con l’esperienza dei covered bonds, è stata inserita un’espressa deroga all’applicazione del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 alle cessioni di crediti nell’ambito di operazione di Cartolarizzazione, nonché di altre disposizioni che richiedano formalità per la cessione diverse o ulteriori rispetto alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e dalla registrazione nel registro delle imprese. E’ inserito l’obbligo di dare comunicazione del trasferimento dell’incarico di servicer a soggetti diversi dal Cedente mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. (g) Copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione: è stata espressamente sancita la compatibilità dell’investimento in titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni e titoli similari – ad esclusione 1 In particolare, si fa riferimento ai mutui fondiari come disciplinati dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario. La modifica è volta a favorire l’investimento in obbligazioni e titoli similari da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e ad ampliare, conseguentemente, la platea dei possibili investitori in tali strumenti. (h) Ruolo di Servicer assegnato alla SGR del Fondo di investimento: nelle operazioni realizzate mediante cessione a un fondo di CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario Dicembre 2013 Pagina 5 investimento, il ruolo di servicer potrà essere ricoperto – in alternativa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario – anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo. Inoltre, è inserita un’espressa previsione volta a chiarire che alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a fondi di investimento sono applicabili le disposizioni delle Legge 130 (ivi inclusi gli articoli 4 e 6, comma 2), in quanto compatibili. Tale modifica è diretta alla riduzione dei costi delle operazioni realizzate mediante cessione a fondi comuni di investimento, assicurando l’assenza di impatti negativi in termini di poteri di vigilanza esercitati dalla Banca d’Italia. (i) Disposizioni di coordinamento – articolo 7-bis: nell’articolo della Legge 130 dedicato alla disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bonds) è inserito un espresso richiamo volto ad estendere l’applicabilità del regime di segregazione dei conti aperti da parte del servicer (come meglio descritto al paragrafo (b)) che precede, anche alle operazioni realizzate mediante emissione di tali strumenti. 3. Obbligazioni bancarie collateralizzate Il Decreto Destinazione Italia interviene anche sulla disciplina dettata in tema di obbligazioni bancarie garantite, introducendo uno strumento avente caratteristiche analoghe rispetto a questa ultime, assistito però da una garanzia rilasciata a fronte della cessione di tipologie di attivi differenti da quelli attualmente previsti dal Decreto Ministeriale n. 310 del 14 dicembre 2006. Almeno a livello di normativa primaria, tale strumento appare accessibile a tutte le banche operanti in Italia e non solo a quelle che già hanno accesso alle obbligazioni bancarie garantite. In particolare, secondo la formulazione attualmente inserita nel Decreto Destinazione Italia, si è conferita alle banche la possibilità di emettere obbligazioni bancarie collateralizzate, assistite da garanzia su: • obbligazioni e titoli similari; • crediti garantiti da ipoteca navale; • crediti nei confronti di piccole e medie imprese; • crediti derivanti da contratti di leasing e / o di factoring; • titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Il Decreto Destinazione Italia rimette alla fonte secondaria la facoltà di determinare (i) le categorie di crediti o titoli, sopra richiamate, cui si possano applicare le predette disposizione, (ii) il rapporto massimo tra obbligazioni oggetto di garanzia e attività cedute, (iii) la tipologia di tali attivi e degli attivi con equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, (iv) la caratteristiche della garanzia. Secondo l’impianto delineato dal Decreto Destinazione Italia, lo strumento delle obbligazioni bancarie collateralizzate dovrebbe affiancarsi a quello delle obbligazioni bancarie garantite, creando un’alternatività rispetto a queste ultime, stante le differenti tipologie di attivi utilizzabili a fronte della garanzia rilasciata nell’ambito di tali operazioni. L’introduzione, nel nostro ordinamento, delle obbligazioni bancarie collateralizzate è diretta a incrementare la capacità di funding delle banche italiane, mediante l’ampliamento delle categorie di attivi (come, ad esempio, Mini-Bond e crediti derivanti da factoring e leasing), utilizzabili per operazioni di provvista. 4. Altre modifiche Al fine di una completa analisi delle disposizioni introdotte dal Decreto Destinazione Italia finalizzate all’ampliamento degli strumenti di reperimento di risorse per le imprese, si segnalano altresì i seguenti interventi: (a) Modifiche al Decreto Sviluppo: è stata espressamente sancita la compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario Dicembre 2013 Pagina 6 investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione (come disciplinate dall’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni) e dei fondi pensione, dell’investimento in nuove tipologie di strumenti, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. Tali nuove tipologie di strumenti sono: (a) Mini-bond, (b) quote di fondi di investimento che investono prevalentemente in Mini-bond, e (c) titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione aventi quale sottostante Mini-bond. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, l’IVASS dovrà poi, compatibilmente con i vincoli posti dal Legislatore Comunitario, disciplinare in dettaglio le modalità attraverso le quali la copertura delle riserve potrà essere effettuata tramite l’investimento in strumenti del tipo descritto. (b) adempimenti burocratici per le imprese cedenti. Modifiche alla Legge sul Factoring: è stata prevista, quale modalità di ottenimento della data certa del pagamento, l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Tale modifica, strettamente connessa a quanto analizzato nel precedente paragrafo in tema di formalità per le cessioni di crediti impresa nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, è diretta a semplificare, nelle ipotesi di cessioni di crediti effettuate ai sensi della Legge sul Factoring, le formalità per l’ottenimento della data certa del pagamento e, quindi, per l’opponibilità della cessione, rendendo meno onerosi gli La Newsletter "Diritto Bancario e Finanziario" è una pubblicazione di CHIOMENTI Studio Legale. Per informazioni o segnalazioni si prega di rivolgersi alla Vostra persona di riferimento in CHIOMENTI Studio Legale. Tutti i diritti sui dati, materiali ed informazioni contenuti nella Newsletter sono riservati a CHIOMENTI Studio Legale; è vietato copiare, vendere, riprodurre, rielaborare o altrimenti utilizzare, in tutto o in parte, la Newsletter senza il consenso scritto di CHIOMENTI Studio Legale. 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