Delibera n.SCCLEG/13/2014/SUCC REPUBBLICA

Delibera n.SCCLEG/13/2014/SUCC
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;
componenti: Simonetta ROSA (relatore), Gemma TRAMONTE,
Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Alberto GIACOMINI, Cristina
ZUCCHERETTI,
MANEGGIO,
Maria
Antonio
Elena
RASO,
ATTANASIO,
Andrea
Franco
ZACCHIA,
MASSI,
Luisa
Giuseppa
D’EVOLI,
Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana
CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Oriella MARTORANA,
Rosario SCALIA, Anna Luisa CARRA
nell’adunanza del 22 maggio 2014
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei
conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al
predetto Testo Unico;
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il
“Regolamento
per
l’organizzazione
1
delle
funzioni
di
controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle
Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo,
con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);
visto il decreto del Comando Generale della Guardia di
Finanza, prot. n. 137333 del 25 marzo 2014, di concessione al
Gen. C.A. Vito BARDI del trattamento di ausiliaria comprensivo
della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3,
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 11816 del 22 aprile 2014;
vista la risposta dell’Amministrazione pervenuta all’Ufficio di
controllo il 2 maggio 2014 (prot. Corte dei conti n. 12769);
vista la relazione n. 38969541 del 14 maggio 2014, con cui il
Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento
all’Organo
collegiale
della
pronuncia
sulla
legittimità
del
citato
provvedimento;
vista la nota n. 38972235 in pari data, con la quale il Consigliere
delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze,
condividendo
tale
proposta,
ha
deferito
alla
Sezione
il
sopracitato atto;
vista l’ordinanza in data 16 maggio 2014, con la quale il
Presidente della Sezione ha convocato, per il giorno 22 maggio 2014, il
Collegio per l’esame della questione proposta;
vista la nota n. 0014601-16/05/2014-SCCLA-Y26PREV-P, con cui il
2
dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza
al
Comando
Generale
della
Guardia
di
Finanza
e
al
Ministero
dell’economia e delle finanze;
udito il relatore, Consigliere Simonetta ROSA;
intervenuti,
in
rappresentanza
del
Comando
Generale
della
Guardia di Finanza il Gen. Fabrizio CARRARINI – Capo del VI Reparto e il
Gen. Vincenzo TEDESCHI – Capo Ufficio Legislazione.
Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità
di Segretaria di udienza.
Ritenuto in
FATTO
Con nota n. 21820 del 14 aprile 2014 l’Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Corte
dei conti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, il
decreto n. 13733 del 25 marzo 2014 del Comando Generale della
Guardia di Finanza, con il quale, a decorrere dal 5 luglio 2014, è
conferito al Generale C.A. Vito Bardi, in qualità di Comandante in
Seconda
della
Guardia
di
Finanza,
il
trattamento
di
ausiliaria,
comprensivo della speciale indennità pensionabile (S.I.P.) spettante al
Comandante Generale del Corpo in servizio.
Per completezza va ricordato che con precedente nota del 31
marzo 2014 il medesimo Ufficio centrale di bilancio aveva comunicato al
Comando Generale della Guardia di Finanza di non poter procedere alla
registrazione del provvedimento alla luce della deliberazione della
Sezione centrale del controllo di legittimità n. 21/2013/PREV che, con
3
riferimento all’Arma dei Carabinieri, aveva escluso la valutazione della
S.I.P. ai fini del calcolo dell’indennità di ausiliaria nei confronti dei
soggetti che avevano svolto le funzioni di Vice comandanti generali
successivamente al 9 ottobre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs.
15
marzo
2010
n.
66,
avente
ad
oggetto
il
nuovo
“Codice
dell’Ordinamento Militare” (COM).
Il Comando Generale della Guardia di Finanza con nota dell’11
aprile 2014 ha replicato alle osservazioni dell’Ufficio centrale di bilancio,
prospettando una diversa origine normativa e ontologica della S.I.P. ex
art. 5, comma 3, della legge n. 121 del 1981, sottolineando in
particolare:
a) la giurisprudenza consolidatasi in sede di controllo successivo di
legittimità su atti della Corte dei conti, che ha sempre riconosciuto la
concessione della S.I.P. al Comandante in Seconda del Corpo della
Guardia di Finanza e al Vice Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri;
b) la specificità della condizione del personale della Guardia di Finanza,
in considerazione del fatto che l’art. 1870, comma 3, lett. m), del COM richiamato nella citata delibera n. 21/2013/PREV della Sezione centrale
del controllo di legittimità - esclude espressamente soltanto la speciale
indennità di cui all’art. 1818 del medesimo Codice, corrisposta ai vertici
delle sole Forze armate (individuate nell’art. 1094, comma 3 del
medesimo corpus normativo) fra cui anche il Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri; tale indennità è commisurata, a quella per le
massime cariche della P.A., in attuazione della legge n. 59/1997,
4
mentre nessun riferimento è operato al Comandante Generale della
Guardia di Finanza.
A sostegno di tale assunto, è richiamata la relazione illustrativa al
citato art. 1870, laddove l’esclusione dal computo dell’ausiliaria della
speciale indennità dei vertici delle Forze armate viene ricondotta, non
già al riassetto della previgente normativa specifica (artt. 67 della legge
n. 113/1954 e 6, comma 2, della legge n. 404/1990), già all’epoca
applicabile alla Guardia di Finanza, bensì alla pertinente disposizione
esclusiva per le Amministrazioni della difesa, contenuta nel d.P.C.M. 12
marzo 2001, norma confermata dal successivo d.P.C.M. 25 febbraio
2005 e riprodotta nell’articolo del Codice.
Ad avviso dell’Amministrazione, a conferma di tale ricostruzione
milita la circostanza che il d.P.C.M. del 2001 prevedeva espressamente
all’art. 2 la non cumulabilità della speciale indennità ivi disciplinata con
la “S.I.P.” prevista dal d.P.C.M. 27 giugno 1991, attuativo dell’art. 5,
della legge n. 121 del 1981.
Conclude, sul
punto, la
risposta
della
Guardia
di
Finanza,
riaffermando che l’indennità di cui agli art. 1818 e 1870 del COM è da
riferire esclusivamente ai vertici delle Forze armate, evidenziando,
altresì, che la esclusione espressa dal calcolo dell’indennità di ausiliaria,
tra le altre, della speciale indennità di cui all’art. 1818 e non
dell’indennità speciale ex art. 5, della legge n. 121 del 1981 (attesa la
prevalenza del criterio letterale rispetto a quello teleologico) non
consentirebbe di attrarre anche quest’ultima nell’alveo della “speciale
indennità pensionabile” di cui all’art. 1870, comma 3, lett. m).
5
Aggiunge inoltre, che “diversamente opinando, per di più, a
quest’ultima disposizione verrebbe attribuita – a legislazione invariata –
una portata precettiva in malam partem, atteso che occorrerebbe
escludere
la
“S.I.P.”
dal
computo
dell’indennità
di
ausiliaria
–
analogamente a quanto stabilito dal predetto articolo per i vertici delle
Forze armate – anche per lo stesso Comandante Generale (e non solo
per il suo Vice),…in contrasto con la disposizione contenuta nell’art.
2186 dello stesso COM, che non ammette «effetti peggiorativi ovvero
disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente»”;
c) richiamando ancora la relazione illustrativa di accompagnamento al
COM,
nella
risposta
alla
richiesta
di
chiarimenti
dell’UCB
l’Amministrazione precisa, sotto il profilo del coordinamento formale,
come l’inserimento dell’indennità di ausiliaria nel Libro VII del Codice,
concernente il “trattamento previdenziale” – in particolare nel Capo III
(rubricato “Sistema di calcolo della pensione”), sia da ricondurre alla
circostanza che le previgenti disposizioni in tema di ausiliaria, di cui
all’art. 67 della legge n.113 del 1954 - concernente lo stato giuridico
degli ufficiali delle Forze armate, già applicabile anche agli ufficiali delle
Forze di polizia a ordinamento militare -, era collocato nel Titolo VI della
richiamata legge - “Particolari disposizioni di carattere economico
riguardanti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente”. Da ciò,
quindi,
a
parere
dell’Amministrazione,
la
conseguente
attuale
collocazione della materia nel Libro VII, Capo III del Codice, che nulla
avrebbe innovato sul punto;
d) il consolidarsi nel tempo di provvedimenti analoghi, cui è stato dato
6
corso dallo stesso UCB e dalla Corte dei conti in sede di controllo
successivo di legittimità sugli atti pensionistici, a sostegno della
correttezza
giuridica
del
sistema
di
calcolo
adottato
dall’Amministrazione, con riferimento, in particolare, alla deliberazione
di questa Sezione n. 6/2011/P, nella quale è stato affermato che la
speciale indennità pensionabile ex art. 5 della legge n. 121/1981,
attribuita ad personam al Comandante Generale, spetti, qualora la
comparazione riguardi parigrado dello stesso ruolo, anche “ai suoi Vice
in virtù dello speciale incarico e delle conseguenti responsabilità”.
Su tale ultimo punto, l’Amministrazione richiama la peculiare
posizione del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza il quale,
nella sua qualità di generale di corpo d’armata più anziano, riveste ex
lege una funzione vicaria e surrogatoria del Comandante Generale in
quanto:
 è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo
d’armata (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 69 del 2001);
 sostituisce il Comandante Generale del Corpo in sua assenza o
impedimento e coadiuva lo stesso nell’esercizio degli incarichi affidati
(art. 4, comma 3, della legge n. 189 del 1959);
 esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni
e
dell’aerea
logistico-amministrativa,
svolgendo,
altresì,
attività
propositiva e consultiva nei riguardi del Comandante Generale, ai fini
delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo
dell’attività dei comandi del Corpo (art.1, comma 4, del d.lgs. n.69/01);
 presiede il Consiglio superiore della Guardia di finanza (art. 4, del
7
d.P.R. n. 34 del 1999).
La nota di risposta concludeva, chiedendo l’ulteriore corso del
provvedimento ai sensi del già citato art. 10, del d.lgs. n. 123/2011.
Una volta ricevuto l’atto, l’Ufficio di controllo della Corte dei conti,
con nota n. 1181 del 22 aprile 2014, ha richiesto ulteriori delucidazioni
all’Amministrazione, cui il Corpo della Guardia di Finanza ha risposto con
la nota in data 30 aprile 2014 (prot. Corte dei conti n. 12769 del 2
maggio 2014), confermando le considerazioni già svolte in sede di
replica all’Ufficio centrale di bilancio.
Il Magistrato istruttore, con relazione n. 38969541 del 14 maggio
2014, nel richiedere il deferimento del provvedimento alla sede
collegiale, ha sinteticamente rappresentato le motivazioni in base alle
quali
l’Ufficio
di
controllo
competente
aveva
ammesso
al
visto
provvedimenti di concessione del trattamento di ausiliaria comprensivo
della S.I.P. ex art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981 ai Vice
Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e ai Comandanti in
seconda della Corpo della Guardia di Finanza, escludendone l’estensione
ai Generali di Corpo d’armata che non avevano svolto funzioni vicarie.
In particolare, ha richiamato la delibera n. 6/2001/P, nonché il rilievoavviso del 17 giugno 2003, prot. n. 0958 nel quale si sollecitava
l’Amministrazione al rigoroso rispetto dell’orientamento espresso nella
citata delibera, cui il Comando generale della Guardia di Finanza si era
puntualmente adeguato.
Peraltro, tenuto conto di quanto affermato dalla Sezione del
controllo con la citata delibera n.21/2013/PREV, ha ritenuto di chiedere
8
il deferimento della questione su prospettata all’Organo collegiale.
La richiesta e le motivazioni ivi rappresentate sono state condivise
dal Consigliere delegato, che ha
rimesso gli atti alla Sezione del
controllo.
Ai fini dell’esame collegiale, in data 20 maggio 2014, è stata
inviata dal Comando Generale della Guardia di Finanza un’analitica
memoria, con la quale sono state riaffermate le argomentazioni già
rappresentate nelle diverse fasi del procedimento di controllo.
Nell’adunanza odierna i rappresentanti dell’Amministrazione hanno
confermato quanto già sostenuto in sede istruttoria ed hanno depositato
una scheda riassuntiva della problematica in oggetto.
DIRITTO
1. E’ all’esame della Sezione il decreto del Comando Generale della
Guardia di Finanza con il quale viene concessa al Gen. C.A. Vito BARDI il
trattamento
di
ausiliaria
comprensivo
della
speciale
indennità
pensionabile spettante al Comandante Generale del Corpo in servizio.
Il provvedimento è stato trasmesso all’Ufficio di controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dall’Ufficio
centrale di bilancio, competente al controllo di regolarità amministrativa
e contabile sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Come è noto, detto articolo prevede che il dirigente responsabile
del provvedimento oggetto di osservazioni da parte dell’Ufficio centrale
di bilancio competente, possa comunque disporre di dare seguito al
provvedimento medesimo, che acquista efficacia pur in presenza delle
ridette osservazioni. L’Ufficio centrale di bilancio “ne prende atto e
9
trasmette
l’atto
corredato
delle
osservazioni
e
dalla
relativa
documentazione al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti”.
Tale è, dunque, l’ambito nel quale si è svolto il procedimento di
controllo del competente Ufficio centrale della Corte dei conti, che si è
concluso con la richiesta di deferimento all’Organo collegiale.
2. La richiesta di deferimento muove dalla necessità di valutare
preliminarmente se i profili emersi nella deliberazione n.21/2013 – con
la quale è stato affermato che, successivamente all’entrata in vigore del
Codice dell’Ordinamento Militare (9.10.2010) non è possibile computare
la
speciale indennità
pensionabile
(S.I.P.)
nell’indennità
ausiliaria
spettante al Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri possano essere applicati al provvedimento in esame, tenuto conto della
normativa che disciplina la speciale indennità introdotta per le Forze di
polizia dal d.l. n. 121/1981 e l’omonima indennità che l’art. 65, comma
4, del d.lgs. n. 490/1997 ha istituito per le Forze armate, confluita
nell’art. 1818 del COM.
Sul
punto l’Amministrazione, nelle risposte alle richieste di
chiarimenti dell’Ufficio centrale di bilancio e dell’Ufficio di controllo della
Corte, nonché nella relazione illustrativa inviata per l’odierna Adunanza,
ha sottolineato la diversa origine normativa e ontologica delle due
indennità, unitamente alla specificità della condizione della Guardia di
Finanza, elementi che non consentirebbero di applicare il principio
affermato con riferimento all’Arma dei Carabinieri, nella richiamata
deliberazione n.21/2013/PREV, anche al personale della Guardia di
Finanza.
10
Prima di affrontare nel merito la problematica deferita, la Sezione
non può non sottolineare come gli interventi legislativi in materia di
speciale indennità pensionabile che si sono succeduti nel tempo hanno,
di
fatto, determinato un
quadro normativo disomogeneo e non
coordinato, da cui è conseguita, da un lato la difficoltà per le
Amministrazioni interessate di una corretta interpretazione delle diverse
norme di riferimento e, dall’altro, il formarsi di una giurisprudenza non
sempre uniforme.
La speciale indennità, di cui all’art.5, comma 3, della legge
121/1981 è stata istituita per il Capo della Polizia. Solo in un secondo
momento,
l’art.11-bis
del
d.l.
n.387
del
1987,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge n. 472/1987, ha esteso il beneficio al
Comandante
generale
dell’Arma
dei
Carabinieri,
al
Comandante
generale della Guardia di Finanza, al Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Direttore generale per l’economia montana e
le foreste. La misura dell’indennità è stabilita, per la Guardia di Finanza,
con d.P.C.M. su proposta del Ministro del tesoro.
La speciale indennità attribuita alle Forze Armate è stata istituita
con l’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 490/1997 ed è stata trasfusa, come
meglio si dirà in seguito, nell’art. 1818 COM.
3. Il d.lgs. n. 66 del 2010, in attuazione della delega conferita dall’art.
14, della legge n. 246/2005, ha approvato il Codice dell’Ordinamento
Militare. Nella relazione introduttiva al Codice, al punto 12.2. si legge
che “la presente codificazione, di tipo soggettivo (norme di interesse
della Difesa) crea inevitabili possibili interferenze con codificazioni di
11
tipo oggettivo, già esistenti (ad es. in materia di appalti, edilizia,
ambiente, espropriazioni); a fini di minor impatto, si è operato con la
tecnica del rinvio alle codificazioni «per materia» già esistenti; sul piano
soggettivo, il riassetto riguarda le Forze armate che fanno capo al
Ministero della difesa, e non anche la Guardia di Finanza, né le Forze di
polizia ad ordinamento civile, non più militarizzate, che fanno capo ad
altri Ministeri; a tal fine, su espressa richiesta delle su menzionate Forze
di polizia, sono state introdotte, nelle disposizioni di coordinamento
recate dal libro IX del codice, specifiche clausole di salvaguardia delle
attribuzioni e dell’esercizio delle relative competenze da parte di queste
ultime”.
L’art. 1, comma 1, del COM precisa che oggetto del codice è la
disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica
e dell’organizzazione militare, l’organizzazione ed il funzionamento del
Ministero della difesa e delle forze armate; il successivo comma 2
esclude dall’ambito di applicazione del codice “le disposizioni vigenti
proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.”
Nell’art.
1818,
come
sopra
osservato,
è
stata
trasfusa,
mantenendo esattamente il medesimo testo, la disposizione di cui
all’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1997, che ha istituito la
speciale indennità pensionabile a favore dei generali e degli ammiragli
delle Forze armate.
12
Il
successivo
art.
1870
definisce
le
modalità
di
calcolo
dell’indennità di ausiliaria e al comma 3, lett. m), elenca le indennità e
le voci che non possono concorrere alla sua determinazione: tra le altre,
è richiamato in modo esplicito l’art. 1818, ovvero la speciale indennità
pensionabile riconosciuta ai generali o ammiragli delle Forze armate.
La citata relazione al Codice nella parte relativa al su richiamato
articolo, afferma che la lettera m) “viene desunta dalla specifica
previsione contenuta nel d.p.c.m. 12 marzo 2001, che ha disciplinato
l’attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche di vertice
delle Forze armate, norma conservata dal successivo d.p.c.m. 25
febbraio 2005”.
L’art. 2136 elenca le disposizioni del Codice applicabili, in quanto
compatibili, al personale della Guardia di Finanza e non fa menzione
dell’articolo 1818 mentre l’art. 2168 conferma a favore del Comandante
generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
la speciale indennità pensionabile prevista dall’art. 5, comma 3, della
legge n.121 del 1981.
Infine, l’art. 2186, comma 1, lett. c) afferma che dall’applicazione
delle norme del Codice in materia di trattamento economico e
previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non
possono derivare effetti peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del Codice medesimo.
4.
La
richiamata
deliberazione
della
Sezione
n.21/2013/PREV
si
sofferma ad esaminare la disciplina della S.I.P. destinata alle Forze di
polizia, sottolineando che la stessa trova collocazione “..in un diverso
13
comparto del codice militare (n.d.r rispetto al libro VII – trattamento
previdenziale – nel cui ambito sono compresi gli artt. 1838 e 1870). Il
libro IX che è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e
finali. Tale impostazione sistematica è da ricollegare all’esigenza di
conferire un’autonoma collocazione alle norme che riguardano comparti
speciali, non riportabile alle regole generali da applicare alle Forze
armate, che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica. Inoltre, la
norma
dell’art.
2168
(n.d.r.
Speciale
indennità
pensionabile
al
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza) è di mero rinvio alla disciplina di fondo della speciale indennità
che resta quella tracciata dalla legge n. 121/1981 alla quale tutte le
norme successive fanno riferimento”.
Conclude
sul
punto
la
deliberazione
che
“Tanto
premesso,
l’argomento del mancato espresso richiamo (n.d.r. dell’art. 1870 alla
indennità ex art. 5, legge n.121/1981) non può essere considerato
determinante, in quanto risponde a ragioni sistematiche del codice,
piuttosto che ad una ratio particolare volta a differenziare gli effetti sul
calcolo dell’indennità di ausiliaria della SIP dei Vice comandanti
dell’Arma dei Carabinieri”.
Continua
la
deliberazione,
affermando
che
“Pertanto,
pur
considerando la sua diversa collocazione nel codice militare, l’indennità
di cui all’art. 2168 può essere ritenuta, ai fini in questione, assimilabile a
quella dei vertici militari di cui all’art. 1818 dello stesso codice, alla
quale il ripetuto art. 1870 si riferisce espressamente”.
Ciò posto, dal parametro così definito dall’art. 1870, comma 3,
14
lett. m) conseguirebbe che, successivamente all’entrata in vigore del
COM, “la valutazione della speciale indennità pensionabile di cui all’art.
2186 del codice militare non potrà più essere effettuata nei confronti dei
soggetti che hanno ricoperto la funzione il cui esercizio genera il
requisito per il riconoscimento economico in argomento, e cioè quello di
Vice Comandante Generale, successivamente a tale data”.
5. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e considerato
quanto affermato nella deliberazione 21/2013/PREV, il Collegio ritiene
che non sussistano i presupposti per una interpretazione estensiva del
principio ivi affermato alla fattispecie in esame, tenuto conto della
diversa genesi delle due indennità in argomento, dell’ambito oggettivo
del medesimo COM, dell’assenza di alcun riferimento al Corpo della
Guardia
di
Finanza
nelle norme
che la
medesima
deliberazione
implicitamente ha affermato riferirsi anche alla S.I.P. ex art. 5, comma
3, della legge n. 121/1981.
Quanto al primo aspetto - diversa natura e finalità delle norme in
questione - la differente genesi delle norme istitutive si evince non solo
dall’assenza di qualsiasi richiamo nell’art. 65, comma 4, del d.lgs. n.
480/1997 alla già istituita S.I.P. destinata alle Forze di polizia, dovendosi concludere, di conseguenza, che il Legislatore non ha inteso
attribuire la medesima indennità ai vertici delle Forze armate - bensì
anche dalla specificazione, nei d.P.C.M. del 2001 e del 2005 che ne
hanno determinato la misura, che l’indennità di cui a quest’ultima norma
“..non è cumulabile con quella di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 giugno 1991, attuativo dell’articolo 5 della legge
15
1° aprile 1981, n. 121, salva l’attribuzione più favorevole in caso
di
Ufficiale Generale o Ammiraglio avente titolo ad entrambe la indennità”.
Passaggio, questo, necessario atteso che, all’epoca e fino all’anno 2001,
come è noto, la posizione di vertice del Corpo della Guardia di finanza –
ossia di Generale di corpo d’armata – era riservata a Generali
dell’Esercito, mentre solo il Comandante in Seconda della Guardia di
Finanza acquisiva, nell’ultimo giorno di servizio permanente effettivo,
ovvero prima del transito nella posizione di “ausiliaria” – la promozione
al grado di generale di corpo d’armata, con conseguente trattamento
economico e di quiescenza (art. 1, della legge n. 1299 del 1962).
In altre parole, la preclusione di qualsiasi cumulo tra le due
indennità era dovuta alla circostanza che generali dell’Esercito erano
assegnati al vertice del Corpo della Guardia di Finanza, componente
delle Forze di polizia e, in tale incarico, erano destinatari delle norme a
queste Forze riservate. E’ questo un elemento che milita in favore della
particolare natura dell’indennità ex lege n. 121/1981, riservata ai soli
vertici delle Forze di polizia delle quali la Guardia di Finanza è una
componente in ragione di quanto disposto, ancora da ultimo, dall’art. 1
del d.lgs. n. 68 del 2001: “Il Corpo della Guardia di Finanza è forza di
polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia
economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite
dalla legge”, con dipendenza funzionale al Ministero dell’economia e
delle finanze (comma 2 del medesimo articolo). Successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs. di riordino dell’ordinamento del Corpo
della Guardia di Finanza n. 69 del 2001, è stato previsto nell’ambito del
16
comparto il posto nel grado di Generale di corpo d’armata.
L’esame degli articoli del COM induce a confermare che, nella
fattispecie in esame, l’indennità “ex art. 5” non può essere ricondotta
nell’alveo dell’art. 1818 e, quindi, seguendo il procedimento logico della
deliberazione n. 21/2013/PREV, nelle preclusioni di cui all’art. 1870. Ciò
non solo per l’assenza di qualsiasi richiamo all’indennità delle Forze di
polizia (come già osservato, nell’art. 1818 è stata trasfusa solo
l’indennità ex art. 65, comma 4, della legge n. 490/1997 – S.I.P.
istituita per le Forze armate), ma anche per le seguenti motivazioni:
a) l’ambito oggettivo del COM, è definito dal comma 1 dell’art. 1, il
quale precisa che oggetto del codice è la disciplina della difesa e della
sicurezza militare dello Stato, della politica e dell’organizzazione
militare, l’organizzazione ed il funzionamento del Ministero della difesa e
delle forze armate, mentre il successivo comma 2 esclude dall’ambito di
applicazione del codice “le disposizioni vigenti proprie del Corpo della
guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di
polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
b) nella relazione di accompagnamento al COM, relativamente all’art.
1870, si sottolinea che la lett. m) del comma 3, “viene desunta dalla
specifica previsione contenuta nel d.p.c.m. 12 marzo 2001, che ha
disciplinato l’attribuzione della speciale indennità pensionabile alle
cariche di vertice delle Forze armate, norma conservata dal successivo
d.p.c.m. 25 febbraio 2005”. Con ciò confermando che il riferimento è
solo alla indennità destinata alle Forze armate.
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c) la conferma, con l’art. 2168, della previsione normativa della S.I.P.
istituita dall’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981 a favore del
Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. Sul punto si richiama quanto affermato dalla stessa
deliberazione n. 21/2013/PREV laddove riconosce che la collocazione
dell’art. 2168 nel libro IX del COM è da ricondurre “..all’esigenza di
conferire un’autonoma collocazione alle norme che riguardano comparti
speciali, non riportabili alle regole generali da applicare alle forze
armate, che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica”.
d) nell’art. 2136, il legislatore delegato ha considerato ed elencato le
disposizioni del COM applicabili, in quanto compatibili, al personale della
Guardia di finanza, senza richiamare l’ art. 1818. Si deve, pertanto,
correttamente dedurre che non abbia voluto sottoporre l’indennità ex
art. 5, comma 3 della legge n. 121/1981 alla medesima disciplina
dell’indennità destinata alle Forze armate, di cui all’art. 65, comma 4,
del d.lgs. n. 480/1997, così da precludere un’interpretazione estensiva
(ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit);
e) infine, non può non considerarsi che nell’odierna adunanza pubblica il
rappresentante dell’Amministrazione ha
richiamato l’attenzione del
Collegio sul disposto dell’art. 2186, comma 1, lett. c), il quale dispone
che le norme del COM e del regolamento, in relazione al trattamento
economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e
difesa, “non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro
entrata in vigore”.
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Dall’esame coordinato di tutte le norme su richiamate la Sezione
trae la convinzione che la preclusione alla valutazione della speciale
indennità
pensionabile
di
cui
all’art.
5,
comma
3,
della
legge
n.121/1981, come indicata nella deliberazione n. 21/2013/PREV, non
possa trovare applicazione nella fattispecie in esame. Ciò in quanto la
S.I.P. istituita dall’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981, assegnata
al Corpo della Guardia di Finanza, non può essere ricondotta nell’ambito
normativo dell’art. 1818 COM, in assenza di una previsione esplicita in
tal senso del legislatore.
6. Si osserva, infine, che la medesima delibera ha implicitamente
confermato - seppur indicando una data oltre la quale il beneficio non
potrebbe più essere riconosciuto - la correttezza dei provvedimenti posti
in essere dalle Amministrazioni con riferimento ai Vicecomandanti
generali dell’Arma di Carabinieri e ai Comandanti in seconda del Corpo
della Guardia di Finanza.
Sul punto, la Sezione, condividendo tale affermazione, ritiene di
dover precisare che il beneficio in questione è da ricondurre alle
responsabilità che i comandanti in seconda sono chiamati ad assumere
nel periodo dell’incarico. Pertanto, non potrebbe in ogni caso essere
riconosciuto a favore di coloro che tale incarico svolgono per un periodo
limitato di tempo, non congruo a giustificare il godimento di un
particolare trattamento, istituito quale riconoscimento per l’attività
svolta, in parte assimilabile a quella propria del vertice del Corpo della
Guardia di Finanza. Si tratta di una condizione già richiamata dall’Ufficio
di controllo nel c.d. “rilievo avviso” del 20 maggio 2013, in sede di
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ammissione al visto di un analogo provvedimento.
Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni su esposte, il
Collegio ritiene conforme a legge il decreto del Comandante Generale
della Guardia di Finanza, prot. n. 137333 del 25 marzo 2014.
Rimane inteso che l’Amministrazione al momento del collocamento
a riposo dell’interessato, se necessario, dovrà adeguare la misura del
trattamento economico dovuta alla luce del limite disposto dall’art. 13
del d.l. n. 66/2014.
P.Q.M.
La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto
del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. 137333 del 25
marzo 2014, di concessione al Gen. C.A. Vito BARDI del trattamento di
ausiliaria comprensivo della speciale indennità pensionabile di cui all’art.
5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Il Presidente
(Pietro DE FRANCISCIS)
Il Relatore
(Simonetta ROSA)
Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Lo Giudice
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