Delibera n.SCCLEG/13/2014/SUCC REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS; componenti: Simonetta ROSA (relatore), Gemma TRAMONTE, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Alberto GIACOMINI, Cristina ZUCCHERETTI, MANEGGIO, Maria Antonio Elena RASO, ATTANASIO, Andrea Franco ZACCHIA, MASSI, Luisa Giuseppa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Oriella MARTORANA, Rosario SCALIA, Anna Luisa CARRA nell’adunanza del 22 maggio 2014 visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il “Regolamento per l’organizzazione 1 delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); visto il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. 137333 del 25 marzo 2014, di concessione al Gen. C.A. Vito BARDI del trattamento di ausiliaria comprensivo della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121; visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11816 del 22 aprile 2014; vista la risposta dell’Amministrazione pervenuta all’Ufficio di controllo il 2 maggio 2014 (prot. Corte dei conti n. 12769); vista la relazione n. 38969541 del 14 maggio 2014, con cui il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all’Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento; vista la nota n. 38972235 in pari data, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il sopracitato atto; vista l’ordinanza in data 16 maggio 2014, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il giorno 22 maggio 2014, il Collegio per l’esame della questione proposta; vista la nota n. 0014601-16/05/2014-SCCLA-Y26PREV-P, con cui il 2 dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Ministero dell’economia e delle finanze; udito il relatore, Consigliere Simonetta ROSA; intervenuti, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza il Gen. Fabrizio CARRARINI – Capo del VI Reparto e il Gen. Vincenzo TEDESCHI – Capo Ufficio Legislazione. Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria di udienza. Ritenuto in FATTO Con nota n. 21820 del 14 aprile 2014 l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, il decreto n. 13733 del 25 marzo 2014 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale, a decorrere dal 5 luglio 2014, è conferito al Generale C.A. Vito Bardi, in qualità di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, il trattamento di ausiliaria, comprensivo della speciale indennità pensionabile (S.I.P.) spettante al Comandante Generale del Corpo in servizio. Per completezza va ricordato che con precedente nota del 31 marzo 2014 il medesimo Ufficio centrale di bilancio aveva comunicato al Comando Generale della Guardia di Finanza di non poter procedere alla registrazione del provvedimento alla luce della deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità n. 21/2013/PREV che, con 3 riferimento all’Arma dei Carabinieri, aveva escluso la valutazione della S.I.P. ai fini del calcolo dell’indennità di ausiliaria nei confronti dei soggetti che avevano svolto le funzioni di Vice comandanti generali successivamente al 9 ottobre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, avente ad oggetto il nuovo “Codice dell’Ordinamento Militare” (COM). Il Comando Generale della Guardia di Finanza con nota dell’11 aprile 2014 ha replicato alle osservazioni dell’Ufficio centrale di bilancio, prospettando una diversa origine normativa e ontologica della S.I.P. ex art. 5, comma 3, della legge n. 121 del 1981, sottolineando in particolare: a) la giurisprudenza consolidatasi in sede di controllo successivo di legittimità su atti della Corte dei conti, che ha sempre riconosciuto la concessione della S.I.P. al Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza e al Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; b) la specificità della condizione del personale della Guardia di Finanza, in considerazione del fatto che l’art. 1870, comma 3, lett. m), del COM richiamato nella citata delibera n. 21/2013/PREV della Sezione centrale del controllo di legittimità - esclude espressamente soltanto la speciale indennità di cui all’art. 1818 del medesimo Codice, corrisposta ai vertici delle sole Forze armate (individuate nell’art. 1094, comma 3 del medesimo corpus normativo) fra cui anche il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; tale indennità è commisurata, a quella per le massime cariche della P.A., in attuazione della legge n. 59/1997, 4 mentre nessun riferimento è operato al Comandante Generale della Guardia di Finanza. A sostegno di tale assunto, è richiamata la relazione illustrativa al citato art. 1870, laddove l’esclusione dal computo dell’ausiliaria della speciale indennità dei vertici delle Forze armate viene ricondotta, non già al riassetto della previgente normativa specifica (artt. 67 della legge n. 113/1954 e 6, comma 2, della legge n. 404/1990), già all’epoca applicabile alla Guardia di Finanza, bensì alla pertinente disposizione esclusiva per le Amministrazioni della difesa, contenuta nel d.P.C.M. 12 marzo 2001, norma confermata dal successivo d.P.C.M. 25 febbraio 2005 e riprodotta nell’articolo del Codice. Ad avviso dell’Amministrazione, a conferma di tale ricostruzione milita la circostanza che il d.P.C.M. del 2001 prevedeva espressamente all’art. 2 la non cumulabilità della speciale indennità ivi disciplinata con la “S.I.P.” prevista dal d.P.C.M. 27 giugno 1991, attuativo dell’art. 5, della legge n. 121 del 1981. Conclude, sul punto, la risposta della Guardia di Finanza, riaffermando che l’indennità di cui agli art. 1818 e 1870 del COM è da riferire esclusivamente ai vertici delle Forze armate, evidenziando, altresì, che la esclusione espressa dal calcolo dell’indennità di ausiliaria, tra le altre, della speciale indennità di cui all’art. 1818 e non dell’indennità speciale ex art. 5, della legge n. 121 del 1981 (attesa la prevalenza del criterio letterale rispetto a quello teleologico) non consentirebbe di attrarre anche quest’ultima nell’alveo della “speciale indennità pensionabile” di cui all’art. 1870, comma 3, lett. m). 5 Aggiunge inoltre, che “diversamente opinando, per di più, a quest’ultima disposizione verrebbe attribuita – a legislazione invariata – una portata precettiva in malam partem, atteso che occorrerebbe escludere la “S.I.P.” dal computo dell’indennità di ausiliaria – analogamente a quanto stabilito dal predetto articolo per i vertici delle Forze armate – anche per lo stesso Comandante Generale (e non solo per il suo Vice),…in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 2186 dello stesso COM, che non ammette «effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente»”; c) richiamando ancora la relazione illustrativa di accompagnamento al COM, nella risposta alla richiesta di chiarimenti dell’UCB l’Amministrazione precisa, sotto il profilo del coordinamento formale, come l’inserimento dell’indennità di ausiliaria nel Libro VII del Codice, concernente il “trattamento previdenziale” – in particolare nel Capo III (rubricato “Sistema di calcolo della pensione”), sia da ricondurre alla circostanza che le previgenti disposizioni in tema di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge n.113 del 1954 - concernente lo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate, già applicabile anche agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare -, era collocato nel Titolo VI della richiamata legge - “Particolari disposizioni di carattere economico riguardanti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente”. Da ciò, quindi, a parere dell’Amministrazione, la conseguente attuale collocazione della materia nel Libro VII, Capo III del Codice, che nulla avrebbe innovato sul punto; d) il consolidarsi nel tempo di provvedimenti analoghi, cui è stato dato 6 corso dallo stesso UCB e dalla Corte dei conti in sede di controllo successivo di legittimità sugli atti pensionistici, a sostegno della correttezza giuridica del sistema di calcolo adottato dall’Amministrazione, con riferimento, in particolare, alla deliberazione di questa Sezione n. 6/2011/P, nella quale è stato affermato che la speciale indennità pensionabile ex art. 5 della legge n. 121/1981, attribuita ad personam al Comandante Generale, spetti, qualora la comparazione riguardi parigrado dello stesso ruolo, anche “ai suoi Vice in virtù dello speciale incarico e delle conseguenti responsabilità”. Su tale ultimo punto, l’Amministrazione richiama la peculiare posizione del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza il quale, nella sua qualità di generale di corpo d’armata più anziano, riveste ex lege una funzione vicaria e surrogatoria del Comandante Generale in quanto: è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d’armata (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 69 del 2001); sostituisce il Comandante Generale del Corpo in sua assenza o impedimento e coadiuva lo stesso nell’esercizio degli incarichi affidati (art. 4, comma 3, della legge n. 189 del 1959); esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell’aerea logistico-amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei riguardi del Comandante Generale, ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo dell’attività dei comandi del Corpo (art.1, comma 4, del d.lgs. n.69/01); presiede il Consiglio superiore della Guardia di finanza (art. 4, del 7 d.P.R. n. 34 del 1999). La nota di risposta concludeva, chiedendo l’ulteriore corso del provvedimento ai sensi del già citato art. 10, del d.lgs. n. 123/2011. Una volta ricevuto l’atto, l’Ufficio di controllo della Corte dei conti, con nota n. 1181 del 22 aprile 2014, ha richiesto ulteriori delucidazioni all’Amministrazione, cui il Corpo della Guardia di Finanza ha risposto con la nota in data 30 aprile 2014 (prot. Corte dei conti n. 12769 del 2 maggio 2014), confermando le considerazioni già svolte in sede di replica all’Ufficio centrale di bilancio. Il Magistrato istruttore, con relazione n. 38969541 del 14 maggio 2014, nel richiedere il deferimento del provvedimento alla sede collegiale, ha sinteticamente rappresentato le motivazioni in base alle quali l’Ufficio di controllo competente aveva ammesso al visto provvedimenti di concessione del trattamento di ausiliaria comprensivo della S.I.P. ex art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981 ai Vice Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e ai Comandanti in seconda della Corpo della Guardia di Finanza, escludendone l’estensione ai Generali di Corpo d’armata che non avevano svolto funzioni vicarie. In particolare, ha richiamato la delibera n. 6/2001/P, nonché il rilievoavviso del 17 giugno 2003, prot. n. 0958 nel quale si sollecitava l’Amministrazione al rigoroso rispetto dell’orientamento espresso nella citata delibera, cui il Comando generale della Guardia di Finanza si era puntualmente adeguato. Peraltro, tenuto conto di quanto affermato dalla Sezione del controllo con la citata delibera n.21/2013/PREV, ha ritenuto di chiedere 8 il deferimento della questione su prospettata all’Organo collegiale. La richiesta e le motivazioni ivi rappresentate sono state condivise dal Consigliere delegato, che ha rimesso gli atti alla Sezione del controllo. Ai fini dell’esame collegiale, in data 20 maggio 2014, è stata inviata dal Comando Generale della Guardia di Finanza un’analitica memoria, con la quale sono state riaffermate le argomentazioni già rappresentate nelle diverse fasi del procedimento di controllo. Nell’adunanza odierna i rappresentanti dell’Amministrazione hanno confermato quanto già sostenuto in sede istruttoria ed hanno depositato una scheda riassuntiva della problematica in oggetto. DIRITTO 1. E’ all’esame della Sezione il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale viene concessa al Gen. C.A. Vito BARDI il trattamento di ausiliaria comprensivo della speciale indennità pensionabile spettante al Comandante Generale del Corpo in servizio. Il provvedimento è stato trasmesso all’Ufficio di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dall’Ufficio centrale di bilancio, competente al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze. Come è noto, detto articolo prevede che il dirigente responsabile del provvedimento oggetto di osservazioni da parte dell’Ufficio centrale di bilancio competente, possa comunque disporre di dare seguito al provvedimento medesimo, che acquista efficacia pur in presenza delle ridette osservazioni. L’Ufficio centrale di bilancio “ne prende atto e 9 trasmette l’atto corredato delle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti”. Tale è, dunque, l’ambito nel quale si è svolto il procedimento di controllo del competente Ufficio centrale della Corte dei conti, che si è concluso con la richiesta di deferimento all’Organo collegiale. 2. La richiesta di deferimento muove dalla necessità di valutare preliminarmente se i profili emersi nella deliberazione n.21/2013 – con la quale è stato affermato che, successivamente all’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare (9.10.2010) non è possibile computare la speciale indennità pensionabile (S.I.P.) nell’indennità ausiliaria spettante al Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri possano essere applicati al provvedimento in esame, tenuto conto della normativa che disciplina la speciale indennità introdotta per le Forze di polizia dal d.l. n. 121/1981 e l’omonima indennità che l’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 490/1997 ha istituito per le Forze armate, confluita nell’art. 1818 del COM. Sul punto l’Amministrazione, nelle risposte alle richieste di chiarimenti dell’Ufficio centrale di bilancio e dell’Ufficio di controllo della Corte, nonché nella relazione illustrativa inviata per l’odierna Adunanza, ha sottolineato la diversa origine normativa e ontologica delle due indennità, unitamente alla specificità della condizione della Guardia di Finanza, elementi che non consentirebbero di applicare il principio affermato con riferimento all’Arma dei Carabinieri, nella richiamata deliberazione n.21/2013/PREV, anche al personale della Guardia di Finanza. 10 Prima di affrontare nel merito la problematica deferita, la Sezione non può non sottolineare come gli interventi legislativi in materia di speciale indennità pensionabile che si sono succeduti nel tempo hanno, di fatto, determinato un quadro normativo disomogeneo e non coordinato, da cui è conseguita, da un lato la difficoltà per le Amministrazioni interessate di una corretta interpretazione delle diverse norme di riferimento e, dall’altro, il formarsi di una giurisprudenza non sempre uniforme. La speciale indennità, di cui all’art.5, comma 3, della legge 121/1981 è stata istituita per il Capo della Polizia. Solo in un secondo momento, l’art.11-bis del d.l. n.387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987, ha esteso il beneficio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Direttore generale per l’economia montana e le foreste. La misura dell’indennità è stabilita, per la Guardia di Finanza, con d.P.C.M. su proposta del Ministro del tesoro. La speciale indennità attribuita alle Forze Armate è stata istituita con l’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 490/1997 ed è stata trasfusa, come meglio si dirà in seguito, nell’art. 1818 COM. 3. Il d.lgs. n. 66 del 2010, in attuazione della delega conferita dall’art. 14, della legge n. 246/2005, ha approvato il Codice dell’Ordinamento Militare. Nella relazione introduttiva al Codice, al punto 12.2. si legge che “la presente codificazione, di tipo soggettivo (norme di interesse della Difesa) crea inevitabili possibili interferenze con codificazioni di 11 tipo oggettivo, già esistenti (ad es. in materia di appalti, edilizia, ambiente, espropriazioni); a fini di minor impatto, si è operato con la tecnica del rinvio alle codificazioni «per materia» già esistenti; sul piano soggettivo, il riassetto riguarda le Forze armate che fanno capo al Ministero della difesa, e non anche la Guardia di Finanza, né le Forze di polizia ad ordinamento civile, non più militarizzate, che fanno capo ad altri Ministeri; a tal fine, su espressa richiesta delle su menzionate Forze di polizia, sono state introdotte, nelle disposizioni di coordinamento recate dal libro IX del codice, specifiche clausole di salvaguardia delle attribuzioni e dell’esercizio delle relative competenze da parte di queste ultime”. L’art. 1, comma 1, del COM precisa che oggetto del codice è la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica e dell’organizzazione militare, l’organizzazione ed il funzionamento del Ministero della difesa e delle forze armate; il successivo comma 2 esclude dall’ambito di applicazione del codice “le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” Nell’art. 1818, come sopra osservato, è stata trasfusa, mantenendo esattamente il medesimo testo, la disposizione di cui all’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1997, che ha istituito la speciale indennità pensionabile a favore dei generali e degli ammiragli delle Forze armate. 12 Il successivo art. 1870 definisce le modalità di calcolo dell’indennità di ausiliaria e al comma 3, lett. m), elenca le indennità e le voci che non possono concorrere alla sua determinazione: tra le altre, è richiamato in modo esplicito l’art. 1818, ovvero la speciale indennità pensionabile riconosciuta ai generali o ammiragli delle Forze armate. La citata relazione al Codice nella parte relativa al su richiamato articolo, afferma che la lettera m) “viene desunta dalla specifica previsione contenuta nel d.p.c.m. 12 marzo 2001, che ha disciplinato l’attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche di vertice delle Forze armate, norma conservata dal successivo d.p.c.m. 25 febbraio 2005”. L’art. 2136 elenca le disposizioni del Codice applicabili, in quanto compatibili, al personale della Guardia di Finanza e non fa menzione dell’articolo 1818 mentre l’art. 2168 conferma a favore del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza la speciale indennità pensionabile prevista dall’art. 5, comma 3, della legge n.121 del 1981. Infine, l’art. 2186, comma 1, lett. c) afferma che dall’applicazione delle norme del Codice in materia di trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono derivare effetti peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Codice medesimo. 4. La richiamata deliberazione della Sezione n.21/2013/PREV si sofferma ad esaminare la disciplina della S.I.P. destinata alle Forze di polizia, sottolineando che la stessa trova collocazione “..in un diverso 13 comparto del codice militare (n.d.r rispetto al libro VII – trattamento previdenziale – nel cui ambito sono compresi gli artt. 1838 e 1870). Il libro IX che è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale impostazione sistematica è da ricollegare all’esigenza di conferire un’autonoma collocazione alle norme che riguardano comparti speciali, non riportabile alle regole generali da applicare alle Forze armate, che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica. Inoltre, la norma dell’art. 2168 (n.d.r. Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) è di mero rinvio alla disciplina di fondo della speciale indennità che resta quella tracciata dalla legge n. 121/1981 alla quale tutte le norme successive fanno riferimento”. Conclude sul punto la deliberazione che “Tanto premesso, l’argomento del mancato espresso richiamo (n.d.r. dell’art. 1870 alla indennità ex art. 5, legge n.121/1981) non può essere considerato determinante, in quanto risponde a ragioni sistematiche del codice, piuttosto che ad una ratio particolare volta a differenziare gli effetti sul calcolo dell’indennità di ausiliaria della SIP dei Vice comandanti dell’Arma dei Carabinieri”. Continua la deliberazione, affermando che “Pertanto, pur considerando la sua diversa collocazione nel codice militare, l’indennità di cui all’art. 2168 può essere ritenuta, ai fini in questione, assimilabile a quella dei vertici militari di cui all’art. 1818 dello stesso codice, alla quale il ripetuto art. 1870 si riferisce espressamente”. Ciò posto, dal parametro così definito dall’art. 1870, comma 3, 14 lett. m) conseguirebbe che, successivamente all’entrata in vigore del COM, “la valutazione della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 2186 del codice militare non potrà più essere effettuata nei confronti dei soggetti che hanno ricoperto la funzione il cui esercizio genera il requisito per il riconoscimento economico in argomento, e cioè quello di Vice Comandante Generale, successivamente a tale data”. 5. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e considerato quanto affermato nella deliberazione 21/2013/PREV, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per una interpretazione estensiva del principio ivi affermato alla fattispecie in esame, tenuto conto della diversa genesi delle due indennità in argomento, dell’ambito oggettivo del medesimo COM, dell’assenza di alcun riferimento al Corpo della Guardia di Finanza nelle norme che la medesima deliberazione implicitamente ha affermato riferirsi anche alla S.I.P. ex art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981. Quanto al primo aspetto - diversa natura e finalità delle norme in questione - la differente genesi delle norme istitutive si evince non solo dall’assenza di qualsiasi richiamo nell’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 480/1997 alla già istituita S.I.P. destinata alle Forze di polizia, dovendosi concludere, di conseguenza, che il Legislatore non ha inteso attribuire la medesima indennità ai vertici delle Forze armate - bensì anche dalla specificazione, nei d.P.C.M. del 2001 e del 2005 che ne hanno determinato la misura, che l’indennità di cui a quest’ultima norma “..non è cumulabile con quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1991, attuativo dell’articolo 5 della legge 15 1° aprile 1981, n. 121, salva l’attribuzione più favorevole in caso di Ufficiale Generale o Ammiraglio avente titolo ad entrambe la indennità”. Passaggio, questo, necessario atteso che, all’epoca e fino all’anno 2001, come è noto, la posizione di vertice del Corpo della Guardia di finanza – ossia di Generale di corpo d’armata – era riservata a Generali dell’Esercito, mentre solo il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza acquisiva, nell’ultimo giorno di servizio permanente effettivo, ovvero prima del transito nella posizione di “ausiliaria” – la promozione al grado di generale di corpo d’armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza (art. 1, della legge n. 1299 del 1962). In altre parole, la preclusione di qualsiasi cumulo tra le due indennità era dovuta alla circostanza che generali dell’Esercito erano assegnati al vertice del Corpo della Guardia di Finanza, componente delle Forze di polizia e, in tale incarico, erano destinatari delle norme a queste Forze riservate. E’ questo un elemento che milita in favore della particolare natura dell’indennità ex lege n. 121/1981, riservata ai soli vertici delle Forze di polizia delle quali la Guardia di Finanza è una componente in ragione di quanto disposto, ancora da ultimo, dall’art. 1 del d.lgs. n. 68 del 2001: “Il Corpo della Guardia di Finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge”, con dipendenza funzionale al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 2 del medesimo articolo). Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. di riordino dell’ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza n. 69 del 2001, è stato previsto nell’ambito del 16 comparto il posto nel grado di Generale di corpo d’armata. L’esame degli articoli del COM induce a confermare che, nella fattispecie in esame, l’indennità “ex art. 5” non può essere ricondotta nell’alveo dell’art. 1818 e, quindi, seguendo il procedimento logico della deliberazione n. 21/2013/PREV, nelle preclusioni di cui all’art. 1870. Ciò non solo per l’assenza di qualsiasi richiamo all’indennità delle Forze di polizia (come già osservato, nell’art. 1818 è stata trasfusa solo l’indennità ex art. 65, comma 4, della legge n. 490/1997 – S.I.P. istituita per le Forze armate), ma anche per le seguenti motivazioni: a) l’ambito oggettivo del COM, è definito dal comma 1 dell’art. 1, il quale precisa che oggetto del codice è la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica e dell’organizzazione militare, l’organizzazione ed il funzionamento del Ministero della difesa e delle forze armate, mentre il successivo comma 2 esclude dall’ambito di applicazione del codice “le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. b) nella relazione di accompagnamento al COM, relativamente all’art. 1870, si sottolinea che la lett. m) del comma 3, “viene desunta dalla specifica previsione contenuta nel d.p.c.m. 12 marzo 2001, che ha disciplinato l’attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche di vertice delle Forze armate, norma conservata dal successivo d.p.c.m. 25 febbraio 2005”. Con ciò confermando che il riferimento è solo alla indennità destinata alle Forze armate. 17 c) la conferma, con l’art. 2168, della previsione normativa della S.I.P. istituita dall’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981 a favore del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Sul punto si richiama quanto affermato dalla stessa deliberazione n. 21/2013/PREV laddove riconosce che la collocazione dell’art. 2168 nel libro IX del COM è da ricondurre “..all’esigenza di conferire un’autonoma collocazione alle norme che riguardano comparti speciali, non riportabili alle regole generali da applicare alle forze armate, che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica”. d) nell’art. 2136, il legislatore delegato ha considerato ed elencato le disposizioni del COM applicabili, in quanto compatibili, al personale della Guardia di finanza, senza richiamare l’ art. 1818. Si deve, pertanto, correttamente dedurre che non abbia voluto sottoporre l’indennità ex art. 5, comma 3 della legge n. 121/1981 alla medesima disciplina dell’indennità destinata alle Forze armate, di cui all’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 480/1997, così da precludere un’interpretazione estensiva (ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit); e) infine, non può non considerarsi che nell’odierna adunanza pubblica il rappresentante dell’Amministrazione ha richiamato l’attenzione del Collegio sul disposto dell’art. 2186, comma 1, lett. c), il quale dispone che le norme del COM e del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, “non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”. 18 Dall’esame coordinato di tutte le norme su richiamate la Sezione trae la convinzione che la preclusione alla valutazione della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge n.121/1981, come indicata nella deliberazione n. 21/2013/PREV, non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame. Ciò in quanto la S.I.P. istituita dall’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981, assegnata al Corpo della Guardia di Finanza, non può essere ricondotta nell’ambito normativo dell’art. 1818 COM, in assenza di una previsione esplicita in tal senso del legislatore. 6. Si osserva, infine, che la medesima delibera ha implicitamente confermato - seppur indicando una data oltre la quale il beneficio non potrebbe più essere riconosciuto - la correttezza dei provvedimenti posti in essere dalle Amministrazioni con riferimento ai Vicecomandanti generali dell’Arma di Carabinieri e ai Comandanti in seconda del Corpo della Guardia di Finanza. Sul punto, la Sezione, condividendo tale affermazione, ritiene di dover precisare che il beneficio in questione è da ricondurre alle responsabilità che i comandanti in seconda sono chiamati ad assumere nel periodo dell’incarico. Pertanto, non potrebbe in ogni caso essere riconosciuto a favore di coloro che tale incarico svolgono per un periodo limitato di tempo, non congruo a giustificare il godimento di un particolare trattamento, istituito quale riconoscimento per l’attività svolta, in parte assimilabile a quella propria del vertice del Corpo della Guardia di Finanza. Si tratta di una condizione già richiamata dall’Ufficio di controllo nel c.d. “rilievo avviso” del 20 maggio 2013, in sede di 19 ammissione al visto di un analogo provvedimento. Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio ritiene conforme a legge il decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, prot. n. 137333 del 25 marzo 2014. Rimane inteso che l’Amministrazione al momento del collocamento a riposo dell’interessato, se necessario, dovrà adeguare la misura del trattamento economico dovuta alla luce del limite disposto dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014. P.Q.M. La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. 137333 del 25 marzo 2014, di concessione al Gen. C.A. Vito BARDI del trattamento di ausiliaria comprensivo della speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il Presidente (Pietro DE FRANCISCIS) Il Relatore (Simonetta ROSA) Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014 Il Dirigente Dott.ssa Paola Lo Giudice 20
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