F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia A.S.D. RONCHI CALCIO Ronchi dei Legionari, 09/06/2014 REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione della “richiesta di tesseramento” da parte dell’atleta e dei genitori (o dal singolo genitore che ne esercita la patria potestà). Il presente regolamento, redatto secondo i principi di buona fede, correttezza, lealtà ed equità nei rapporti contrattuali, contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi iscritti presso la A.S.D. RONCHI CALCIO. ART. 1 - ISCRIZIONI Le iscrizioni per l’attività calcistica sono aperte presso la sede della Società sita in Via Aeroporto n.3 a Ronchi dei Legionari (GO), nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi. Ai sensi dell’articolo 1175 e 1322 del Codice Civile (comportamento secondo correttezza ed autonomia contrattuale) l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al puntuale e corretto assolvimento delle obbligazioni pecuniarie precedentemente contratte con questa Associazione Sportiva ed all’osservanza del regolamento. ART. 2 - COSTI DI ISCRIZIONE Il consiglio direttivo delibererà di anno in anno la quota di iscrizione all’attività della A.S.D. RONCHI CALCIO. Si fa presente che la quota di iscrizione è obbligatoria; prima di ogni campagna tesseramento i genitori saranno informati sui relativi costi. Per la stagione sportiva 2014/2015 la quota è fissata in Euro 220,00 (duecentoventi,00) pro capite, per tutte le categorie. In caso di due figli partecipanti all’attività, una quota viene ridotta de 50%. La quota d’iscrizione dovrà pagarsi tramite BONIFICO BANCARIO (codice IBAN IT08J063406463007400009554L - banca di appoggio: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Filiale di Ronchi). I richiedenti del tesseramento potranno pagare detta somma in unica soluzione o in due rate. In questo caso la prima rata, pari ad € 100,00, o l’intera somma, dovrà essere versata contestualmente al tesseramento. La quota annuale rappresenta una compartecipazione ai costi che la Società sostiene per le varie voci che permettono di fare attività sportiva; in questi termini e per assolvere agli impegni presi nell’organizzazione delle squadre, le scadenze delle rate (riportate nella “richiesta di tesseramento”) definiscono la somma dovuta dal tesserato per l’attività svolta. Nel caso in cui il ritiro dall’attività avvenga dopo la scadenza della seconda rata, non è previsto il rimborso dell’importo devoluto fino a quel momento. La comunicazione di ritiro deve pervenire in forma scritta alla segreteria della Società, la data riportata su tale documento farà fede per definire gli oneri che la famiglia dell’atleta deve sostenere. La legge finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre i costi sostenuti per l’iscrizione annuale ad attività sportive organizzate da Società Dilettantistiche e destinate a minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Tali costi sono quantificati come oneri detraibili dal reddito ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i quinquies del DPR 917/86. Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore iscritto può detrarre il 19% della spesa sostenuta e comunque fino ad un importo massimo di 210,00 € versati entro l’anno solare in cui la somma viene messa in detrazione. Per essere detratta, la spesa di tesseramento deve essere certificata da attestazione di pagamento quietanziato dall’associazione sportiva. Tale documento viene emesso al momento del pagamento o della consegna di attestazione di pagamento (cedolino bonifico). In ogni caso la società NON è responsabile della mancata o tardiva emissione se non è espressamente richiesto presso gli Uffici amministrativi della Società. ART. 3 - TESSERAMENTO Il tesseramento per una Società calcistica è un atto obbligatorio che permette di prendere parte all’attività ufficiale organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. A seconda delle categorie e dell’età dell’atleta variano diritti e doveri che tesserato e società devono rispettare. La “Carta Assicurativa FIGC” per i Piccoli Amici, il tesseramento on-line seguito da quello cartaceo per Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi, rappresentano le 2 modalità di tesseramento a validità annuale del Settore Giovanile e vincolano il giocatore per una stagione sportiva (con scadenza al 30 giugno). Dal compimento del 14° anno d’età i giovani calciatori possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati un vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno d’età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”. Si rende noto che fino alla scadenza del tesseramento è assolutamente vietato dalle norme federali ogni accordo o contatto con altre società. E’ altresì proibito per ogni giocatore svolgere attività di allenamento o gara con altre Squadre senza preventivo nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. Onde poter predisporre le pratiche per il tesseramento in tempo utile per l’avvio del campionati si chiede che vengano rispettati i seguenti termini per la consegna di tutte la documentazione presso gli Uffici Amministrativi Tesseramento. In caso contrario NON si garantisce il regolare tesseramento per l’inizio dei rispettivi campionati. • categorie regionali: ENTRO IL 20 AGOSTO categorie provinciali: ENTRO IL 10 SETTEMBRE ART. 4 - MATERIALE SPORTIVO Il materiale sportivo NON è fornito direttamente dalla società, ma va acquistato dal singolo atleta in un negozio convenzionato comunicato dalla società. L’abbigliamento obbligatorio da acquistare è il seguente: Borsa di rappresentanza; Tuta di rappresentanza; Kit allenamento; K-way (esclusi Piccoli Amici). Il giubbotto invernale di rappresentanza è obbligatorio SOLO per le categorie Giovanissimi ed Allievi L’abbigliamento acquistato è obbligatorio indossarlo per tutte le attività organizzate in ambito ASD Ronchi Calcio. Sede: Via Aeroporto 3 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Tel. Fax 0481- 474200 - matricola F.I.G.C. 43220 Campo di gioco: Polisportivo Comunale “Alfredo Lucca” - Via Aeroporto 3 - Tel. Fax 0481-474200 Codice Fiscale 81002770311 - Partita IVA 00317610319 Internet www.ronchicalcio.com e-mail: [email protected] ART. 5 - ALLENAMENTI Gli allenamenti avranno durata di un’ora e mezza o due ore, le date ed orari verranno comunicate all’inizio di ogni Stagione Sportiva dai rispettivi Tecnici e Dirigenti di squadra. In caso di particolari condizioni atmosferiche è compito dell’atleta e della sua famiglia contattare il proprio allenatore e/o dirigente di squadra per avere la conferma del regolare svolgimento dell’attività sportiva. Gli atleti devono presentarsi al campo di allenamento 10 min. prima dell’orario d’inizio attività. Eventuali ritardi e assenze dovranno essere comunicati sempre all’allenatore, anche tramite sms. ART. 6 - PARTITE E TORNEI Le convocazioni per le partite ufficiali verranno esposte in bacheca a cura del proprio allenatore e/o dirigente di squadra. Variazioni al programma delle gare ed eventuali modifiche verranno comunicate tramite il sito ufficiale della Società (www.ronchicalcio.com), tramite comunicazione verbale o anche tramite sms. ART. 7 TRASPORTI PER LE TRASFERTE La A.S.D. RONCHI CALCIO non organizza normalmente il servizio di trasporto con i propri i mezzi per le partite giocate in trasferta, i ragazzi verranno trasportati con mezzi privati. In caso di assenza del genitore o di un familiare del tesserato sarà compito della famiglia richiedere al dirigente responsabile della propria squadra la possibilità di trasportare il proprio figlio. Tutti i genitori, salvo espresso diniego da redigersi su apposito stampato predisposto dalla Società, sono fin da ora consapevoli che i propri figli potranno essere trasportati con mezzi dei dirigenti o di genitori partecipanti alla trasferta. ART. 8 – TUTELA MEDICA La FIGC fa obbligo a tutti i calciatori di produrre alla società apposito certificato medico di idoneità fisica rilasciato dalle strutture sanitarie competenti (fino ai 12 anni non compiuti viene richiesto il certificato medico NON agonistico). In mancanza del certificato medico valido al calciatore NON è permesso svolgere attività, né può essere tesserato. La società NON è obbligata ad attivarsi per la prenotazione della visita medica, poiché tale incombenza è sempre a carico del calciatore (o delle rispettive famiglie). Si raccomanda, una volta ottenuto il certificato medico, di consegnarlo il più presto possibile in Segreteria. La società può, in base alle proprie possibilità, cercare di attivarsi per prenotare la visita medica presso le strutture ASS, senza però garantire il successo dell’iniziativa. Pertanto la Società non si assume responsabilità nel caso in cui il calciatore rimanga sospeso dall’attività per non aver prodotto in tempo utile il certificato. ART. 9 - RESPONSABILITA’ La A.S.D. RONCHI CALCIO declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno dell’impianto sportivo, pertanto si sconsiglia l’introduzione di oggetti di valore. Specialmente per gli atleti più piccoli, si consiglia di verificare l’eventuale smarrimento del materiale al termine di ogni appuntamento sportivo. Per motivi di sicurezza, la zona tecnica, definita dai cartelli, è riservata esclusivamente a dirigenti, allenatori e atleti. ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Si ricorda che il tesseramento e l’eventuale tessera associativa rilasciata ad uno dei famigliari rendono l’atleta e la sua famiglia rappresentanti della Società; per questo motivo si raccomanda un comportamento corretto e rispettoso in ogni situazione sportiva che vede coinvolta la A.S.D. Ronchi Calcio. Ogni squadra, a discrezione dell’allenatore e in accordo con il responsabile di area, applicherà un regolamento che verrà reso noto agli atleti ad inizio stagione. L’inosservanza delle regole predefinite, porterà a dei provvedimenti disciplinari definiti di volta in volta a seconda della gravità dell’infrazione compiuta. L’ASD Ronchi Calcio NON tollera comportamenti antisportivi, violenti e discriminatori di qualsiasi tipo nei confronti di chiunque all’interno delle strutture sportive. In caso ciò avvenisse durante gare ufficiali con relativa sanzione alla società (responsabilità oggettiva) da parte della FIGC, l’ASD Ronchi Calcio ha la facoltà di avvalersi sui responsabili di tali atti, qualora individuati, per il recupero della sanzione pecuniaria. Se i responsabili non venissero individuati, detta facoltà di avvalersi si estende all’intera squadra. ART. 11 - ASSICURAZIONI Le norme che regolano la gestione dei sinistri (consultabili sui due siti della F.I.G.C., ricercando i link preposti: www.settoregiovanile.fvg.it e www.lnd.it) prevedono espressamente che la denuncia di infortunio debba essere inoltrata direttamente dall’assicurato o dal genitore che ha la potestà a mezzo raccomandata a/r nel termine perentorio di 60 giorni (15 nei casi più gravi) ed anticipata via fax. Poiché la denuncia deve essere tassativamente controfirmata dal Presidente della società sportiva, gli interessati dovranno immediatamente dopo il sinistro, produrre agli Uffici Amministrativi di questa Società, tutta la documentazione medico-legale in proprio possesso al fine di verificare la denuncia in questione. ART. 11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY Dal 2003 esiste in Italia la legge sulla privacy ( D.Lvo 196/03). Questa associazione sportiva rispetta quanto previsto dalla legge convinta che anche in questo si manifesti la nostra attenzione verso l’atleta. I genitori o coloro che hanno la patria potestà verranno informati sui propri diritti e invitati a firmare l’apposita “Informativa Privacy”. ART. 12 – TERZO TEMPO FAIR PLAY Si ritiene utile raccomandare ai calciatori, alla fine delle gare interne, di recarsi presso il bar societario per un piccolo rinfresco messo a disposizione dalla società. Regolamento approvato nella seduta del consiglio direttivo del 03 giugno 2014.
© Copyright 2025 ExpyDoc