LA FISCALITA’ PER L’INTERNAZINALIZZAZIONE “Il trasferimento all’estero della residenza delle società” (Roberto M. Cagnazzo) FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE Torino, 9 Aprile 2014 REGIME GENERALE “EXIT TAX” • Principio generale è che la tassazione degli attivi societari avvenga nel momento del realizzo • Molti Stati hanno introdotto exit tax finalizzata alla tassazione degli attivi societari non ancora realizzati nel momento di trasferimento della sede all’estero • La exit tax trova giustificazione nel fatto che lo Stato di “origine” riduce il rischio della perdita di gettito per attivi societari sviluppatisi al suo interno CONTESTO COMUNITARIO • Sentenze De Lasteyrie du Saillant C-9/02 (2004) e N C-470/04 (2006) – Corte Giustizia decide sulla compatibilità della exit tax legata al trasferimento di residenza di una persona fisica con la libertà UE di stabilimento • Protocollo (2010) – Commissione Europea avvia procedura di infrazione contro Italia (Articolo 166 del TUIR) • Sentenza National Grid Indus C-371/10 (2011) – Corte Giustizia decide sulla compatibilità della exit tax legata al trasferimento di residenza di una società con la libertà UE di stabilimento 2010/4141 CONCLUSIONI CORTE DI GIUSTIZIA • Regimi di exit tax che prevedono la tassazione dei plusvalori non realizzati costituiscono in via di principio una restrizione alla libertà di stabilimento • La tassazione dei maggiori valori latenti dei componenti della società trasferita è giustificata da necessità di garantire la corretta ripartizione della tassazione tra gli Stati • La determinazione della plusvalenza nel momento del trasferimento è misura proporzionata • Il pagamento delle imposte all’atto del trasferimento (cioè prima dell’effettivo realizzo) è misura non proporzionata NORMATIVA ITALIANA “EXIT TAX” • Articolo 166 “Trasferimento all’estero della residenza” del TUIR • Procedura di infrazione n. 4141/2010 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia • Decreto Legge n. 1/2012 che modifica Articolo 166 del TUIR per sanare procedura d’infrazione e adeguarlo a giurisprudenza Corte di Giustizia • Decreto 2 Agosto 2013 del MEF “Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit Tax”) in Italia” EFFETTI EX ART. 166 TUIR • Realizzo al valore normale dei componenti aziendali che non sono confluiti in una S.O. in Italia • Tassazione dei fondi in sospensione d’imposta iscritti nel bilancio ante trasferimento che non siano ricostituiti nella S.O. in Italia • Realizzo al valore normale delle plusvalenze relative a S.O. all’estero preesistenti al trasferimento della sede REALIZZO COMPONENTI AZIENDALI • I componenti aziendali che non confluiscono in una S.O. in Italia sono tassati in base al valore normale di cui all’Art. 9 TUIR confrontato con l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto • In caso di imprenditori individuali/società di persone si applicherà tassazione separata come in caso di cessione/liquidazione unica azienda da parte imprenditore individuale FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA • La mancata ricostituzione dei fondi in sospensione d’imposta (compresi quelli tassabili in caso di distribuzione) iscritti nell’ultimo bilancio ante trasferimento nel patrimonio contabile della S.O. in Italia comporta l’assoggettamento a tassazione degli stessi STABILE ORGANIZZAZIONE • La presunzione di realizzo dei plusvalori latenti sui beni non opera se questi confluiscono nel patrimonio contabile di una S.O. in Italia • La presunzione di realizzo dei plusvalori latenti sui beni opera, invece, se questi fanno parte del patrimonio contabile di una S.O. all’estero PERDITE PREGRESSE • Le perdite fino al periodo d’imposta anteriore al trasferimento di sede e non compensate possono essere portate in diminuzione del reddito della S.O. in Italia: (a) in misura non >80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (b) se S.O. soddisfa il c.d. test di “vitalità” (livello minimo di operatività con riferimento a ricavi caratteristici e spese per lavoro subordinato) DECRETO LEGGE N. 1/2012 (Art.91) • Articolo 91 DL 1/2012 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”) ha inserito in Articolo 166 TUIR nuovi commi 2quater e 2-quinquies per adeguare normativa interna a giurisprudenza comunitaria • Per effetto delle disposizioni aggiunte, le società che trasferiscono la sede all’estero possono optare, in alternativa alla tassazione immediata delle plusvalenze, per la sospensione della riscossione sino al momento del realizzo dei beni nello Stato di “destinazione” DECRETO 2 AGOSTO 2013 - MEF • Società che trasferiscono sede in altro Stato UE oppure in Norvegia o Islanda (c.d. Stati SEE “collaborativi”) possono optare, in alternativa: (a) tassazione ordinaria immediata e in unica soluzione della plusvalenza latente (b) sospensione della tassazione della plusvalenza latente fino a effettivo realizzo in Stato estero di destinazione (c) versamento rateale dell’imposta dovuta in 10 quote costanti maggiorate di interessi SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO • Opzione per la sospensione del versamento dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento di sede può essere esercitata: (a) in modo unitario con riferimento all’imposta sul plusvalore del complesso aziendale (b) in modo parziale con distinto riferimento a singoli cespiti o elementi dell’attivo (plusvalenza attribuita in base a rapporto tra maggior valore del cespite e maggior valore complessivo) ESCLUSIONI DALLA SOSPENSIONE • Sono esclusi dal regime di sospensione e sono immediatamente tassabili: (a) maggiori/minori valori dei beni il cui realizzo dà luogo a ricavi (b) fondi in sospensione d’imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della S.O. in Italia (c) componenti positivi/negativi non afferenti i cespiti trasferiti compresi quelli relativi a esercizi precedenti (plusvalenze rinviate, costi manutenzione ripartiti, ecc.) VERSAMENTO IMPOSTA SOSPESA • Imposta sospesa dovrà essere versata in esercizio in cui i beni verranno effettivamente realizzati nello Stato estero dalla società trasferita: (a) ipotesi di realizzo di cui al TUIR (cessione a titolo oneroso, risarcimento, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’impresa) (b) per partecipazioni immobilizzate si considera realizzo anche distribuzione utili/riserve di capitale (c) si verificano cause di decadenza in capo a società trasferita all’estero (liquidazione, trasferimento/operazione straordinaria in Stato extra-UE o Stato SEE non collaborativo) MONITORAGGIO E GARANZIE • Contribuenti che versano immediatamente o optano per rateizzare l’imposta dovuta sono esonerati dal monitoraggio annuale sulla sorte dei beni plusvalenti • Contribuenti che optano per sospendere il versamento dell’imposta dovuta sono soggetti al monitoraggio annuale sulla sorte dei beni plusvalenti • Sia in caso di sospensione della riscossione sia in caso di rateizzazione è prevista la prestazione di apposite garanzie QUESTIONI APERTE • Società Holding c.d. “passive” • Cespiti utilizzati sine die dalla società trasferita • Modalità di prestazione/rilascio delle garanzie e monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione GRAZIE PER L’ATTENZIONE! (Roberto M. Cagnazzo) [email protected] www.cagnazzo.com
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