eccezioni per le regole della concorrenza in agricoltura

Quali eccezioni per l’applicazione delle regole della concorrenza in agricoltura? 1) TFUE: Artt. 101-­‐106 – divieto generale di pratiche anticoncorrenziali TFUE Articolo 42 (ex articolo 36 del TCE) Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39. 2) Regg.: 26/1962; 1184/06; 1234/07, art 175-­‐176; in vigore: 1308/13 art 206 e 209
Art 206 Le norme del trattato (101-­‐106 TFUE) si applicano all’agricoltura, fatte salve le ipotesi specificamente previste dal regolamento 1308/13 (art. 207-­‐210): Art. 207 e 208 Definizioni (di carattere generale) di mercato rilevante e di posizione dominante Art 209 Deroghe specifiche per l’agricoltura Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni
(PRIMA ECCEZIONE)
1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di
cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Corte di Giustizia: interpretazione restrittiva: l'eccezione si applica solo se l'accordo di cui
trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'art. 33
Corte di Giustizia, C 71/74 Frubo c. Commissione (15.5.1975): aste pubbliche per la
vendita di agrumi freschi provenienti da paesi terzi – p. 25 “Dell'esenzione prevista dall'art. 2, n. 1,
del regolamento n. 26 possono fruire esclusivamente gli accordi «necessari per il conseguimento
degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del trattato». Le ricorrenti non hanno dimostrato che l'accordo,
che concerne prodotti provenienti da paesi terzi, sia indispensabile per «incrementare la produttività
dell'agricoltura» o per «assicurare ... un tenore di vita equo alla popolazione agricola», cioè sia stato
stipulato per perseguire le due finalità principali della politica agricola comune. Pertanto, il rifiuto
della Commissione di applicare l'art. 2 del regolamento n. 26 risulta giustificato.”
Tribunale di primo grado, 13.12.2006, T-217/03 T-245/03 (FNCBV) – accordo
interprofessionale tabella per la fissazione dei prezzi delle carni bovine (allevatori- imprese di
macellazione, con l’assistenza del Ministro Agricoltura):
199. Trattandosi di una deroga al disposto di carattere generale dell'art. 81, n. 1, CE, l'art. 2
del regolamento n. 26 va interpretato restrittivamente (sentenza della Corte 12 dicembre 1995,
causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a., Racc. pag. I-4515, punto 23; sentenza del Tribunale 14
maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, Racc. pag. II-693,
punto 152). D'altro canto, secondo costante giurisprudenza, l'art. 2, n. 1, prima frase, del
regolamento n. 26, che prevede l'eccezione invocata, si applica solo se l'accordo di cui trattasi
favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'art. 33 (sentenza Oude Luttikhuis e a., citata,
punto 25; sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punto 153; v. anche, in tal senso,
sentenza Frubo/Commissione, citata, punti 25-27). Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, in caso di
conflitto tra questi due obiettivi a volte divergenti, la Commissione può tentare di conciliarli
(sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punto 153). Infine, come risulta dal testo stesso
dell'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, l'accordo in questione dev'essere «necessario»
alla realizzazione dei menzionati obiettivi (sentenza Oude Luttikhuis e a., citata, punto 25; v. anche,
in tal senso, sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punti 171 e 185)
202. Come rilevano le ricorrenti, lo scopo principale dell'accordo controverso era aiutare gli
allevatori di bovini in Francia, nel contesto della situazione di crisi del settore all'epoca dei fatti.
Pertanto, si può ritenere che esso avesse lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla
popolazione agricola, ai sensi dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE.
203. Il Tribunale ritiene invece che l'accordo del 24 ottobre 2001 non mirasse alla
stabilizzazione dei mercati, prevista dall'art. 33, n. 1, lett. c), CE, né che esso potesse essere
considerato necessario a tale scopo. Come rileva la decisione impugnata, la crisi che ha colpito il
settore delle carni bovine tra il 2000 e il 2001 dipendeva da un forte squilibrio tra domanda e
offerta, causato soprattutto dal forte calo del consumo dovuto alla crisi di fiducia derivante dalla
scoperta di nuovi casi di morbo della mucca pazza e di afta epizootica (v. ’considerando’ 12, 13 e
142 della decisione impugnata). Pertanto, la stabilizzazione dei mercati in questione richiedeva,
anzitutto, misure dirette a ridurre il volume dell'offerta, ampiamente eccedentaria, e a promuovere il
consumo di carne bovina, in forte calo.
204. Orbene, l'accordo controverso non prevedeva misure in tal senso. Per giunta, i prezzi
minimi ivi fissati non solo non erano idonei a concorrere alla stabilizzazione dei mercati, ma
potevano anche contrastare tale obiettivo, in quanto potevano comportare un aumento dei prezzi
atto a ridurre ulteriormente il consumo e quindi ad aumentare il divario tra l'offerta e la domanda.
La creazione di una tabella di prezzi rappresentava inoltre una fissazione artificiale dei prezzi,
contraria sia alla loro formazione naturale sul mercato che ai meccanismi di sostegno e di intervento
pubblico. Peraltro poteva trattarsi solo di una misura puramente congiunturale, inidonea di per sé a
produrre effetti a medio o a lungo termine sui mercati in questione. D'altro canto, la limitazione
delle importazioni in Francia di carne bovina rischiava necessariamente di causare una distorsione
negli scambi intracomunitari di carne bovina e quindi di arrecare pregiudizio alla stabilità dei
mercati rilevanti in vari Stati membri.
205. Del pari, un accordo che limiti le importazioni di prodotti più convenienti e fissi prezzi
minimi non può essere considerato neutro rispetto all'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle
consegne ai consumatori, previsto dall'art. 33, n. 1, lett. e), CE. Infatti, come rileva la Commissione
al ‘considerando’ 144 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, per
quanto riguarda in particolare il settore della ristorazione fuori casa, che utilizza ampiamente carni
importate, la sospensione delle importazioni poteva verosimilmente avere l'effetto di far lievitare i
prezzi. Inoltre, i prezzi della tabella, anche se erano stati fissati con riferimento alla fase
dell'ingresso al macello, erano anche idonei ad avere ripercussioni sui consumatori.
206. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l'accordo controverso può essere
considerato necessario solo rispetto all'obiettivo consistente nell'assicurare un tenore di vita equo
alla popolazione agricola. Per contro, tale accordo rischiava di arrecare pregiudizio almeno alla
fissazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Infine, esso non mirava — e, a
fortiori, non era necessario — a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e incrementare la produttività agricola. Pertanto, tenuto conto della
giurisprudenza citata al precedente punto 199, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia
commesso un errore nel considerare che la ponderazione di tali diversi obiettivi non consentiva di
concludere che nella fattispecie fosse applicabile la deroga prevista dall'art. 2, n. 1, prima frase, del
regolamento n. 26.
(SECONDA ECCEZIONE)
Art 209 (…)
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche
concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di
organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di
associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente
regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o
l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di
prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che
comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.
2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo
1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere
della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità
che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono
soddisfatte.
Corte di Giustizia 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a.,
27. La (terza) deroga è sottoposta a tre condizioni cumulative. Nell'ambito di questa deroga si deve
verificare anzitutto se gli accordi in causa riguardino cooperative appartenenti a un solo Stato
membro, se tali accordi non abbiano per oggetto il prezzo, ma piuttosto la produzione o la vendita
di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la
trasformazione di tali prodotti e infine se essi non escludano la concorrenza né compromettano gli
obiettivi della politica agricola comune.
28 Per quanto riguarda quest'ultima condizione, non si può escludere che un cumulo di clausole
statutarie che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi di tempo, privandoli in tal modo
della possibilità di rivolgersi a operatori concorrenti, pregiudichi uno degli obiettivi della politica
agricola comune, vale a dire, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue
conclusioni, il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori, in quanto impedisce a questi
ultimi di poter beneficiare della concorrenza sui prezzi d'acquisto della materia prima praticati dalle
diverse imprese di trasformazione.
29. La questione attinente alle competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in
questo settore è oggetto della sentenza pronunciata in data odierna nelle cause riunite C-319/93, C40/94 e C-224/94 (Dijkstra, Van Roessel e a. e De Bie e a.).
30. Nel secondo punto del dispositivo di tale sentenza, la Corte dichiara che un giudice nazionale,
dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa
agricola per contrarietà all'art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l'art. 2, n. 1, del
regolamento n. 26, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso
pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n.
1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell'art. 85, n. 2, ove esso
abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga
prevista all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. In caso
di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità alle norme procedurali
nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere
alla Commissione di pronunciarsi.
Art. 210 Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute
(TERZA ECCEZIONE: ACCORDI INTERPROFESSIONALI – SOLO PER ALCUNI SETTORI)
1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche
concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157,paragrafo
1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 157,
paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del
presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco,
all'articolo 162 del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che:
a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla
Commissione; e
b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informa­ zioni richieste, la
Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle
pratiche con­ cordate con la normativa dell'Unione.
Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al
paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni
senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto
prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e
le pratiche concordate che:
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della
PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi.
5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata
che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza
applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui
dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica
concordata in questione.