Quali eccezioni per l’applicazione delle regole della concorrenza in agricoltura? 1) TFUE: Artt. 101-‐106 – divieto generale di pratiche anticoncorrenziali TFUE Articolo 42 (ex articolo 36 del TCE) Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39. 2) Regg.: 26/1962; 1184/06; 1234/07, art 175-‐176; in vigore: 1308/13 art 206 e 209 Art 206 Le norme del trattato (101-‐106 TFUE) si applicano all’agricoltura, fatte salve le ipotesi specificamente previste dal regolamento 1308/13 (art. 207-‐210): Art. 207 e 208 Definizioni (di carattere generale) di mercato rilevante e di posizione dominante Art 209 Deroghe specifiche per l’agricoltura Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni (PRIMA ECCEZIONE) 1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Corte di Giustizia: interpretazione restrittiva: l'eccezione si applica solo se l'accordo di cui trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'art. 33 Corte di Giustizia, C 71/74 Frubo c. Commissione (15.5.1975): aste pubbliche per la vendita di agrumi freschi provenienti da paesi terzi – p. 25 “Dell'esenzione prevista dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 possono fruire esclusivamente gli accordi «necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del trattato». Le ricorrenti non hanno dimostrato che l'accordo, che concerne prodotti provenienti da paesi terzi, sia indispensabile per «incrementare la produttività dell'agricoltura» o per «assicurare ... un tenore di vita equo alla popolazione agricola», cioè sia stato stipulato per perseguire le due finalità principali della politica agricola comune. Pertanto, il rifiuto della Commissione di applicare l'art. 2 del regolamento n. 26 risulta giustificato.” Tribunale di primo grado, 13.12.2006, T-217/03 T-245/03 (FNCBV) – accordo interprofessionale tabella per la fissazione dei prezzi delle carni bovine (allevatori- imprese di macellazione, con l’assistenza del Ministro Agricoltura): 199. Trattandosi di una deroga al disposto di carattere generale dell'art. 81, n. 1, CE, l'art. 2 del regolamento n. 26 va interpretato restrittivamente (sentenza della Corte 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a., Racc. pag. I-4515, punto 23; sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, Racc. pag. II-693, punto 152). D'altro canto, secondo costante giurisprudenza, l'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, che prevede l'eccezione invocata, si applica solo se l'accordo di cui trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'art. 33 (sentenza Oude Luttikhuis e a., citata, punto 25; sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punto 153; v. anche, in tal senso, sentenza Frubo/Commissione, citata, punti 25-27). Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, in caso di conflitto tra questi due obiettivi a volte divergenti, la Commissione può tentare di conciliarli (sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punto 153). Infine, come risulta dal testo stesso dell'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, l'accordo in questione dev'essere «necessario» alla realizzazione dei menzionati obiettivi (sentenza Oude Luttikhuis e a., citata, punto 25; v. anche, in tal senso, sentenza Florimex e VGB/Commissione, citata, punti 171 e 185) 202. Come rilevano le ricorrenti, lo scopo principale dell'accordo controverso era aiutare gli allevatori di bovini in Francia, nel contesto della situazione di crisi del settore all'epoca dei fatti. Pertanto, si può ritenere che esso avesse lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, ai sensi dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE. 203. Il Tribunale ritiene invece che l'accordo del 24 ottobre 2001 non mirasse alla stabilizzazione dei mercati, prevista dall'art. 33, n. 1, lett. c), CE, né che esso potesse essere considerato necessario a tale scopo. Come rileva la decisione impugnata, la crisi che ha colpito il settore delle carni bovine tra il 2000 e il 2001 dipendeva da un forte squilibrio tra domanda e offerta, causato soprattutto dal forte calo del consumo dovuto alla crisi di fiducia derivante dalla scoperta di nuovi casi di morbo della mucca pazza e di afta epizootica (v. ’considerando’ 12, 13 e 142 della decisione impugnata). Pertanto, la stabilizzazione dei mercati in questione richiedeva, anzitutto, misure dirette a ridurre il volume dell'offerta, ampiamente eccedentaria, e a promuovere il consumo di carne bovina, in forte calo. 204. Orbene, l'accordo controverso non prevedeva misure in tal senso. Per giunta, i prezzi minimi ivi fissati non solo non erano idonei a concorrere alla stabilizzazione dei mercati, ma potevano anche contrastare tale obiettivo, in quanto potevano comportare un aumento dei prezzi atto a ridurre ulteriormente il consumo e quindi ad aumentare il divario tra l'offerta e la domanda. La creazione di una tabella di prezzi rappresentava inoltre una fissazione artificiale dei prezzi, contraria sia alla loro formazione naturale sul mercato che ai meccanismi di sostegno e di intervento pubblico. Peraltro poteva trattarsi solo di una misura puramente congiunturale, inidonea di per sé a produrre effetti a medio o a lungo termine sui mercati in questione. D'altro canto, la limitazione delle importazioni in Francia di carne bovina rischiava necessariamente di causare una distorsione negli scambi intracomunitari di carne bovina e quindi di arrecare pregiudizio alla stabilità dei mercati rilevanti in vari Stati membri. 205. Del pari, un accordo che limiti le importazioni di prodotti più convenienti e fissi prezzi minimi non può essere considerato neutro rispetto all'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, previsto dall'art. 33, n. 1, lett. e), CE. Infatti, come rileva la Commissione al ‘considerando’ 144 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, per quanto riguarda in particolare il settore della ristorazione fuori casa, che utilizza ampiamente carni importate, la sospensione delle importazioni poteva verosimilmente avere l'effetto di far lievitare i prezzi. Inoltre, i prezzi della tabella, anche se erano stati fissati con riferimento alla fase dell'ingresso al macello, erano anche idonei ad avere ripercussioni sui consumatori. 206. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l'accordo controverso può essere considerato necessario solo rispetto all'obiettivo consistente nell'assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Per contro, tale accordo rischiava di arrecare pregiudizio almeno alla fissazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Infine, esso non mirava — e, a fortiori, non era necessario — a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e incrementare la produttività agricola. Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 199, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso un errore nel considerare che la ponderazione di tali diversi obiettivi non consentiva di concludere che nella fattispecie fosse applicabile la deroga prevista dall'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26. (SECONDA ECCEZIONE) Art 209 (…) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa. 2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte. Corte di Giustizia 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a., 27. La (terza) deroga è sottoposta a tre condizioni cumulative. Nell'ambito di questa deroga si deve verificare anzitutto se gli accordi in causa riguardino cooperative appartenenti a un solo Stato membro, se tali accordi non abbiano per oggetto il prezzo, ma piuttosto la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di tali prodotti e infine se essi non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi della politica agricola comune. 28 Per quanto riguarda quest'ultima condizione, non si può escludere che un cumulo di clausole statutarie che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi di tempo, privandoli in tal modo della possibilità di rivolgersi a operatori concorrenti, pregiudichi uno degli obiettivi della politica agricola comune, vale a dire, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori, in quanto impedisce a questi ultimi di poter beneficiare della concorrenza sui prezzi d'acquisto della materia prima praticati dalle diverse imprese di trasformazione. 29. La questione attinente alle competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in questo settore è oggetto della sentenza pronunciata in data odierna nelle cause riunite C-319/93, C40/94 e C-224/94 (Dijkstra, Van Roessel e a. e De Bie e a.). 30. Nel secondo punto del dispositivo di tale sentenza, la Corte dichiara che un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all'art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell'art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità alle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere alla Commissione di pronunciarsi. Art. 210 Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute (TERZA ECCEZIONE: ACCORDI INTERPROFESSIONALI – SOLO PER ALCUNI SETTORI) 1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157,paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento. 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che: a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informa zioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche con cordate con la normativa dell'Unione. Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. 3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). 4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi o di quote; e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.
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