Ordine degli Attuari

Documento di consultazione n. 1/2014
Schema di Lettera al Mercato sull’applicazione delle linee guida EIOPA in materia di Governance, Reporting, Valutazione dei
rischi e pre-application dei modelli interni
Legenda
Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.
Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.
Nelle colonne “Paragrafo” e “Riferimento” andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l’aspetto cui si riferisce l’osservazione e
la proposta di modifica.
Nella colonna “Contributi e proposte” andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore
inserirà in tale colonna l’eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.
Commentatore
ORDINE DEGLI ATTUARI
1. SISTEMA DI GOVERNANCE
Osservazioni generali
In relazione alla istituzione della “Funzione Attuariale” (FA) (dalla data della prima applicazione della direttiva
Solvency II) si ritiene che la normativa regolamentare (EIOPA e Autorità di controllo nazionali) debba essere
strettamente coerente con la normativa primaria (Direttiva europea, Atti delegati) e, per quanto riguarda la FA,
all’art. 48 della Direttiva che ne prevede in modo chiaro ed esplicito le competenze ed i requisiti professionali che
devono possedere le persone che ne fanno parte (sia il responsabile che i collaboratori).
Tali requisiti professionali dovranno trovare applicazione anche in caso di outsourcing, sia per quanto riguarda i
presidi organizzativi esternalizzati che il referente interno delle attività esternalizzate .
La “lettera al mercato”, non potendo anticipare i tempi di applicazione della direttiva Solvency II (SII), ma
dovendo comunque sollecitare le imprese alla preparazione del nuovo regime di solvibilità:
 ai punti 15 e 16 detta le indicazioni operative cui le Imprese devono uniformarsi nel periodo transitorio (in
particolare la costituzione di “adeguati presidi organizzativi” deputati allo svolgimento delle funzioni di
controllo in materia tecnico-attuariale in un’ottica di SII);
 al punto 17 richiama i necessari requisiti professionali e di onorabilità. In tal senso le scelte organizzative
delle Imprese nel periodo transitorio devono uniformarsi alle indicazioni della “lettera” dell’IVASS
costituendo i suddetti “presidi organizzativi” in maniera “adeguata” anche sotto il profilo delle competenze
professionali possedute dai componenti (conoscenze di matematica attuariale e finanziaria e in grado di
dimostrare un’esperienza pertinente in materia di norme professionali applicabili).
L’ Ordine degli Attuari ritiene, come già espresso formalmente in più occasioni, anche negli incontri tenutisi sul
tema, che coloro che contribuiranno a svolgere le attività di cui sopra dovranno possedere competenze adeguate
per l’assolvimento dei loro compiti, in linea con quanto peraltro espressamente previsto dall’art. 48, comma 2,
della direttiva Solvency II. In particolare il responsabile della Funzione Attuariale dovrà obbligatoriamente
possedere tali competenze avendole maturate attraverso una esperienza pertinente in materia di norme
professionali e di altre norme applicabili; ne consegue che l’Attuario, iscritto al relativo albo professionale,
rappresenta oggi in Italia l’unica figura professionale idonea a svolgere tale ruolo, in quanto, sulla base del
nostro ordinamento, tutelato anche dal dettato costituzionale, possiede le qualificazioni professionali adeguate.
Paragrafo
Riferimento
Contributi e proposte
Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:
1.a)
14
“La Direttiva Solvency II prevede che le imprese costituiscano al loro interno una funzione attuariale, autonoma
e indipendente dalle altre funzioni di controllo, cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di
controllo in materia di riserve tecniche nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di
riassicurazione. Tale funzione, oltre a svolgere un presidio interno sulle poste tecniche, contribuirà ad applicare
in modo efficace il sistema di gestione dei rischi dell’impresa.”
Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:
1.a)
16.b
“b) valutare l’attendibilità e la pertinenza dei dati interni ed esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche,
fornendo specifiche indicazioni in fase di realizzazione delle procedure e raccomandazioni volte a
migliorare nel complesso il sistema di gestione dei dati”
Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:
1.a)
16.d
“dare supporto alla funzione di risk management nell’individuazione e nell’analisi dei rischi, anche nel caso in cui
l’impresa intenda adottare un modello interno per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tale
contributo deve basarsi su specifiche analisi tecniche, effettuate in modo autonomo e indipendente da
soggetti dotati di esperienza e di specifica professionalità in materia, ai sensi dell’art. 48, comma 2, della
direttiva SII”
Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:
1.a)
17
“In via generale, coloro che contribuiscono a svolgere le attività di cui sopra devono possedere competenze
adeguate per l’assolvimento dei compiti, in termini di possesso dei requisiti richiesti dall’art. 48.2 della Direttiva
Solvency II, quali i requisiti garantiti dall’iscrizione all’Albo Nazionale degli Attuari, oltre che soddisfare i
generali requisiti richiesti dall’art.42 della Direttiva stessa. A tali soggetti l’impresa deve consentire l’accesso a
tutte le informazioni pertinenti agli aspetti correlati alle aree indicate.”
Si propone di modificare il paragrafo come di seguito riportato:
1.a)
18
“In caso di esternalizzazione del presidio organizzativo, all’interno dell’impresa dovrà essere individuato un
referente - anch’egli in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate, di cui al punto 17, per
l’assolvimento dei compiti assegnati - che garantisca l’allineamento delle attività esternalizzate con le
strategie e gli obiettivi aziendali, in coerenza con le norme sull’esternalizzazione ai sensi del Regolamento ISVAP
n. 20/2008 (in pubblica consultazione)”
2. VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI
2
28.a
2
29
Si richiede di chiarire, coerentemente con quanto riportato al punto precedente sul paragrafo 28.a, i termini
temporali dell’espressione “con riferimento alla chiusura dell’esercizio”
3
33.c
Si richiede di chiarire se le Gestioni Separate ed in particolare i PIP appartengono alla tipologia “Ring Fence
Fund”
In merito all’espressione contenuta nel paragrafo “con riferimento ai dati di fine esercizio”,si richiede di chiarire
se la chiusura dell’esercizio è riferita al 31.12.2013 oppure al 31.12.2014
Documento di consultazione n. 1/2014
Schema di Regolamento 20/2008 recante nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi ed
esternalizzazione
Legenda
Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.
Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.
Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente,l’articolo e il comma a cui si riferisce l’osservazione e la
proposta di modifica.
Nella colonna “Contributi e proposte” andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore
inserirà in tale colonna l’eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.
Commentatore
ORDINE DEGLI ATTUARI
Una volta conclusasi la pubblica consultazione il Regolamento 20 entrerà in vigore e le imprese dovranno
adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il 30 giugno 2014; si evidenzia tuttavia che tante delle modifiche
presenti nel regolamento, di fatto, anticiperanno parecchi aspetti della Direttiva SII prima della sua effettiva
entrata in vigore (annunciata per il 1 gennaio 2016) comportando un grosso effort di anticipazione delle
scadenze operative previste da parte delle Compagnie.
Osservazioni generali
Si pensi, ad esempio al Sistema di Gestione dei Dati previsto dall’articolo 12bis: le disposizioni di questo articolo
hanno un impatto notevole e presuppongono una pianificazione di medio-lungo termine con coinvolgimenti
importanti dell’area Information Technology.
Si potrebbe, a tale, fine prevedere una scadenza successiva per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento
e richiedere informative alle imprese in merito ai processi di adeguamento che nel frattempo sono in corso di
realizzazione.
Articolo
Comma
Art. 15
2 lettera d
Contributi e proposte
Il requisito previsto dalla lettera d del comma 2 dell’articolo 15 dovrebbe essere previsto anche per la funzione di
Risk Management all’interno dell’articolo 21 e per la funzione di Compliance al’interno dell’articolo 23.