La nuova giurisprudenza sui limiti al potere punitivo e le sue possibili

CONFRONTO DI IDEE
Stefano Anastasia
Un’età dei diritti?
La nuova giurisprudenza sui limiti al potere punitivo
e le sue possibili declinazioni
SOMMARIO: – 1. Premessa. – 2. Il posto della Torreggiani nella evoluzione del sistema europeo di protezione dei diritti umani in stato di detenzione. – 3. Diritti umani dei detenuti e limiti al potere punitivo
dello Stato negli Usa e in Germania. – 4. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana. – 5.
Divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e funzione rieducativa della pena – 6. Un nuovo
sistema penitenziario fondato sul divieto di trattamenti contrari al senso di umanità?
1. Premessa
Da più di un anno ormai il dibattito pubblico sull’esecuzione penale e la privazione della libertà in Italia è dominato dai contenuti e dalle conseguenze
della sentenza della Corte europea sui diritti umani sui casi Torreggiani e altri, decisi definitivamente a Strasburgo il 27 maggio 2013. Nel ricostruirne il
contesto, non possiamo dimenticare che essa deriva dalla precedente pronuncia CEDU sul caso Sulejmanovic, in cui per la prima volta l’Italia è stata
condannata in ragione di condizioni di sovraffollamento tali da violare il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti stabilito dall’art. 3 della Convenzione europea. Sul versante pubblico-istituzionale interno vanno poi ricordati almeno due importanti pronunciamenti del Capo dello Stato: nel
primo, del luglio 2011, proprio la sentenza Sulejmanovic costituiva la motivazione di una denuncia letteralmente inaudita, da quel pulpito, delle condizioni delle nostre carceri (“una realtà che ci umilia in Europa”); il secondo, avvenuto all’indomani della sentenza Torreggiani, il 9 ottobre 2013, costituisce
il primo e – per il momento – unico formale messaggio alle Camere inviato
da Giorgio Napolitano nel suo lungo mandato presidenziale. Infine, corre
l’obbligo di citare almeno i numerosi atti governativi in materia, tutti segnati e
scadenzati dalle decisioni giurisdizionali europee: la dichiarazione dello stato
di emergenza e l’adozione del Piano carceri da parte del Governo Berlusconi
nel 2010; il DL. 22 dicembre 2011, n. 211 di iniziativa del Ministro Severino
durante il Governo Monti; i DL. 1 luglio 2013, n. 78 e 23 dicembre 2013, n.
146 di iniziativa del Ministro Cancellieri durante il Governo Letta. Anche chi
abbia criticato questi provvedimenti non può non registrare un febbrile lavorìo intorno al sistema penitenziario italiano quale non si vedeva dall’epoca
delle sue grandi riforme. Gli esiti sono quelli che sono, ma non vi è dubbio
che la giurisprudenza europea (come vedremo: non da sola) sollecita un ge-
ARCHIVIO PENALE 2014, n. 2
nerale ripensamento delle politiche penali e penitenziarie.
Questo contributo si propone di leggere in prospettiva l’affermarsi di una
nuova giurisprudenza delle corti costituzionali e internazionali finalizzata alla
tutela dei diritti dei detenuti di cui la sentenza Torreggiani e altri c. Italia è
solo l’elemento più noto nel nostro contesto nazionale. Il richiamo ai diritti
fondamentali dei detenuti nel contesto politico-sociale contemporaneo si afferma quando più macroscopiche appaiono le loro violazioni. E dunque,
questo è l’interrogativo di fondo, il richiamo ai diritti dei detenuti è l’ultima
frontiera di un sistema ormai in disfacimento o la base su cui costruirne uno
nuovo? (…)
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