CNA Alimentare Etichettatura Reg. 1169/2011 Roma 15 maggio 2014 Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 1 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Il Reg. 1169/2011/EU sostituirà parti essenziali delle direttive europee e dei decreti di attuazione statali, e si applica dal 13 dicembre 2014 ad esclusione Dichiarazione Nutrizionale si applica dal Designazione delle carni macinate si applica dal 13 dicembre 2016 1° gennaio 2014 Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 2 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Le principali novità Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1) 1. Il presente regolamento «stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno». 2. …definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti… Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 3 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1) 3. … si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 4. …si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività 5. …si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio dell’UE 6. …si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 4 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Definizioni importanti COLLETTIVITA’ INGREDIENTE PRIMARIO «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale» «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa» Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 5 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Definizioni importanti LUOGO DI PROVENIENZA «luogo da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato nel Codice Doganale Reg. 952/2013 il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 6 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 ORIGINE Reg. (CE) 9-10-2013 n. 952/2013 (ART. 60-61) Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio, se alla loro produzione contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Prova dell'origine: «…Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione, conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 7 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Responsabilità (Articolo 8) 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. 2. …assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 8 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Responsabilità (Articolo 8) 4. …non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli 5. …sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso 6. …assicurano che le informazioni sugli alimenti non preconfezionati destinati al consumatore finale o alle collettività, siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 9 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Responsabilità (Articolo 8) 7. …assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio oppure su un'etichetta, oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 10 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Responsabilità (Articolo 8) 8. …assicurano che la denominazione dell’alimento Il tmc o la data di scadenza le condizioni di conservazione e/o impiego Il nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni in etichetta figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preconfezionati sono presentati al momento della commercializzazione. 9. …quando forniscono ad altri operatori del settore alimentare, alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività, assicurano che a tali operatori siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 11 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Denominazione dell'alimento (Articolo 17) 1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale, oppure la sua denominazione usuale, oppure una denominazione descrittiva. 2. È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando la denominazione non consente ai consumatori di conoscere la natura reale dell'alimento e di confonderlo con altri prodotti, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 12 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Denominazione dell'alimento (Articolo 17) 3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando tale nome potrebbe trarre in inganno i consumatori 4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia 5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 13 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Requisiti linguistici delle etichette (Art. 15) Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 14 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Allergeni Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Riferimenti: - art. 9 comma 1, lettera c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie" - art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze" - allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie" Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 15 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Novità relative all’aspetto grafico dell'etichetta Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2) «…le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm quadrati , l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 16 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Novità relative all’ aspetto grafico dell'etichetta Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2) «…le indicazioni dell’alimento, quali: la denominazione dell’alimento la quantità netta il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande che contengono più dell’1,2 % di alcool in volume) devono apparire nello stesso campo visivo» Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 17 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16) I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 18 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16) Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno (DPR 9 febbraio 2001, n. 187); e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 19 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16) «…i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi». Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 20 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati (Articolo 44) 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta, a) è obbligatorio segnalare la presenza di allergeni; b) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere forniti, ed eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 21 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Prodotti non destinati al consumatore (D Lgs 109/1991, art. 17) I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, oppure per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare: la denominazione di vendita la quantità netta (o nominale per i prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti) nome/ragione sociale/marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE il lotto di appartenenza Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 22 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26) Il presente articolo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari riconosciuti come: specialità tradizionali garantite indicazioni geografiche protette denominazioni d'origine L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria solo se l'omissione può indurre in errore il consumatore sul paese d'origine o il luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta potrebbero far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 23 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 24 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26) Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle della nomenclatura combinata (allegato XI); b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 25 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35) La presente sezione non si applica agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali. La presente sezione si applica anche agli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, pur mantenendo in vigore la normativa specifica (Direttiva 2009/39/CE). Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 26 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35) Il Regolamento stabilisce: il contenuto, la presentazione e l'ordine di presentazione; il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell'allegato XIV. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 27 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Disposizioni specifiche per la vendita a distanza (Articolo 14) Alimenti preconfezionati venduti tramite tecniche di comunicazione a distanza: a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del tmc o data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; tali obblighi non si applicano agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 28 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Disposizioni transitorie (Articolo 54) Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non riportano la nuova indicazione nutrizionale, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 29 Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014 Disposizioni transitorie (Articolo 54) Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti relativi alla designazione delle carni macinate (allegato VI, parte B) possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme a quanto stabilito nel Regolamento. Gli alimenti etichettati secondo le nuove regole possono essere immessi sul mercato anche prima del 13 dicembre 2014. Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 30 CNA Alimentare Fine Roma, 15 maggio 2014 Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare 31
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