IL D.L. DESTINAZIONE ITALIA CONVERTITO IN LEGGE

Febbraio 2014
IL D.L. DESTINAZIONE ITALIA CONVERTITO IN LEGGE:
LE NOVITÀ IN TEMA DI ENERGIA
Il D.L. n. 145/2013 (del quale abbiamo già trattato nella newsletter: “Nuove previsioni in materia di incentivi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili”, gennaio 2014) recante “Interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo
e la digitalizzazione delle imprese, nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, è stato
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, entrata in vigore il 22 febbraio scorso.
Con il dichiarato obiettivo di ridurre i costi gravanti sulle tariffe elettriche e del gas, il decreto introduce una serie
di novità riguardanti gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, che qui di seguito intendiamo riassumere.
Possibilità di rimodulare gli incentivi già spettanti
Il comma 3 dell’articolo 1, con l’espressa intenzione di contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche
derivante dagli incentivi alle energie rinnovabili, ha introdotto la possibilità per i titolari di impianti che beneficiano
di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio, di modificare durata e
importo degli incentivi percepiti.
I titolari di tali impianti potranno scegliere fra le seguenti opzioni:
i.
continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo; in tal caso, per un
periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, i titolari degli
impianti che sceglieranno questa opzione non potranno beneficiare di ulteriori strumenti incentivanti,
inclusi ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe di energia elettrica, per
qualsiasi intervento realizzato sullo stesso sito;
ii.
optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante: in tal caso, il titolare dell’impianto accederà ad un
regime di incentivi ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto. Il nuovo periodo
di incentivazione sarà pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla data di esercizio
dell’opzione incrementato di 7 anni. La riduzione dell’incentivo sarà definita con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico (MSE) di concerto con il Ministero dell’ambiente, previo parere dell’AEEG
tenendo conto, tra l’altro, di:
-
residuo periodo di incentivazione;
tipo di fonte rinnovabile;
particolare istituto incentivante.
La legge di conversione ha inoltre stabilito che il decreto del MSE, debba stabilire un termine ultimo di scadenza
del periodo di incentivazione in corso, comunque non precedente al 31/12/2014, che renderà non applicabili le
conseguenze di cui al precedente punto i. agli operatori che non esercitino l’opzione di rimodulazione.
I produttori potranno esercitare la loro opzione per il nuovo regime entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale che definirà le tariffe rimodulate.
L’art.1, comma 6, chiarisce infine quali siano gli impianti cui le disposizioni circa la possibilità di rimodulazione
del regime incentivante non vanno applicate:
i.
gli impianti incentivati ai sensi del CIP 6 (provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del
29 aprile 1992);
ii.
i nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del MSE 6 luglio 2012, eccezion fatta per gli impianti
ricadenti nel regime transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto (previsione inserita in fase di
conversione).
Prezzi minimi garantiti definiti dall'AEEG per il c.d. ritiro dedicato
Un'altra novità per gli impianti che accedono ad incentivazioni a carico delle tariffe elettriche è contenuta all’art. 1,
comma 2. Tale norma parifica al prezzo zonale orario i prezzi minimi garantiti definiti dall'AEEG per il ritiro
dedicato.
Data la complessità del panorama normativo in cui questa disposizione si va ad inserire, riteniamo opportuno
elencare di seguito una breve lista di impianti in riferimento ai quali la normativa non trova applicazione:
i.
ii.
gli impianti con potenza nominale superiore a 1 MW, poiché sopra tale soglia, già precedentemente al
decreto Destinazione Italia, non si applicavano i prezzi minimi garantiti;
gli impianti che non operano in regime di ritiro dedicato. Si ricorda che il regime di ritiro dedicato si
applica solamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti
condizioni:
a)
potenza apparente nominale inferiore a 10 MW alimentati da fonti rinnovabili, compresa la
produzione imputabile delle centrali ibride;
b)
potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua
fluente);
c)
potenza apparente nominale inferiore a 10 MW alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la
produzione non imputabile delle centrali ibride;
d)
potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MW, alimentati da fonti rinnovabili diverse
dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per
quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore;
iii.
anche fra gli impianti in ritiro dedicato ai quali si applicano i prezzi minimi garantiti, la norma (per sua
stessa previsione) non colpisce gli impianti che non ricevono incentivi, né tantomeno quelli che, pur
ricevendo incentivi, non gravano sulle tariffe elettriche;
iv.
infine, la legge di conversione, ha esplicitamente previsto che la parificazione dei prezzi minimi garantiti al
prezzo zonale orario non si applicherà agli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100kw e agli
impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500kw.
Rideterminazione degli oneri generali di sistema
Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, l’art.1, comma 6 bis, introdotto in sede di
conversione del decreto, prevede che l’AEEG provveda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema (i.e. componenti
aggiuntive stabilite per legislazione primaria/regolazione utilizzate per ridistribuire alcuni oneri di interesse della
collettività tra tutti gli utenti del sistema) applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a
carico dei clienti finali. Tale rideterminazione dovrà avvenire tenendo conto della definizione di “imprese a forte
consumo di energia” individuate facendo riferimento ai livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attività d'impresa (così come stabilito dall’art. 39, commi 1 e 2, del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83).
A chiarimento di quest’ultima disposizione, che ha dato vita ad un acceso dibattito in fase di conversione del
decreto, si consideri che gli oneri generali di sistema sono applicati a tutti i gli utenti benché per alcune categorie
incidano in maniera ridotta o con esenzione in funzione del maggior consumo di energia o della categoria di
appartenenza.
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