FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONI PER SOCI INFORMAZIONI SULLA BANCA / INTERMEDIARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO Via Sebastiano Silvestri n.113 - cap 00045 - Genzano di Roma (RM) Capitale e riserve al 31/12/2012 - 34.815.714 Tel.: 06937121 – Fax: 069390934 email : [email protected] sito internet : www.bcctoniolo.it Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 140404 Iscritta all’albo delle società cooperative n. A150063 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4452 – cod. ABI 08951- 6 Aderente al Fondo Idi Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente, una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento, definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Non costituisce credito destinato ad un consumatore il prestito concesso ad una persona fisica per esigenze di carattere professionale (ad esempio: l’acquisto di una autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa). Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, calcolate sulla base di un tasso fisso e a scadenze concordate le quali possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Possono essere richieste a garanzia del finanziamento: cambiali e/o la fideiussioni e/o il pegni. In caso d’estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso. Non sono considerati contratti di credito destinati ai consumatori quelli che presentano le seguenti caratteristiche: aventi per oggetto finanziamenti di importo inferiore a 200,00 euro aventi per oggetto finanziamenti di importo superiore a 75.000,00 euro aventi per oggetto finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri aventi per oggetto finanziamenti a fronte dei quali il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; aventi per oggetto finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto reale su un terreno o su un immobile edificato o progettato; aventi per oggetto finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni; aventi per oggetto finanziamenti concessi in base ad un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o un'altra autorità prevista dalla legge; aventi per oggetto finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; contratti di credito destinati ad un pubblico ristretto con finalità di interesse generale che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato; Aggiornato al 12 Maggio 2014 1 FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato .Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, in dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato . Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile può assumere valori che non possono scendere al di sotto del valore del tasso d’ingresso del mutuo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Le condizioni economiche relative al tasso variabile riferito all’Euribor 6 mesi sono le seguenti : - - applicazione di un tasso iniziale d’ingresso pari al valore dell’euribor semestrale 360 giorni riferito all’ultimo giorno del mese precedente la stipula del mutuo. Tale tasso resterà valido sino alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre del primo semestre in ammortamento; applicazione di un tasso variabile indicizzato all’euribor semestrale 360 giorni più uno spread come di seguito indicato, per i successivi semestri in ammortamento, a partire dal 1 luglio o 1 gennaio di ciascun semestre .La rata comprensiva di capitale e interesse verrà rivista il 1° gennaio ed il 1° luglio successivo la scadenza di ciascun semestre; essa potrà cambiare per l’applicazione dello spread ed in funzione della variazione dei tassi di mercato; . “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte ”. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.bcctoniolo.it della banca. Aggiornato al 12 Maggio 2014 2 FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO Ipotesi 1 Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) con durata inferiore o uguale a 18 MESI: 5,62% Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, tasso nominale annuo 5,00%, con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria € 0,00, spese incasso rata € 1,55, spese annuali per comunicazioni € 5,20. Imposta sostitutiva pari ad € 0,00. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. VOCI COSTI BICICLETTE ELETTRICHE - Importo massimo finanziabile mutuo chirografario Durata Criterio di calcolo degli interessi Tasso di interesse nominale annuo TASSI € 1.800,00 5 anni 5,038% Parametro di indicizzazione Spread Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Istruttoria Spese per la stipula del contratto SPESE Spese e commission i per la gestione del rapporto Sospensione pagamento rate Spese avviso di scadenza Spese per rimborso parziale SPESE Aggiornato al 12 Maggio 2014 STUDI SUPERIORI Destinato a Persone Fisiche n.a. 5 anni Anno commerciale 5,00% Max.€ 10.000 3 anni 5,00% n.a. n.a. n.a. Max 13% € 0,00 Perizia tecnica Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi) Imposta sostitutiva Altro Gestione pratica Incasso rata con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa Invio comunicazioni in forma cartacea Variazione/restrizion e ipoteca Accollo mutuo SPESE MEDICHE € 0,00 € 0,00 n.a. € 0,052 ogni € 516,46 di capitale 0,11% dell’importo finanziato 0,25% sull’importo del finanziamento, se dovuta € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,55 € 1,55 € 0,00 € 1,55 € 5,20 € 1,55 Non applicabile € 0,00 Prevista, come da normativa, solo per le piccole e medie imprese € 0,00 € 0,00 3 FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI Spese per estinzione anticipata (3) Altro PIANO DI AMMORTAMENT O 1,00% del debito 1,00% del debito 1,00% del debito residuo residuo con un residuo con un minimo con un minimo di € 60,00 minimo di € 60,00 di € 60,00 Penale dell’ 1% dell’importo della rata per ciascun ritardo nel pagamento Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate francese costante Standard mensile Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Durata inferiore/uguale a 18 mesi Capitale € 10.000,00 Durata 18 MESI Tipologia di rimborso mensile Tasso di interesse applicato 5,00% Spese Istruttoria € 0,00 Spese Incasso rata € 1,55 Spese invio comunicazioni € 5,20 Spese perizia tecnica - Assicurazione incendio e scoppio - Oneri fiscali Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Importo mensile della rata € 0,00 5,62% € 577,81 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.uif.bancaditalia.it). TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria massimo 30 giorni - Disponibilità dell’importo massimo 5 giorni dalla stipula del contratto ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Aggiornato al 12 Maggio 2014 4 FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro il giorno successivo dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – via Sebastiano Silvestri n.113 – Genzano di Roma – Ufficio Reclami), o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected]. La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). - Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento. Controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 253. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. 2. Ombudsman – Giurì Bancario - 3. Controversie relative a servizi di investimento Conciliatore BancarioFinanziario. - Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario, si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca. Si ricorda che Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Ipoteca Istruttoria Aggiornato al 12 Maggio 2014 Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. 5 FOGLIO INFORMATIVO relativo A MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE SOCI Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “italiano” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Quota capitale Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Piano di ammortamento “tedesco” Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un’unica soluzione La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Aggiornato al 12 Maggio 2014 applicata ai parametri di riferimento o di Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. 6
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