Circolare 10-2014 Acquisti Intracomunitari Enti Non - stu

Studio Corbella
dottori commercialisti associati
dottori commercialisti - revisori dei conti:
Piero Luigi Corbella
Luigi Corbella
Laura Corbella Torella
Giacomo Corbella
Benedetta Sirtori
Daniela Bruniera
Matteo Formenti
Monza, 17 dicembre 2014
CIRCOLARE n. 10/2014
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ENTI NON COMMERCIALI
Gentilissimi Signori Clienti,
Gli acquisti intracomunitari effettuati da enti non commerciali sono assoggettati ad una
specifica disciplina. A tal fine assume rilevanza il fatto che lo stesso Ente sia o meno
soggetto passivo IVA.
ENTI NON COMMERCIALI SENZA PARTITA IVA
L’ente non commerciale non soggetto passivo IVA, non assoggetta ad IVA in Italia
gli acquisti intracomunitari se l’ammontare degli stessi non abbia superato nell’anno
precedente il limite di € 10.000 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non
venga superato.
Entro suddetto limite l’ente è considerato un “soggetto privato” ed è tenuto a
presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, prima di ciascun
acquisto, il modello INTRA-13 indicando, oltre all’ammontare dell’acquisto da
effettuare, anche l’ammontare complessivo degli acquisti già effettuati per verificare
l’eventuale superamento del limite di € 10.000.
L’acquisto intracomunitario si ritiene effettuato all’inizio del trasporto/spedizione del
bene dallo stato comunitario di provenienza ovvero al momento di emissione della
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fattura se antecedente: occorre pertanto inoltrare il modello INTRA-13 PRIMA di tale
data.
In caso poi di superamento, nel corso dell’anno solare, del predetto limite di € 10.000
l’ente non commerciale dovrà:
• richiedere l’attribuzione di una partita IVA (ai soli fini comunitari) e
l’iscrizione al VIES;
• integrare la fattura estera ed annotarla in un apposito registro entro il giorno 15
del mese successivo e con riferimento al mese precedente;
• versare l’IVA dovuta in Italia sull’acquisto intracomunitario;
• presentare, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli
acquisti. il mod. INTRA-12 relativa agli acquisti intracomunitari.
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ENTI NON COMMERCIALI DOTATI di PARTITA IVA
L’ente non commerciale soggetto passivo IVA è tenuto previa iscrizione al VIES (la
banca dati in cui devono essere iscritti tutti i soggetti che effettuano operazioni
intracomunitarie) ad applicare l’imposta su ogni acquisto intracomunitario.
Occorre però distinguere se l’acquisto è avvenuto nell’ambito istituzionale o
nell’ambito commerciale.
Se l’acquisto risulta effettuato nell’ambito istituzionale, l’ente deve:
• integrare la fattura estera ed annotarla in un apposito registro entro il giorno 15
del mese successivo e con riferimento al mese precedente;
• versare l’IVA dovuta in Italia sull’acquisto intracomunitario;
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• presentare, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli
acquisti il mod. INTRA-12 relativa agli acquisti intracomunitari.
Se l’acquisto risulta effettuato invece nell’ambito commerciale, l’ente deve:
• integrare la fattura estera ed annotarla nei registri IVA;
• presentare, entro il giorno 25 del mese/trimestre successivo al periodo di
riferimento il modello INTRA 2- bis.
Riepiloghiamo i casi sopracitati nella seguente tabella:
Ente non commerciale non soggetto IVA
Acquisti
intracomunitari nel
limite di €10.000
No applicazione
dell'IVA in Italia
Mod. INTRA - 13
prima di ogni
acquisto
Ente non commerciale soggetto IVA
e iscritto al VIES
Acquisti intracomunitari
oltre il limite di €10.000
o opzione per
applicazione dell'IVA
Applicazione dell'IVA in
Italia
Applicazione dell'IVA in
Italia su ogni acquisto
intracomunitario
Attività
istituzionale
- Annotazione fattura estera integrata in
apposito registro;
- Versamento dell'IVA;
- mod. INTRA - 12.
Attività
commerciale
Integrazione
fattura estera,
annotaze nei
registri IVA, mod.
INTRA 2-bis
NOVITA’ 2015
Il 28 novembre 2014 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre
2014 relativo alle semplificazioni fiscali, che ha introdotto modifiche anche
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nell’ambito dell’iscrizione al VIES e della compilazione dei modelli intrastat delle
prestazioni di servizi.
Detto decreto prevede che i soggetti passivi che richiedano l’iscrizione al VIES
potranno effettuare immediatamente operazioni intracomunitarie, senza attendere i 30
giorni attualmente imposti dalla legge, e che l’Agenzia delle Entrate procederà
periodicamente - d’ufficio - alla cancellazione della partita IVA dallo stesso elenco
VIES qualora il soggetto passivo non presenti alcun elenco riepilogativo per quattro
trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione al VIES stesso .
Sono previste inoltre alcune semplificazioni riguardanti i modd. Intra relativi ai
servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, resi a
soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti. L’Agenzia delle Dogane entro il
12.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame) provvederà a ridurre
il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:
- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;
- lo Stato di pagamento.
Molte cordialità,
Studio Corbella
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