Comuni, fabbisogni al tagliando

EN TI LOCALI E STATO
Mercoledì 31 Dicembre 2014
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La Sose ha pubblicato i modelli che le amministrazioni dovranno compilare in 60 giorni
Comuni, fabbisogni al tagliando
Ai raggi X il 2013. Questionario unico per tutte le funzioni
DI
FRANCESCO CERISANO
P
er i fabbisogni standard è giunta l’ora
del tagliando. La
Sose, la società che
elabora gli studi di settore,
incaricata dai decreti attuativi del federalismo fiscale,
di elaborare i parametri di
«costo giusto» per le funzioni
comunali, ha inviato il nuovo
questionario destinato a monitorare l’attività dei municipi, delle unioni di comuni
e delle comunità montane.
L’anno di riferimento sarà il
2013 in modo da svecchiare
gli attuali parametri, confluiti nella banca dati «Opencivitas» e fermi alla spesa storica
del 2010.
Le amministrazioni interessate avranno solo 60
giorni di tempo (a differenza
dei 120 del passato) da ieri
(data di pubblicazione del
questionario in Gazzetta Ufficiale) per restituirlo a Sose
debitamente compilato.
Per la prima volta si tratta di un questionario unico
diviso in cinque moduli (dati
strutturali, dati del personale, servizi svolti parte I e II e
dati contabili).
Il primo modulo raccoglie
le informazioni sulle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché sulle risorse
a disposizione per la produzione dei servizi. Il secondo
monitora i dati sugli organici e sulle spese del personale
addetto a ciascun servizio.
Nel terzo e quarto modulo
si rilevano invece i dati sui
servizi svolti nell’ambito
delle funzioni fondamentali
(tributi, ufficio tecnico, anagrafe, servizi generali, polizia
locale, istruzione, viabilità,
trasporti, territorio, rifiuti,
asili nido e sociale). L’ultimo modulo raccoglie infine
informazioni riguardanti le
entrate (accertamenti) e le
spese (impegni) correnti per
ciascun servizio.
L’aggiornamento dei fabbisogni disposto dalla Sose
non poteva comunque essere
rimandato, visto che lo stesso
dlgs 216/2010 (attuativo del
federalismo fiscale) ne prevede una revisione ogni tre
anni. Tuttavia, l’esigenza di
avere a disposizione dati aggiornati si è resa ancor più
necessaria alla luce della
legge di stabilità 2015 (legge n.190/2014) che ha elevato
dal 10 al 20% la quota di trasferimenti erariali (il Fondo
di solidarietà) da attribuire
agli enti virtuosi. Enti che
saranno individuati proprio
tra le amministrazioni che si
distingueranno per capacità
di riscossione dei tributi locali e maggiore aderenza della spesa storica ai fabbisogni
standard.
La Sose ha scelto di prendere come riferimento un
solo anno, il 2013,
in modo da poter
quanto prima confrontare le risultanze dei questionari
con i consuntivi
dei comuni che saranno disponibili
nei prossimi mesi.
L’obiettivo è scattare una fotografia il più possibile
aggiornata delle
realtà comunali
visto che, spiegano
all’istituto guidato
Gianpietro Brunello, rispetto al
precedente monitoraggio del 20092010, molte cose
Gianpietro
potrebbero essere
Brunello
cambiate. In primis a causa dei
tagli che gli enti
locali hanno subìto
in questi anni pari
re già risalenti nel momento
a circa 7 miliardi di euro.
La decisione di dimezzare in cui vengono comunicate
i termini per la compilazione alle Sose.
I fabbisogni standard,
dei quesiti è invece giustificata dall’esigenza di avere tuttavia, hanno un limite:
informazioni aggiornate che fotografano sì il livello di
non corrano il rischio di esse- «spesa giusta» per l’eserci-
IN LOMBARDIA
Province,
competenze
confermate
Confermate le competenze
attribuite alle province lombarde con alcune eccezioni:
agricoltura, foreste, caccia
e pesca vengono ritrasferite
alla regione Lombardia. Ma
con due eccezioni: la Città
metropolitana di Milano e
la provincia di Sondrio che
avranno una maggiore autonomia. Lo prevede il progetto
di legge di riforma del sistema delle autonomie approvato dalla giunta lombarda in
attuazione della legge Delrio.
Il progetto di legge, ha sottolineato il presidente della
regione Roberto Maroni, «tiene conto della specificità dei
territori». «La Città metropolitana di Milano», ha spiegato, «esercita tutte le funzioni
già conferite alla provincia
di Milano (comprese quelle
in agricoltura, foreste, caccia e pesca) e ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali previste dalla legge
Delrio, perché questo nuovo
ente è qualcosa di molto diverso dalle nuove province».
L’altra eccezione riguarda la
provincia di Sondrio che godrà di «forme particolari di
autonomia» e di un aumento
progressivo della disponibilità finanziaria».
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zio delle funzioni
fondamentali che
può essere confrontato con la spesa
storica dell’ente
per determinarne
la virtuosità. Ma
nulla dicono sul
livello qualitativo
dei servizi offerti, i
cosiddetti «output»
prodotti. Prossi-
mamente (tra fine gennaio e
febbraio, fanno sapere dalla
Sose) la banca dati «Opencivitas» alzerà il velo anche su
questi dati in modo da comprendere se la bassa spesa
storica di alcuni enti (per
esempio molti comuni calabresi) sia realmente indice
di sana gestione o indizio di
assenza di risposte alle richieste dei cittadini.
GIURISPRUDENZA CASA
CONVENZIONE FRA CONDÒMINI ADOTTATA
ALL’UNANIMITÀ
«In tema di condominio negli edifici, ove manchi una
diversa convenzione adottata all’unanimità, che sia
espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali», ha detto la Cassazione (sent.
n. 27233/’13, inedita), «deve necessariamente avvenire
secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123,
primo comma, cod. civ., non essendo, consentito all’assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio capitario gli oneri necessari per la
prestazione di servizi nell’interesse comune».
a cura
dell’Ufficio legale della Confedilizia
P.a., c’è già il licenziamento dei fannulloni
Il licenziamento per scarso rendimento
nella pubblica amministrazione esiste già
da molto tempo. Non occorre aspettare
che entri in vigore la «riforma Madia» della
pubblica amministrazione per introdurlo,
né rimandare alla contrattazione nazionale
collettiva. È esattamente dalla prima tornata contrattuale successiva alla «privatizzazione» del rapporto di lavoro pubblico
(dovuta al dlgs 29/1993, poi trasfuso nel
dlgs 165/2001) che il licenziamento con preavviso per scarso rendimento è regolato dai
contratti nazionali collettivi. Nel comparto
regioni enti locali, fu disciplinato dal Ccnl 6
luglio 1995, all’articolo 25, comma 6, lettera
e), nell’ambito del «codice disciplinare» integrato in quel contratto. Oggi, la medesima
fattispecie del licenziamento disciplinare
con preavviso per scarso rendimento è regolata dal Ccnl 11 aprile 2008, all’articolo
3, comma 7, lettera e), ai sensi del quale costituisce causa di licenziamento la «continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o
colposi, che dimostrino grave incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi
di servizio». L’insufficiente rendimento è,
in ogni caso, fonte dell’applicazione delle
sanzioni disciplinari fino alla multa o alla
sospensione dal lavoro con privazione della
retribuzione, se di minore gravità.
Non bastasse la vigenza quasi ventennale
della disciplina contrattuale dello scarso
rendimento, la riforma Brunetta, il dlgs
150/2009 ha reso anche norma di legge il
licenziamento dovuto all’accertamento di
insufficiente produttività e capacità del
lavoratore pubblico, introducendo nel dlgs
165/2001, l’articolo 55-quater, comma 2. Tale
disposizione prevede che «il licenziamento
in sede disciplinare è disposto, altresì, nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
un arco temporale non inferiore al biennio,
per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni le-
gislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti
la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza
o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54». È, dunque, da considerare priva
di qualsiasi fondamento la teoria, proposta
in questi giorni anche dai sindacati, secondo
la quale nella pubblica amministrazione non
si possa licenziare i dipendenti “fannulloni”
e che allo scopo occorra attendere una norma di legge ad hoc, oppure attendere che la
norma introdotta dalla riforma Brunetta sia
attuata dai contratti collettivi.
Si è visto che la contrattazione collettiva
vigente prima ancora del dlgs 150/2009 disciplina, e da tempo, il licenziamento per
scarso rendimento. Il dlgs 150/2009 ha
precisato che esso può essere cagionato
in particolare dalla ripetuta insufficiente valutazione, secondo i sistemi previsti
dalla normativa vigente. La contrattazione
collettiva non è assolutamente condizione
per l’applicazione del licenziamento, ma
solo una delle fonti dalle quali è possibile
ricavare le obbligazioni lavorative violate,
poste a fondamento del licenziamento del
dipendente. Trattandosi di licenziamento
disciplinare, non si vede la ragione per la
quale ad esso non dovrebbero applicarsi le
modifiche alla disciplina di tutela dai licenziamenti illegittimi, posto che il Jobs Act
lascia la reintegra nel posto di lavoro come
rimedio proprio ai licenziamenti disciplinari. Non sarebbe comprensibile, del resto,
perché per i lavoratori del privato vigerebbe l’inversione dell’onere della prova
dell’insussistenza del fatto, mentre per i
lavoratori pubblici (se non si applicasse
la riforma, come sostengono alcuni) no.
Luigi Oliveri