EN TI LOCALI E STATO Mercoledì 31 Dicembre 2014 33 La Sose ha pubblicato i modelli che le amministrazioni dovranno compilare in 60 giorni Comuni, fabbisogni al tagliando Ai raggi X il 2013. Questionario unico per tutte le funzioni DI FRANCESCO CERISANO P er i fabbisogni standard è giunta l’ora del tagliando. La Sose, la società che elabora gli studi di settore, incaricata dai decreti attuativi del federalismo fiscale, di elaborare i parametri di «costo giusto» per le funzioni comunali, ha inviato il nuovo questionario destinato a monitorare l’attività dei municipi, delle unioni di comuni e delle comunità montane. L’anno di riferimento sarà il 2013 in modo da svecchiare gli attuali parametri, confluiti nella banca dati «Opencivitas» e fermi alla spesa storica del 2010. Le amministrazioni interessate avranno solo 60 giorni di tempo (a differenza dei 120 del passato) da ieri (data di pubblicazione del questionario in Gazzetta Ufficiale) per restituirlo a Sose debitamente compilato. Per la prima volta si tratta di un questionario unico diviso in cinque moduli (dati strutturali, dati del personale, servizi svolti parte I e II e dati contabili). Il primo modulo raccoglie le informazioni sulle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché sulle risorse a disposizione per la produzione dei servizi. Il secondo monitora i dati sugli organici e sulle spese del personale addetto a ciascun servizio. Nel terzo e quarto modulo si rilevano invece i dati sui servizi svolti nell’ambito delle funzioni fondamentali (tributi, ufficio tecnico, anagrafe, servizi generali, polizia locale, istruzione, viabilità, trasporti, territorio, rifiuti, asili nido e sociale). L’ultimo modulo raccoglie infine informazioni riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun servizio. L’aggiornamento dei fabbisogni disposto dalla Sose non poteva comunque essere rimandato, visto che lo stesso dlgs 216/2010 (attuativo del federalismo fiscale) ne prevede una revisione ogni tre anni. Tuttavia, l’esigenza di avere a disposizione dati aggiornati si è resa ancor più necessaria alla luce della legge di stabilità 2015 (legge n.190/2014) che ha elevato dal 10 al 20% la quota di trasferimenti erariali (il Fondo di solidarietà) da attribuire agli enti virtuosi. Enti che saranno individuati proprio tra le amministrazioni che si distingueranno per capacità di riscossione dei tributi locali e maggiore aderenza della spesa storica ai fabbisogni standard. La Sose ha scelto di prendere come riferimento un solo anno, il 2013, in modo da poter quanto prima confrontare le risultanze dei questionari con i consuntivi dei comuni che saranno disponibili nei prossimi mesi. L’obiettivo è scattare una fotografia il più possibile aggiornata delle realtà comunali visto che, spiegano all’istituto guidato Gianpietro Brunello, rispetto al precedente monitoraggio del 20092010, molte cose Gianpietro potrebbero essere Brunello cambiate. In primis a causa dei tagli che gli enti locali hanno subìto in questi anni pari re già risalenti nel momento a circa 7 miliardi di euro. La decisione di dimezzare in cui vengono comunicate i termini per la compilazione alle Sose. I fabbisogni standard, dei quesiti è invece giustificata dall’esigenza di avere tuttavia, hanno un limite: informazioni aggiornate che fotografano sì il livello di non corrano il rischio di esse- «spesa giusta» per l’eserci- IN LOMBARDIA Province, competenze confermate Confermate le competenze attribuite alle province lombarde con alcune eccezioni: agricoltura, foreste, caccia e pesca vengono ritrasferite alla regione Lombardia. Ma con due eccezioni: la Città metropolitana di Milano e la provincia di Sondrio che avranno una maggiore autonomia. Lo prevede il progetto di legge di riforma del sistema delle autonomie approvato dalla giunta lombarda in attuazione della legge Delrio. Il progetto di legge, ha sottolineato il presidente della regione Roberto Maroni, «tiene conto della specificità dei territori». «La Città metropolitana di Milano», ha spiegato, «esercita tutte le funzioni già conferite alla provincia di Milano (comprese quelle in agricoltura, foreste, caccia e pesca) e ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali previste dalla legge Delrio, perché questo nuovo ente è qualcosa di molto diverso dalle nuove province». L’altra eccezione riguarda la provincia di Sondrio che godrà di «forme particolari di autonomia» e di un aumento progressivo della disponibilità finanziaria». © Riproduzione riservata zio delle funzioni fondamentali che può essere confrontato con la spesa storica dell’ente per determinarne la virtuosità. Ma nulla dicono sul livello qualitativo dei servizi offerti, i cosiddetti «output» prodotti. Prossi- mamente (tra fine gennaio e febbraio, fanno sapere dalla Sose) la banca dati «Opencivitas» alzerà il velo anche su questi dati in modo da comprendere se la bassa spesa storica di alcuni enti (per esempio molti comuni calabresi) sia realmente indice di sana gestione o indizio di assenza di risposte alle richieste dei cittadini. GIURISPRUDENZA CASA CONVENZIONE FRA CONDÒMINI ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ «In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all’unanimità, che sia espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali», ha detto la Cassazione (sent. n. 27233/’13, inedita), «deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123, primo comma, cod. civ., non essendo, consentito all’assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio capitario gli oneri necessari per la prestazione di servizi nell’interesse comune». a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia P.a., c’è già il licenziamento dei fannulloni Il licenziamento per scarso rendimento nella pubblica amministrazione esiste già da molto tempo. Non occorre aspettare che entri in vigore la «riforma Madia» della pubblica amministrazione per introdurlo, né rimandare alla contrattazione nazionale collettiva. È esattamente dalla prima tornata contrattuale successiva alla «privatizzazione» del rapporto di lavoro pubblico (dovuta al dlgs 29/1993, poi trasfuso nel dlgs 165/2001) che il licenziamento con preavviso per scarso rendimento è regolato dai contratti nazionali collettivi. Nel comparto regioni enti locali, fu disciplinato dal Ccnl 6 luglio 1995, all’articolo 25, comma 6, lettera e), nell’ambito del «codice disciplinare» integrato in quel contratto. Oggi, la medesima fattispecie del licenziamento disciplinare con preavviso per scarso rendimento è regolata dal Ccnl 11 aprile 2008, all’articolo 3, comma 7, lettera e), ai sensi del quale costituisce causa di licenziamento la «continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio». L’insufficiente rendimento è, in ogni caso, fonte dell’applicazione delle sanzioni disciplinari fino alla multa o alla sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione, se di minore gravità. Non bastasse la vigenza quasi ventennale della disciplina contrattuale dello scarso rendimento, la riforma Brunetta, il dlgs 150/2009 ha reso anche norma di legge il licenziamento dovuto all’accertamento di insufficiente produttività e capacità del lavoratore pubblico, introducendo nel dlgs 165/2001, l’articolo 55-quater, comma 2. Tale disposizione prevede che «il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni le- gislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54». È, dunque, da considerare priva di qualsiasi fondamento la teoria, proposta in questi giorni anche dai sindacati, secondo la quale nella pubblica amministrazione non si possa licenziare i dipendenti “fannulloni” e che allo scopo occorra attendere una norma di legge ad hoc, oppure attendere che la norma introdotta dalla riforma Brunetta sia attuata dai contratti collettivi. Si è visto che la contrattazione collettiva vigente prima ancora del dlgs 150/2009 disciplina, e da tempo, il licenziamento per scarso rendimento. Il dlgs 150/2009 ha precisato che esso può essere cagionato in particolare dalla ripetuta insufficiente valutazione, secondo i sistemi previsti dalla normativa vigente. La contrattazione collettiva non è assolutamente condizione per l’applicazione del licenziamento, ma solo una delle fonti dalle quali è possibile ricavare le obbligazioni lavorative violate, poste a fondamento del licenziamento del dipendente. Trattandosi di licenziamento disciplinare, non si vede la ragione per la quale ad esso non dovrebbero applicarsi le modifiche alla disciplina di tutela dai licenziamenti illegittimi, posto che il Jobs Act lascia la reintegra nel posto di lavoro come rimedio proprio ai licenziamenti disciplinari. Non sarebbe comprensibile, del resto, perché per i lavoratori del privato vigerebbe l’inversione dell’onere della prova dell’insussistenza del fatto, mentre per i lavoratori pubblici (se non si applicasse la riforma, come sostengono alcuni) no. Luigi Oliveri
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