Schema del_adozione variante 21

OGGETTO: Adozione variante al Piano Regolatore Generale Comunale (Variante n. 21)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA
Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio
Gestione del Territorio
RICORDATO CHE:
il Comune di Morsano al Tagliamento è dotato di Piano Regolatore Generale approvato
con D.P.G.R. 0235/Pres di data 15.07.1997 (Variante generale n°3) e successive n. 5 varianti la
cui ultima (Variante n. 8), costituente revisione dei vincoli espropriativi e procedurali, approvata
con atto consiliare n. 21 del 11.07.2005 e confermata con deliberazione della giunta regionale
n. 2814 del 28.10.2005, è entrata in vigore il 24.11.2005;
la predetta variante n. 8 ha anche i contenuti di variante di cui al comma 3 dell’art. 5
della L.R. 42/96 così come sostituito dall’art. 10 della L.R. 13/98;
con deliberazione consigliare n. 22 del 18.12.2006 è stata approvata ai sensi dell’articolo
32 comma 7 della L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 9 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in vigore
il 22.03.2007;
con deliberazione consigliare n. 13 del 14.06.2007 è stata approvata ai sensi dell’articolo
32 comma 7 della L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 10 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in
vigore il 03.04.2008;
con deliberazione consigliare n. 30 del 27.12.2007 è stata approvata ai sensi dell’articolo
32 comma 6 della L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 11 al P.R.G.C. riguardante il recepimento del
Piano Locale della Viabilità e del Trasporto ciclistico e che la stessa è entrata in vigore il
14.02.2008;
con deliberazione consigliare n. 25 del 23.08.2008 è stata approvata ai sensi dell’articolo
63 comma 1 della L.R. 5/07 e relativo regolamento di attuazione la variante n. 12 al P.R.G.C. e
che la stessa è entrata in vigore il 06.11.2008;
con deliberazione consigliare n. 10 del 21.02.2009 è stata approvata ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 63 comma 1 della L.R. 5/07 e dell’articolo 32 comma 7 della
L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 13 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in vigore il 21.05.2009;
con deliberazione consigliare n. 15 del 02.05.2009 è stata approvata ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 63 comma 1 della L.R. 5/07 e dell’articolo 32 bis comma 4 della
L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 14 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in vigore il 09.07.2009;
con deliberazione consigliare n. 15 del 11.07.2011 è stata approvata ai sensi dell’articolo
17 comma 7 del DPReg. 086/Pres/2008 la Variante n. 15 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in
vigore il 11.08.2011;
con deliberazione consigliare n. 5 del 27.04.2012 è stata approvata ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 63 comma 1 della L.R. 5/07 e dell’articolo 32 comma 7 della
L.R. 52/91 e s.m.i. la variante n. 17 (variante di revisione dei vincoli) al P.R.G.C. e che la stessa è
entrata in vigore il 29.11.2012;
con deliberazione consigliare n. 2 del 22.04.2013 è stata approvata ai sensi dell’art. 17
comma 7 del DPReg 086/Pres/2008 la variante n. 18 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in
vigore il 09.05.2013;
con deliberazione consigliare n. 21 del 22 ottobre 2012 l’amministrazione comunale ha
impartito le direttive necessarie per apportare dei correttivi allo strumento urbanistico vigente e
contestualmente introdotto delle norme di salvaguardia ai sensi dell’art. 63 ter della L.R. 5/07;
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con deliberazione consigliare n. 8 del 02.08.2013 è stata approvata ai sensi dell’art. 17
comma 7 del DPReg 086/Pres/2008 la variante n. 20 al P.R.G.C. e che la stessa è entrata in
vigore il 22.08.2013;
la variante classificata con il n. 16 è stata conglobata nella variante n. 17 mentre quella
classificata con il n. 19 è stata conglobata nella variante in oggetto;
con la variante n. 9, approvata con deliberazione consigliare n. 22 del 18.12.2006 sono
stati introdotti ulteriori vincoli espropriativi rispetto alla variante n. 8 e che gli stessi, essendo
ancora validi al momento della redazione della variante n. 17 (variante di revisione dei vincoli)
devono essere ora reiterati e/o eliminati;
Per quanto sopra l’Amministrazione Comunale intende procedere alla revisione dei
vincoli espropriativi e procedurali introdotti con la variante n. 9 al P.R.G.C. nonché adeguare lo
strumento urbanistico al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle
merci e della logistica (PRITMML), modificare la classificazione di alcune aree, introdurre la
presenza di sito archeologico come da precisa richiesta della Soprintendenza nonché
perfezionare le norme di attuazione, con la finalità di dare risposta alle trasformazioni del
territorio (anche per favorire gli investimenti) e recepire le recenti innovazioni normative;
a tal fine con determinazione del Responsabile del Servizio n. 156 del 20.08.2013 è stata
individuata nella Società ARCHIUR Srl con sede in Udine Via Roma n. 50 (legalmente
rappresentata dall’arch. MAURO Giovanni nato a Varmo il 14.09.1950 e residente a Udine Via
Percotto civ. 4) il professionista a cui affidare l’incarico per la redazione della variante al
P.R.G.C. di cui all’allinea precedente;
in data 28.08.2013 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico con la Società ARCHIUR Srl
legalmente rappresentata dall’arch. MAURO Giovanni per la redazione della variante al
P.R.G.C. in parola;
con nota assunta al protocollo generale del Comune al nr. 6946 in data 25.09.2013, la
Società ARCHIUR Srl procedeva al deposito della bozza di variante e a seguito di vari incontri
con l’Amministrazione Comunale in data 20.11.2013 depositava gli elaborati di variante
definitivi, a firma dell’arch. Federico ROSSO e dell’arch. Gabriele Velcich, costituiti da:
- A) RELAZIONE B) ZONIZZAZIONE;
- MODIFICHE;
- NORME DI ATTUAZIONE;
- VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DI INCIDENZA SU SIC/ZPS;
- V.A.S. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’;
con nota prot. 8403 del 28.11.2013 veniva richiesto all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
Friuli Occidentale parere di competenza in relazione a quanto previsto dall’art. 230 del R.D.
1265/34;
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, con nota Prot. 64776/ISP del
11.12.2013 assunta al protocollo generale del comune al nr. 8919 in data 19.12.2013,
comunicava il proprio parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario;
Con nota prot. 8095 del 18.11.2013 veniva richiesto alla Direzione Regionale Ambiente e
Lavori Pubblici – Servizio Geologico - parere di competenza in relazione a quanto previsto dalla
L.R. 27/88 e dalla L.R. 16/09;
La Direzione Centrale dell’Ambiente, Energia e Politiche per la montagna – Servizio
Geologico –, con nota Prot. 0001503/P-/ del 21.01.2014 (Parere n. 05/2014) assunta al protocollo
generale del comune al nr. 581 in data 23.01.2014, comunicava il proprio parere favorevole
sulla variante urbanistica n. 21 al P.R.G.C. con le seguenti prescrizioni:
1. Negli interventi edificatori che ricadono nelle aree che rientrano in zona P1 del PAI del
fiume Tagliamento, non possono essere realizzati gli scantinati;
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2. Nelle zone di “pertinenza fluviale” è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento
edificatorio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 delle vigenti norme tecniche di
attuazione del PAI Tagliamento;
3. Nelle aree soggette ad allagamento o esondazione con lama d’acqua inferiore a 40
cm, così come definite nella Carta della Zonizzazione geologico tecnica e delle
pericolosità naturali, non si possono realizzare scantinati ed il piano di calpestio dei
fabbricati deve essere collocato ad almeno 60 cm dal piano di campagna;
sulla scorta dei suddetti pareri, con nota assunta al protocollo generale del Comune al
nr. 812 in data 31.01.2014, la Società ARCHIUR Srl procedeva al deposito di nuovi elaborati di
variante in sostituzione di quelli depositati in data 20.11.2013 limitatamente a:
- Norme di Attuazione;
opportunamente modificati/integrati per recepire le osservazioni pervenute dalla
Direzione Centrale dell’Ambiente, Energia e Politiche per la montagna – Servizio Geologico –;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTO il progetto definitivo di variante, redatto dalla Società ARCHIUR Srl di Udine con
elaborati a firma dell’arch. Federico ROSSO e dell’arch. Gabriele Velcich, costituiti da:
- A) RELAZIONE B) ZONIZZAZIONE;
- MODIFICHE;
- NORME DI ATTUAZIONE;
- VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DI INCIDENZA SU SIC/ZPS;
- V.A.S. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’;
VISTO che il progetto di variante sostanzialmente prevede:
la unificazione negli elaborati generali delle varianti puntuali n. 15, n. 18 e n. 20;
la revisione di otto vincoli espropriativi decaduti;
l’individuazione di due nuove limitate zone per servizi ed attrezzature collettive, e
declassificazione di una piccola zona già così classificata;
la riclassificazione di una zona per servizi ed attrezzature collettive (parcheggio);
l’individuazione di un sito di interesse archeologico;
previsione di riuso di un edificio agricolo;
la revisione della classificazione di due aree volta a riconoscere lo stato di viabilità;
un adeguamento e perfezionamento delle norme di attuazione;
VISTO che la variante in argomento, sulla scorta delle analisi e considerazioni contenute
nella “Verifica della significatività di incidenza su SIC/ZPS” a firma dell’arch. Gabriele Velcich,
NON COMPORTA incidenza significativa sul sito di importanza comunitaria denominato “Bosco
di golena del Torreano” – IT 3320030 –;
VISTO che la variante non interessa direttamente beni culturali di cui al D.Lgs. 42/04,
parte seconda titolo I capo I;
VISTO che la variante interessa direttamente beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04
parte terza titolo I capo II;
VISTO che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di
cui al comma 6 dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica, non
risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato e della Regione nonché degli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono
speciali funzioni di pianificazione territoriale;
VISTO che i contenuti della variante in argomento non contrastano con il P.T.R.;
VISTO che i contenuti della variante in argomento non rientrano nei limiti di flessibilità
indicati nella relazione al Piano regolatore vigente;
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VISTO che il progetto di variante risponde alle direttive di formazione di cui alla citata
deliberazione consigliare n. 21 del 22 ottobre 2012 e gli elaborati predisposti idonei alle esigenze
di questa Amministrazione;
VISTO che la variante in parola rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 63 bis della
L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i.;
ACCERTATO che la Variante al P.R.G.C. in esame assume il n. 21;
RICORDATO CHE:
l’art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale”
della L.R. 16/08 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”
prevede che per le varianti agli strumenti urbanistici, sia la Giunta Comunale l’autorità
competente a valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione della variante possano avere
effetti significativi sull’ambiente;
con deliberazione della giunta comunale nr. 123 del 25 novembre 2013 è stata
approvata, in via preliminare, la Verifica di Assoggettabilità redatto dal dott. VELCICH Gabriele
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 16/2008 nonché individuati i
soggetti competenti in materia ambientale a cui inviare il Rapporto medesimo;
che la suddetta Verifica di Assoggettabilità escludeva l’assoggettabilità della variante in
argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:
- le modifiche introdotte dalla variante n. 21 al P.R.G.C. alla strumentazione urbanistica
vigente non hanno interazioni negative con le componenti ambientali in quanto la
variante apporta modifiche qualitativamente e quantitativamente prive di impatti
ambientali negativi a breve e lungo termine. Date entità e caratteristiche delle
modifiche, che non inducono evidenze di emissioni, aumento di produttività agricola o
industriale, o altri tipi di consumi, emissioni e interferenze con l’ecosistema, non vengono
previsti significativi impatti ambientali tali da prevedere il processo completo di VAS;
con nota Prot. 8402 del 28.11.2013 si è provveduto a trasmettere, all’ARPA – Direzione
Tecnico Scientifica – Ufficio VAS – e all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, la
Verifica di Assoggettabilità inerente la variante fissando in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il termine per l’emissione dell’eventuale
parere;
la richiesta è stata ricevuta dagli Enti sopramenzionati rispettivamente il 03.12.2013 ed il
29.11.2013 e pertanto il termine ultimo per l’emissione del parere erano le giornate del
03.01.2014 e 29.12.2013;
l’ARPA con nota Prot. 8718 del 16.12.2013 comunicava, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.
152/06 e s.m.i., la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
della variante n. 21 al P.R.G.C.;
l’Azienda sanitaria con nota Prot. 64779/ISP/DP del 11.12.2013 comunicava la non
necessità di eseguire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
con deliberazione della giunta comunale nr. 4 del 13 gennaio 2014, è stata approvata,
in via definitiva, la Verifica di Assoggettabilità redatto dal dott. VELCICH Gabriele ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 16/2008, dando atto, nel contempo,
che la variante in argomento è esclusa dall’assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica nonché dichiarato concluso ogni procedimento in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
VISTA la L.R. n. 5/07 e s.m.i. e il relativo regolamento di attuazione della parte urbanistica
di cui al DPReg 086/Pres/2008;
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RITENUTI gli elaborati predisposti idonei alle esigenze di questa Amministrazione e
meritevoli di approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri previsti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che lo schema della presente proposta di deliberazione è stato pubblicato,
unitamente a tutti gli allegati, nel sito internet del Comune – Sezione “Amministrazione
Trasparente” - in conformità a quanto previsto dall’art. 39 comma 1 lett. b) del decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a far data dal 31.01.2014;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
DELIBERA
1. di adottare ai sensi dell’art. 63 bis comma 9 della L.R. 5/07 e s.m.i. la variante n. 21 al
P.R.G.C. così come redatta dalla Società ARCHIUR Srl di Udine con elaborati a firma
dell’arch. Federico ROSSO e dell’arch. Gabriele Velcich;
2. di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al P.R.G.C. e parte integrante e
contestuale della presente deliberazione, i seguenti elaborati progettuali:
RELAZIONE B) ZONIZZAZIONE;
MODIFICHE;
NORME DI ATTUAZIONE;
VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DI INCIDENZA SU SIC/ZPS;
V.A.S. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’;
3. di dare atto che sulla scorta delle analisi e considerazioni contenute nella “Verifica della
significatività di incidenza su SIC/ZPS” redatta dall’arch. Gabriele Velcich, la variante NON
COMPORTA incidenza significativa sul sito di importanza comunitaria denominato “Bosco di
golena del Torreano” – IT 3320030 –;
4. di prendere atto che sulla scorta di quanto riportato nella deliberazione della Giunta
Comunale nr. 4 del 13 gennaio 2014 la variante in argomento è esclusa dall’assoggettabilità
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
5. di precisare che la variante in argomento seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di
cui all’art. 63 bis della L.R. n. 5/07 e s.m.i.;
6. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Gestione del Territorio – di
sovrintendere a tutti gli adempimenti di competenza conseguenti al presente
provvedimento;
7. con separata, unanime e favorevole votazione, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11/12/2003;
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
del Servizio Gestione del Territorio
Nicodemo per.ed. Maurizio
____________________________
REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
_____________________________
DELIBERAZIONE
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Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art.49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO l’art.48 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano nelle forme di legge:
Presenti: n. ____ assenti: n. _____ votanti: n. _____
voti favorevoli: n. ______ (_____________________) voti contrari: n. ______ (_____________________)
astenuti: n. ______ (_____________________)
DELIBERA
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