Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 SC-06-587/EA 35 ALLE IMPRESE AI CONSULENTI DEL LAVORO LORO INDIRIZZI Bergamo, 26 gennaio 2015 Prot. Nr. 20/2015/GC/ep Oggetto: contribuzione contrattuale a PREVEDI: novità dal 1 gennaio 2015. PREMESSA L’art. 97 del CCNL Edili Industria, modificato a seguito del rinnovo contrattuale del 1 luglio 2014 e reso operativo con il successivo accordo del 18 novembre 2014, prevede che dal 1 gennaio 2015 le imprese debbano versare al fondo PREVEDI un “contributo contrattuale” mensile a favore dei lavoratori. Il contributo deve essere versato sia per i dipendenti (operai/impiegati) già associati al fondo PREVEDI (per i quali tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie), sia per i dipendenti (operai/impiegati) NON ancora associati a PREVEDI, per i quali il versamento determina l’iscrizione al fondo1. Il contributo è obbligatorio per tutto il periodo nel quale il lavoratore rimane soggetto al CCNL Edili Industria. 1. LE QUOTE PER GLI OPERAI E PER GLI APPRENDISTI OPERAI Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Di seguito riportiamo la tabella degli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo previsto dal CCNL Edile Industria. Livelli A O4 - C4 - D6 O3 - C3 - D5 O2 - C2 - D4 O1 - D3 Parametri B 140 130 117 100 Riparametrazione per livelli C 11,20 10,40 9,36 8,00 Maggiorazione 18,5% D = C x 18,5% 2,072000 1,924000 1,731600 1,480000 Totale E = C+D 13,272000 12,324000 11,091600 9,480000 Valori orari E / 173 0,0767 0,0712 0,0641 0,0548 L’importo di ciascun lavoratore verrà calcolato automaticamente dal M.U.T. sulla base della qualifica e delle ore ordinarie indicate, e verrà esposto con due decimali nella casella denominata Prevedi Contrib. Contrattuale. Contrariamente agli altri importi denunciati, il contributo contrattuale non viene arrotondato all’euro. Pur essendo totalmente a carico del datore di lavoro, il contributo contrattuale NON sarà oggetto di rimborso da parte della Cassa Edile di Bergamo. Per gli apprendisti siamo in attesa che le Parti Sociali ci forniscano le indicazioni relative alla determinazione del contributo contrattuale. 1 Ulteriori impegni contributivi possono essere assunti solo in presenza di una esplicita e autonoma decisione dei lavoratori interessati CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA – BERGAMO 24068 SERIATE Via Locatelli, 15 Tel. 035 242 289 Fax 035 235 073 [email protected] www.cassaedilebg.it C.F. 80027670167 Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 SC-06-587/EA 35 2. LE QUOTE PER GLI IMPIEGATI E PER GLI APPRENDISTI IMPIEGATI Per questa categoria di dipendenti sono necessarie alcune specifiche: 2.1 impiegati e apprendisti impiegati GIÀ ASSOCIATI a PREVEDI alla data del 31/12/2014: per questa categoria di lavoratori esiste già un’anagrafica. Sarà necessario specificare il livello dell’impiegato ed eventualmente il relativo profilo orario nel campo situazione lavoratore (se si tratta di dipendente part time) sulla base della tabella sotto riportata. La mancata indicazione della qualifica durante la compilazione del MUT comporterà errore bloccante; 2.2. impiegati e apprendisti impiegati NON ASSOCIATI a PREVEDI alla data del 31/12/2014: per questa categoria di lavoratori sarà necessario compilare l’anagrafica come se si inserisse un nuovo lavoratore, precisandone la qualifica, il profilo orario e la data di assunzione; 2.3 imprese che impiegano solo lavoratori inquadrati con il CCNL Edili Industria come IMPIEGATI (sia amministrativi che tecnici): queste imprese, per ottemperare all’obbligo contrattuale del versamento della quota al Fondo PREVEDI, possono decidere se fare riferimento direttamente al Fondo PREVEDI, inviando una mail all’indirizzo [email protected] e specificando nell’oggetto della comunicazione “richiesta istruzione per contribuzione contrattuale a PREVEDI”, oppure avvalersi della Cassa Edile Bergamo (in questo caso sarà necessario iscrivere l’impresa secondo le consuete modalità). Di seguito riportiamo la tabella degli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo previsto dal CCNL Edile Industria. Livelli 7 6 5 4 3 2 1 Categoria Quadri e prima categoria super Prima categoria Seconda categoria Quarto livello Terza categoria Quarta categoria Quarta categoria I°impiego Parametri 200 180 150 140 130 117 100 Riparametrazione per livelli 16,00 14,40 12,00 11,20 10,40 9,36 8,00 Per i lavoratori impiegati CCNL Edili Industria, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. L’importo di ciascun impiegato verrà calcolato automaticamente dal M.U.T. sulla base del solo livello (attualmente non è prevista, infatti, alcuna riduzione dell’importo in funzione del profilo orario), e verrà esposto con due decimali nella casella denominata Prevedi Contrib. Contrattuale. Contrariamente agli altri importi denunciati, il contributo contrattuale non viene arrotondato all’euro. 3. IL PROFILO CONTRIBUTIVO E FISCALE E LA RILEVANZA DEL VERSAMENTO AI FINI DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 3.1 Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare e, di conseguenza, anche sul contributo contrattuale, è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto dalla normativa vigente nella misura del 10 per cento, in luogo della contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro. 3.2 Si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA – BERGAMO 24068 SERIATE Via Locatelli, 15 Tel. 035 242 289 Fax 035 235 073 [email protected] www.cassaedilebg.it C.F. 80027670167 Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 SC-06-587/EA 35 3.3 Le parti sociali, con la sottoscrizione dell’accordo del 18 novembre 2014, hanno stabilito che “la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili”. Compete dunque alle Casse Edili la vigilanza sulla regolarità contributiva delle imprese, anche per quanto riguarda il Fondo PREVEDI. 4. ESEMPIO Per chiarire i contenuti esposti, si propone un esempio di compilazione del M.U.T. per un lavoratore (operaio/impiegato) con la sola adesione contrattuale. Si sottolinea che una compilazione effettuata in maniera diversa/incompleta da quella riportata nell’esempio, comporta errore bloccante. È quindi importante seguire con attenzione e con puntualità le istruzioni indicate. Per approfondimenti è possibile accedere al sito www.prevedi.it; gli uffici della Cassa Edile sono comunque a completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordialmente Il Direttore Giuseppe Carbone CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA – BERGAMO 24068 SERIATE Via Locatelli, 15 Tel. 035 242 289 Fax 035 235 073 [email protected] www.cassaedilebg.it C.F. 80027670167
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