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OSRA
Codici tributo per lo scomputo delle ritenute in F24
12/02/2015
Pubblicazione della Risoluzione del 10 febbraio 2015, n.13/E
Il Decreto semplificazioni ha stabilito che il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di
ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alle somme dovute, ha facoltà di scomputare l'eccedenza
dai versamenti successivi e che, a partire dal periodo d’imposta 2015, detto scomputo di ritenute può
avvenire esclusivamente tramite il modello F24.
Con la Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate aveva preannunciato che sarebbero
stati forniti i codici tributo da utilizzare per gli scomputi in F24. Con la Risoluzione del 10 febbraio 2015,
n.13/E, sono stati forniti i codici tributo utilizzabili.
In mancanza di anticipazioni chiare ed esaustive sull’argomento, non è stato possibile programmare gli
interventi sui software e fornire la gestione automatizzata degli scomputi in F24 per la scadenza del
16 febbraio.
L’aggiornamento del software sarà distribuito per la scadenza del 16 marzo 2015. In ogni caso, l’utente
che intende recuperare eventuali crediti già con la delega del 16 febbraio, può inserire manualmente i
nuovi codici tributo nella colonna importi a credito del Modello F24.
Lo scomputo in F24 deve essere effettuato rispettando, in ogni caso, il limite del monte ritenute
disponibile nel mese.
È possibile utilizzare in delega i nuovi codici tributo, previo inserimento nella specifica tabella presente
nella scelta “84-12. Tabella tributi esatt.” collegandoli al gruppo 99. Tuttavia, in mancanza di
indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, consigliamo di effettuare le compensazioni con i nuovi
codici tributo esponendo, sullo stesso foglio delega, debiti e crediti da ritenute.
Le tipologie di tributo pubblicate con la citata Risoluzione riguardano:
 Art.15, comma 1, lettera a): le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai
professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui
è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997;
 Art.15, comma 1, lettera b): in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono
scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
 Credito per famiglie numerose e per canoni di locazione.
In particolare, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Modello F24, le somme
rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.175 del
2014, sono stati istituiti seguenti codici tributo:
 “1631” (Erario) denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto
d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art.15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.175/2014;
 - “3796” (Regioni) denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal
sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art.15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.175/2014;
 “3797” (Imu e altri tributi locali) denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF
rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art.15, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n.175/2014”.
Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Modello F24, le eccedenze di
versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell’art.15, comma 1,
lettera b), del Decreto Legislativo n.175 del 2014, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di
fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono stati istituiti seguenti codici tributo:
 “1627” (Erario) denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e
assimilati - art.15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n.175/2014”;
Nota informativa
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“1628” (Erario) denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi - art.15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n.175/2014”;
“1629” (Erario) denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di
imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art.15, c. 1, lett. b) D.Lgs.
n.175/2014”;
“1669” (Regioni) denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF
trattenuta dal sostituto d’imposta - art.15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n.175/2014”;
“1671” (Imu e altri tributi locali) denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale
all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art.15, c.1, lett. b) D.Lgs. n.175/2014”.
Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Modello F24, il credito per famiglie
numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le
ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all’art.4,
comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n.457, sono stati istituiti seguenti codici tributo:
 “1632” (Erario) denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta
di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”;
 “1633” (Erario) denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto
d’imposta di cui all’art.16, c.1-sexies, del TUIR”;
 “1634” (Erario) denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al
personale di cui all’art.4, c.1, D.L. n.457/1997”.
Non è più utilizzabile a credito, tra gli altri, il codice “1713” (saldo imposta sostitutiva sulle
rivalutazioni TFR). In alternativa, è possibile utilizzare il codice “6781” o il nuovo codice “1627”.
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