Circolare n° 34 del 9 Febbraio 2015. Libera professione

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
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Prot. n° 120
Salerno, lì 9 Febbraio 2015
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 34/2015. Libera professione.
Semplificazioni fiscali: il 730 precompilato e l'esonero dalla dichiarazione
di successione.
Semplificazione Fiscale - Dichiarazione dei Redditi Precompilata.
Colleghi,
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che il D.Lgs. 21 Novembre 2014, n. 175
(c.d. «Decreto semplificazioni») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 Novembre 2014, n.
277 - contiene numerose disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione
dell'art. 7 della Legge n. 23 dell'11 Marzo 2014 (c.d. «Legge delega fiscale»).
Ad eccezione di alcune norme per le quali è prevista una differente decorrenza, le
nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 13 Dicembre 2014.
Più in particolare il provvedimento - composto da sei capi e 37 articoli - contiene norme
di semplificazione relative alle persone fisiche (capo I), ai rimborsi fiscali e alle società (capi II
e III), alla fiscalità internazionale (capo IV) alla eliminazione di adempimenti superflui (capo
V) nonché semplificazioni e coordinamenti normativi (capo VI).
Tra le numerose misure di particolare interesse sono il tanto atteso 730 precompilato, le
semplificazioni nei rimborsi I.V.A., l’innalzamento del limite di esonero della presentazione
della dichiarazione di successione, l’innalzamento del limite di detraibilità per gli acquisti
di omaggi non rientranti nell’attività di impresa, l’iscrizione immediata all’archivio VIES,
l’allineamento dei criteri per identificazione prima casa ai fini I.V.A. e ai fini dell’imposta di
registro, l’obbligo di invio dei dati contenuti nelle lettere d’intento che non ricade più sul
fornitore, ma sull’esportatore abituale, l’aumento da €uro 500,00 ad €uro 10.000,00 della
soglia di esonero delle operazioni da includere nella Comunicazione black list.
Si illustrano, di seguito, le disposizioni più rilevanti contenute nel decreto semplificazioni.
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PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA – Mod 730
L’art. 1 del decreto in commento dispone che, a decorrere dallo scorso 1° Gennaio
2015, l’Agenzia delle entrate dovrà inviare entro il 15 Aprile di ciascun anno ai titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi
prodotti nell’anno precedente.
Da tale data e sino al 7 Luglio sarà dunque possibile visionare personalmente ovvero
tramite sostituto d’imposta o delegando un CAF o intermediario, la propria dichiarazione così
come risulta dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.
Il decreto stabilisce che il modello 730 precompilato potrà essere lavorato
esclusivamente da Dottori Commercialisti, CAF e Consulenti Del Lavoro.
Non saranno dunque più abilitati alle dichiarazioni precompilate i Tributaristi, i Ragionieri
abilitati, i Geometri e Periti Agrari fiscalisti e i centri elaborazioni dati.
Va da sé che ciascun soggetto passivo d'imposta ha la facoltà di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
I soggetti beneficiari
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei soggetti:
• che hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi;
• che hanno principali redditi aggiuntivi composti da redditi fondiari;
• che detraggono e deducono le spese più comuni (mutui, assicurazioni, spese
mediche, ecc.).
Trattasi, come può evincersi, non solo di soggetti che hanno presentato il modello 730
nel 2013, ma anche di quelli che, pur avendo presentato il modello Unico 2014 possono
essere annoverati tra i contribuenti che posseggono i requisiti per la predisposizione del
modello 730.
Sono inoltre interessati i contribuenti per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso la
certificazione unica (il "vecchio" modello CUD) per i redditi conseguiti nel 2014 e quelli per i
quali la dichiarazione precedente è stata liquidata.
Appare evidente che non saranno coinvolti tutti coloro che, ex Lege, non possono
presentare il mod. 730, in primo luogo, i titolari di partita I.V.A..
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I nuovi termini
Le nuove disposizioni comportano una rimodulazione delle scadenze che devono
essere scaglionate e «improrogabili» (sono infatti previste sanzioni elevate per chi non
trasmette i dati).
L’art. 3 del decreto in commento dispone che entro il 28 Febbraio i soggetti che erogano
mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche
complementari, devono trasmettere, all'Agenzia dell’entrate, per ciascun soggetto, una
comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.
Il decreto prevede una sanzione pecuniaria di 100 €uro per ogni omessa, tardiva o
errata trasmissione. L'invio di tali dati ed elementi da parte dei sostituti d'imposta avverrà
successivamente dal periodo d’imposta che verrà individuato da «uno o più provvedimenti»
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’art. 4 dispone, infine, che entro il 7 Luglio deve essere presentato il modello 730 sia
precompilato (con o senza modifiche) che compilato in via autonoma.
Si applicano le sanzioni per omessa, tardiva errata presentazione delle dichiarazioni.
Spese dei professionisti
L’art. 10 del decreto interviene sull’art. 54 del T.U.I.R. 22 Dicembre 1986, n. 917,
stabilendo che dal periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2015, le spese per prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e pertanto non sono
più deducibili dal reddito di lavoro autonomo atteso che le spese, è opportuno ribadirlo, sono
sostenute direttamente dal cliente.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di Successione che, ai sensi dell’art.
11 del D.Lgs. 175 del 2014, non dovrà più essere presentata se l’eredità è devoluta al
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coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius e l’attivo ereditario, se non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari, abbia un valore non superiore a 100.000,00 €uro (dagli
attuali 25.822,00 €uro).
È stata inoltre introdotta la possibilità di autocertificare ex D.P.R. n. 445/2000
l’autenticità:
• degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
• dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale
accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
• dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lett.
b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lett. c) dello stesso articolo e
comma;
• degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
• dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e
detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
L’Agenzia delle entrate è comunque legittimata a richiedere i documenti in originale o in
copia autentica.
Spese per la riqualificazione energetica degli edifici
L’art. 12 del provvedimento prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto (13
Dicembre 2014) non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le spese
sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione
I.R.P.E.F. del 65 per cento sempreché i lavori proseguano per più periodi di imposta.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI
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