COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] Prot. n° 390 Salerno, lì 8 Aprile 2015 A tutti gli iscritti all’Albo e nell’Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n° 74/2015. Libera professione. L'assicurazione professionale del Perito Agrario (o professionista) e le clausole ''claims made'' Claims Made - Assicurazione Professionale - Perito Agrario (o professionista). Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che dal 15 Agosto 2013 è stato imposto l’obbligo di assicurazione per tutte le professioni (D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137), e tra queste anche i Periti Agrari. In particolare la legge professionale, prevede in capo ai Periti Agrari l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Non molti però sanno che nei contratti assicurativi per la responsabilità professionale sono contenute le cosiddette clausole claims made (a denunzia o richiesta fatta). Tali clausole subordinano la copertura assicurativa al fatto che il sinistro sia stato denunziato al proprio assicuratore nel periodo di vigenza del contratto. In altre parole, non rileva il momento in cui si è verificato l’evento (ad esempio l’errore professionale) ma quello della denunzia del fatto. Pertanto, se viene formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell’assicurato quando la vigenza del contratto è conclusa, il professionista risulterà scevro di copertura assicurativa. In altri termini, le clausole claims made, presenti in praticamente tutte le polizze per la responsabilità professionale, determinano uno spostamento del rischio dall’evento di danno alla denuncia dello stesso. ____________________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] Tali clausole garantiscono l’assicurato per eventuali fatti di danno verificatisi, a sua insaputa, prima della conclusione del contratto. Il vantaggio è indubbio, soprattutto per i rapporti di prestazione d’opera, ove può trascorrere molto tempo tra la commissione dell’illecito e la sua scoperta. Nondimeno le clausole in parola presentano delle insidie per il Perito Agrario (o il professionista) assicurato. Infatti, se il sinistro si verifica durante la vigenza della polizza ma la richiesta risarcitoria viene formulata a contratto risolto, il professionista risulta privo di copertura assicurativa. Per comprendere appieno la problematica occorre approfondire la natura delle clausole “a richiesta”. Esse derogano alla disciplina codicistica in tema di contratto di assicurazione. L’art. 1917 c. 1 c.c., infatti, dispone che “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto […]”. Per accertare la validità delle suddette clausole occorre stabilire se l’art. 1917 c. 1 c.c. abbia natura dispositiva o imperativa. Dottrina e giurisprudenza sul punto sono divise. La Corte di Cassazione si è espressa più volte In estrema sintesi si ripercorrono di seguito i diversi orientamenti giurisprudenziali. In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al citato principio contenuto nell’art. 1917 c. 1. c.c.. In tal senso si era espresso il Tribunale di Bologna con la sent. 3318/2002 e, più recentemente, il Tribunale di Genova. In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005 sostenendo che un contratto di assicurazione comprendente le clausole claims made debba considerarsi atipico, in quanto sposta l’alea dal fatto alla richiesta risarcitoria. L’evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno ma la richiesta risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell’art. 1917 c.c. ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti. ____________________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] Le clausole de quibus sono valide in virtù del principio di autonomia contrattuale e del principio di meritevolezza (art. 1322 c.c.). In ultimo, la Corte di Cassazione nel 2014 ha ribadito la validità delle clausole claims made: esse rendono oggetto di risarcimento un evento verificatosi in epoca anteriore rispetto alla conclusione del contratto, purché il risarcimento sia chiesto nel periodo di vigenza dell’assicurazione stessa. Nondimeno, in via indentale, la Suprema Corte si è soffermata a discutere della loro validità nel caso in cui il sinistro si sia verificato durante la vigenza del contratto e la domanda risarcitoria sia stata formulata dopo lo scioglimento del contratto. Escludere la copertura assicurativa in questo caso altererebbe il sinallagma contrattuale nonché il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo. Dunque tali clausole, secondo la Corte di Cassazione, sarebbero valide ma a dubbio di vessatorietà. A tal proposito si ricorda che l’assicurazione sulla responsabilità civile ha lo scopo di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalla pretesa risarcitoria del terzo danneggiato. La causa del contratto di assicurazione consiste nel trasferimento di un’alea economica dall’assicurato all’assicuratore. Il contratto di assicurazione, in quanto contratto per adesione, contiene le cosiddette condizioni generali di contratto alle quali di applicano gli art. 1341 e 1342 c.c. Le clausole claims made limitano la responsabilità dell’assicuratore a danno dell’assicurato. Secondo l’opinione prevalente, la vessatorietà non risiede tanto nella limitazione del rischio quanto nella limitazione della responsabilità dell’assicuratore, pertanto, al lume di quanto esposto, la natura vessatoria della clausola parrebbe macroscopica. Invero, la giurisprudenza di merito ha continuato a mostrarsi contraddittoria ed oscillante sia sulla validità della clausola de qua che sulla sua vessatorietà. In particolare, preme riportare la succitata sentenza del Tribunale di Genova, la quale sostiene la tesi della nullità argomentando che l’art. 1917 sia una norma imperativa, benché non rientri tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. elenca tra quelle inderogabili, la conseguenza è che le “clausole a richiesta” siano invalide per nullità della causa. ____________________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] In conclusione, mentre la validità delle clausole, nella giurisprudenza di legittimità, ormai pare assicurata, non è ancora stata risolta la questione della vessatorietà. La valutazione andrà fatta caso per caso, così come indicato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 7273/2013: “[…] la clausola è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.” L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI ____________________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
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