Circolare n° 74 dell`8 Aprile 2015. Libera professione. L

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
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Prot. n° 390
Salerno, lì 8 Aprile 2015
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 74/2015. Libera professione.
L'assicurazione professionale del Perito Agrario (o professionista) e le
clausole ''claims made''
Claims Made - Assicurazione Professionale - Perito Agrario (o
professionista).
Colleghi,
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che dal 15 Agosto 2013 è stato imposto
l’obbligo di assicurazione per tutte le professioni (D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137), e tra queste
anche i Periti Agrari.
In particolare la legge professionale, prevede in capo ai Periti Agrari l’obbligo di
stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione.
Non molti però sanno che nei contratti assicurativi per la responsabilità professionale
sono contenute le cosiddette clausole claims made (a denunzia o richiesta fatta).
Tali clausole subordinano la copertura assicurativa al fatto che il sinistro sia stato
denunziato al proprio assicuratore nel periodo di vigenza del contratto.
In altre parole, non rileva il momento in cui si è verificato l’evento (ad esempio l’errore
professionale) ma quello della denunzia del fatto.
Pertanto, se viene formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell’assicurato
quando la vigenza del contratto è conclusa, il professionista risulterà scevro di copertura
assicurativa.
In altri termini, le clausole claims made, presenti in praticamente tutte le polizze per la
responsabilità professionale, determinano uno spostamento del rischio dall’evento di danno
alla denuncia dello stesso.
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PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
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Tali clausole garantiscono l’assicurato per eventuali fatti di danno verificatisi, a sua
insaputa, prima della conclusione del contratto.
Il vantaggio è indubbio, soprattutto per i rapporti di prestazione d’opera, ove può
trascorrere molto tempo tra la commissione dell’illecito e la sua scoperta. Nondimeno le
clausole in parola presentano delle insidie per il Perito Agrario (o il professionista)
assicurato.
Infatti, se il sinistro si verifica durante la vigenza della polizza ma la richiesta risarcitoria
viene formulata a contratto risolto, il professionista risulta privo di copertura assicurativa.
Per comprendere appieno la problematica occorre approfondire la natura delle clausole
“a richiesta”.
Esse derogano alla disciplina codicistica in tema di contratto di assicurazione.
L’art. 1917 c. 1 c.c., infatti, dispone che “nell'assicurazione della responsabilità civile
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del
fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto […]”.
Per accertare la validità delle suddette clausole occorre stabilire se l’art. 1917 c. 1 c.c.
abbia natura dispositiva o imperativa. Dottrina e giurisprudenza sul punto sono divise.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte In estrema sintesi si ripercorrono di
seguito i diversi orientamenti giurisprudenziali.
In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al
citato principio contenuto nell’art. 1917 c. 1. c.c..
In tal senso si era espresso il Tribunale di Bologna con la sent. 3318/2002 e, più
recentemente, il Tribunale di Genova.
In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005 sostenendo che un
contratto di assicurazione comprendente le clausole claims made debba considerarsi
atipico, in quanto sposta l’alea dal fatto alla richiesta risarcitoria.
L’evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno ma la richiesta
risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell’art. 1917 c.c.
ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti.
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Le clausole de quibus sono valide in virtù del principio di autonomia contrattuale e del
principio di meritevolezza (art. 1322 c.c.).
In ultimo, la Corte di Cassazione nel 2014 ha ribadito la validità delle clausole claims
made: esse rendono oggetto di risarcimento un evento verificatosi in epoca anteriore rispetto
alla conclusione del contratto, purché il risarcimento sia chiesto nel periodo di vigenza
dell’assicurazione stessa.
Nondimeno, in via indentale, la Suprema Corte si è soffermata a discutere della loro
validità nel caso in cui il sinistro si sia verificato durante la vigenza del contratto e la domanda
risarcitoria sia stata formulata dopo lo scioglimento del contratto.
Escludere la copertura assicurativa in questo caso altererebbe il sinallagma contrattuale
nonché il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo.
Dunque tali clausole, secondo la Corte di Cassazione, sarebbero valide ma a dubbio di
vessatorietà.
A tal proposito si ricorda che l’assicurazione sulla responsabilità civile ha lo scopo di
tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalla pretesa risarcitoria del terzo danneggiato.
La causa del contratto di assicurazione consiste nel trasferimento di un’alea economica
dall’assicurato all’assicuratore. Il contratto di assicurazione, in quanto contratto per adesione,
contiene le cosiddette condizioni generali di contratto alle quali di applicano gli art. 1341 e
1342 c.c. Le clausole claims made limitano la responsabilità dell’assicuratore a danno
dell’assicurato.
Secondo l’opinione prevalente, la vessatorietà non risiede tanto nella limitazione del
rischio quanto nella limitazione della responsabilità dell’assicuratore, pertanto, al lume di
quanto esposto, la natura vessatoria della clausola parrebbe macroscopica.
Invero, la giurisprudenza di merito ha continuato a mostrarsi contraddittoria ed
oscillante sia sulla validità della clausola de qua che sulla sua vessatorietà.
In particolare, preme riportare la succitata sentenza del Tribunale di Genova, la quale
sostiene la tesi della nullità argomentando che l’art. 1917 sia una norma imperativa, benché
non rientri tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. elenca tra quelle inderogabili, la
conseguenza è che le “clausole a richiesta” siano invalide per nullità della causa.
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In conclusione, mentre la validità delle clausole, nella giurisprudenza di legittimità, ormai
pare assicurata, non è ancora stata risolta la questione della vessatorietà.
La valutazione andrà fatta caso per caso, così come indicato dalla Corte di Cassazione
nella sent. n. 7273/2013: “[…] la clausola è valida ed efficace, mentre spetta al giudice
stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria
ai sensi dell'art. 1341 c.c.”
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI
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