12 38 .Primo Piano STAMPA .LA SABATO 21 FEBBRAIO 2015 ANNOGIUDIZIARIO Polemica Bisagno 1 I giudici del Tar di Genova respingono le critiche sui tempi lunghi della giustizia, sostenendo che in media il primo giudizio matura in pochi mesi e l’appello entro 18 mesi 8 Mesi Il presidente della II sezione dice che sul caso Bisagno di Genova il tribunale si è espresso nei termini Tar, per la crisi calano i ricorsi sull’urbanistica In aumento invece quelli sugli appalti perchè le opere pubbliche sono l’unica fonte di guadagno MIRIANA REBAUDO SAVONA «Un servizio essenziale, per garantire alla collettività la correttezza dell’agire amministrativo» ben lontano dall’attuale «distorta visione della giustizia amministrativa» che la disegna «burocratica e occhiuta curatrice del cavillo» nonché «fonte di inceppamento di ogni iniziativa dell’amministrazione». L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 del Tar ligure (il Tribunale Amministrativo Regionale) ha fornito al presidente della II sezione Giuseppe Caruso, autore della relazione al posto del presidente del Tribunale Santi Balba, assente per malattia, l’occasione per levarsi più di un sassolino, replicando alle recenti polemiche di chi ha accusato proprio la magistratura amministrativa di aver bloccato lavori di fondamentale importanza; l’«affaire Bisagno», lo ha chiamato Caruso, precisando che in merito il Tar ha fornito una sentenza «chiara e completa in otto mesi» e, soprattutto, che nel frattempo 1.383 1.729 ricorsi sentenze Sono i nuovi casi sottoposti in un anno al Tribunale amministrativo regionale della sede di Genova Sono i provvedimenti emanati dal giudice di cui 233 in forma breve non era stata presa in considerazione alcuna «sospensiva» dei lavori. Detto ciò, lo stesso relatore ha ribadito a più riprese che compito del giudice amministrativo è proprio quello di dare «una risposta pronta ed efficace»: qualche mese per il primo grado e 14-18 mesi con la decisione finale in appello, «tempi ragionevoli per cui non si comprendono le proteste infastidite che spesso si levano». Un preambolo polemico prima di approdare alla statistica con una ulteriore chiosa: malgrado le carenze d’organico il numero delle pendenze non supera quello dei ricorsi (nel 2014 le pendenze erano 4.039 contro le 24.390 del 2007) così come non esistono materie «privilegiate». Lo scorso anno, ha proseguito Giuseppe Caruso, «sono stati presentati al Tar Liguria 1.383 ricorsi, 12 in più rispetto al 2013». E’ colpa della crisi economica se si è assistito ad una notevole contrazione di ricorsi sull’edilizia e l’urbanistica, da sempre i più «frequentati» ma che nel 2014 con 328 casi (382 solo l’anno prima) ha dovuto lasciare il primo posto alle esecuzioni del giudicato, salite in dodici mesi Secondo il Tar il giudizio sul caso Bisagno è avvenuto in 8 mesi da 337 a 349. Al terzo posto, stabile con 149 ricorsi, il tema stranieri. Il calo nell’edilizia è conseguente al calo dei lavori nel settore. In decisa crescita (da 60 a 91 nell’arco di un anno) invece il fronte degli appalti. Una contraddizione? No per il giudice Caruso per il quale «l’appalto pubblico è rimasta una delle poche vie di lavoro e per questo le imprese prima di perdere l’occasione le provano tutte». Il salto in avanti per le esecuzioni di giudicato è invece un effetto della legge Pinto: si tratta infatti degli indennizzi (Genova è Corte d’appello per la Toscana) a favore dei cittadini troppo a lungo in attesa dell’esito dei loro processi. Aumentano anche, passando da 86 a 94, i ricorsi in materia di pubblico impiego, e spesso trattano trasferimenti sgraditi. Rimanendo ai numeri, le sentenze pubblicate sono state 1729 (1496 più 233 “brevi”) e tra le più curiose spicca quella nella quale si è stabilito che “non costituisce causa di incompatibilità” la conoscenza via Facebook tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati. Il Tar Liguria ha anche respinto il ricorso presentato da un’associazione e da singoli contro la delibera di un Consiglio comunale con il quale si istituiva il registro amministrativo delle unioni civili, indipendentemente dal sesso tale regolamento, ha sentenziato il giudice, «non è di per sé impugnabile, in quanto privo di disposizioni immediatamente lesive».
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