Tar, per la crisi calano i ricorsi sull`urbanistica

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38 .Primo Piano
STAMPA
.LA
SABATO 21 FEBBRAIO 2015
ANNOGIUDIZIARIO
Polemica
Bisagno
1 I giudici del
Tar di Genova
respingono le
critiche sui
tempi lunghi
della giustizia,
sostenendo che
in media il primo giudizio
matura in pochi
mesi e l’appello
entro 18 mesi
8
Mesi
Il presidente
della II sezione
dice che sul caso
Bisagno di
Genova il
tribunale si è
espresso nei
termini
Tar, per la crisi
calano i ricorsi
sull’urbanistica
In aumento invece quelli sugli appalti perchè
le opere pubbliche sono l’unica fonte di guadagno
MIRIANA REBAUDO
SAVONA
«Un servizio essenziale, per
garantire alla collettività la
correttezza dell’agire amministrativo» ben lontano dall’attuale «distorta visione della
giustizia amministrativa» che
la disegna «burocratica e occhiuta curatrice del cavillo»
nonché «fonte di inceppamento di ogni iniziativa dell’amministrazione». L’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2015 del
Tar ligure (il Tribunale Amministrativo Regionale) ha fornito al presidente della II sezione
Giuseppe Caruso, autore della
relazione al posto del presidente del Tribunale Santi Balba, assente per malattia, l’occasione per levarsi più di un
sassolino, replicando alle recenti polemiche di chi ha accusato proprio la magistratura
amministrativa di aver bloccato lavori di fondamentale importanza; l’«affaire Bisagno»,
lo ha chiamato Caruso, precisando che in merito il Tar ha
fornito una sentenza «chiara e
completa in otto mesi» e, soprattutto, che nel frattempo
1.383
1.729
ricorsi
sentenze
Sono i nuovi casi sottoposti
in un anno al Tribunale
amministrativo regionale
della sede di Genova
Sono i provvedimenti
emanati dal giudice
di cui 233
in forma breve
non era stata presa in considerazione alcuna «sospensiva»
dei lavori. Detto ciò, lo stesso
relatore ha ribadito a più riprese che compito del giudice
amministrativo è proprio quello di dare «una risposta pronta
ed efficace»: qualche mese per
il primo grado e 14-18 mesi con
la decisione finale in appello,
«tempi ragionevoli per cui non
si comprendono le proteste infastidite che spesso si levano».
Un preambolo polemico prima di approdare alla statistica
con una ulteriore chiosa: malgrado le carenze d’organico il
numero delle pendenze non
supera quello dei ricorsi (nel
2014 le pendenze erano 4.039
contro le 24.390 del 2007) così
come non esistono materie
«privilegiate». Lo scorso anno,
ha proseguito Giuseppe Caruso, «sono stati presentati al
Tar Liguria 1.383 ricorsi, 12 in
più rispetto al 2013». E’ colpa
della crisi economica se si è assistito ad una notevole contrazione di ricorsi sull’edilizia e
l’urbanistica, da sempre i più
«frequentati» ma che nel 2014
con 328 casi (382 solo l’anno
prima) ha dovuto lasciare il
primo posto alle esecuzioni del
giudicato, salite in dodici mesi
Secondo il Tar il giudizio sul caso Bisagno è avvenuto in 8 mesi
da 337 a 349. Al terzo posto,
stabile con 149 ricorsi, il tema
stranieri. Il calo nell’edilizia è
conseguente al calo dei lavori
nel settore. In decisa crescita
(da 60 a 91 nell’arco di un anno) invece il fronte degli appalti. Una contraddizione? No per
il giudice Caruso per il quale
«l’appalto pubblico è rimasta
una delle poche vie di lavoro e
per questo le imprese prima di
perdere l’occasione le provano
tutte». Il salto in avanti per le
esecuzioni di giudicato è invece un effetto della legge
Pinto: si tratta infatti degli
indennizzi (Genova è Corte
d’appello per la Toscana) a
favore dei cittadini troppo a
lungo in attesa dell’esito dei
loro processi. Aumentano anche, passando da 86 a 94, i ricorsi in materia di pubblico
impiego, e spesso trattano
trasferimenti sgraditi.
Rimanendo ai numeri, le
sentenze pubblicate sono state
1729 (1496 più 233 “brevi”) e tra
le più curiose spicca quella nella quale si è stabilito che “non
costituisce causa di incompatibilità” la conoscenza via Facebook tra componenti della
commissione esaminatrice di
un concorso e i candidati. Il
Tar Liguria ha anche respinto
il ricorso presentato da un’associazione e da singoli contro
la delibera di un Consiglio comunale con il quale si istituiva
il registro amministrativo delle unioni civili, indipendentemente dal sesso tale regolamento, ha sentenziato il giudice, «non è di per sé impugnabile, in quanto privo di disposizioni immediatamente lesive».