N. 00324/2014 REG.PROV.COLL. N. 00092/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 92 del 2014, proposto da: **, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Nieri, con domicilio eletto presso Nadia Anzanello in Mestre, via D. Manin, 43; contro l’Amministrazione dell'Interno, rappresentata difesa e per in persona legge del Ministro dall'Avvocatura pro Distrett. tempore, Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; per l'annullamento del rigetto dell'istanza prot. n. P-VE/L/N/2012/103659 di emersione dal lavoro domestico irregolare presentata dalla sig.ra ** in favore della sig.ra **, come da provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione U.T.G. Prefettura di Venezia del 28/10/2013, notificato il 6/11/2013. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Venezia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; La ricorrente, in possesso di permesso di soggiorno austriaco in scadenza aprile 2015, giungeva in Italia nel gennaio 2011, stipulando nel maggio 2012 un contratto di lavoro; nel settembre 2012 veniva inviata denuncia di emersione del lavoro irregolare ex art.1 ter L.n.102/2009. Con il provvedimento impugnato, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi, domanda cui la veniva ricorrente respinta, replicava per essere allegando stata la documentazione, ricorrente la assente dall’Italia nel marzo del 2012, con conseguente violazione della norma che prevede la presenza ininterrotta del lavoratore dalla data del 31 dicembre 2011. Il ricorso è affidato a censure sul difetto di motivazione e carenza dei presupposti , non richiedendo la disposizione citata, ad avviso della ricorrente, una sostanzialmente, presenza assolutamente legittimandosi dunque ininterrotta, brevi motivati ma solo soggiorni all’estero, quale, nella specie, quello in Austria per ragioni di rinnovo del passaporto. Il ricorso deve essere respinto, pur risultando, alla luce della giurisprudenza esistente, del tutto plausibili le prospettazioni svolte in ricorso. Prevede l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 – entrato in vigore il 9/8/2012 – che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea…. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto …. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”; pertanto il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9/8/2012) e anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (nel caso di specie settembre 2012). Infatti la disposizione non àncora il beneficio alla persistenza del rapporto lavorativo – “occupano irregolarmente…e continuano ad occuparli” , comportando diniego, con legittima, l’interruzione la per conseguenza contro, il del che rapporto il rilascio stesso rapporto del di titolo; il fondamento lavoro invece, del ininterrotto consente la emersione solo laddove si dimostri la presenza ininterrotta sul territorio nazionale del lavoratore irregolare. Così non appaiono pertinenti quelle pronunce che facendo leva sulla mera sospensione e non interruzione del rapporto di lavoro legittimano l’emersione in caso di fruizione delle ferie con espatrio per brevi periodi ( cfr.Tar Brescia, II, n. 817/2013). Va ricordato infatti che la disposizione indicata costituisce “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.” Da questo la citata decisione trae le seguenti conseguenze, che il Collegio condivide: “(a) nella procedura disciplinata dall’art. 5 comma 1 del Dlgs. 109/2012 il requisito formale della presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011 ha la finalità di evitare comportamenti opportunistici da parte di soggetti che intendano entrare nel territorio nazionale dopo la diffusione di notizie circa la prospettiva della sanatoria; (b) la norma non si limita a esigere la presenza in Italia a una data precisa, ma richiede in aggiunta che la permanenza nel territorio nazionale abbia una certa continuità. Tale continuità non è però misurata in giorni di presenza, ma attraverso l’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della sanatoria. È richiesto infatti che il datore di lavoro certifichi la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con le seguenti caratteristiche temporali: (1) inizio almeno in data 9 maggio 2012, ossia tre mesi prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 109/2012; (2) prosecuzione fino alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione (tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012); (c) poiché l’oggetto della sanatoria è rappresentato appunto dal rapporto di lavoro irregolare, che una volta regolarizzato diventa il veicolo per il rilascio di un titolo di soggiorno, è evidente che quando non vi sia continuità nella permanenza sul territorio nazionale si potrebbe dubitare dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;” Prosegue tuttavia la sentenza ”d’altra parte la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro non presuppone che il lavoratore rimanga fisicamente in Italia per tutto il tempo, anche negli intervalli non dedicati al lavoro. La natura irregolare del rapporto di lavoro non impedisce di applicare allo stesso in via analogica alcuni istituti del lavoro regolare, come ad esempio le ferie (concordate con il datore di lavoro, oppure collocate tradizionalmente in estate, o in occasione della sospensione dell’attività). Di conseguenza, limitati periodi di allontanamento dall’Italia non impediscono la sanatoria, in quanto non consentono di presumere in via assoluta l’inesistenza del rapporto di lavoro irregolare (v. TAR Liguria Sez. II 12 aprile 2013 n. 644);”.(cfr. Tar Brescia cit.) Ma, come detto, il legislatore ha richiesto la presenza ininterrotta, non la prestazione lavorativa ininterrotta. La giurisprudenza si è allora posta il problema se esistessero cause giustificatrici all’abbandono esaminando concreti casi configurerebbero una e temporaneo valutando interruzione che (sent. del 14 territorio giorni Tar di Liguria nazionale, espatrio cit.), non ovvero risolvendo la causa, a prescindere dalla irrilevanza - giustificabilità dell’espatrio, sotto il profilo del difetto di motivazione sulla congruità del motivo – lutto familiare, cfr. questa sezione, n. 949/2013. Invero appare perspicua, piuttosto, la lettura, che il Collegio condivide, effettuata dal TAR Marche nella decisione n.150/2014, laddove osserva che la norma su cui si fonda il potere esercitato “non pone alternative fra l’accoglimento e il rigetto della domanda di emersione” (rectius, pone un ‘alternativa, nel senso che non esiste una terza soluzione: o accoglie per la presenza ininterrotta, o respinge per il fatto materiale della interruzione). Nella specie il provvedimento afferma di conoscere l’esistenza della causa ostativa, per averlo rinvenuto nel corso dell’istruttoria, e di ottenerne conferma dalla stessa ricorrente, che nelle osservazioni riconosce il soggiorno austriaco al fine di rinnovare il passaporto con scadenza, per espressa dizione contenuta nel ricorso, nel 2015, - e con ciò si esclude il presupposto individuato da parte della giurisprudenza attinente alla sussistenza di gravi ragioni che obbligavano l’espatrio e insussistenza di modalità alternative (TAR Brescia, n.575/2013, in tema di rinnovo del passaporto non rinnovabile presso il Consolato in Italia), sicchè neppure appare invocabile un’urgenza o irreparabilità, seppure si accedesse a una lettura meno rigorosa. Il ricorso deve dunque essere respinto, pur dovendosi compensare le spese del giudizio per il contrasto in giurisprudenza esistente sulle questioni dedotte. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore Stefano Mielli, Consigliere IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/03/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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