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N. 00324/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2014, proposto da:
**, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Nieri, con domicilio eletto
presso Nadia Anzanello in Mestre, via D. Manin, 43;
contro
l’Amministrazione
dell'Interno,
rappresentata
difesa
e
per
in
persona
legge
del
Ministro
dall'Avvocatura
pro
Distrett.
tempore,
Stato,
domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza prot. n. P-VE/L/N/2012/103659 di emersione dal
lavoro domestico irregolare presentata dalla sig.ra ** in favore della
sig.ra **, come da provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione
U.T.G. Prefettura di Venezia del 28/10/2013, notificato il 6/11/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di
U.T.G. - Prefettura di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il dott.
Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, in possesso di permesso di soggiorno austriaco in scadenza
aprile 2015, giungeva in Italia nel gennaio 2011, stipulando nel maggio
2012 un contratto di lavoro; nel settembre 2012 veniva inviata denuncia
di emersione del lavoro irregolare ex art.1 ter L.n.102/2009.
Con il provvedimento impugnato, preceduto da comunicazione dei motivi
ostativi,
domanda
cui
la
veniva
ricorrente
respinta,
replicava
per
essere
allegando
stata
la
documentazione,
ricorrente
la
assente
dall’Italia nel marzo del 2012, con conseguente violazione della norma
che prevede la presenza ininterrotta del lavoratore dalla data del 31
dicembre 2011.
Il ricorso è affidato a censure sul difetto di motivazione e carenza dei
presupposti , non richiedendo la disposizione citata, ad avviso della
ricorrente,
una
sostanzialmente,
presenza
assolutamente
legittimandosi
dunque
ininterrotta,
brevi
motivati
ma
solo
soggiorni
all’estero, quale, nella specie, quello in Austria per ragioni di rinnovo
del passaporto.
Il
ricorso
deve
essere
respinto,
pur
risultando,
alla
luce
della
giurisprudenza esistente, del tutto plausibili le prospettazioni svolte
in ricorso.
Prevede l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 – entrato in vigore il
9/8/2012 – che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea…. che, alla data di entrata in vigore del
presente
decreto
legislativo
occupano
irregolarmente
alle
proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori
stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno
dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza
del
rapporto
di
lavoro
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286
del
1998
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
La
dichiarazione
è
presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite
con decreto …. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31
dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da
organismi pubblici”; pertanto il legislatore esige espressamente, quale
requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore
irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di
lavoro) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9/8/2012)
e anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione
(nel caso di specie settembre 2012).
Infatti la disposizione non àncora il beneficio alla persistenza del
rapporto lavorativo – “occupano irregolarmente…e continuano ad occuparli”
,
comportando
diniego,
con
legittima,
l’interruzione
la
per
conseguenza
contro,
il
del
che
rapporto
il
rilascio
stesso
rapporto
del
di
titolo;
il
fondamento
lavoro
invece,
del
ininterrotto
consente
la
emersione
solo
laddove
si
dimostri
la
presenza
ininterrotta
sul
territorio nazionale del lavoratore irregolare.
Così non appaiono pertinenti quelle pronunce che facendo leva sulla mera
sospensione
e
non
interruzione
del
rapporto
di
lavoro
legittimano
l’emersione in caso di fruizione delle ferie con espatrio per brevi
periodi ( cfr.Tar Brescia, II, n. 817/2013).
Va ricordato infatti che la disposizione indicata costituisce “Attuazione
della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni
e
a
provvedimenti
nei
confronti
di
datori
di
lavoro
che
impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.”
Da
questo
la
citata
decisione
trae
le
seguenti
conseguenze,
che
il
Collegio condivide:
“(a) nella procedura disciplinata dall’art. 5 comma 1 del Dlgs. 109/2012
il requisito formale della presenza in Italia alla data del 31 dicembre
2011 ha la finalità di evitare comportamenti opportunistici da parte di
soggetti
che
intendano
entrare
nel
territorio
nazionale
dopo
la
diffusione di notizie circa la prospettiva della sanatoria;
(b) la norma non si limita a esigere la presenza in Italia a una data
precisa,
ma
richiede
in
aggiunta
che
la
permanenza
nel
territorio
nazionale abbia una certa continuità. Tale continuità non è però misurata
in
giorni
di
presenza,
ma
attraverso
l’attività
lavorativa
che
costituisce l’oggetto della sanatoria. È richiesto infatti che il datore
di lavoro certifichi la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare
con le seguenti caratteristiche temporali: (1) inizio almeno in data 9
maggio
2012,
ossia
tre
mesi
prima
dell’entrata
in
vigore
del
Dlgs.
109/2012; (2) prosecuzione fino alla data di presentazione della domanda
di regolarizzazione (tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012);
(c) poiché l’oggetto della sanatoria è rappresentato appunto dal rapporto
di lavoro irregolare, che una volta regolarizzato diventa il veicolo per
il rilascio di un titolo di soggiorno, è evidente che quando non vi sia
continuità nella permanenza sul territorio nazionale si potrebbe dubitare
dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;”
Prosegue
tuttavia
la
sentenza
”d’altra
parte
la
sussistenza
di
un
effettivo rapporto di lavoro non presuppone che il lavoratore rimanga
fisicamente in Italia per tutto il tempo, anche negli intervalli non
dedicati al lavoro. La natura irregolare del rapporto di lavoro non
impedisce di applicare allo stesso in via analogica alcuni istituti del
lavoro regolare, come ad esempio le ferie (concordate con il datore di
lavoro, oppure collocate tradizionalmente in estate, o in occasione della
sospensione
dell’attività).
Di
conseguenza,
limitati
periodi
di
allontanamento dall’Italia non impediscono la sanatoria, in quanto non
consentono di presumere in via assoluta l’inesistenza del rapporto di
lavoro irregolare (v. TAR Liguria Sez. II 12 aprile 2013 n. 644);”.(cfr.
Tar Brescia cit.)
Ma, come detto, il legislatore ha richiesto la presenza ininterrotta, non
la prestazione lavorativa ininterrotta.
La giurisprudenza si è allora posta il problema se esistessero cause
giustificatrici
all’abbandono
esaminando
concreti
casi
configurerebbero
una
e
temporaneo
valutando
interruzione
che
(sent.
del
14
territorio
giorni
Tar
di
Liguria
nazionale,
espatrio
cit.),
non
ovvero
risolvendo la causa, a prescindere dalla irrilevanza - giustificabilità
dell’espatrio,
sotto
il
profilo
del
difetto
di
motivazione
sulla
congruità del motivo – lutto familiare, cfr. questa sezione, n. 949/2013.
Invero
appare
perspicua,
piuttosto,
la
lettura,
che
il
Collegio
condivide, effettuata dal TAR Marche nella decisione n.150/2014, laddove
osserva che la norma su cui si fonda il potere esercitato “non pone
alternative fra l’accoglimento e il rigetto della domanda di emersione”
(rectius,
pone
un
‘alternativa,
nel
senso
che
non
esiste
una
terza
soluzione: o accoglie per la presenza ininterrotta, o respinge per il
fatto materiale della interruzione).
Nella specie il provvedimento afferma di conoscere l’esistenza della
causa ostativa, per averlo rinvenuto nel corso dell’istruttoria, e di
ottenerne
conferma
dalla
stessa
ricorrente,
che
nelle
osservazioni
riconosce il soggiorno austriaco al fine di rinnovare il passaporto con
scadenza, per espressa dizione contenuta nel ricorso, nel 2015, - e con
ciò si esclude il presupposto individuato da parte della giurisprudenza
attinente alla sussistenza di gravi ragioni che obbligavano l’espatrio e
insussistenza di modalità alternative (TAR Brescia, n.575/2013, in tema
di rinnovo del passaporto non rinnovabile presso il Consolato in Italia),
sicchè neppure appare invocabile un’urgenza o irreparabilità, seppure si
accedesse a una lettura meno rigorosa.
Il ricorso deve dunque essere respinto, pur dovendosi compensare le spese
del giudizio per il contrasto in giurisprudenza esistente sulle questioni
dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio
2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)