Provincia di Venezia AMBIENTE Determinazione N. 570 / 2015 Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO Oggetto: NULLAOSTA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE PILOTA PRESSO IL "SITO S288" CON CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLE ACQUE EMUNTE, RILASCIATO IN FAVORE DELLA DITTA RECKITT BENCKISER ITALIA S.P.A. SEDE IMPIANTO: VIA SANT'ANTONIO 5 30034MIRA (VE). SEDE LEGALE: VIA SPADOLINI, 7 20141 MILANO. Il dirigente Visti: i. il Decreto n. 93 del 13.08.2014 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territorio Sezione Progetto Venezia della Regione del Veneto, di approvazione del documento di Analisi di Rischio del settore Nord dello stabilimento Reckitt Benckiser Italia S.p.A. di Mira (VE), ricadente nel bacino scolante delle laguna di Venezia. Art. 242 D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto “Approvazione del documento di Analisi di Rischio del’area nord dello stabilimento Reckitt Benckiser Italia S.p.A. di Mira (VE) ricadente nel bacino scolante delle laguna di Venezia. Proposto dalla ditta Reckitt Benckiser Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006”. ii. il Decreto n. 94 del 13.08.2014 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territorio Sezione Progetto Venezia della Regione del Veneto, di autorizzazione all’esecuzione del test pilota propedeutico agli interventi di bonifica delle falda e di interruzione dell’istruttoria relativa al Progetto Definitivo di messa in sicurezza operativa (MISO), avente ad oggetto: “Reckitt Benckiser Italia S.p.A. - Area denominata “Sito S288”, Via Sant’Antonio a Mira (VE). Art. 211 e 242 D.Lgs. 152/2006 – interruzione dell’istruttoria relativa al Progetto Definitivo di messa in sicurezza operativa (MISO) e autorizzazione all’esecuzione del test pilota propedeutico agli interventi di bonifica delle falda del sito”. iii. la nota delle Regione del Veneto prot. n. 433524 del 15.10.2014 con la quale il Dirigente del Settore Bonifiche Siti Contaminati e Progetto Integrato Fusina, concede una proroga all’avvio dell’attività di emungimento da alcuni piezometri ed all’avvio del test pilota nell’area S288, indicando che le stesse dovranno essere attivate entro il 28.02.2015. iv. la Determina del Dirigente provinciale prot. n. 93853 del 29.10.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque reflue e prosecuzione del relativo scarico. Ditta Reckitt Benckiser Italia S.p.A. - Via Sant’Antonio n. 5 – Mira. Rinnovo”. v. la nota pervenuta in data 18.02.2015 ed acquisita agli atti con prot. n. 14637 del 18.02.2015 con la quale la Ditta Reckitt Benckiser Italia S.p.A. richiede alla scrivente Amministrazione il nulla osta al trattamento delle acque emunte nel depuratore biologico esistente nonché al superamento delle concentrazioni-limite allo scarico nel periodo della sperimentazione-pilota. vi. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”. vii. l’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il quale “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”. viii. il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia. ix. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Dato atto: i. che la sperimentazione pilota in questione costituisce un’attività del tutto particolare che non rientra nelle ordinarie condizioni di esercizio dell’impianto di depurazione biologico e che pertanto potrebbe determinare transitoriamente dei problemi di funzionamento dell’impianto biologico potenzialmente in grado di causare il mancato rispetto dei limiti tabellari. ii. che eventuali superamenti dei limiti tabellari vanno considerati quali rientranti nel periodo di avviamento della sperimentazione, ovvero nell’eventuale periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime. Considerato: i. che le portate previste nelle tre fasi della sperimentazione, rispettivamente di 1000, 3000 e 5000 litri/giorno, sono molto inferiori delle normali portate trattate dall’impianto in questione (mediamente 70.000 litri/ora) e ampiamente al di sotto delle sue effettive capacità depurative. Ritenuto: i. di stabilire idonee prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore al fine di limitare i casi di eventuale superamento dei limiti tabellari e di porvi immediatamente rimedio. ii. di dover prescrivere un monitoraggio dei flussi in ingresso e in uscita al sistema di depurazione, finalizzato a garantire che il rispetto dei valori tabellari non si consegua in alcun modo mediante diluizione. iii. di dover prendere atto della sperimentazione in oggetto e di rilasciare il nulla osta con le limitazioni sotto specificate, Visto inoltre che: i. sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche. ii. con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano la Provincia verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale. DETERMINA 1. Nulla osta al trattamento delle acque emunte nell’area S288 nel depuratore biologico autorizzato con determina prot. n. 93853 del 29.10.2013, nell’ambito dell’esecuzione del test pilota propedeutico agli interventi di bonifica della falda come previsto dal Decreto n. 94 del 13.08.2014 della Regione Veneto, alle seguenti condizioni: 2. Le acque destinate al trattamento nel depuratore biologico nell’ambito del test pilota dovranno essere, oltre a quanto già autorizzato con Determina del Dirigente provinciale prot. n. 93853 del 29.10.2013, esclusivamente quelle emunte dai piezometri dell’area nord denominati SP4, PZ4S e PZ10S e dai piezometri dell’area MISE denominati TR-B, SP7, TR-A, D1M, SI2, S288 ed E2. 3. All’atto dell’avvio della sperimentazione pilota la ditta dovrà comunicare alla scrivente Amministrazione la data di avvio del test, la cui durata è stabilita essere pari a sei mesi. 4. Dovrà essere rispettato il convogliamento graduale delle acque di falda al depuratore secondo il previsto schema di azione in 3 steps, della durata complessiva di 6 mesi, così costituito: 1. A1 primi 2 mesi: 1000 litri/giorno; 2. A2 terzo e quarto mese: 3000 litri/giorno; 3. A3 quinto e sesto mese: 5000 litri/giorno. 5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina del Dirigente provinciale prot. n. 93853 del 29.10.2013, per quanto non espressamente in contrasto con il presente Nulla osta. 6. Con riferimento all’Allegato 2 della nota prot. n. 14637 del 18.02.2015, dovranno essere effettuati da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 i seguenti monitoraggi analitici, necessari ai fini del calcolo delle rese di abbattimento dei contaminati e del monitoraggio di eventuali superamenti dei limiti allo scarico: a. monitoraggio mensile nei punti denominati P1, P2, P3, P4 e P5 e nei fanghi di risulta per i parametri As, B, Ni, IPA, solventi clorurati (1,2 Dicloroetilene), Pentaclorofenolo, Idrocarburi totali. Monitoraggio bimestrale per i restanti parametri indicati nell’Allegato 2. b. monitoraggio mensile nel punto denominato P6, sia per i parametri specificati all’art. 9 della Determina del Dirigente provinciale prot. n. 93853 del 29.10.2013, che per i parametri Ni, IPA, solventi clorurati (1,2 Dicloroetilene), Pentaclorofenolo. c. monitoraggio ogni due settimane dell’indice biotico dei fanghi attivi. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data. Ai rapporti di prova dovrà essere corredata mensilmente una relazione tecnica contenente il bilancio di materia di As, B, Ni, IPA, solventi clorurati (1,2 Dicloroetilene), Pentaclorofenolo, Idrocarburi totali misurati nei flussi monitorati e nei fanghi di risulta, unitamente alla valutazione puntuale delle effettive rese di abbattimento di tali parametri, al netto di ogni possibile diluizione. Ai fini del calcolo del bilancio di materia, la concentrazione di eventuali valori non rilevabili è posta pari alla soglia di rilevabilità strumentale. 7. Nel caso in cui dai monitoraggi di cui al precedente punto 4 dovessero evidenziarsi superamenti delle concentrazioni limite allo scarico, la ditta è tenuta a: ridurre la portata di acque di falda immesse, ritornando allo step precedente della sperimentazione di cui al Punto 3 ovvero, se necessario sospendere immediatamente il convogliamento delle acque emunte all’impianto di depurazione (fatto salvo l’eventuale avvio delle acque attinte dai pozzi a un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, idoneo e autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti) Ripristinare nel minor tempo possibile la corretta funzionalità dell’impianto; Darne immediata comunicazione al Dipartimento provinciale di Venezia dell’A.R.P.A.V. , alla Regione ed a questa Amministrazione, descrivendo contestualmente il problema riscontrato e le misure correttive in atto; Ripetere le analisi dopo gli interventi correttivi per verificare il ripristino della funzionalità dell’impianto. 8. Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 6) , a norma dell’art. 101 comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i gli eventuali superamenti dei limiti allo scarico non sono soggetti, nel periodo di sperimentazione individuato al punto 2), all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 9. Durante tutto il periodo della sperimentazione, i fanghi di risulta dell’impianto di trattamento biologico dovranno essere destinati a operazioni di smaltimento. 10. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti. 11. Il presente atto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente. 12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia. 13. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata. 14. Il presente atto viene trasmesso alla Ditta in oggetto, al Comune competente per territorio, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell’A.R.P.A.V. ed alla Regione del Veneto. Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN atto firmato digitalmente
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