63 4 marzo 2015 Tempi di vita e di lavoro In questo numero: Emanato lo schema di decreto Il Governo ha varato lo schema di decreto recante misure per la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, in attuazione della legge delega (Jobs Act).(link) Il provvedimento, che dopo la bollinatura della Ragioneria dello stato, sarà trasmesso alle Camere per un parere non vincolante, in particolare aggiorna il Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità ( Dlgs 151/2001), aumentando la flessibilità del congedo obbligatorio di maternità in particolari casi (parto prematuro o ricovero del neonato), adeguandosi quindi alla pronuncia della Corte Costituzionale 116/2011. Viene estesa la fruibilità del congedo parentale dagli 8 ai 12 anni, mentre l’indennità economica di 6 mesi (30%) potrà essere usufruita fino ai 6 anni di vita del bambino ( prima era fino a 3 anni). Il congedo parentale potrà essere utilizzato anche su base oraria ( fino al 50% dell’orario giornaliero) anche se la contrattazione collettiva non ne ha acquisito il principio, questione che fino ad ora aveva di fatto impedito la concessione dei permessi orari da parte dell’INPS. I congedi di paternità (nei casi di morte o grave malattia della madre) vengono estesi a tutti i lavoratori (autonomi, liberi professionisti), non solo per i dipendenti. Tutte le misure hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e sono finanziate da apposito fondo previsto nella legge di stabilità 2015. Per gli anni successivi necessaria copertura economica. Appena possibile, ritorneremo sullo schema di decreto con un articolo di approfondimento. Tempi di vita e di lavoro: emanato lo schema di decreto pag.1 Naspi, Asdi e Dis-Coll: definitivo il D.Lgs. pag.2 Aiuti economici non autosufficienti: il bando INPS prorogato fino al 31.3.2013 pag.2-3 Le prestazioni aggiuntive alla pensione: le tabelle pag.3-4 NASPI: la riduzione del 3% ogni mese dal 4° mese , si applicherà sempre sull’importo iniziale dell’indennità NASPI, ASDI e DIS-COLL dall’entrata in vigore del decreto legislativo). I beneficiari dovranno aderire a un programma personalizzato di reinserimento lavorativo pena la decadenza del sussidio. Approvato definitivamente il decreto legislativo DIS_COLL L’indennità una tantum viene sostituita, in via sperimentale, dalla Diss-Coll, per gli iscritti alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. La misura è pari al 75% del reddito medio mensile. I requisiti richiesti sono: 3 mesi di contributi dal 1 gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto, 1 mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese, e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto a un mese di contributi. Il Decreto Legislativo, in attuazione della legge delega (Jobs Act), a sostegno della disoccupazione involontaria, è stato approvato definitivamente, senza modifiche rilevanti. Viene confermato nella sostanza quanto avevamo scritto nei numeri 57 e 58 della NL InFormazione. Al momento, il decreto, non è ancora pubblicato in G.U. In sintesi: NASPI per i gli eventi di disoccupazione a far data dal 1° maggio scatterà la Naspi. Requisiti: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettive negli ultimi 12 mesi. La Naspi è il 75% dello stipendio fino a 1.300 € al mese (per max 24 mesi). L’importo cala del 3% al mese dal 4° mese. La riduzione percentuale, mensile, in crescendo (3, 6, 9….) si applicherà sempre sull’importo intero iniziale dell’indennità e non su quella in pagamento il mese precedente. ASDI Sempre dal primo maggio entra in vigore l’assegno di disoccupazione - Asdi - che verrà riconosciuto, in via sperimentale solo per il 2015, ai lavoratori che, scaduta la Naspi, non hanno trovato un impiego e si trovano in condizioni di bisogno. L’Asdi sarà destinato, in via prioritaria, ai lavoratori appartenenti a nuclei disagiati con componenti minorenni e, quindi, ai lavoratori vicini al pensionamento. L’importo sarà pari al 75% dell’ultimo assegno Naspi e la durata massima è di 6 mesi. I requisiti saranno fissati da un decreto interministeriale (da emanare entro 90 giorni 2 Non autosufficienti Aiuti economici, bando INPS: Le domande entro il 31 marzo 2015 Il bando si intitola "Progetto home care premium assistenza domiciliare" e prevede aiuti economici (da 200 a 1200 euro mensili in base alla gravità della patologia e alla condizione economica, per una durata di 9 mesi). (link) Il fine del bando è valorizzare l'assistenza domiciliare; infatti il contributo è erogato per coprire le spese dell'assistente domiciliare (badante, SAD). Il bando è rivolto al settore del pubblico impiego (ex gestione INPDAP), sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati: il beneficiario può essere lo stesso richiedente o un suo familiare (coniuge convivente, genitore, figlio). La domanda va presentata entro le ore 12 del 31 marzo unicamente on line (nuovo termine, prorogato dal 27 febbraio su precisa richiesta CGIL). segue a pag 3 INCA INFormazione – N.63 Per presentare domanda è necessario essere in possesso del PIN Inps (da richiedere direttamente agli uffici Inps) e della Dichiarazione Unica Sostitutiva dell'ISEE sociosanitario (basta la dichiarazione, non è necessaria la certificazione; in sostituzione dell'ISEE sociosanitario è ammessa la Dichiarazione per l'ISEE sociale) è necessario quindi prenotare subito presso il CAAF l'appuntamento per la dichiarazione ISEE. Una volta pronta la documentazione (dichiarazione ISEE e PIN Inps), se non si è in grado di inoltrare da sé la domanda on line, è possibile rivolgersi agli sportelli dei Distretti ASL o, dove attivo, allo sportello sociale, presso le sedi CGIL. Successivamente si sarà contattatati dai servizi di Assistenza Domiciliare (CEAD dell'ASL) che provvederanno ad una valutazione del grado di non autosufficienza. Il bando prevede che oltre agli aiuti economici (prestazione prevalente) possono essere anche erogati aiuti sotto forma di servizi (prestazioni integrative: servizi professionali domiciliari ed extradomiciliari, supporti e servizi assistenziali e accessori elencati all'art. 15 del bando). Per la prima volta il bando prevede la possibilità di erogare i contributi anche nel caso di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali (RSA, RSD) o per i quali sia valutata l'impossibilità di assistenza domiciliare. Le prestazioni aggiuntive Alla pensione base Per prestazioni aggiuntive si intendono tutte quelle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni, 14ma mensilità, ANF….) che vanno eventualmente ad aggiungersi alla pensione base ( detta anche a calcolo o adeguata). Generalmente la verifica del diritto inizia partendo dalla condizione reddituale, singola o coniugale, e quindi dal non 3 superamento dei limiti reddituali previsti per ogni singola prestazione. Per non perdersi nei meandri della normativa, non sempre lineare, vista anche la quantità delle prestazioni aggiuntive, si propone una “lettura” del singolo utente pensionato, partendo dalla sua situazione sociale ed eventualmente dal suo modello OBISm, cioè il prospetto della pensione con gli importi in pagamento. I parametri che permettono di capire se sia possibile intervenire in favore del pensionato incrementando il suo trattamento pensionistico possono essere i seguenti : L’età La decorrenza della pensione Il tipo di pensione (vecchiaia, superstiti…) La gestione della pensione (da lavoro dipendente, autonomo…) Lo stato civile La salute dell’interessato o dei suoi familiari La contribuzione posseduta al pensionamento La condizione reddituale, cioè il possesso di redditi personali e/o coniugali, naturalmente è sempre richiesta per la verifica del diritto a tutte le prestazioni aggiuntive, così come è sempre richiesta la presentazione della domanda all’INPS. A seguire alcune tabelle costruite sui parametri sopra riportati, con conseguente possibile diritto a prestazioni aggiuntive. ETA’ 60 anni Maggiorazione sociale di 25,83 € 64 anni 14ma mensilità per le pensioni basse 65 anni Maggiorazione sociale di 82,64 € 65 anni e 3 mesi (nel 2015) Assegno Sociale, Assegno sociale sostitutivo, con eventuale maggiorazione 70 anni Incremento maggiorazione sociale (al milione) a 638,83 € INCA INFormazione – N.63 STATO CIVILE DECORRENZA DELLA PENSIONE Trattamento minimo (totale o parziale) Decorrenza pensione prima del 1994 Influente solo reddito personale Dal 1994 Influente anche il reddito coniugale € 502,39 Pensione sociale 1.1.1996 In vigore fino a.. Ultima decorrenza fino al Assegno sociale in vigore dal … Prima decorrenza dal 1.2.1996 ANF Singolo Non ha diritto Coniugato Condizione più favorevole se sopraggiunge inabilità Vedova/o/ Diritto se inabili e titolari di pensione ai orfano superstiti e senza contitolari STATO DI INABILITA’ TIPO DI PENSIONE Superstiti (SO) può essere ridotta in presenza di redditi assoggettabili all’Irpef Assegno di Invalidità (IO) può essere ridotto in presenza di redditi da lavoro Incremento della maggiorazione sociale previsto a 70 anni In presenza di inabilità è anticipato a 60 anni. Invalidità civile, indennità Diritto alle prestazioni per disabili civili (per le indennità, esclusa frequenza, non previsto requisito reddituale) Assegno nucleo familiare con un solo componente Diritto se titolare di reversibilità GESTIONE DELLA PENSIONE ANF Pensione solo da lavoro dipendente Assegni familiari Pensione da lavoro autonomo o misto Somma aggiuntiva14ma mensilità Le tre fasce di importo (€ 336-420504) sono sfalsate di tre anni fra ex lavoratori dipendenti e autonomi CONTRIBUZIONE L’incremento della MSP(70 anni) può essere anticipato di 1 anno ogni 5 di contribuzione (o frazione pari o superiore a 2,5 anni), fino al limite di 65 anni. La somma aggiuntiva (14ma mensilità) viene erogata con tre fasce di importo in relazione agli anni di contribuzione Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.63
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