LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La legge di stabilità per il 2015 introduce diverse disposizioni di carattere
fiscale nell’ambito della più generale manovra economica – finanziaria del
Governo (*)
(*)
Fonte: Confagricoltura Nazionale
Sommario
La stabilizzazione del Bonus 80 euro (art. 1, commi 12-15)...............................................................
4
Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP(art. 1, commi 20-25)........................................
5
T.F.R. in busta paga(art. 1, commi 26-34)..........................................................................................
6
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo art. 1, commi 35 e 36).........................................
7
Proroga delle detrazioni per ecobonus e ristrutturazioni (art. 1, comma 47 e 48)..............................
8
Reverse charge e Split Payment ai fini IVA (art. 1, commi 629- 633)..................................................
11
Aliquota IVA per le cessioni di Pellet ( art. 1, commi 711-712) ..........................................................
16
4
La legge di stabilità 2015
La stabilizzazione del Bonus 80
euro (art. 1, commi 12-15)
C
on la disposizione in commento
si stabilisce a regime dal 2015
l’attribuzione del Bonus degli
80 euro mensili (960 euro su base
annua), già introdotta nel corso del
2014 con il D.L. n. 66/2014 conv. in L.
n. 89/2014. Il credito (bonus), che non
concorre alla formazione del reddito
complessivo, è disciplinato dall’art.
13, c. 1 bis, del TUIR, ed è attribuito ai
titolari di reddito di lavoro dipendente
e di taluni redditi assimilati la cui
imposta lorda sia di ammontare
superiore alle detrazioni da lavoro loro
spettanti. Pertanto, il Bonus non spetta
ai soggetti per i quali le detrazioni per
i redditi di lavoro dipendenti risultino
pari o superiori all’imposta lorda c.d. dati reddituali a disposizione degli
“incapienti”.
stessi sostituti d’imposta. Il Bonus
è attribuito automaticamente dai
Il credito spetta, rapportato al numero sostituti d’imposta ed è recuperato da
di giorni lavorati nell’anno, in misura quest’ultimi mediante l’istituto della
pari all’importo di 960 euro, se il reddito compensazione. L’eventuale titolarità
complessivo non è superiore a 24.000 di altri redditi da parte del lavoratore o
euro ovvero all’importo di 960 euro la contemporanea presenza in capo al
che decresce in caso di superamento lavoratori di più rapporti di lavoro nel
del predetto limite di 24.000 euro, corso dell’anno potrebbero portare
fino ad azzerarsi al raggiungimento di a situazioni di indebita fruizione del
un livello di reddito complessivo pari a Bonus, con conseguente obbligo di
26.000 euro. Il credito è corrisposto dai restituzione in sede di conguaglio di
sostituti d’imposta sugli emolumenti fine anno ovvero di dichiarazione dei
erogati in ciascun periodo di paga, redditi.
senza alcuna richiesta esplicita da
parte dei beneficiari, sulla base dei
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5
Deduzione del costo del lavoro
dall’imponibile IRAP
(art. 1, commi 20-25)
C
on l’inserimento del comma
4-octies all’articolo 11 del D. Lgs.
n. 446/1997 (recante la disciplina
dell’IRAP), è disposta la deduzione
integrale, agli effetti IRAP, del costo
complessivo del lavoro per i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione è ammessa per la
parte eccedente l’ammontare delle
deduzioni già previste dallo stesso art.
11 (analitiche e forfettarie) riferibili al
medesimo costo del lavoro (contributi,
deduzioni fisse, ecc.). In breve, se la
sommatoria delle suddette deduzioni
risulta inferiore al costo del lavoro,
spetta l’ulteriore deduzione fino
a concorrenza dell’intero importo
dell’onere sostenuto. La disposizione
trova applicazione a decorrere
dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre
2014 nei confronti dei soggetti che
determinano la base imponibile a
norma degli artt. da 5 a 9 del D. Lgs
n. 446/97, compresi gli imprenditori
agricoli titolari di reddito agrario,
gli esercenti l’agriturismo in regime
forfettario e l’attività di allevamento
oltre i limiti di cui all’art. 32, c.2, lett.
b) del TUIR.
Viene, inoltre, introdotto, a decorrere
dal periodo d’imposta 2015,
un apposito credito d’imposta,
da utilizzare esclusivamente in
compensazione ex art. 17 del D. Lgs.
n. 241/1997, pari al 10 per cento
dell’IRAP dovuta dai predetti soggetti
di cui agli artt. da 5 a 9 del D. Lgs. n.
446/1997 che non si avvalgono di
lavoro dipendenti (neanche a tempo
determinato). Il credito d’imposta,
in assenza di un’apposita previsione
di esclusione normativa, costituisce
sopravvenienza attiva che concorre alla
determinazione del reddito d’impresa,
ma non rileva ai fini del calcolo del
reddito di lavoro autonomo.
Contestualmente, evidentemente per
ragioni di gettito, viene cancellata, già
a valere per il periodo d’imposta 2014,
la riduzione delle aliquote nella misura
del 10 per cento introdotta dal D.L. n.
66/2014. Pertanto, sono ripristinate le
aliquote precedenti, sia ordinarie che
settoriali, che per il settore agricolo è
pari all’1,9 per cento (anziché all’1,7
per cento).
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La legge di stabilità 2015
T.F.R. in busta paga
(art. 1, commi 26-34)
P
er i periodi di paga tra il 1°
marzo 2015 e il 30 giugno 2018,
in via sperimentale, è introdotta
la facoltà per i lavoratori dipendenti
del settore privato, esclusi i lavoratori
domestici ed i lavoratori del settore
agricolo, che abbiano un rapporto di
lavoro in essere da almeno sei mesi
presso il medesimo datore di lavoro,
di richiedere di percepire in busta
paga, come parte integrativa della
retribuzione, le quota maturanda del
trattamento di fine rapporto (TFR)
di cui all’articolo 2120 del codice
civile. La suddetta opzione può essere
esercitata anche per le quota che il
lavoratore abbia già deciso di destinare
a forme di previdenza complementare.
La predetta parte integrativa della
retribuzione è assoggettata a
tassazione ordinaria, non è imponibile
ai fini previdenziali e non rileva ai fini
dell’applicazione dell’art. 19 del TUIR
(tassazione del TFR).
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Credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo
art. 1, commi 35 e 36)
É
disposta la revisione della
disciplina del credito d’imposta
per le attività di ricerca e sviluppo
previsto dall’articolo 3 del D. L. n.
145/2013, conv. in L. n. 9/2014, per
gli anni 2015 – 2019. In particolare,
è riconosciuto a tutte le imprese
(indipendentemente dalla forma
giuridica e dal settore economico
in cui operano) titolari di reddito
d’impresa, che effettuano investimenti
in attività di ricerca e sviluppo un
credito d’imposta pari al 25 per cento
delle spese incrementali sostenute
rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi
di imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2015. Per le imprese
in attività da meno di tre periodi di
imposta, la media degli investimenti
in attività di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa
incrementale è quella risultante dagli
investimenti realizzati dal periodo
decorrente dalla costituzione delle
stesse. In ogni caso, il credito d’imposta
spetta fino ad un importo massimo
annuale di euro 5 milioni per ciascun
beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attività di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 30 mila
in ciascuno dei periodi d’imposta.
I commi 4, 5 e 6 del nuovo art. 3 del D.L.
n. 145/2013 individuano le attività di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d’imposta ed, in particolare, le spese
ammissibili ai fini della determinazione
del credito d’imposta, tra cui
rientrano quelle relative al personale
altamente qualificato impiegato
nelle attività di ricerca e sviluppo, le
quote di ammortamento delle spese
di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio,
i costi della ricerca sostenuti a seguito
di contratti stipulati con le università
e/o gli enti di ricerca ed organismi
equiparati, ecc.
Il credito d’imposta deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo nel corso del quale
il beneficio è maturato, non concorre
alla formazione del reddito, né della
base imponibile IRAP, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione con
il modello F24.
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La legge di stabilità 2015
Tassazione agevolata “Patent
box” (art. 1, commi 37-45)
E
’ disposto un particolare regime
agevolativo opzionale per
titolari di reddito d’impresa
diretto ad incentivare la gestione e
lo sfruttamento i beni immateriali
(marchi, brevetti e know-how)
attraverso la detassazione, nella
misura del 50 per cento, dei redditi
derivanti dall’utilizzo delle opere
dell’ingegno, di brevetti industriali, di
marchi d’impresa, nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico,
giuridicamente tutelabili. L’utilizzo del
regime è opzionale.
Proroga delle detrazioni per
ecobonus e ristrutturazioni
(art. 1, comma 47 e 48)
S
ono prorogate fino al 31 dicembre
2015 le detrazioni per le spese
sostenute per gli interventi
di riqualificazione energetica e di
recupero del patrimonio edilizio nella
misura, rispettivamente del 65 e del
50 per cento, nonché per le spese indipendentemente
dall'importo
per l'acquisto di mobili e di grandi delle spese sostenute per i lavori di
elettrodomestici (nel limite di 10.000 ristrutturazione.
euro) fermo restando che le stesse
spese sono computate, ai fini della
fruizione della detrazione di imposta,
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9
Nuovo regime fiscale agevolato
per gli autonomi
art. 1, commi 54-89)
E
’ introdotto un nuovo regime sui redditi nei modi ordinari coloro
forfettario di determinazione del che:
reddito per gli esercenti attività
d’impresa e arti e professioni in forma
a) abbiano conseguito nell’anno
individuale, attraverso la previsione di
solare precedente, ricavi
un’unica imposta, pari al 15 per cento,
o compensi, ragguagliati
sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali
ad anno, non superiori a
regionali e comunali e dell’IRAP da
determinate soglie che
applicare sul reddito determinato
variano a seconda del codice
sulla base di appositi coefficienti di
ATECO da 15.000 euro (per
redditività all’ammontare dei ricavi
i professionisti) a 40.000
o dei compensi percepiti, come
(per gli esercenti attività
individuati nella tabella, allegato 4,
di commercio, alloggio e
alla stessa legge di stabilità. Sono,
ristorazione);
tuttavia, deducibili dal reddito così
determinato, i contributi previdenziali
b) abbiano sostenuto spese per
versati in ottemperanza a disposizioni
l’acquisizione di lavoro per
di legge; l'eventuale eccedenza e'
importi complessivamente
deducibile dal reddito complessivo ai
non superiori ad euro 5.000
sensi dell'articolo 10 del TUIR.
lordi;
Rientrano nel nuovo regime, salva
la facoltà, comunque, di optare per
l’applicazione dell’IVA e delle imposte
c) registrino
un
costo
complessivo, al lordo degli
ammortamenti, dei beni
mobili strumentali alla
chiusura dell’anno precedente
non superiore 20.000 euro;
d) conseguano
redditi
nell'attività d'impresa o
dell'arte o della professione
in misura prevalente rispetto
a quelli eventualmente
percepiti come redditi di lavoro
dipendente ed assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di
cui agli artt. 49 e 50 del TUIR
. La verifica della suddetta
prevalenza non e' necessaria
se il rapporto di lavoro e'
cessato nell’anno o la somma
dei redditi d'impresa, dell'arte
o professione e di lavoro
dipendente o assimilato non
eccede l'importo di 20.000
euro.
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La legge di stabilità 2015
Rivalutazione terreni e
partecipazioni societarie
(art. 1, commi 626 e 627)
S
i riaprono i termini per la
rivalutazione
del
valore
d’acquisto dei terreni agricoli,
aree edificabili e partecipazioni
societarie non quotate, non posseduti
in regime d’impresa, al fine del
pagamento dell’imposta sostitutiva, di
cui all’art. 2 del D.L. n. 282/2002, conv.
in L. n. 27/2003. L’ennesima possibilità
di rideterminare i costi iniziali di tali
cespiti, mediante l’apposita redazione
di perizia giurata di stima, prevede il
raddoppio della misura dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva che passa dal
4% all’8% per le aree edificabili, i
terreni, e le partecipazioni qualificate
e dal 2% a 4% per le partecipazioni
non qualificate. I beni oggetto di
rivalutazione devono essere posseduti
alla data del 1° gennaio 2015,
mentre il termine per la redazione
ed asseverazione della perizia e per
il versamento dell’imposta è fissato
al 30 giugno 2015. Il versamento può
essere effettuato in un unica soluzione
ovvero in tre rate annuali con gli
interessi nella misura del 3%.
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Reverse charge e Split Payment
ai fini IVA
(art. 1, commi 629- 633)
C
on l’integrazione dell’articolo 17
del DPR n. 633/72 s’introducono
ulteriori ipotesi per cui
all’assolvimento dell’IVA, in luogo
del cedente o prestatore, è tenuto il
cessionario o committente se soggetto
passivo d’imposta attraverso il c.d.
meccanismo del “reverse charge” per
cui la fattura è emessa dal cedente o
prestatore senza addebito dell’imposta
e con l’annotazione “inversione
contabile”. La fattura, così emessa,
deve essere integrata dal cessionario
o committente con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta
e deve essere annotata nei registri di
cui all’art. 23 (fatture emesse) o 24
(corrispettivi) e dell’art. 25 (fatture
d’acquisto) ai fini della relativa
detrazione.
Con l’aggiunta dell’art. 17 ter al DPR n.
633/72, inoltre, viene rivisto il sistema
dei pagamenti dell’IVA da parte degli
enti pubblici, per le cessioni di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate
nei loro confronti, c.d. “Split payment”
ovvero “Scissione dei pagamenti”, che
non sarà più versata ai fornitori, ma
direttamente al bilancio dello Stato.
In entrambi i casi, i riflessi finanziari
sulle imprese interessate dalle nuove
norme possono essere molto rilevanti,
per le possibili situazioni di eccedenze
di credito IVA che possono generarsi
durante il periodo d’imposta.
dalla circostanza che le prestazioni
siano rese da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore.
Reverse charge
on l’inserimento nel sesto
comma dell’art. 17 della
lettera a-ter, si assoggettano
al regime dell’inversione contabile
(reverse charge) le prestazioni di
servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di
completamento relativamente ad
edifici. Più in particolare, rispetto
alla disposizione generale di cui
alla lettera a) dello stesso art. 17,
c. 6, concernente le prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile,
la previsione di cui alla lettera a-ter)
elimina l’operatività della limitazione
soggettiva in relazione alle prestazioni
di demolizione, installazione di
impianti e completamento di edifici.
Pertanto, per tali prestazioni di servizi,
il sistema dell’inversione contabile
si applica in ogni caso, a prescindere
Come già detto, il meccanismo
dell’inversione contabile si applica
quando il cessionario o committente
agisce in qualità di soggetto passivo
IVA, tornando, invece, necessaria
l’emissione della fattura con IVA, da
parte delle cedente o prestatore,
quando i destinatari delle operazioni
siano soggetti non esercenti attività
di impresa o di arte o professione
ovvero enti non commerciali che
agiscono nell’ambito della loro sfera
istituzionale.
C
Sul punto, se il soggetto passivo
committente (es. di un servizio di
pulizia o di un impianto elettrico)
è un impresa agricola operante
nell’ambito del regime speciale IVA ex
art. 34 del DPR n. 633/72 (ma lo stesso
discorso vale anche per gli altri casi di
applicazione di regimi forfettari di
determinazione dell’IVA sugli acquisti,
12
es. Agriturismo, prestazioni di servizi
ex art. 34 bis, ecc.) andrà, comunque,
integrata la fattura del fornitore,
applicando l’IVA in base all’aliquota
vigente, ed annotata sia nel registro
delle fatture di vendita che in quello
degli acquisti. Tuttavia, a differenza
di chi opera nel regime normale IVA,
dove la doppia annotazione non
produrrà alcun versamento, posto
che in sede di liquidazione periodica
l’imposta risulterà sia nell’ammontare
delI’IVA a debito che in quella dell’IVA
a credito, per l’agricoltore in regime
speciale ex art. 34, non operando la
detrazione analitica sugli acquisti,
l’importo dell’IVA che risulterà a debito
nel registro delle vendite dovrà essere
versata direttamente all’Erario. Nella
sostanza, comunque, non si tratta
di un aggravio in quanto l’importo
dell’IVA dell’operazione non viene
versata al fornitore.
La legge di stabilità 2015
Se per le cessioni da effettuare nei
confronti della grande distribuzione
(GDO) l’operatività del reverse charge
è subordinata al rilascio, da parte del
Consiglio dell’unione europea di una
misura di deroga, ai sensi della direttiva
sull’IVA n. 2006/112/CE, l’estensione
al settore energetico è operativa dal 1°
gennaio 2015. Sul punto, è intervenuto
lo stesso GSE (gestore servizi elettrici)
richiedendo l’applicazione del nuovo
regime dell’inversione contabile per le
cessioni di energia da fonti rinnovabili,
compresa la produzione di energia da
fonti agroforestali (biogas, ecc.) e da
impianti fotovoltaici, a partire dalle
fatture emesse dalla medesima data.
L’ampliamento del reverse charge ai
nuovi settori di attività comporta,
com’è noto, effetti negativi sul piano
finanziario conseguenti alle situazioni
di eccedenza di Iva a credito che
sicuramente si materializzeranno
per le imprese interessate. A parziale
mitigazione ti tale onere, si segnala che
l’art. 30, c. 2, del DPR n. 633/72, ai fini
dell’accesso ai casi per cui è possibile
richiedere il rimborso dell’IVA, anche
su base trimestrale, attribuisce rilievo
anche alle operazioni di cui al predetto
art. 17, c. 6, dello stesso decreto.
Le nuove disposizioni estendono
l’inversione contabile, per un periodo
di quattro anni, anche alle cessioni
di certificati energetici (certificati
bianchi, certificati verdi, ecc., a norma
della lett. d-ter del nuovo comma 6
dell’art. 17 del DPR n. 633/72), alle
cessioni di gas e di energia elettrica
a un soggetto passivo rivenditore, ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, lett. a)
dello stesso DPR n. 633/72,(lettera Split payment
el tutto nuova nel panorama
d-quater) e alle cessioni di beni
impositivo IVA si presenta
effettuate nei confronti degli
la previsione del particolare
ipermercati, supermercati e discount
sistema di pagamento dell’IVA per
alimentari (lettera d-quinquies).
D
le operazioni effettuate nei confronti
dello Stato e degli enti pubblici, a
norma del nuovo art. 17 ter del DPR
n. 633/72. In breve, in base alle nuove
disposizioni, l’IVA esposta in fattura
dal cedente o prestatore non dovrà
essere più pagata a quest’ultimo, ma
attraverso la“scissione del pagamento”
(split payment) andrà versata
dall’ente pubblico direttamente
all’Erario, sempre che si tratti di
acquisti di beni e servizi effettuati
dalle pubbliche amministrazioni,
per i quali quest’ultime non siano
debitori debitori d’imposta ossia per
le operazioni non assoggettate al
regime del reverse charge” (v. sopra).
Il meccanismo dello “split payment”
non trova, inoltre, applicazione per i
compensi relativi a prestazioni di servizi
assoggettati a ritenute alla fonte sia a
titolo d’imposta che di acconto, come
nel caso delle prestazioni fornite da
professionisti
Sulla materia è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 23/01/2015 e la
circolare n. 1/E del 09 febbraio u.s. in
base ai quali:
1) la disciplina riguarda tutti
gli acquisti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni
individuate dalla norma, sia
quelli effettuati in ambito
non commerciale ossia nella
veste istituzionale che quelli
effettuati nell’esercizio di
attività d’impresa;
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2) le nuove disposizioni
riguardano le operazioni
documentate
mediante
fattura emessa dai fornitori,
in cui deve essere annotata
la dizione “scissione dei
pagamenti”.
Devono,
pertanto, ritenersi escluse
dal predetto meccanismo
le operazioni (ad es. piccole
spese dell’ente pubblico)
certificate dal fornitore
mediante il rilascio della
ricevuta fiscale o dello
scontrino fiscale;
3) il meccanismo della scissione
dei pagamenti si applica alle
operazioni in relazione alle
quali il corrispettivo sia stato
pagato dopo il 1° gennaio
2015 e sempre che le stesse
non siano state già fatturate
anteriormente alla predetta
data;
4) devono annoverarsi tra le
pubbliche amministrazioni
lo Stato e gli altri soggetti
qualificabili come organi
dello Stato ancorché dotati
di autonoma personalità
giuridica, ivi compresi,
ad esempio, le istituzioni
scolastiche; gli enti pubblici
territoriali (Regioni, Province,
Comuni, Città metropolitane)
e loro consorzi; le Comunità
montane, Comunità isolane e
Unioni di Comuni; le Camere
di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.); gli istituti
universitari, le aziende
sanitarie locali; gli enti
ospedalieri, di assistenza e
beneficenza, ad eccezione di
quelli che operano in regime
di diritto privato, e gli enti
pubblici di previdenza (INPS,
ecc.). Risultano, invece,
esclusi gli enti previdenziali
privati o privatizzati, gli ordini
professionali, le Agenzie fiscali
e le autorità amministrative
indipendenti;
Per ridurre gli effetti finanziari
negativi che possono prodursi in capo
alle imprese che operano nei confronti
della pubblica amministrazione, in
considerazione del mancato incasso
dell’IVA esposta sulle fatture emesse, il
D.M. 23/01/2015 prevede un apposita
estensione della disposizione di cui
all’art. 38 bis, c. 10, del DPR n. 633/72,
a favore dei soggetti che effettuano
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi soggette alla al nuovo regime,
che prevede l’erogazione dei rimborsi
IVA in via prioritaria, già a partire dalle
richieste di rimborso relative al primo
trimestre 2015.
14
La legge di stabilità 2015
Riforma della disciplina del
ravvedimento operoso
(art. 1, commi 637-640)
C
on i commi in commento
vengono apportate importanti
modifiche alle norme sul
ravvedimento operoso e agli istituti
deflativi del contenzioso.
Com’è noto, lo strumento del
ravvedimento consente al contribuente
che ha commesso delle violazioni
tributariedirimediarevolontariamente
alle omissioni ed alle irregolarità
beneficiando di una riduzione delle
sanzioni amministrative.
La
novella
interviene
sia
sull’estensione del periodo per cui è
possibile ravvedersi, con conseguente
rimodulazione dell’entità delle
sanzioni, sia per l’attenuazione delle
cause preclusive alla possibilità di
ravvedersi, atteso che a norma del
nuovo art. 13 del D.Lgs n. 472/97
l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche
non costituisce più un ostacolo al
ravvedimento, rimanendo, comunque,
ostativa, per tutti i tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate (es. imposte
dirette, IVA e altre imposte indirette:
registro, catastale ecc.), l’eventuale
notifica di atti di liquidazione e
di accertamento, comprese le
comunicazioni di irregolarità ex artt.
36-bis 36 ter del DPR n. 600/73 e 54 bis
del DPR n. 633/72 (c.d. avvisi bonari), e
di avvisi di recupero di crediti di imposta
o di irrogazione di sanzioni. Peraltro, il
pagamento e la regolarizzazione non
precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di controllo e
accertamento.
In base alla nuova riformulazione del
predetto art. 13 del D.lgs. n. 472/97 le
misure delle sanzioni sono ridotte:
a) ad un decimo del minimo nei
casi di mancato pagamento
del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla
data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo se la
regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo,
avviene entro il novantesimo
giorno successivo al termine
per la presentazione della
dichiarazione,
ovvero,
quando non e' prevista
dichiarazione periodica, entro
novanta giorni dall'omissione
o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo, se la
regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine
per la presentazione della
dichiarazione
relativa
all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione
ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, entro
un anno dall'omissione o
dall'errore;
d) ad un settimo del minimo se
la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine
per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso
del quale e' stata commessa
la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione
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periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine
per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso
del quale e' stata commessa
la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione
periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
f) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori
15
prescritta in materia di
e delle omissioni, anche se
imposta sul valore aggiunto,
incidenti sulla determinazione
se questa viene presentata
o sul pagamento del tributo,
con ritardo non superiore a
avviene dopo la constatazione
trenta giorni.
della violazione ai sensi
della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, cioè della consegna Va, altresì, precisato che le
del Processo verbale di regolarizzazioni di cui alle suddette
lett. c) e d) si applicano solo ai tributi
constatazione (PVC)
amministrati dall'Agenzia delle
g) ad un decimo del minimo di entrate.
quella prevista per l'omissione
della presentazione della
dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo
non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo
del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione
della dichiarazione periodica
16
La legge di stabilità 2015
Aliquota TASI
(art. 1, comma 679)
S
ono confermati anche per il 2015
i limiti, già previsti per il 2014,
relativi alle misura della TASI
che non può superare il 2,5 per mille
e alla sommatoria delle aliquote IMU
più TASI che complessivamente non
possono superare l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU,
pari al 10,6 per mille per la generalità
degli immobili. E confermata, altresì, la
possibilità per i comuni di aumentare
di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota
TASI, a condizione che siano finanziate
detrazioni d’imposta o altre misure
relative alle abitazioni principali e
alle altre unità immobiliare ad esse
equiparate.
Resta fermo, in ogni caso, il limite
dell’1 per mille della TASI stabilita per
i fabbricati rurali strumentali.
Aliquota IVA per le cessioni di
Pellet ( art. 1, commi 711-712)
C
on l’esclusione dei pellet cessioni dello stesso prodotto passa
dall’elenco di cui al n. 98) della dal 10 al 22 per cento.
tabella A, parte III, allegata al
DPR n. 633/72, l’aliquota IVA per le
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