LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 La legge di stabilità per il 2015 introduce diverse disposizioni di carattere fiscale nell’ambito della più generale manovra economica – finanziaria del Governo (*) (*) Fonte: Confagricoltura Nazionale Sommario La stabilizzazione del Bonus 80 euro (art. 1, commi 12-15)............................................................... 4 Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP(art. 1, commi 20-25)........................................ 5 T.F.R. in busta paga(art. 1, commi 26-34).......................................................................................... 6 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo art. 1, commi 35 e 36)......................................... 7 Proroga delle detrazioni per ecobonus e ristrutturazioni (art. 1, comma 47 e 48).............................. 8 Reverse charge e Split Payment ai fini IVA (art. 1, commi 629- 633).................................................. 11 Aliquota IVA per le cessioni di Pellet ( art. 1, commi 711-712) .......................................................... 16 4 La legge di stabilità 2015 La stabilizzazione del Bonus 80 euro (art. 1, commi 12-15) C on la disposizione in commento si stabilisce a regime dal 2015 l’attribuzione del Bonus degli 80 euro mensili (960 euro su base annua), già introdotta nel corso del 2014 con il D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014. Il credito (bonus), che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è disciplinato dall’art. 13, c. 1 bis, del TUIR, ed è attribuito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Pertanto, il Bonus non spetta ai soggetti per i quali le detrazioni per i redditi di lavoro dipendenti risultino pari o superiori all’imposta lorda c.d. dati reddituali a disposizione degli “incapienti”. stessi sostituti d’imposta. Il Bonus è attribuito automaticamente dai Il credito spetta, rapportato al numero sostituti d’imposta ed è recuperato da di giorni lavorati nell’anno, in misura quest’ultimi mediante l’istituto della pari all’importo di 960 euro, se il reddito compensazione. L’eventuale titolarità complessivo non è superiore a 24.000 di altri redditi da parte del lavoratore o euro ovvero all’importo di 960 euro la contemporanea presenza in capo al che decresce in caso di superamento lavoratori di più rapporti di lavoro nel del predetto limite di 24.000 euro, corso dell’anno potrebbero portare fino ad azzerarsi al raggiungimento di a situazioni di indebita fruizione del un livello di reddito complessivo pari a Bonus, con conseguente obbligo di 26.000 euro. Il credito è corrisposto dai restituzione in sede di conguaglio di sostituti d’imposta sugli emolumenti fine anno ovvero di dichiarazione dei erogati in ciascun periodo di paga, redditi. senza alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, sulla base dei www.confagricolturatreviso.it 5 Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (art. 1, commi 20-25) C on l’inserimento del comma 4-octies all’articolo 11 del D. Lgs. n. 446/1997 (recante la disciplina dell’IRAP), è disposta la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo del lavoro per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è ammessa per la parte eccedente l’ammontare delle deduzioni già previste dallo stesso art. 11 (analitiche e forfettarie) riferibili al medesimo costo del lavoro (contributi, deduzioni fisse, ecc.). In breve, se la sommatoria delle suddette deduzioni risulta inferiore al costo del lavoro, spetta l’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile a norma degli artt. da 5 a 9 del D. Lgs n. 446/97, compresi gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, gli esercenti l’agriturismo in regime forfettario e l’attività di allevamento oltre i limiti di cui all’art. 32, c.2, lett. b) del TUIR. Viene, inoltre, introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, un apposito credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, pari al 10 per cento dell’IRAP dovuta dai predetti soggetti di cui agli artt. da 5 a 9 del D. Lgs. n. 446/1997 che non si avvalgono di lavoro dipendenti (neanche a tempo determinato). Il credito d’imposta, in assenza di un’apposita previsione di esclusione normativa, costituisce sopravvenienza attiva che concorre alla determinazione del reddito d’impresa, ma non rileva ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo. Contestualmente, evidentemente per ragioni di gettito, viene cancellata, già a valere per il periodo d’imposta 2014, la riduzione delle aliquote nella misura del 10 per cento introdotta dal D.L. n. 66/2014. Pertanto, sono ripristinate le aliquote precedenti, sia ordinarie che settoriali, che per il settore agricolo è pari all’1,9 per cento (anziché all’1,7 per cento). 6 La legge di stabilità 2015 T.F.R. in busta paga (art. 1, commi 26-34) P er i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, in via sperimentale, è introdotta la facoltà per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quota che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 19 del TUIR (tassazione del TFR). www.confagricolturatreviso.it 7 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo art. 1, commi 35 e 36) É disposta la revisione della disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del D. L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014, per gli anni 2015 – 2019. In particolare, è riconosciuto a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano) titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati dal periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In ogni caso, il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila in ciascuno dei periodi d’imposta. I commi 4, 5 e 6 del nuovo art. 3 del D.L. n. 145/2013 individuano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ed, in particolare, le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta, tra cui rientrano quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, i costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti stipulati con le università e/o gli enti di ricerca ed organismi equiparati, ecc. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è maturato, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24. 8 La legge di stabilità 2015 Tassazione agevolata “Patent box” (art. 1, commi 37-45) E ’ disposto un particolare regime agevolativo opzionale per titolari di reddito d’impresa diretto ad incentivare la gestione e lo sfruttamento i beni immateriali (marchi, brevetti e know-how) attraverso la detassazione, nella misura del 50 per cento, dei redditi derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. L’utilizzo del regime è opzionale. Proroga delle detrazioni per ecobonus e ristrutturazioni (art. 1, comma 47 e 48) S ono prorogate fino al 31 dicembre 2015 le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio nella misura, rispettivamente del 65 e del 50 per cento, nonché per le spese indipendentemente dall'importo per l'acquisto di mobili e di grandi delle spese sostenute per i lavori di elettrodomestici (nel limite di 10.000 ristrutturazione. euro) fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, www.confagricolturatreviso.it 9 Nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi art. 1, commi 54-89) E ’ introdotto un nuovo regime sui redditi nei modi ordinari coloro forfettario di determinazione del che: reddito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma a) abbiano conseguito nell’anno individuale, attraverso la previsione di solare precedente, ricavi un’unica imposta, pari al 15 per cento, o compensi, ragguagliati sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali ad anno, non superiori a regionali e comunali e dell’IRAP da determinate soglie che applicare sul reddito determinato variano a seconda del codice sulla base di appositi coefficienti di ATECO da 15.000 euro (per redditività all’ammontare dei ricavi i professionisti) a 40.000 o dei compensi percepiti, come (per gli esercenti attività individuati nella tabella, allegato 4, di commercio, alloggio e alla stessa legge di stabilità. Sono, ristorazione); tuttavia, deducibili dal reddito così determinato, i contributi previdenziali b) abbiano sostenuto spese per versati in ottemperanza a disposizioni l’acquisizione di lavoro per di legge; l'eventuale eccedenza e' importi complessivamente deducibile dal reddito complessivo ai non superiori ad euro 5.000 sensi dell'articolo 10 del TUIR. lordi; Rientrano nel nuovo regime, salva la facoltà, comunque, di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte c) registrino un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente non superiore 20.000 euro; d) conseguano redditi nell'attività d'impresa o dell'arte o della professione in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR . La verifica della suddetta prevalenza non e' necessaria se il rapporto di lavoro e' cessato nell’anno o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. 10 La legge di stabilità 2015 Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie (art. 1, commi 626 e 627) S i riaprono i termini per la rivalutazione del valore d’acquisto dei terreni agricoli, aree edificabili e partecipazioni societarie non quotate, non posseduti in regime d’impresa, al fine del pagamento dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 2 del D.L. n. 282/2002, conv. in L. n. 27/2003. L’ennesima possibilità di rideterminare i costi iniziali di tali cespiti, mediante l’apposita redazione di perizia giurata di stima, prevede il raddoppio della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 4% all’8% per le aree edificabili, i terreni, e le partecipazioni qualificate e dal 2% a 4% per le partecipazioni non qualificate. I beni oggetto di rivalutazione devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2015, mentre il termine per la redazione ed asseverazione della perizia e per il versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015. Il versamento può essere effettuato in un unica soluzione ovvero in tre rate annuali con gli interessi nella misura del 3%. www.confagricolturatreviso.it 11 Reverse charge e Split Payment ai fini IVA (art. 1, commi 629- 633) C on l’integrazione dell’articolo 17 del DPR n. 633/72 s’introducono ulteriori ipotesi per cui all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente o prestatore, è tenuto il cessionario o committente se soggetto passivo d’imposta attraverso il c.d. meccanismo del “reverse charge” per cui la fattura è emessa dal cedente o prestatore senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile”. La fattura, così emessa, deve essere integrata dal cessionario o committente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri di cui all’art. 23 (fatture emesse) o 24 (corrispettivi) e dell’art. 25 (fatture d’acquisto) ai fini della relativa detrazione. Con l’aggiunta dell’art. 17 ter al DPR n. 633/72, inoltre, viene rivisto il sistema dei pagamenti dell’IVA da parte degli enti pubblici, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, c.d. “Split payment” ovvero “Scissione dei pagamenti”, che non sarà più versata ai fornitori, ma direttamente al bilancio dello Stato. In entrambi i casi, i riflessi finanziari sulle imprese interessate dalle nuove norme possono essere molto rilevanti, per le possibili situazioni di eccedenze di credito IVA che possono generarsi durante il periodo d’imposta. dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Reverse charge on l’inserimento nel sesto comma dell’art. 17 della lettera a-ter, si assoggettano al regime dell’inversione contabile (reverse charge) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativamente ad edifici. Più in particolare, rispetto alla disposizione generale di cui alla lettera a) dello stesso art. 17, c. 6, concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l’operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Pertanto, per tali prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere Come già detto, il meccanismo dell’inversione contabile si applica quando il cessionario o committente agisce in qualità di soggetto passivo IVA, tornando, invece, necessaria l’emissione della fattura con IVA, da parte delle cedente o prestatore, quando i destinatari delle operazioni siano soggetti non esercenti attività di impresa o di arte o professione ovvero enti non commerciali che agiscono nell’ambito della loro sfera istituzionale. C Sul punto, se il soggetto passivo committente (es. di un servizio di pulizia o di un impianto elettrico) è un impresa agricola operante nell’ambito del regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 (ma lo stesso discorso vale anche per gli altri casi di applicazione di regimi forfettari di determinazione dell’IVA sugli acquisti, 12 es. Agriturismo, prestazioni di servizi ex art. 34 bis, ecc.) andrà, comunque, integrata la fattura del fornitore, applicando l’IVA in base all’aliquota vigente, ed annotata sia nel registro delle fatture di vendita che in quello degli acquisti. Tuttavia, a differenza di chi opera nel regime normale IVA, dove la doppia annotazione non produrrà alcun versamento, posto che in sede di liquidazione periodica l’imposta risulterà sia nell’ammontare delI’IVA a debito che in quella dell’IVA a credito, per l’agricoltore in regime speciale ex art. 34, non operando la detrazione analitica sugli acquisti, l’importo dell’IVA che risulterà a debito nel registro delle vendite dovrà essere versata direttamente all’Erario. Nella sostanza, comunque, non si tratta di un aggravio in quanto l’importo dell’IVA dell’operazione non viene versata al fornitore. La legge di stabilità 2015 Se per le cessioni da effettuare nei confronti della grande distribuzione (GDO) l’operatività del reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’unione europea di una misura di deroga, ai sensi della direttiva sull’IVA n. 2006/112/CE, l’estensione al settore energetico è operativa dal 1° gennaio 2015. Sul punto, è intervenuto lo stesso GSE (gestore servizi elettrici) richiedendo l’applicazione del nuovo regime dell’inversione contabile per le cessioni di energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione di energia da fonti agroforestali (biogas, ecc.) e da impianti fotovoltaici, a partire dalle fatture emesse dalla medesima data. L’ampliamento del reverse charge ai nuovi settori di attività comporta, com’è noto, effetti negativi sul piano finanziario conseguenti alle situazioni di eccedenza di Iva a credito che sicuramente si materializzeranno per le imprese interessate. A parziale mitigazione ti tale onere, si segnala che l’art. 30, c. 2, del DPR n. 633/72, ai fini dell’accesso ai casi per cui è possibile richiedere il rimborso dell’IVA, anche su base trimestrale, attribuisce rilievo anche alle operazioni di cui al predetto art. 17, c. 6, dello stesso decreto. Le nuove disposizioni estendono l’inversione contabile, per un periodo di quattro anni, anche alle cessioni di certificati energetici (certificati bianchi, certificati verdi, ecc., a norma della lett. d-ter del nuovo comma 6 dell’art. 17 del DPR n. 633/72), alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, lett. a) dello stesso DPR n. 633/72,(lettera Split payment el tutto nuova nel panorama d-quater) e alle cessioni di beni impositivo IVA si presenta effettuate nei confronti degli la previsione del particolare ipermercati, supermercati e discount sistema di pagamento dell’IVA per alimentari (lettera d-quinquies). D le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, a norma del nuovo art. 17 ter del DPR n. 633/72. In breve, in base alle nuove disposizioni, l’IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore non dovrà essere più pagata a quest’ultimo, ma attraverso la“scissione del pagamento” (split payment) andrà versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali quest’ultime non siano debitori debitori d’imposta ossia per le operazioni non assoggettate al regime del reverse charge” (v. sopra). Il meccanismo dello “split payment” non trova, inoltre, applicazione per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte sia a titolo d’imposta che di acconto, come nel caso delle prestazioni fornite da professionisti Sulla materia è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23/01/2015 e la circolare n. 1/E del 09 febbraio u.s. in base ai quali: 1) la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa; 13 www.confagricolturatreviso.it 2) le nuove disposizioni riguardano le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, in cui deve essere annotata la dizione “scissione dei pagamenti”. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es. piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale; 3) il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data; 4) devono annoverarsi tra le pubbliche amministrazioni lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche; gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e loro consorzi; le Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali; gli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, ad eccezione di quelli che operano in regime di diritto privato, e gli enti pubblici di previdenza (INPS, ecc.). Risultano, invece, esclusi gli enti previdenziali privati o privatizzati, gli ordini professionali, le Agenzie fiscali e le autorità amministrative indipendenti; Per ridurre gli effetti finanziari negativi che possono prodursi in capo alle imprese che operano nei confronti della pubblica amministrazione, in considerazione del mancato incasso dell’IVA esposta sulle fatture emesse, il D.M. 23/01/2015 prevede un apposita estensione della disposizione di cui all’art. 38 bis, c. 10, del DPR n. 633/72, a favore dei soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette alla al nuovo regime, che prevede l’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015. 14 La legge di stabilità 2015 Riforma della disciplina del ravvedimento operoso (art. 1, commi 637-640) C on i commi in commento vengono apportate importanti modifiche alle norme sul ravvedimento operoso e agli istituti deflativi del contenzioso. Com’è noto, lo strumento del ravvedimento consente al contribuente che ha commesso delle violazioni tributariedirimediarevolontariamente alle omissioni ed alle irregolarità beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative. La novella interviene sia sull’estensione del periodo per cui è possibile ravvedersi, con conseguente rimodulazione dell’entità delle sanzioni, sia per l’attenuazione delle cause preclusive alla possibilità di ravvedersi, atteso che a norma del nuovo art. 13 del D.Lgs n. 472/97 l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche non costituisce più un ostacolo al ravvedimento, rimanendo, comunque, ostativa, per tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (es. imposte dirette, IVA e altre imposte indirette: registro, catastale ecc.), l’eventuale notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis 36 ter del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 (c.d. avvisi bonari), e di avvisi di recupero di crediti di imposta o di irrogazione di sanzioni. Peraltro, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. In base alla nuova riformulazione del predetto art. 13 del D.lgs. n. 472/97 le misure delle sanzioni sono ridotte: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione www.confagricolturatreviso.it periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; f) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori 15 prescritta in materia di e delle omissioni, anche se imposta sul valore aggiunto, incidenti sulla determinazione se questa viene presentata o sul pagamento del tributo, con ritardo non superiore a avviene dopo la constatazione trenta giorni. della violazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, cioè della consegna Va, altresì, precisato che le del Processo verbale di regolarizzazioni di cui alle suddette lett. c) e d) si applicano solo ai tributi constatazione (PVC) amministrati dall'Agenzia delle g) ad un decimo del minimo di entrate. quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica 16 La legge di stabilità 2015 Aliquota TASI (art. 1, comma 679) S ono confermati anche per il 2015 i limiti, già previsti per il 2014, relativi alle misura della TASI che non può superare il 2,5 per mille e alla sommatoria delle aliquote IMU più TASI che complessivamente non possono superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, pari al 10,6 per mille per la generalità degli immobili. E confermata, altresì, la possibilità per i comuni di aumentare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota TASI, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle altre unità immobiliare ad esse equiparate. Resta fermo, in ogni caso, il limite dell’1 per mille della TASI stabilita per i fabbricati rurali strumentali. Aliquota IVA per le cessioni di Pellet ( art. 1, commi 711-712) C on l’esclusione dei pellet cessioni dello stesso prodotto passa dall’elenco di cui al n. 98) della dal 10 al 22 per cento. tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, l’aliquota IVA per le Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B - 31038 Castagnole di Paese (TV) tel. 0422.410135 | fax 0422.590178 | mail: [email protected] | web: www.confagricolturatreviso.it
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