Fiscal News n. 80 del 10.03.2015 Nuova rateazione

Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 80
10.03.2015
Nuova chance per i contribuenti
decaduti
Con il Milleproroghe nuove rate per i contribuenti
decaduti da precedenti rateazioni Equitalia
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: Decreto Milleproroghe
Categoria: Accertamento e riscossione
Sottocategoria: Equitalia
In virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 192/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 11/2015) i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro il
31.12.2014 potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate presentando apposita domanda entro il
prossimo 31 luglio.
Giova a tal proposito ricordare che il piano di rateazione eventualmente concesso non sarà prorogabile e
il debitore decadrà dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non
otto, come negli ordinari piani di rateazione).
Premessa
In virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Decreto
Legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2015) i
contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro il
31.12.2014 potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni)
presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.
Presentazione di apposita
Decadenza da un precedente
piano di rateazione
ENTRO IL 31.12.2014
+
istanza
ENTRO IL 31.07.2015
NUOVO PIANO DI RATEAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI
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La norma in commento ripropone una precedente agevolazione, che fu
introdotta con il Decreto Legge n. 66/2014.
Si ricorda, a tal proposito, che la disposizione del 2014 fu introdotta al fine di
fornire una seconda chance ai soggetti che non avevano potuto beneficiare
delle novità introdotte con il D.L. 69/2013.
Merita infatti di essere ricordato che con il c.d. “Decreto del fare” fu prevista
la decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di otto rate
anche non consecutive in luogo delle sole due rate consecutive in precedenza
previste.
Dubbi erano stati pertanto sollevati con riferimento a tutti quei contribuenti
che dovevano essere considerati decaduti in considerazione delle precedenti
norme, ma che potevano ancora rientrare nel beneficio della rateazione se
fossero state applicate delle novità introdotte.
Per porre fine a questi dibattiti fu introdotta una specifica disposizione grazie
alla quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione potevano
richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino a un massimo
di 72 rate mensili, a condizione che:
• la decadenza fosse intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
• la richiesta fosse stata presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
D.L. 69/2013. Ha modificato le norme in tema di decadenza dai precedenti
piani di rateazione: non più 2 rate consecutive, ma 8 anche non consecutive.
D.L. 66/2014. Ha concesso una chance ai contribuenti decaduti dal beneficio
della rateazione in virtù delle precedenti disposizioni.
D.L. 192/2014. “Allunga” i termini e ammette al beneficio i contribuenti
decaduti entro il 31.12.2014.
Il Decreto Milleproroghe allunga questi termini e riammette alla rateazione i
contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2014, nel caso in cui gli stessi
presentino apposita richiesta entro il 31 luglio 2015.
La norma non pare presentare esclusioni soggettive o oggettive.
Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative [Milleproroghe]
Articolo 10 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
12-quinquies. All’articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "22 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014";
2) alla lettera b), le parole: "31 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2015";
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A seguito della
presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere
avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una
segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la
stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne
costituiscono oggetto".
Le condizioni
I contribuenti che possono beneficiare della nuova riammissione nei termini
possono richiedere un nuovo piano di rateazione scaricando i moduli
disponibili
dal
sito
Equitalia.
Non
è
necessario
allegare
alcuna
documentazione alla domanda (se non un documento di identità)
Le condizioni per la nuova rateazione
Essere decaduti da un precedente piano di rateazione entro il
31.12.2014.
Presentare istanza entro il 31.07.2015.
Nessuna segnalazione inviata da una PA ai sensi dell’articolo
48-bis del D.P.R. 602/73.
DECADENZA ENTRO IL 31.12.2014
?
Sono decaduto da un precedente piano di rateazione nel gennaio
2015. Posso richiedere una nuova rateazione presentando istanza
entro il 31.07.2015?
NO
Sono ammessi al beneficio soltanto i contribuenti decaduti entro
il 31.12.2014.
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La segnalazione della PA
Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi
dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, la stessa non può essere concessa, sebbene limitatamente agli
importi che ne costituiscono oggetto.
Si ricorda, a tal proposito, che gli enti pubblici che devono provvedere al
pagamento di crediti di importo superiore a 10 mila euro devono verificare,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro.
In caso affermativo, non possono procedere al pagamento, ma segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, che fa
scattare la procedura di pignoramento presso terzi, fino a concorrenza
dell’importo da versare ad Equitalia.
Ebbene, nel caso in cui un ente pubblico abbia segnalato il pagamento di un
credito ad Equitalia, la nuova richiesta di rateazione non sarà ammessa, con
esclusivo riferimento all’importo che può essere riscosso con la procedura di
pignoramento presso terzi.
Una PA deve effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro
Verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro.
Sono presenti debiti di importo pari o
superiore a 10.000 euro?
SI
NO
La PA deve segnalare la
La PA può procedere al
circostanza ad Equitalia.
pagamento.
Scatta la procedura di
pignoramento presso terzi.
Non è possibile richiedere una nuova rateazione
limitatamente agli importi segnalati.
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Ipotizziamo che un’azienda:
-
vanti un credito nei confronti della PA di euro 13.000;
-
sia decaduta da un precedente piano di rateazione Equitalia. Il debito
residuo ammonta ad euro 25.000
DEBITO NEI CONFRONTI DI
CREDITO NEI CONFRONTI DELLA
EQUITALIA
PA
25.000 euro
13.000 euro
Segnalazione PA ad Equitalia: 09.03.2015
Alla data del 9.03.2015 la PA ha già inviato una segnalazione ad Equitalia.
In data 15.03.2015 l’azienda vorrebbe chiedere un nuovo piano di rateazione.
IMPORTO PER IL QUALE POSSO CHIEDERE UNA NUOVA RATEAZIONE
EURO 12.000
(Ovvero 25.000 – 13.000)
IL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA PA
Sono decaduto da un precedente piano di rateazione prima del
?
dicembre 2014.
Ad oggi vanto un credito nei confronti della PA di euro 15.000.
La PA non ha disposto alcun pagamento nei miei confronti e non ha
inviato alcuna segnalazione ad Equitalia. Il fatto che io comunque vanti
un credito, mi impedisce di richiedere una nuova rateazione?
NO
La rateazione è preclusa soltanto per gli importi che sono stati
oggetto di segnalazione. Il credito, da solo, non preclude la
rateazione.
La rateazione
I moduli per la richiesta del nuovo piano di rateazione sono già disponibili sul
sito Equitalia.
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CARTELLE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE
Sono decaduto da un precedente piano di rateazione prima del
?
dicembre 2014. In data 09.03.2015 mi è stata notificata un’altra
cartella di pagamento. Posso chiedere un unico, nuovo, piano di
rateazione di 72 rate?
NO
Sarà necessario procedere con due distinte istanze. La cartella di
pagamento successivamente ricevuta seguirà le ordinarie regole
in tema di rateazione.
LA NUOVA RATEAZIONE
La nuova rateazione potrà avere durata massima di 72 rate, anche
nel caso in cui il contribuente presenti le condizioni per un piano di
rateazione decennale.
Non può essere richiesta la proroga del piano di rateazione nel
caso in cui peggiori la situazione economica.
Il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di
due rate anche non consecutive (e non otto, come negli altri casi).
Gli effetti
Grazie al nuovo piano di rateazione:
non potranno essere avviate nuove azioni esecutive.
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La norma non si occupa né delle azioni cautelari né delle azioni
esecutive già avviate. È tuttavia possibile ritenere che la concessione
di una nuova rateazione blocchi la prosecuzione delle azioni
esecutive, e, allo stesso modo, nel rispetto delle norme in tema di
dilazione dei pagamenti, deve ritenersi impedita l’attivazione di
nuove misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca);
il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il
Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le
Pubbliche Amministrazioni.
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