Oggetto: Dichiarazione TASI. Pervengono alla scrivente

Preg.ma Dott.ssa
Fabrizia LAPECORELLA
Direttore Generale delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via dei Normanni n. 5
00184 ROMA
[email protected]
Preg.mo Dott.
Paolo PUGLISI
Direttore Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via dei Normanni n. 5
00184 ROMA
[email protected]
Oggetto: Dichiarazione TASI.
Pervengono alla scrivente Associazione numerosi quesiti da parte dei Comuni
associati, e non, tesi a conoscere le modalità per la predisposizione dei modelli di
dichiarazione TASI e sull'effettiva necessità che gli stessi siano predisposti dai Comuni
medesimi. Altre Amministrazioni Locali hanno già predisposto modelli specifici che si
differenziano, sostanzialmente, da Comune a Comune contribuendo, ciò, a rendere ancor più
difficoltoso l'approccio con il nuovo tributo comunale sui servizi introdotto dal 2014.
L’articolo 1, comma 684, Legge n° 147/2013 stabilisce che “i soggetti passivi dei
tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC (di cui la TASI ne è una componente,
n.d.a.) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in
comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
degli occupanti.”.
Il successivo comma 685 stabilisce che “la dichiarazione, redatta su modello messo
a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni, Ai fini di acquisire le informazioni
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
Corrispondenza da inviare a: Sede Nazionale
Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)
C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794
Tel. 0967.486494 - Fax 0967.486143
E-mail: [email protected]
internet: www.anutel.it
Sedi Secondarie
Palazzo Petrignani - Via Duomo, 3
05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744.978165 – fax 0744.978834
Via Arosio, 15
20900 MONZA (MB)
In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39
presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il
numero dell’interno, ove esistente.”.
Infine il comma 687 stabilisce che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si
applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.”.
Sulla base delle norme sopra riportate risulta evidente che eventuali variazioni
intervenute nell’anno 2014 e riguardanti la TASI dovranno essere dichiarate al Comune
entro il 30 giugno 2015, pertanto, al momento attuale, emerge la necessità di valutare aspetti
sul relativo modello di dichiarazione.
Parrebbe che il comma 687 ammetta un sostanziale parallelismo tra la dichiarazione
IMU e la dichiarazione TASI ma, a parere di chi scrive, ciò non sottintende che per la
dichiarazione della TASI debba essere utilizzato il modello IMU, bensì che i casi per i quali
è prevista la presentazione della dichiarazione TASI, siano i medesimi per i quali è prevista
la presentazione della dichiarazione IMU (in particolare si dovrebbe garantire così la NON
necessità di presentare la dichiarazione nei casi ove la presenza di banche dati accessibili al
Comune surroga la dichiarazione stessa).
L’emanazione in data 26/06/2014 da parte del MEF del decreto che approva il
modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali e le relative istruzioni, nel
quale non si fa alcun riferimento né grafico né esplicito alla IUC, può far pensare che la
modulistica della dichiarazione TASI coincida a tutti gli effetti con il modello IMU e,
quindi, sia sufficiente “aggiungere” nel frontespizio del modello stesso a fianco
dell’acronimo IMU l’acronimo TASI.
La soluzione non appare così scontata in quanto, diversamente dall’IMU, nella
soggettività passiva TASI rientra anche il detentore dell’immobile il quale dovrà
necessariamente comunicare al Comune, in un apposito spazio ed anche congiuntamente, di
rivestire tale qualifica per distinguere il suo obbligo impositivo da quello in capo al
possessore. Inoltre un ulteriore aspetto da valutare riguarda l’unica obbligazione tributaria in
capo, distintamente, a tutti i possessori ed a tutti i detentori, fattispecie che non può essere
esplicitata nell’attuale modello IMU nel quale si indica, invece, la percentuale di possesso
dell’immobile che, ai fini TASI, risulterebbe irrilevante.
Infine nell’ottica di semplificazione a favore dei contribuenti si ritiene poco probabile
che ogni Comune possa redigere un modello di dichiarazione sulla base delle proprie
necessità, ciò significherebbe che potrebbero, potenzialmente, essere adottati 8.057 modelli
diversi di dichiarazione (tanti sono i Comuni italiani)!
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presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.
Tali aspetti ed anomalie rendono necessaria, a parere di chi scrive, l’emanazione di
un modello unico Ministeriale anche di tipo “telematico” al fine di omogenizzare le
informazioni da indicare nei singoli modelli evitando che ogni Comune produca un modello
proprio, ciò nell'ottica di una maggiore semplificazione per il contribuente.
Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Montepaone, 11 marzo 2015
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presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.