II Sindaco Premesso che con Ordinanza

-...1.2.
II Sindaco
Premesso che con Ordinanza Sindacale n.51 del 18/10/2000,venne disposta la
vendita straordinaria di fiori,neli'area parcheggio dei cimitero di Noia,in
occasione della commemorazione dei defunti;
Che successivamente,con Ordinanza Sindacale n. 66 del 19/12/2000, venne
ampliato il periodo di vendita dei fiori al cimitero,stabilendo che ia stessa
poteva effettuarsi,negli orari ivi stabilitici tutte le giornate di Sabato e di
Domenica, estendendo tale facoltà anche al cimitero di Piazzola;
Considerato che pervengono a questo Comune istanze per ia vendita di fiori al
cimitero, anche per altri giorni, che seppur non festivi, per la loro particolarità
possono essere assimilati a questi ultimi, come la festa del Papa,la festa della
mamma ecc;
Considerato,altresì, che garantire la predetta vendita anche in altri giorni, è
certamente rispondente alle esigenze dei cittadini che si recano al cimitero,ed
anche degli operatori commerciali che trarrebbero da tale ampliamento un
impulso maggiore per la loro attività;
Visto il comma 7 deli'art. 50 del DPR n.267/2000
Visto la L.R. n.l del 7/1/2000
ORDINA
La vendita dei fiori,nelle aree antistanti ai cimiteri di Noia e Piazzola,può essere
effettuata dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni festivi e
prefestivi,nonché negli altri giorni, che seppure non festivi sono assimilabili ai
festivi, come la festa del Papa,la festa delia mamma, ecc,
La vendita dei fiori durante la commemorazione dei defunti, può essere
effettuata dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
L'autorizzazione
alla
vendita
subordinata,all'accertamento dei
commerciale.
da
parte
dell'ufficio
competente
è
requisiti previa domanda dell'operatore
Nelle suddette aree possono essere autorizzati non più di cinque operatori;
La predetta Ordinanza viene notificata,per quanto di competenza,ai Comando
di P.M. e all'Ufficio attività produttive.
Noia,18/03/2015.
Avv.
/
li Si
femia Bi