Contratto - Banca Monte dei Paschi di Siena

data
1
XMULTIB
Filiale di
COGNOME NOME ( 000000000 )
Pratica N.
Pag. 1 di 49
0 0 1
Alla
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Vi dichiaro/dichiariamo il nostro pieno accordo, con riferimento alla Vostra del DATA il cui testo di seguito riportiamo:
<<
A: COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP CITTA’
Siamo lieti di comunicarVi l’apertura, a Vostra richiesta odierna ed in seguito alle intese intercorse, dei servizi di cui alle specifiche
sezioni del presente contratto. I medesimi saranno regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di
essi e riportata in appresso nelle suddette sezioni, anche dalle sottoindicate "Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente",
riferibili alle sole sezioni che riguardano servizi prestati dalla Banca.
Vi preghiamo cortesemente di volerci restituire, a conferma del presente atto, l’allegata copia munita della Vs. firma da apporre tre
volte negli spazi in calce, quale adesione alle Condizioni economiche e giuridiche in essa contenute e quale approvazione specifica
delle clausole onerose e come conferma della ricezione dell’esemplare del presente contratto di vostra spettanza. >>
Documentazione relativa al/i prodotto/i
NUOVO CONTO ITALIANO ON LINE,Mondo Card Plus Web a consegna,SEPA Direct Debit,Multicanalita' Integrata
sottoscritta tra Banca Monte dei Paschi di Siena e il cliente
COGNOME NOME (252849932) consumatore
Indice
CONTRATTO
9
Condizioni Generali relative al rapporto Banca - Cliente
Condizioni Economiche
9
13
Sezione Conto Corrente Bancario ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
Condizioni Economiche - Sezione Servizi di Pagamento ……………………………………………………………………………………………………………………..15
Sezione Bancomat/PagoBancomat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA ……………………………………………………………………………………………………………………………………….19
Condizioni Giuridiche
21
Sezione Conto Corrente Bancario ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
Sezione Servizio di Incasso o di Accettazione degli Effetti, Documenti ed Assegni ……………………………………………………………………………………….25
Sezione Servizi di Pagamento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...26
Sezione Affidamenti in Conto Corrente ………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
Sezione Bancomat/PagoBancomat e Servizi Collegati ………………………………………………………………………………………………………………………..37
Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA ……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
Riepilogo, Firme e Clausole che richiedono specifica approvazione
47
ALLEGATI
50
Guida al Servizio di Multicanalità Integrata
COGNOME NO ME INDIRIZZO CAP FILIAL E CZ FILIALE N
1030 BANCA MONT E DEI PASCHI DI SI ENA - CRIF S.p.A. - Centrale Rischi F inanziaria - Centrale dei Bilanci S. r.l. - Associazione Italiana Leasing l'Unità di Coordinamento Tutela Privacy, Via Aldo Moro, 13 - 53100 Siena (tel. 0577 - 296472 / 294316) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena BANC A MON TE DEI PASCHI DI SIEN A S.p.A. Ban ca Monte dei Pasch i di Siena S.p.A. Siena, Piazza Salimbeni n. 3 So cietà per azioni - Sede socia le in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale Euro 12.484.206.649,08 alla data del 09/0 7/2014 Codice fiscale, Part ita IVA e n. iscr izione al Registro delle Imp rese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi SPF D ATA
INTEGRATA MUL TICANALITA' INTEGRATA 010300999900126032015252849932
N*
i Servizi Paschise rvice, Europay, Fastpa y e Visa Elect ron,
252849932 CONSUMATORE
00000,27
FILIALE 9999 9999 0
CTTGNN94S24M208F 24/11/1994 CZ FILIALE 1030 428409 COGNOME NO ME
CONTRATTO
0
3
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del 05/09/2011
Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Copia per la Banca
MULTICANALI T A '
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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DOCUMENTI DI SINTESI
DOCUMENTI DI SINTESI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (9999)
FILIALE, DATA
Documento di Sintesi n. 099991500001
Documento di Sintesi - CONTO CORRENTE CONTO ITALIANO ONLINE 9999-00000
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative,
costituisce il frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
SPESE TENUTA CONTO
TIPO GESTIONE SPESE
OPERAZIONI DIVERSE/INTERNE
PRELEVAMENTI PER CASSA
TITOLI/ESTERO
INCASSI/PAGAMENTI
CARTE/SELF SERVICE
SPORTELLI AUTOMATICI
PORTAFOGLIO
BONIFICI
ALTRE OPERAZIONI PER CASSA
QUANTITA' OPERAZIONI ESENTI
OPERAZIONI DI CANALI TELEMATICI
OPERAZIONI DI ACCREDITO
MINIMO SPESE TENUTA CONTO AD OGNI LIQUIDAZIONE
SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE
SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO
UNITARIO CAUS
€ 1.00
€ 5.20
€ 3.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
0
0
0
€ 0.00
€ 0.00
€ 2.20
TRIMESTRALI
s
TASSI CREDITORI
TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
VALORE
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
s
NON INDICIZZ.
0.000 %
0.000 %
TASSO PER 'SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO' (SCOPERTO DI CONTO)
TASSO ANNUO NOMINALE (TAN)
PRIMA FASCIA FINO A
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
SECONDA FASCIA FINO A
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
TERZA FASCIA OLTRE LA PRECEDENTE
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
SCAG. NON IND
€ 1,500.00
20.110 %
€ 5,000.00
22.887 %
23.941
s
%
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER RAPPORTI NON AFFIDATI (CONSUMATORI)
IMPORTO
FRANCHIGIA GIORNALIERA DI SCONFINAMENTO
IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE NON AFFIDATI
€ 50.00
€ 350.00
€ 500.00
s
VARIE
CAPITALIZZAZIONE - PERIODICITA'
PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
TRIMESTRALE
ANNO CIVILE
s
DISPONIBILITA' IN GIORNI LAVORATIVI
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
VERSAMENTO CONTANTI
VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
0
4
4
1
4
4
4
4
s
CONDIZIONI ASSEGNI VARIE
COSTO STANDARD
COSTO UTILIZZO ASSEGNI
COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI
€ 0.20
€ 14.00
Copia per la Banca
18.750
%
21.150
%
22.050
%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI
COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI
COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISP.
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISP.
COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI
COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI
COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI
QUANTITA' ASSEGNI DOTABILI AL CONTO
IMPOSTA BOLLO MODULO DI ASSEGNO RIC. IN FORMA LIBERA
€ 15.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
2.000000
€ 14.00
€ 27.00
30
€ 1.50
Pag. 3 di 49
%
s
RID DEBITORE
COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
€ 0.00
s
NON PREDETERMINATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
€ 3.25
€ 4.25
s
MAV BANCARIO E POSTALE
COMMISSIONE PAGAMENTO
€ 0.00
s
BOLLETTINI BANCARI FRECCIA
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PER C/C
PER CASSA
DA INTERNET BANKING
DA INTERNET CORPORATE BANKING
TRAMITE PHONE BANKING
€
€
€
€
€
3.25
4.25
0.80
1.00
0.80
s
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
s
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PER C/C
PER CASSA
DA INTERNET BANKING
DA INTERNET CORPORATE BANKING
TRAMITE PHONE BANKING
€
€
€
€
€
0.00
4.25
0.80
1.00
0.80
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO (*)
€ 1.10
s
BOLLETTINI POSTALI BIANCHI
COMMISSIONE PAGAMENTO (*)
€ 1.10
s
SDD DEBITORE
COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE
COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO
€ 0.00
€ 3.00
s
BONIFICI SCT GRATUITI
NUMERO BONIFICI SCT GRATUITI DA CANALI TELEMATICI (**)
PERIODICITA' CALCOLO GRATUITA'
30
MENSILE
s
BONIFICI - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI
VERSO ALTRE BANCHE ALLO SPORTELLO
GG LAV 1
GG LAV 2
s
SCT IN ARRIVO
VALUTA SCT IN ARRIVO
GIORNI 0
s
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A FILIALI DELLA BANCA
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
s
SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO
STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO
SCT VIA RETE
GIROCONTI VIA RETE
STIPENDI VIA RETE
€
€
€
€
€
€
3.00
3.00
3.00
0.75
0.75
0.75
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0.65
0.00
0.65
0.00
0.65
0.00
0.75
0.00
0.75
1.00
0.00
SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA
COMM. UNITARIE SCT DA ATM(***)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA ATM
COMM. UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING(***)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING(***)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING(***)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING
s
SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA
COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C
€ 3.75
€ 3.75
€ 3.75
Copia per la Banca
VAL.COMPENS.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA
Pag. 4 di 49
€ 5.50
€ 5.50
s
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
s
GIORNI 0
VAL.COMPENS.
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 1.75
€ 1.75
€ 1.75
GIORNI 2
GIORNI 2
LAVORATIVI
LAVORATIVI
SCT SU SUPPORTO MAGNETICO AD ALTRE BANCHE
COMMISSIONI SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI SCT VIA RETE
COMMISSIONI GIROCONTI VIA RETE
COMMISSIONI STIPENDI VIA RETE
VALUTA SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
VALUTA SCT VIA RETE
s
SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE
COMM. UNITARIE SCT DA ATM (***)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA ATM(***)
VALUTA SCT DA ATM
COMM. UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING (***)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING(***)
VALUTA SCT DA MOBILE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING (***)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING(***)
VALUTA SCT DA INTERNET BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING
VALUTA SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING (***)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING(***)
VALUTA SCT DA PHONE BANKING
€ 1.00
€ 1.00
GIORNI
€ 1.00
€ 1.00
GIORNI
€ 1.00
€ 1.00
GIORNI
€ 1.75
€ 1.75
€ 1.75
GIORNI
€ 1.00
€ 1.00
GIORNI
1
LAVORATIVI
1
LAVORATIVI
1
LAVORATIVI
1
LAVORATIVI
1
LAVORATIVI
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
GIORNI 2
€ 6.25
€ 6.25
GIORNI 2
LAVORATIVI
s
SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE
COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C
VALUTA SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA
VALUTA SCT SINGOLO PER CASSA
LAVORATIVI
s
ALTRE COMMISSIONI SCT
COMM.UNITARIE REVOCA SCT OLTRE I TERMINI
COMM.UNITARIE RICHIESTA DI RIMBORSO SCT ESEGUITO
COMM. UNITARIE ORDINE PERMANENTE A FIL. DELLA BANCA
COMM. UNITARIE ORDINE PERMANENTE AD ALTRE BANCHE
VALUTA ORDINE PERMANENTE AD ALTRE BANCHE
s
€ 1.00
€ 5.00
€ 3.50
€ 4.50
GIORNI 2
LAVORATIVI
SCT - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
VERSO FILIALI DELLA BANCA
VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI
VERSO ALTRE BANCHE ALLO SPORTELLO
GG LAV 0
GG LAV 1
GG LAV 2
s
BONIFICI URGENTI E DI IMPORTO RILEVANTE (SCT E BIR)
COMM. UNIT. BONIF. IMP. RILEVANTE
COMM. UNIT. GIROC. IMP. RILEVANTE
VALUTA BONIFICO URGENTE
VALUTA BONIFICI DI IMP. RILEVANTE
VALUTA GIROCONTI IMP. RILEVANTE O
s
O URGENTI DA C/C
O URGENTI DA C/C
O URGENTI DA C/C
URGENTI DA C/C
€ 20.00
€ 20.00
GG LAV 0
GIORNI 2
GIORNI 2
VAL.COMPENS.
LAVORATIVI
LAVORATIVI
VALUTE
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
VERSAMENTO CONTANTI
VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
PRELEVAMENTI CON ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
0
0
1
0
3
3
3
3
0
SU
SU
SU
SU
PRELEVAMENTI CON ASSEGNO INTERNO E/O ATM
RITIRO EFFETTI A VISTA
RITIRO EFFETTI CON SPESE A SCADENZA
RITIRO EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA
GG 0
0
0
0
s
NON STORNABILITA' SOMME VERSATE
Copia per la Banca
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
DATA EMISSIONE + GG
CALEN
LAVORATIVI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASSEGNI CIRC. ALTRI ISTITUTI E VAGLIA POST./B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE FUORI PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI SU PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI FUORI PIAZZA
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
0
4
6
1
6
6
6
6
Pag. 5 di 49
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della Banca. Le spese di produzione per estratto conto
- la cui condizione economica ? riportata all'interno del contratto - includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre
informazioni: ad esempio, documenti di sintesi e contabili; tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca
in conformita' a quanto previsto dall'art. 127-bis del t.u.b.. Entrambe le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni
previste ai sensi di legge.
SPESE PER INVIO CARNET ASSEGNI ORDINATO TRAMITE CANALI TELEMATICI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe
negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della
Banca.
NOTE:
- Non sono soggette a spese unitarie le operazioni indicate esenti nel Foglio Informativo del conto corrente ordinario.
(*) Esclusa commissione postale vigente tempo per tempo.
(**) I bonifici gratuiti sono conteggiati cumulando le disposizioni provenienti dai canali telematici: Internet Banking retail, Phone Banking, Mobile Banking, ATM.
(***) Le commissioni sono applicate dopo il raggiungimento del numero massimo di bonifici gratuiti. (***) Le commissioni sono applicate dopo il raggiungimento del
numero massimo di bonifici gratuiti.
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
Pag. 6 di 49
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (9999)
FILIALE, DATA
Documento di Sintesi n. 099991500001
Documento di Sintesi - CARTA DI DEBITO 9999-00000000
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative,
costituisce il frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
PRODOTTO
MONDO CARD PLUS WEB A CONSEGNA
s
QUOTA ASSOCIATIVA
CANONE PRIMO ANNO
CANONE ANNI SUCCESSIVI
ESENTE
ESENTE
s
COMMISSIONI
COMM.NE DI BLOCCO SU CIRCUITO NAZ. (C. ALLARMI)
COMM.NE DI SBLOCCO
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORTELLI DEL GRUPPO MPS
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORT. NON DEL GRUPPO MPS
COMM. PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA NON UE
COMM.PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA UE
s
€ 7.75
ESENTE
€ 0.00
€ 2.00
€ 4.00
€ 2.00
VALUTE
VALUTA DI ADDEBITO OPERAZIONI POS
VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO CONTANTI
GIORNO OPERAZ.
GIORNO OPERAZ.
s
CAMBIO PRATICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA
TASSO DI CAMBIO MAGGIORATO DELLA COMMISS.NE MASSIMA DEL 2.000
%
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per
canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (9999)
FILIALE, DATA
Documento di Sintesi n. 099991500001
Documento di Sintesi - MULTICANALITA' INTEGRATA - 9999-0000
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative,
costituisce il frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
MULTICANALITA' INTEGRATA
APPLICAZIONE CANONE
NO
s
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
GRATUITO
€ 8.00
GRATUITO
s
CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
s
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
s
€ 42.00
€ 42.00
€ 42.00
CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
€ 42.00
€ 42.00
€ 42.00
s
SERVIZIO MESSAGGI
NOTIFICHE SMS
NOTIFICHE SMS 'STAI AL SICURO'
€ 0.07
GRATUITO
s
ACCESSO DOVE VUOI
PER OGNI MESSAGGIO
€ 0.07
s
DOCUMENTIONLINE
NOTIFICHE INOLTRATE TRAMITE SMS, PER OGNI MSG
€ 0.07
s
SMS PER RICHIESTE DI INFOMAZIONI (MOBILE BANKING)
INVIATI SECONDO TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE A CARICO
RICEVUTI
CLIENTE
GRATUITO
s
COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO
CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERV. PHONE BANKING
CHIAMATE DALL'ESTERO AL SERV. PHONE BANKING A CARICO
s
GRATUITO
CLIENTE
MERCATI ONLINE
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3
PERIODICITA' DI ADDEBITO DEL CANONE
s
Q.TA' 9
Q.TA' 19
OLTRE
MENSILE
MERCATI ONLINE BASE
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
s
A
€
€
€
SCAGLIONI
0.00 GRATUITO
0.00 GRATUITO
0.00 GRATUITO
A
€
€
€
SCAGLIONI
12.00
5.00
5.00
MERCATI ONLINE EVOLUTO
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
s
ALERT WEBSIM
CANONE MENSILE
€ 6.00
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
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Filiale di
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s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale
telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
Copia per la Banca
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CONTRATTO
CONTRATTO
Condizioni Generali relative al rapporto Banca - Cliente
Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela
1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in
conformità a quanto previsto dall'art. 1176 C.C.1.
Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela
1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo
Unico delle Leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa (via Lippo Memmi 14 - Cap.
53100 - Siena) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami consultare la
Policy sulla trattazione dei reclami della clientela presso Banca Monte dei Paschi di Siena, disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito www.mps.it, alla
sezione reclami.
3. A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricorso, ove ne ricorrano
i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
·
Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario),
secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul
sito www.mps.it alla sezione reclami (Per le sole controversie in materia di servizi bancari);
·
all’"Ombudsman Giurì bancario", sistema di risoluzione delle controversie istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo le modalità
indicate nell’apposito Regolamento disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca e sul sito www.mps.it alla sezione
reclami (Per le sole controversie in materia di servizi di investimento).
4. Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d’Italia.
Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia,
qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione
professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 C.C.2, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1717 C.C.3, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 C.C.4, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione,
compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i
rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano
compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti
"Condizioni generali" - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla
Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a
rappresentarlo nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei
documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di
disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 7 Obblighi di natura fiscale
1. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse
le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l’amministrazione fiscale di paesi terzi.
2. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la
completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.
Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai
dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
3. Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso
l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica (e-mail, telefax ...) che il Cliente dichiara fin d’ora di accettare.
4 .La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento
dovuto a fatto del Cliente. Quest’ultimo è pertanto responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete,
inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano
diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto di comminazione di provvedimenti sanzionatori.
Art. 8 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è
intrattenuto.
Copia per la Banca
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
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2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica
corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 9 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro
accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo
sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso almeno 1 giorno dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano
state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti
autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle
facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 C.C.5, anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta
da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto
la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò
vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 10 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo
possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di
disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto
può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o
fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido ancorchè accordate ad uno soltanto ed ignote agli altri.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul
rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace,
quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 11 - Diritto di garanzia
1. La Banca, verso il cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo(D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), è investita di
diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa
successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere
o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio:
finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o
negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni
di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e
comunque non superiore a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore
della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa
persona.
Art. 12 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze
italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C. 6, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della
compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità,
fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta
comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito
risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del
consumo salvo successivo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, C.C. - nel momento
del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione e salvo il caso che si tratti di consumatore, la Banca può imputare - in deroga
all’art. 1193, comma 2°, C.C.7 - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle
obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 14 - Determinazione e modifica delle condizioni e recesso
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nelle specifiche Sezioni "Condizioni economiche" che costituiscono
parte integrante del presente contratto.
2. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del presente contratto, fatta
eccezione del tasso d’interesse in presenza di contratto a tempo determinato,
che saranno rese note mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente concordato ed accettato dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 D. Lgs n. 385/1993 8.
3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, in sede di
liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. In ogni caso, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 15 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico dello stesso.
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Art. 16 - Legge applicabile, Foro Competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il contratto è regolato, dalla Legge italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in relazione al contratto il Foro competente è quello previsto dalla Legge italiana (cfr. Artt. 1 e ss. Cpc).
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro competente è determinato secondo le disposizioni del Codice del Consumo.
3. In relazione all’obbligo, sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso
all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del
presente contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
•
Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario),
secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito
www.mps.it (Attivabile solo dal cliente e per le sole controversie relative ai servizi bancari);
•
Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, ai sensi della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e,
successivamente, con Delibera CONSOB n. 18275 del 18/7/12) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della
domanda sono reperibili sul sito www.camera-consob.it, presso le filiali della banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente e per le sole
controversie relative ai servizi di investimento);
•
Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di
procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile sia dalla
Banca che dal cliente, per le controversie relative ai servizi bancari e di investimento).
Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri
organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria
e finanziaria.
Art. 17 - Comunicazioni
1. Ogni comunicazione inerente il contratto deve essere effettuata in lingua italiana.
2. Il Cliente può inviare comunicazioni alla Banca facendole pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti chiamando il numero 800.41.41.41
oppure utilizzando l'indirizzo email [email protected].
Art. 18 - Accesso alle informazioni ed alle condizioni del contratto
In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può ottenere dalla Banca copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in
vigore.
Art. 19 - Perfezionamento e decorrenza degli effetti del contratto concluso a distanza
Il Cliente dovrà restituire/trasmettere alla Banca, anche a mezzo di posta elettronica se munito di firma digitale, la documentazione contrattuale sottoscritta
unitamente ai documenti necessari affinchè la Banca possa espletare correttamente le procedure adeguata / rafforzata verifica del Cliente ai sensi del Dlgs n. 231
del 27.11.2007 ("antiriciclaggio"). Il presente contratto si perfeziona solo dopo che la Banca abbia ricevuto tutta la documentazione contrattuale debitamente
sottoscritta dal Cliente ed abbia espletato le attività attinenti all’adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 231 del 27.11.2007
("antiriciclaggio"). Nel caso di esito positivo delle suddette attività, la Banca provvederà a comunicare al Cliente, con le modalità dal medesimo indicate, il
momento dell’attivazione del rapporto dal quale decorreranno anche gli effetti del contratto.
Art. 20 - Recesso nel caso di contratto concluso a distanza
Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 67-duodecies
del Codice del Consumo (Dlgs n. 206 del 6.9.2006 e successive modifiche), dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza oneri
e senza dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 67-terdecies. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell’art. 67-duodecies
del Codice del Consumo. L’efficacia del contratto relativo ai servizi di investimento, salve le eccezioni previste dall’art. 67-duodecies, 5° comma del Codice del
Consumo, è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca, presso la scrivente Agenzia. La richiesta da parte del Cliente che riveste la qualifica di consumatore di
compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del
Consumo.
Art. 21 - Modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge
Le informazioni e le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge verranno effettuate utilizzando le seguenti tecniche :
· forma cartacea (a mezzo posta)
· forma elettronica (all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax indicati).
Le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge inviate in forma cartacea prevedono l’addebito delle relative spese, mentre quelle inviate con
strumenti di comunicazione telematica sono esenti da spese.
Le spese per l’invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente.
Qualora il Cliente richieda l’invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel contratto ovvero la loro trasmissione con
strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
La Banca attesta che le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi
effettivamente sostenuti.
Le spese sono indicate fra le condizioni economiche relative ai singoli servizi.
Art. 22 - Rapporto fra le presenti condizioni generali e le condizioni giuridiche che regolano le singole sezioni del contratto
In caso di divergenza tra le previsioni contenute nella sezione "Condizioni generali Banca - Cliente" e quelle previste nelle successive Sezioni relative agli specifici
servizi, prevarrà quanto indicato in tali ultime Sezioni
Art. 23 - Informazioni sulla Banca
Le informazioni sulla Banca sono indicate nel frontespizio del presente contratto.
La Banca è soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia
1 Art.
1176, C.C.: "Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata".
2 Art. 1856, C.C.: "La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza
dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra Banca o un suo corrispondente".
3 Art. 1717, C.C.: "Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico,
risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa della
scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".
4 Art. 1373, C.C.: "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso
di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E’ salvo in ogni caso il patto contrario".
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
5 Art.
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1726, C.C.: "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti,
salvo che ricorra una giusta causa".
6 Art. 1186, C.C.: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito,
per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
7 Art. 1193, C.C.: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione,
il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti
ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
8 Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993: Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può
essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei
rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro
la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione o i in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente."
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FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
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Filiale di
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Condizioni Economiche
Sezione Conto Corrente Bancario
CONTO CORRENTE BANCARIO
Filiale: 9999
C/C n. 00000
Intestato a: COGNOME NOME
Indirizzo Postale INDIRIZZO
CAP
Coordinate bancarie Italia
Estero
ELENCO DELLE CONDIZIONI AL
-TASSO A CREDITO :
TAN 0,000% TAE 0,000%
ORE
-TASSO PER "SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO" (scoperto di conto):
TASSO ANNUO NOMINALE (TAN)
SCAG. NON IND.
PRIMA FASCIA - FINO A
EURO
1.500,00
18,750 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
20,110 %
SECONDA FASCIA - FINO A
EURO
5.000,00
21,150 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
22,887 %
TERZA FASCIA - OLTRE LA PRECEDENTE
22,050 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
23,941 %
- CAPITALIZZAZIONE PERIODICITA'
- PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
trimestrale
anno civile
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER RAPPORTI NON AFFIDATI (APPLICATA IN SEDE
DI LIQUIDAZIONE)
COMMISSIONE
EURO
50,00
FRANCHIGIA GIORNALIERA DI SCONFINAMENTO
IMPORTO
EURO
350,00
IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE NON AFFIDATI
IMPORTO
EURO
500,00
-SPESE TENUTA CONTO :
OPERAZIONI CANALI TELEMATICI* : ESENTI
OPERAZIONI DI ACCREDITO** :
ESENTI
TIPO GESTIONE SPESE: COSTI UNITARI A RAGGRUPPAMENTO CAUSALI
OPERAZ. DIVERSE/INTERNE
1,00 PRELEVAMENTI PER CASSA
5,20
OPERAZIONI ESENTI
0,00 TITOLI/ESTERO
3,00
INCASSI/PAGAMENTI
0,00 CARTE/SELF SERVICE
0,00
SPORTELLI AUTOMATICI
0,00 PORTAFOGLIO
3,00
BONIFICI
3,00 ALTRE OPERAZ. PER CASSA
3,00
*Multicanalita' integrata (Internet/Phone/mobile Banking), sportelli ATM e POS.
**Scritture che determinano una variazione in aumento del saldo del conto.
-CONDIZIONI ASSEGNI VARIE:
COSTO UTILIZZO ASSEGNI:
COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI:
RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI:
COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI:
COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISPONDENTI:
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISPONDENTI:
COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI:
QUANTITA' DI ASSEGNI DOTABILI AL CONTO:
N.
0,20
14,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
27,00
2,000%
30
-IMPOSTA BOLLO PER OGNI MODULO DI ASSEGNO RICHIESTO IN FORMA LIBERA:
-SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE:
0,00
-SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO
2,20 (CIASCUNO)
-Imposta di bollo per Prod. E/C
34,20 (su base annua),
ove prevista e salvo successive modifiche di legge
-SPESE PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
Copia per la Banca
1,50
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
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Filiale di
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SPESE DI SPEDIZIONE: SECONDO LA TABELLA DELLE TARIFFE NEGOZIATE DALLA BANCA CON
I PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA MEDESIMA
(WWW.MPS.IT) E DISPONIBILE ANCHE PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA
SPESE DI PRODUZIONE: EURO 0,00 PER ESTRATTO CONTO (INCLUDONO
FORFETTARIAMENTE ANCHE LE SPESE DI PRODUZIONE DEGLI ALTRI DOCUMENTI E PER LE
ALTRE INFORMAZIONI: AD ESEMPIO, DOCUMENTI DI SINTESI E CONTABILI); TALI SPESE
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE AL COSTO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO DALLA
BANCA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 127-BIS T.U.B.
Esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni
previste ai sensi di legge.
-SPESE PER INVIO CARNET ASSEGNI ORDINATO TRAMITE CANALI TELEMATICI
Spese di spedizione secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con
i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della
medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca.
-APPLICAZIONE VALUTE SUI VERSAMENTI DI:
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
0
0
1
0
3
3
3
3
-APPLICAZIONE VALUTE SU RITIRO DI :
EFFETTI A VISTA
EFFETTI CON SPESE A SCADENZA
EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA
GG.
GG.
GG.
0
0
0
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
0
4
4
1
4
4
4
4
-DISPONIBILITA' IN GIORNI LAVORATIVI SU VERSAMENTI
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
-APPLICAZIONE VALUTE SU PRELEVAMENTI CON:
ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE 0 GG
ASSEGNO INTERNO E/O ATM:
DI:
DATA OPERAZIONE
-NON STORNABILITA' SOMME VERSATE:
CONTANTI:
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA:
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA:
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE:
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA:
0
4
6
1
6
6
6
6
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
TAN = TASSO ANNUO NOMINALE (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)
TAE = TASSO ANNUO EFFETTIVO (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)
N.B. Le comunicazioni di "Proposta unilaterale", previste ai sensi dell'art.118
del D.Lgs. n.385/1993, sono esenti da spese.
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FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
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Filiale di
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Condizioni Economiche - Sezione Servizi di Pagamento
CONTO CORRENTE BANCARIO
Filiale: 9999
C/C n. 00000
Intestato a: COGNOME NOME
Indirizzo Postale INDIRIZZO
CAP
Coordinate bancarie Italia
0
0
0
0
0
0
0
0
Estero
0
-CONDIZIONI BONIFICI sct:
BONIFICI GRATUITI
Numero bonifici gratuiti da canali telematici (**)
Periodicita' calcolo gratuita'
SCT (SEPA CREDIT TRANSFER) IN ARRIVO
Valuta SCT in arrivo
30
mensile
giorni
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A FILIALI DELLA BANCA
Commissioni SCT su supporto magnetico
Commissioni giroconti su supporto magnetico
Commissioni stipendi su supporto magnetico
Commissioni SCT via rete
Commissioni giroconti via rete
Commissioni stipendi via rete
SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA
Commiss. unitarie SCT da ATM
Commiss. unitarie giroconti da ATM
Commiss. unitarie SCT da Mobile Banking
Commiss. unitarie giroconti da Mobile Banking
Commiss. unitarie SCT da Internet Banking
Commiss. unitarie giroconti da Internet Banking
Comm unitarie SCT da Internet Corporate Banking
Comm unitarie giroconti da Internet Corporate Banking
Comm unitarie stipendi da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie SCT da Phone Banking
Commiss. unitarie giroconti da Phone Banking
0 LAV.
euro
euro
euro
euro
euro
euro
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
0,75
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
0,65
0,00
0,65
0,00
0,65
0,00
0,75
0,00
0,75
1,00
0,00
SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA
Commissioni SCT singolo da c/c
Commissioni giroconto singolo da c/c
Commissioni stipendio singolo da c/c
Commissioni SCT singolo per cassa
Commissioni stipendio singolo per cassa
euro
euro
euro
euro
euro
3,75
3,75
3,75
5,50
5,50
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
Valuta SCT in partenza su filiali della banca
giorni
0 LAV.
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A ALTRE BANCHE
Commissioni SCT su supporto magnetico
Commissioni giroconti su supporto magnetico
Commissioni stipendi su supporto magnetico
Commissioni SCT via rete
Commissioni giroconti via rete
Commissioni stipendi via rete
Valuta SCT su supporto magnetico
Valuta SCT via rete
euro
euro
euro
euro
euro
euro
giorni
giorni
3,50
3,50
3,50
1,75
1,75
1,75
2 LAV.
2 LAV.
SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE
Commiss. unitarie SCT da ATM (***)
Commiss. unitarie giroconti da ATM
Valuta SCT da ATM
Commiss. unitarie SCT da Mobile Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Mobile Banking
Valuta SCT da Mobile Banking
Comm. unitarie SCT da Internet Banking
Commiss. unitarie giroconti da Internet Banking
Valuta SCT da Internet Banking
Commiss. unitarie SCT da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie giroconti da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie stipendi da Internet Corporate Banking
Valuta SCT da Internet Corporate Banking
Comm. unitarie SCT da Phone Banking
Commiss. unitarie giroconti da Phone Banking
Valuta SCT da Phone Banking
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
euro
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
1,00
1,00
LAV.
1,00
1,00
LAV.
1,00
1,00
LAV.
1,75
1,75
1,75
LAV.
1,00
1,00
LAV.
Copia per la Banca
1
1
1
1
1
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
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Filiale di
SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE
Commissioni SCT singolo da c/c
Commissioni giroconto singolo da c/c
Commissioni stipendio singolo da c/c
Valuta SCT singolo da c/c
Commissioni SCT singolo per cassa
Commissioni stipendio singolo per cassa
Valuta SCT singolo per cassa
ALTRE COMMISSIONI SCT
Commiss. unitarie revoca SCT oltre i termini
Commiss. unitarie richiesta di rimborso SCT eseguito
Commiss. unitarie ordine permanente a filiali della banca
Commiss. unitarie ordine permanente a altre banche
Valuta ordine permanente a altre banche
SCT - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
Verso filiali della banca
Verso altre banche tramite canali telematici
Verso altre banche allo sportello
BONIFICI URGENTI E DI IMPORTO RILEVANTE (SCT E BIR)
Comm. unit. bonifico urgente o di importo rilevante
Comm. unit. giroconto urgente o di importo rilevante
Valuta bonifico urgente
Valuta bonifici di importo rilevante o urgenti da c/c
Valuta giroconti di importo rilevante o urgenti da c/C
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euro
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
4,50
4,50
4,50
2 LAV.
6,25
6,25
2 LAV.
euro
euro
euro
euro
giorni
1,00
5,00
3,50
4,50
2 LAV.
giorni
giorni
giorni
0 LAV.
1 LAV.
2 LAV.
euro
euro
giorni
giorni
giorni
20,00
20,00
0 LAV.
2 LAV.
2 LAV.
(**) Per le operazioni di sportello,i bonifici SCT gratuiti sono conteggiati cu
Per le operazioni provenienti da canali telematici, i bonifici SCT gratuiti
sono conteggiati cumulando le disposizioni provenienti dai canali: Internet
Banking retail, Phone Banking, Mobile Banking, ATM.
(***) Le commissioni sono applicate dopo il raggiungimento del numero
massimo di bonifici SCT gratuiti.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Per i servizi resi con regolamento in conto corrente (operazioni in titoli, incasso di effetti, servizi vari di incasso e pagamento) sono applicate le
condizioni rese note mediante avviso esposto nei locali della banca e riportate nei fogli informativi a disposizione della clientela.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RID DEBITORE
COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
NUMERO PAGAMENTI PREAUTORIZZATI ANNUALI GRATUITI
EURO
0,00
0
PAGAMENTI VARI
MAV BANCARIO E POSTALE
COMMISSIONE PAGAMENTO
EURO
0,00
BOLLETTINI BANCARI FRECCIA
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
3,25
4,25
0,80
1,00
0,80
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
0,00
4,25
0,80
1,00
0,80
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO (*)
EURO
1,10
BOLLETTINI POSTALI BIANCHI
COMMISSIONE PAGAMENTO (*)
EURO
1,10
NON PREDETERMINATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
EURO
EURO
3,25
4,25
(*) AL NETTO TASSA ACCETTAZIONE POSTALE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDD DEBITORE
Copia per la Banca
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
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Filiale di
COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE
COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO
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EURO
EURO
Copia per la Banca
0,00
3,00
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data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Sezione Bancomat/PagoBancomat
Filiale: 9999 FILIALE
NUMERO CODICE RAPPORTO CARTA
COGNOME NOME
(intestazione)
CAP
FILIALE
(C.A.P.
(località)
IDEMISSIONE
000000000000
DESCRIZIONE CARTA
MONDO CARD WEB A CONSEGNA
C/C n.: 000000000
INDIRIZZO
(via e numero civico))
(provincia)
Servizi autorizzati e limiti di utilizzo (cfr. artt. 1, 6, 13, 17, 31, 36 delle Condizioni giuridiche- Sezione Bancomat/Pagobancomat):


Servizio Bancomat/ATM
Servizio Fast-Pay


Servizio PagoBancomat
Servizio Maestro/Cirrus
Servizio Self Service
Servizio Visa Electron


Giornaliero
Operatività Carta
Limite totale assegnato alla carta (prelievo contante su A.T.M. e pagamento tramite P.O.S. sia circuito
nazionale Bancomat/Pagobancomat che circuito internazionale VisaElectron e Cirrus/Maestro)
utilizzabile secondo i sottostanti massimali di spendibilità
Operatività "Bancomat/Pagobancomat"
Prelievo su sportelli automatici contrassegnati dal marchio Bancomat e pagamento tramite Pos
contrassegnati con il marchio PagoBancomat
Prelievo su sportelli automatici Bancomat (ATM)
Pagamento tramite P.O.S
Operatività "Maestro/Cirrus"
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM + pagamento tramite P.O.S.):
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Prelievo su sportelli automatici Eurocheque/Cirrus:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Pagamento tramite P.O.S. Edc/Maestro:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Operatività "Visa-Electron"
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM + pagamento tramite P.O.S.):
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Prelievo su sportelli automatici Visa:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Pagamento tramite P.O.S. Visa:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
euro
2.350,00
Mensile
euro
Giornaliero
5.400,00
Mensile
euro
euro
euro
1.050,00
250,00
1.050,00
euro
euro
euro
2.300,00
1.500,00
2.300,00
euro
Giornaliero
1.300,00
euro
Mensile
3.100,00
euro
100,00
euro
1.550,00
euro
1.300,00
euro
3.100,00
euro
Giornaliero
==
euro
Mensile
==
euro
==
euro
==
euro
==
euro
==
euro
100,00
Operatività "Self-Service"
Interrogazioni (saldo, ultimi movimenti, dossier titoli, situazione assegni)
Operatività "Fast-Pay"
Pagamento pedaggi autostradali
N
EMISSIONE CARTE E CONDIZIONI DI UTENZA (D.L. 385/93) A) Quota annua Mondo Card Plus Maestro: euro 16,50 - B) Spese per il blocco della carta
smarrita/rubata tramite Centrale di Allarme nazionale: euro 7,75 - C) Commissioni per prelevamento contante presso ATM di altra Banca non del Gruppo MPS in
Italia su circuito BANCOMAT: euro 2,10 - D) Commissioni per prelevamento contante presso ATM in Italia e UEM, su circuito Maestro/Cirrus/EC euro 2,10;
commissioni per prelevamento contante presso ATM in Extra UEM, sul circuito Maestro/Cirrus/EC euro 4,00 - E) Valuta di addebito delle operazioni: data
operazione - F) Cambio applicato su prelevamenti di valute diverse dall'euro: Tasso di cambio applicato dal circuito internazionale Mastercard maggiorato di una
commissione massima del 2% - G) Numero verde per blocco carta 800 822056 - H) Commissioni di Sblocco: esente.
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
X
Filiale di seguimento: FILIALE
Codice di rapporto telematico:
Decorrenza il
Cod.: 9999
09999 00000 RT
DATA
Denominazione utente:
Via
INDIRIZZO
CAP
CAP
COGNOME NOME
n.
Località
FILIALE
n° Telefono
Prov.
n° Fax
n° Cellulare
E-mail
Condizioni Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA
Il Servizio di permette di operare tramite i canali:
- Home Banking
- Phone Banking
- Mobile Banking
e tramite tutti i nuovi canali che saranno resi disponibili in futuro, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e funzionalità dei rapporti con il quale il
Servizio interagisce.
Le operazioni effettuabili dal Cliente tramite i canali sopra indicati sono:
Descrizione
DISPOSIZIONI ON-LINE
INFORMATIVE ON-LINE
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
Descrizione
MERCATI ONLINE
OPERATIVITA' TITOLI
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
I rapporti collegati al Servizio sono:
CC 09999/000000000
******************************
Limiti di operatività per operazioni effettuate tramite i canali previsti dal servizio
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI
Copia per la Banca
2.500,00
15.000,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI
500.000,00
MULTICANALITA’ INTEGRATA
APPLICAZIONE DEL CANONE
NO
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
GRATUITO
EURO
GRATUITA
8,00
CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
8,00
8,00
8,00
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
PASCHI AVVISA
NOTIFICHE SMS
EURO
0,07
STAI AL SICURO
NOTIFICHE SMS
GRATUITI
ACCESSO DOVE VUOI
MESSAGGI SMS
EURO
0,07
DOCUMENTIONLINE
NOTIFICHE SMS
EURO
0,07
SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI (MOBILE BANKING)
INVIATI (SECONDO LE TARIFFE DEL GESTORE TELEF.) A CARICO
RICEVUTI
CLIENTE
GRATUITI
COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO
CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERV. PHONE BANKING
CHIAMATE DALL’ESTERO AL SERV. PHONE BANKING A CARICO
GRATUITO
CLIENTE
MERCATI ONLINE
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3
PERIODICITA’ DI ADDEBITO DEL CANONE
MERCATI ONLINE BASE
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
MERCATI ONLINE EVOLUTO
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
ALERT WEBSIM
CANONE MENSILE
Q.TA' 9
Q.TA' 19
Q.TA' OLTRE
MENSILE
A SCAGLIONI
EURO 0,00
EURO 0,00
EURO 0,00
A SCAGLIONI
EURO 12,00
EURO 5,00
EURO 5,00
EURO 6,00
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale
telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
4 0 X_IND_COND_GIURIDICHE
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Condizioni Giuridiche
Sezione Conto Corrente Bancario
Art. 1 - Caratteristiche e Configurazione funzionale del servizio
Il conto on line è rivolto ai nuovi clienti privati o ai già clienti senza nessun rapporto di conto corrente negli ultimi sei mesi presso la Banca.
Il servizio contoonline è costituito dalla integrazione delle seguenti componenti obbligatorie:
Il conto corrente contoonline, di seguito denominato Conto, che rappresenta lo strumento attraverso il quale trova finalizzazione l’operatività del servizio;
Il Personal Support, fruibile attraverso il canale internet banking del servizio di Multicanalità Integrata. Si tratta di un servizio gratuito dedicato
esclusivamente ai correntisti di contoonline che prevede la possibilità di assistenza via Voice Over IP e chat. Il cliente potrà attivare una chiamata per: supporto
tecnico operativo sull’internet banking, assistenza commerciale, chiarimenti su iniziative commerciali in essere e informazioni su specifici prodotti.
la carta Bancomat/Pagobancomat Mondo Card
Le tre componenti non possono essere acquisite ed operare separatamente, per cui la rinuncia, la revoca o l’estinzione di una soltanto di esse comporta la
rinuncia, la revoca e l’estinzione del servizio stesso.
- Art. 2 - Servizio di Multicanalità Integrata
1. Per l’attivazione di contoonline è necessario che gli intestatari del Conto siano titolari del Servizio Multicanalità Integrata.
2. Per Multicanalità Integrata s’intende un accesso unico, valido per tutti i canali remoti abilitati per il collegamento alla Banca (internet, telefono e altro
eventualmente reso disponibile dalla tecnologia). Esso permette al cliente di accedere alla Banca, utilizzando credenziali di riconoscimento unificate, tramite i
canali resi disponibili, che attualmente sono Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking.
3. Nel caso in cui il richiedente di contoonline abbia già sottoscritto, precedentemente all’acquisto di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata, allo stesso
Servizio viene gratuitamente collegato il rapporto di contoonline, attivando le funzioni da questo supportate e conservandone gli archivi.
4. Quando il richiedente di contoonline sia invece già titolare di uno o più dei servizi Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking, tali servizi vengono
convertiti gratuitamente nel Servizio di Multicanalità Integrata, che ne conserva gli archivi, cumulando i dati contenuti in ciascuno dei servizi trasformati. Tale
operazione potrebbe comportare l’indisponibilità del servizio di Multicanalità Integrata per il tempo necessario a recapitare al titolare le credenziali d’accesso.
5. Nel caso di richiesta di estinzione di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata resta attivo solo se associato ad almeno un altro rapporto.
6. Per quanto riguarda le norme che regolano il Servizio, si fa riferimento alle Condizioni Giuridiche relative al Servizio di Multicanalità Integrata.
- Art. 3 - Servizi attivati automaticamente
1. Con la sottoscrizione di contoonline vengono attivati automaticamente, qualora non già posseduti, i servizi Documenti On Line e Stai al Sicuro.
2. Il servizio Documenti On Line permette di ricevere, tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata, le comunicazioni periodiche e le altre
comunicazioni che per legge o per contratto non devono necessariamente essere inviate per iscritto. Il Cliente può recedere dal Servizio Documenti on Line e/o
richiedere copie cartacee delle comunicazioni inviate: i relativi costi, indicati nelle Condizioni Economiche, sono a suo carico.
3. Il Servizio Stai al Sicuro permette al Cliente di essere informato sulle attività svolte sul suo rapporto di conto. Attivando questo servizio il titolare riceverà, sui
canali di notifica prescelti (e-mail o SMS), una comunicazione ogni qual volta viene effettuata un’operazione dispositiva a valere sul Conto, tramite il canale
Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata, oltre una soglia di sicurezza individuata dalla Banca in relazione al tipo di operazione. Il cliente può
recedere dal servizio Stai al Sicuro tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata
Art.4 - Servizi Accessori
A richiesta del cliente possono essere attivati gli altri prodotti e servizi offerti dalla Banca che dovranno essere formalizzati con apposita contrattualizzazione e le
cui condizioni e norme contrattuali possono essere consultate sui rispettivi fogli informativi a disposizione del cliente presso ogni filiale e consultabili on line sul sito
della Banca (www.mps.it sezione trasparenza).
Fra i Servizi Accessori al contoonline è previsto anche un deposito titoli a custodia che potrà esser richiesto dal cliente. Il Deposito Titoli di nuova apertura
collegato al contoonline è esentato dalle Spese di Custodia e Amministrazione Titoli (limitatamente ai titoli italiani).
Art. 5 - Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui
all'art. 124 della Legge assegni1.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti
dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione per raccomandata, telegramma o fax alla banca della perdita o
sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di
diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni
impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro,
ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla
banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate nelle "Condizioni giuridiche Sezione Bancomat/Pagobancomat e Servizi Collegati", la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non
provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del
prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale
presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative
disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9-bis della L. 386/90 e successive variazioni, il cliente elegge come domicilio l'indirizzo postale indicato, per ciascuno dei
rapporti di conto corrente, nella rispettiva sezione "Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente bancario".
7. In caso di richiesta on line di carnet assegni tramite canale telematico, la Banca addebita le spese di spedizione secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Banca stessa con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della Banca.
Art. 6 - Addebito in conto di assegni o cambiali
1. Il Cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o
comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge assegni 2 e dell'art. 8 della Legge cambiaria 3.
Art. 7 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla
Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto
che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Art. 8 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa, RID e SDD)
1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle
"Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario". La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli
scioperi del personale - verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.
Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al
precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di
mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 C.C.4, nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di
assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli
indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni RiBa, RID e SDD inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire
direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
Art. 9 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo di altri titoli cartacei diversi da quelli indicati nell’art. 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con
riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto
conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull'importo sia
iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui
abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli
di cui all’art. 1829 C.C., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art. 10 - Versamento in conto di assegni sull’estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta
sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa
pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva Legge estera,
anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 11 - Movimentazioni del conto
Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e Cliente
titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
Art. 12 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle
valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato5 dalla
banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate
tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all’art 1279 C.C. 6 sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale
obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della
disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa
conseguenza.
Art. 13 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 7
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di
regolamento" dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. II saldo risultante dalla chiusura periodica così
calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.
4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nelle "Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in conto
corrente", ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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Art. 14 - Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la banca cessa di corrispondere gli
interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le
operazioni che la banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di Legge o
amministrative.
Art. 15 - Approvazione dell’estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli
obblighi di cui all’art. 1713 C.C.8.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un
reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché
l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni) decorrente dalla data di
ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla
data di invio dell’estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del Cliente dovranno essere
fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera
o telegramma. Trascorsi 30 giorni, l’operato della banca si intenderà approvato9.
Art. 16 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di Legge di cui all’art. 12, comma 1, delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-Cliente", essa non è
tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la
provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 12, comma 2, delle "Condizioni generali relative al rapporto
banca-Cliente", essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte
del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore
all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si
è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art.17 Sconfinamento in assenza di fido ("scoperto di conto") - "commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati"
1. Lo sconfinamento è l’utilizzo da parte del Cliente di fondi eventualmente concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di
apertura di credito. Qualora il Cliente abbia qualifica di consumatore, in caso di sconfinamento consistente (un importo pari o superiore a € 300) che si protragga
per oltre un mese, la Banca comunica al Cliente in forma scritta o con altra modalità concordata lo sconfinamento, l’importo del medesimo, il tasso di interesse
applicabile, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
2. Per i conti non affidati, oltre al tasso di interesse di sconfinamento, ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca
una "commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati" il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione è
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria comunque necessaria
per valutare correttamente la concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita per ogni
attività istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più
sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non è dovuta alla
ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche del
presente contratto.
Art. 18 - Recesso
1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, dandone
comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni - a mezzo raccomandata a.r. -ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa - dal
contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal
contratto provoca la chiusura del conto.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a
quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di
assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca
dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 38610 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini
ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del
presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora
indicata.
4. In deroga a quanto previsto, nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine
di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso
maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data
anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri
cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
7. Il recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno determina automaticamente anche il recesso da tutti gli altri servizi previsti
dal presente contratto.
Art. 19 - Quota associativa annuale Carta di Debito
Qualora il Cliente od uno dei Clienti cointestatari fossero già in possesso di una carta di debito tra quelle previste al momento dell'adesione al presente Conto,
l'esenzione sulla stessa dal pagamento della quota associativa annuale si applicherà a partire dalla prima scadenza successiva all'adesione. Nel caso l'adesione
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al prodotto avvenga nei 30 giorni antecedenti la scadenza della carta, l'esenzione si applicherà a partire dalla successiva scadenza della quota associativa
annuale.
1 Art.
124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di
assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
2 Art. 11, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736:
"Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o
indicato con la sola iniziale".
3 Art. 8, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669:
"Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia
abbreviato o indicato con la sola iniziale".
4 Art. 1829, C.C.:
"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola "salvo incasso". In tal caso, se il
credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la
rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".
5 Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. "cartello dei cambi" adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari.
6 Art.
1279, C.C.:
"La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente,
salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta".
7 Art. 2 Delibera CICR 9 febbraio 2000:
"Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce
interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita
la capitalizzazione periodica".
Art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000:
"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente Delibera indicano la periodicità
di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del
tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se
non sono specificamente approvate per iscritto".
8 Art. 1713, C.C.:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".
9 Tale previsione si fonda sull’art. 1712 C.C. per cui: "Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa
approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato".
10 Art. 9, L. n. 386/1990: "Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente,
la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento
della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.
(omissis). Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è
di sei mesi se l’importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a
euro 10.329,14". Tale disposizione è modificata dall'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: "1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno
per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso
di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista quando è decorso il termine
stabilito dall’art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3. 3. L’iscrizione nell'archivio
determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi
dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove
convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista." Si
precisa che l’entrata in vigore di quest'ultima norma è disciplinata dall’art. 105 del menzionato D.Lgs. n. 507/1999.
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Sezione Servizio di Incasso o di Accettazione degli Effetti, Documenti ed Assegni
Art. 1 - Oggetto e limiti del servizio
1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le
operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di
incassi documentari.
2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell’art. 1 delle "Condizioni generali relative al rapporto
banca-cliente"; sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via
esemplificativa, quelle dipendenti da:
- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle
distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti ed ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in
moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri,
pignoramenti) o da fatti di terzi.
3. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione
e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per
il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante
domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di
sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei
titoli ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli
La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena
ne abbia la disponibilità materiale.
Art. 3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente
1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per
l’accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di Legge, la banca ha la facoltà di non far levare il
protesto.
Art. 4 - Ordini di proroga di scadenza effetti
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un
semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l’effetto prorogato
non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della L. n. 349 del 1973, a far elevare il protesto.
Art. 5 - Pagamento mediante assegni
Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo,
senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni
1. La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un
anticipo, è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della
presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall’art. 4.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 delle "Condizioni giuridiche - Sezione
Conto Corrente Bancario", il cliente è tenuto a rimborsare la banca, entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla banca
stessa a norma degli articoli precedenti:
- la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di Legge;
- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
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Sezione Servizi di Pagamento
Parte 1 - DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
La Sezione Servizi di pagamento disciplina i servizi di seguito indicati :
-
Bonifico
Bonifico urgente e/o di importo rilevante
Pagamenti vari
RID Debitore
SDD Debitore
Art. 2 - Definizioni
1. Identificativo Unico
La combinazione di lettere, numeri o simboli che la Banca indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve alla propria Banca per identificare
con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto
di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
2. Conto di pagamento
Un conto intrattenuto presso la Banca o presso altro prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di
operazioni di pagamento.
3. Operazione di pagamento
L’attività, posta in essere dal Cliente o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti esistenti fra i
predetti soggetti.
4. Ordine di pagamento
Qualsiasi istruzione data da Cliente alla Banca o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di
un’operazione di pagamento.
5. Strumento di pagamento
Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente utilizzatore e la Banca e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale
per impartire un ordine di pagamento.
6. Giornata operativa
Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per
l’esecuzione dell’operazione stessa.
7. Addebito diretto
Un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento del Cliente in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità
al consenso dato dal Cliente alla sua Banca o al beneficiario stesso.
8. Consumatore e micro-impresa
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell’art. 3 lett. a)
del Codice del Consumo.
Sono equiparati ai consumatori le "micro-imprese", cioè le imprese che, al momento della conclusione del contratto, presentano i requisiti previsti dalla
raccomandazione 2003/361/CE ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla
Commissione Europea ai sensi dell’art. 84 lett. b) della Direttiva 2007/64/CE. Ove i professionisti presentino caratteristiche di fatturato e numero dipendenti
analoghi alle micro-imprese, essi possono chiedere di essere equiparati a queste ultime.
9. Pagatore oppure Cliente
La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento dal quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, ove non vi sia un conto di pagamento, la
persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
10. Beneficiario
La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
11. Utilizzatore
L’utilizzatore dei servizi di pagamento la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.
12. Canali telematici
Strumenti forniti dalla Banca al Cliente che consentono la presentazione di ordini di pagamento a distanza. Gli strumenti in questione comprendono:
banca via internet privati e aziende (internet banking, compresa funzionalità multi banca)
banca via telefono cellulare (mobile banking)
banca telefonica (phone banking)
ATM/Bancomat
13 SEPA
Area Unica dei Pagamenti in Euro: comprende i Paesi (Unione Europea, Islanda, Liechtestein, Norvegia Svizzera e Principato di
Monaco) fra i quali i consumatori e imprese possono effettuare e ricevere pagamenti in euro alle stesse condizioni, diritti e doveri.
14 SDD CORE
Tipologia di servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore.
15 SEPA CORE DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK
Documento che disciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al servizio SDD CORE.
16. SDD B2B
Tipologia di servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati come non consumatori oppure
micro-imprese.
17 SEPA B2B DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK
Documento che disciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al servizio SDD B2B.
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18 European Payments Council
Organismo di governo e di coordinamento del settore bancario Europeo per il mondo degli incassi e pagamenti il cui obiettivo
dichiarato è quello di supportare e promuovere la creazione del SEPA..
Art. 3 - Spese inerenti all’informazione sui servizi di pagamento
1. La Banca non addebita al Cliente che riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa le spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge e per
l’adozione di misure correttive e preventive.
2. La Banca addebita in ogni caso le spese relative a :
- comunicazione al pagatore del rifiuto dell’ordine di pagamento;
- revoca dell’ordine di pagamento impartita dal pagatore ai sensi dell’art. 7.3;
- attività di recupero dei fondi in caso di errata indicazione da parte del pagatore dell’ identificativo unico.
3. La Banca e il Cliente possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta di quest’ultimo se esse, rispetto a quanto previsto nella
presente Sezione, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi.
4. Le spese applicabili dalla Banca sono adeguate e coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima
Art. 4 - Informazioni fornite prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento
1. La Banca, su richiesta del pagatore, fornisce per le operazioni disposte nell’ambito della presente Sezione specifiche informazioni sui tempi massimi di
esecuzione e sui costi dell’operazione.
2. La Banca fornisce le informazioni sopra indicate con le seguenti modalità :
per disposizioni presentate allo sportello, con stampa delle informazioni stesse su richiesta del pagatore;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite i canali stessi.
Art. 5 - Informazioni fornite dopo l’esecuzione di una singola operazione pagamento
1. La Banca successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento o all’addebito del conto del pagatore fornisce al medesimo, le seguenti informazioni :
un riferimento che consenta di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
l’importo dell’operazione nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
l’importo dei costi relativi all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi o l’importo degli interessi che il pagatore deve
corrispondere;
la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
2. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente con le seguenti modalità:
per disposizioni presentate allo sportello, con stampa delle informazioni stesse;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite i canali stessi o messa disposizione presso la filiale.
3. La Banca successivamente all’esecuzione di un’operazione di pagamento fornisce al beneficiario le seguenti informazioni :
i riferimenti per consentire di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al pagatore e, ove opportuno, tutte le
informazioni trasmesse con detta operazione;
l’importo dell’operazione di pagamento
l’importo dei costi relativi all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi e l’importo degli interessi che il Cliente deve
corrispondere;
la data valuta dell’accredito.
4. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente con le seguenti modalità:
allo sportello, con stampa delle informazioni stesse;
sui canali telematici, nell’apposita sezione
Art. 6 - Consenso e revoca del consenso al compimento delle operazioni di pagamento
1. L’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso con le
seguenti modalità:
per disposizioni allo sportello, mediante compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di richiesta e l’apposizione della firma in calce al modulo
stesso;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, con le modalità indicate nei contratti dei suddetti canali telematici.
2. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità sopra descritte l’operazione sarà considerata non autorizzata e non
potrà essere eseguita.
3. La revoca del consenso all’esecuzione di una operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento già autorizzate può essere richiesta dal
pagatore entro i termini stabiliti nell’art. 7 della presente Parte con le seguenti modalità:
allo sportello, mediante compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di richiesta e l’apposizione della firma in calce al modulo stesso;
sui canali telematici, ove previsto, con le modalità indicate nei contratti dei suddetti canali telematici;
4. La revoca del consenso dato dal pagatore per il compimento di una serie di operazioni di pagamento ha efficacia per le operazioni ancora da eseguire.
Art. 7 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. L’ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è stato ricevuto dalla Banca.
2. Se il pagatore e la Banca concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o
il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il pagatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata
operativa precedente il giorno concordato.
3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e della Banca.
4. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la banca e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo
delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
Art. 8 - Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o suo
tramite è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l’ordine è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.
3. Se la Banca ed il pagatore concordano che la disposizione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel
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giorno in cui il pagatore stesso metterà i fondi a disposizione della Banca, il momento di ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto.
Se detto giorno convenuto non è giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento si considera ricevuto la prima giornata operativa successiva.
Non sono giornate operative per la Banca le giornate di chiusura delle filiali.
Il momento limite di ricezione degli ordini nella giornata operativa, oltre il quale gli stessi si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva, è
indicato nelle successive Parti della presente Sezione.
Art. 9 - Rifiuto degli ordini di pagamento
1. Quando tutte le condizioni previste dalla presente Sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo
che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario nazionale o internazionale.
2. Le condizioni necessarie affinché la Banca possa eseguire un ordine di pagamento sono specificate nelle successive Parti della presente Sezione.
3. Il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato
il rifiuto, sono comunicati al medesimo, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie nazionali o internazionali.
4. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di
pagamento specificate nelle successive Parti della presente Sezione.
5. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con le seguenti modalità:
per disposizioni presentate allo sportello, mediante comunicazione da parte dell’operatore di sportello o con le modalità convenute fra Banca e Cliente;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite appositi messaggi sui canali stessi;
con le modalità convenute di volta in volta fra Banca e Cliente, ove non risulti possibile fornire la comunicazione con le modalità indicate ai punti
precedenti.
6. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come non ricevuto.
Art. 10 - Data valuta di addebito sul conto del pagatore
1. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è
addebitato sul medesimo conto di pagamento.
2. Il presente articolo non si applica nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori
che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
Art. 11 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. L’utilizzatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica
senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata in forma scritta entro 13 mesi dalla data di addebito, nel
caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non si applica se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo
quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo IV del D. Lgs.
385/1993.
3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dall’utilizzatore alla propria
Banca.
Art. 12 - Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l’art. 11, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al pagatore l’importo
dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il conto deve essere riportato nello stato in cui
si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione all’utilizzatore.
3. Il rimborso di cui al primo comma non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era
stata autorizzata; in tal caso, la stessa ha il diritto di chiedere all’utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. 13 - Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento
1. L’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento, fatta salva
l’eventuale applicazione di franchigie previste nei contratti relativi ai singoli canali telematici o strumenti di pagamento.
Art. 14 - Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il
conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi dell’articolo successivo, della mancata o inesatta esecuzione
dell’operazione di pagamento.
3. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore, anche qualora
quest’ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nelle seguenti Parti della presente sezione.
Art. 15 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
1. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente Sezione, la Banca è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento
ricevuto, a meno che non provi allo stesso pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione. In tal
caso, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o
eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’operazione di
pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma precedente il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione inesatta. Restano salvi il diritto di rettifica
di cui all’art. 11 e la responsabilità di cui all’ultimo comma del presente articolo.
4. Qualora la Banca sia responsabile verso il beneficiario mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione dello stesso o accredita
immediatamente l’importo corrispondente sul conto del medesimo.
5. Nel caso in cui la Banca non sia responsabile verso il beneficiario della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi del comma
precedente, la banca del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuta a rimborsare al medesimo senza indugio l’importo dell’operazione
Copia per la Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
6.
7.
Filiale di
Pag. 29 di 49
non eseguita o eseguita in modo inesatto e, ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, questo deve essere riportato
allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la
Banca si adopera senza indugio, su richiesta dell’utilizzatore, per rintracciare l’operazione di pagamento e lo informano del risultato.
La Banca è inoltre responsabile nei confronti dell’utilizzatore di tutte le spese ed interessi imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione
dell’operazione di pagamento.
Art. 16 - Esclusione di responsabilità
1. Le responsabilità previste dai precedenti articoli a carico della Banca non si applicano ricorrendo ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nei casi
in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 17 - Modifica delle condizioni della Sezione Servizi di pagamento
1.
2.
La Banca si riserva la facoltà di modificare la presente Sezione e le condizioni , anche economiche, e le informazioni a essa relative, che saranno rese note
al Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione "proposta di modifica del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data
di applicazione prevista.
La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per
l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le
modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della
modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione. .
In presenza di soggetti che rivestono la qualifica di consumatore o di micro imprese, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di
modificare la presente Sezione e le condizioni anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che saranno rese note al Cliente tramite proposta di
modifica unilaterale, che riporti la dizione "proposta di modica del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per
l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica.
La Banca può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere senza spese dal contratto prima
della data prevista per l’applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.
Art. 18 - Recesso dalla Sezione Servizi di pagamento
1. Il Cliente può recedere dalla presente Sezione in qualunque momento, senza penalità e spese di chiusura.
2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dalla presente Sezione dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di due mesi.
Art. 19 - Importi trasferiti e importi ricevuti
1. Le banche che partecipano al trasferimento di fondi necessario all’esecuzione di un’operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell’importo
dell’operazione e non trattengono spese sull’importo trasferito.
2. In deroga al comma precedente, il beneficiario e la banca di cui si avvale possono concordare che quest’ultima trattenga le proprie spese sull’importo
trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate
separatamente.
3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dalla banca del beneficiario ai sensi del comma precedente, la banca del
pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore.
Art. 20 - Rapporto fra le condizioni generali della presente Parte e le condizioni giuridiche che regolano i servizi menzionati nelle successive Parti
della presente Sezione
1. Nei casi di eventuale divergenza fra le condizioni contenute nella presente Parte e quelle previste nelle successive Parti della presente Sezione, prevarrà
quanto indicato in tali ultime Parti.
Art. 21 - Sanzioni amministrative
Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 32 D. Lgs. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni .
Parte 2 - BONIFICI
Art. 1 - Definizione
1.
Il servizio prevede l’esecuzione di un ordine di trasferimento fondi in euro disposto dal pagatore alla Banca (Banca Ordinante) a favore di un
beneficiario per mezzo della sua banca (Banca Beneficiario) I conti correnti del pagatore e del beneficiario risiedono in Banche aventi sede in uno dei
Paesi appartenenti all’Area SEPA (Paesi UE, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco)..
2.
Si definisce bonifico urgente il bonifico per il quale è richiesto l’accredito sul conto della Banca del beneficiario nella stessa data di ricezione dell’ordine
da parte della Banca dell’ordinante (data di addebito).
3.
Si definisce bonifico di importo rilevante il bonifico di importo uguale o superiore a 500.000 euro.
4.
I bonifici urgenti e i bonifici di importo rilevante possono essere disposti esclusivamente allo sportello.
Art. 2 - Ricezione della disposizione di bonifico
1. Non sono giornate operative per la Banca le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti (calendario Target).
2. L’orario limite di ricezione delle disposizioni nella giornata operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata successiva è:
per disposizioni presentate allo sportello, l’orario di chiusura della filiale;
per le disposizioni presentate sui canali telematici, le ore 18.30.
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Art. 3 - Rifiuto della disposizione di bonifico
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione della disposizione di bonifico presentata dal pagatore sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal pagatore e in particolare :

identificativo unico del beneficiario (codice IBAN);

importo;

periodicità, intesa come data di addebito del conto, per i bonifici ricorrenti. Se tale data non ricorre in una giornata operativa
per la Banca, l’addebito avverrà nella prima giornata operativa antecedente o successiva in base a quanto indicato dal Cliente
pagatore;
 identificativo della Banca del beneficiario (codice BIC) e informazioni per monitoraggio fiscale, ove previsto dalla normativa
vigente (legge 04.08.90 N. 227 e successive modifiche).
 conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge, nazionali, comunitarie, disposizioni
internazionali (a titolo di esempio ma non esaustive normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) codice etico della
banca o altre motivazioni secondo quanto indicato all’art. 4 della presente Parte
data di esecuzione del bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
importo del bonifico non superiore al plafond giornaliero convenuto con la Banca, per gli ordini disposti dai canali telematici che lo prevedono;
raggiungibilità della Banca del beneficiario (la banca deve offrire il servizio bonifico SEPA) per il bonifico SEPA.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di bonifico disposto dal Cliente.
Art. 4 - Rispetto della normativa locale o internazionale riguardante antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e armamenti, codice etico della banca
1. La Banca, secondo il proprio codice etico, non interviene in alcun regolamento di import export relativo a materiale di armamento (legge 185/90).
2. La Banca opera nel doveroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali concernenti misure restrittive del commercio con taluni Stati, relative entità
ed individui (c.d. embarghi), normativa antiterrorismo e antiriciclaggio, nonché di quelle sulle esportazioni di prodotti e tecnologie con possibile uso sia civile
che militare (c.d. dual use), e pertanto la Banca non sarà responsabile verso chicchessia per nessuna perdita, danno e ritardo in qualsiasi modo
riconducibile alle esigenze del rispetto delle richiamate normative.
3. La Banca non è responsabile di eventuali ritardi, disservizi, sequestri o confisca fondi a qualunque titolo disposti da Banche corrispondenti nel rispetto delle
normative locali o internazionali.
4. Il Cliente si impegna sin d’ora a fornire la documentazione richiesta ad insindacabile giudizio della Banca per la verifica del rispetto delle normative vigenti.
Art. 5 - Tempi di esecuzione delle operazioni di bonifico
1. La Banca accredita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva a quella
della ricezione del relativo ordine. Il suddetto termine è prorogato di un’ulteriore giornata operativa per le operazioni disposte su supporto cartaceo o supporti
non standard. La medesima condizione si applica anche ai bonifici di importo rilevante.
2. Per i bonifici urgenti, l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca del beneficiario nella stessa data di ricezione dell’ordine
(data di addebito).
3. Se l’operazione di pagamento è disposta verso filiali della Banca l’importo viene accreditato nella stessa data di ricezione dell’ordine (data di addebito) o
nella data di esecuzione futura eventualmente indicata dal pagatore. Anche in quest’ultimo caso la data di addebito del pagatore coincide con quella di
accredito del beneficiario.
Art. 6 - Data valuta e disponibilità dei fondi delle operazioni di bonifico
1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario di un’operazione di pagamento non può essere successiva alla giornata operativa in cui
l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della Banca del beneficiario.
2. La Banca assicura altresì al beneficiario che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione dello stesso non appena tale importo è accreditato sul
conto della medesima.
Parte 3 - PAGAMENTI VARI
Art. 1- Definizione
Il servizio consente al Cliente di disporre le seguenti tipologie di pagamenti:
Pagamento Ri.ba.: pagamento di Ricevute Bancarie elettroniche emesse dal beneficiario
Pagamento M.A.V.(Pagamento Mediante Avviso) bancario e postale: pagamento tramite apposito modulo inviato dalla Banca del Beneficiario
Pagamento Bollettini Bancari Freccia: pagamento tramite un bollettino bancario precompilato inviato dal Beneficiario
Pagamento di Bollettini Postali: pagamento tramite bollettino postale inviato dal beneficiario
Non Predeterminati: pagamento tramite bollettino emesso dal Beneficiario
Art. 2 - Ricezione dell’ordine di pagamento
1. L’orario limite di ricezione delle disposizioni nella giornata operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata operativa successiva è:
 Per disposizioni presentate allo sportello, l’orario di chiusura della filiale
 Per disposizioni presentate sui canali telematici, le ore 18,30
2. Per le Ri.Ba. la data di ricezione corrisponde alla data di scadenza , data entro la quale il Cliente deve effettuare il pagamento e nella quale la Banca
addebita il Cliente. Se la data di scadenza non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
Art. 3 - Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione del pagamento disposto dal Cliente sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente;
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente e in particolare :
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2.
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
identificativo unico del beneficiario;

importo.
per i pagamenti disposti da canali telematici, importo dell’operazione non superiore al plafond di canale;
per le Ri.Ba disposizione del pagamento entro la data di scadenza , se presentate allo sportello ovvero le ore 18,30 del giorno lavorativo antecedente
la scadenza se presentate su canali telematici.
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di pagamento disposto dal Cliente.
Art. 4 - Tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento venga accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la giornata operativa
successiva alla data di ricezione (data di addebbito del Cliente).
2. Il pagamento dei bollettini postali bianchi e premarcati relativi a creditori non convenzionati con la Banca è subordinato all’esecuzione da parte di Poste
Italiane.
Parte 4 - RID DEBITORE
La presente Sezione sarà in vigore fino al 31.1.2014. Successivamente a tale data e fino al 31.1.2016 la stessa disciplinerà il servizio RID esclusivamente per le
seguenti casistiche:

RID finanziari, cioè addebiti collegati alla gestione di strumenti finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento (es. piani di
accumulo, pensioni integrative);

RID a importo fisso, cioè addebiti il cui importo è stato prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
Art. 1- Definizione e ambito di applicazione
1. Il servizio consente al Cliente di domiciliare sul proprio conto corrente l’addebito di pagamenti ricorrenti disposti dal beneficiario, previa sottoscrizione
dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (mandato) presso la Banca o presso il Beneficiario.
2. Gli addebiti possono essere disposti dal beneficiario secondo due diverse tipologie denominate:

RID ordinario

RID veloce (caratterizzato da tempi di chiusura del ciclo di incasso più brevi rispetto al RID ordinario)
3. La tipologia RID veloce è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati dalla Banca come micro-imprese o non consumatori.
Art. 2 - Consenso al compimento delle operazioni di pagamento
1. L’addebito di pagamenti disposti da un determinato beneficiario si considera autorizzato dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso mediante
compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e l’apposizione della firma in calce al
modulo stesso.
2. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità sopra descritte l’operazione sarà considerata non autorizzata e non
potrà essere eseguita.
3. La Banca non considera autorizzati:

gli addebiti RID veloce a valere su conti di Clienti classificati dalla Banca come consumatori;

gli addebiti pervenuti caratterizzati da termini di esercizio della facoltà di richiesta di rimborso inferiori a quelli convenuti tra la Banca
e il Cliente;
 gli addebiti di importo diverso da quello eventualmente indicato dal Cliente all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in
conto.
Art. 3- Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Il Cliente può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza.
Art. 4 - Rifiuto delle operazioni di pagamento
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione del pagamento sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito;
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal cliente in fase di rilascio delle singole autorizzazioni permanenti all’addebito in
conto corrente;
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di pagamento.
Art. 5 - Addebito del conto del Cliente
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia addebitato sul conto del cliente nella data di scadenza indicata dal beneficiario stesso.
2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
Art. 6 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate
1. Il cliente può chiedere il rimborso di un pagamento autorizzato e già eseguito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
al momento del rilascio, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo modello di spesa, le condizioni
del contratto e le circostanze del caso
2. La richiesta di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata, allo sportello mediante compilazione in tutte le sue parti e
sottoscrizione dell’apposito modulo, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta.
Art. 7 - Deroghe in presenza di Clienti che rivestono la qualifica di non consumatori e di micro-impresa
1. Il Cliente che riveste la qualifica di non consumatore o di micro-impresa ha facoltà di richiedere il rimborso previsto all’articolo 6 della presente parte entro i
seguenti termini:
a. per RID ordinario: entro la data di scadenza della disposizione oppure entro cinque giorni successivi alla data di scadenza in coerenza con quanto
indicato al momento della sottoscrizione della preautorizzazione all’addebito in conto;
b. per RID veloce: entro la data di scadenza della disposizione.
Copia per la Banca
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data
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00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
2.
3.
4.
5.
Filiale di
Pag. 32 di 49
Il Cliente che riveste la qualifica di non consumatore e di micro-impresa può rinunciare alla facoltà di richiesta di rimborso di cui al comma 1 del presente
articolo all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in conto
Il Cliente e la Banca possono convenire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, contestualmente o successivamente alla conclusione del
presente,contratto che sia applicato il termine ordinario di otto settimane . Anche in assenza di tale accordo, la Banca applica comunque il termine ordinario
di otto settimane nel caso in cui questo sia convenuto tra il Cliente e il beneficiario all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in conto.
Nei casi casi descritti al comma 3 del presente articolo, la Banca potrà accettare esclusivamente addebiti RID ordinari.
E’ onere del Cliente comunicare alla Banca la perdita o l’assunzione della qualifica di consumatore e di micro-impresa.
Articolo 8 - Condizioni economiche applicate
1. Condizioni economiche migliorative rispetto a quelle riportate nel presente contratto (sez. condizioni economiche) possono essere applicate al pagatore se
previste da accordi fra la Banca e il beneficiario.
2. Le suddette condizioni economiche sono attivate e comunicate al Cliente al momento della sottoscrizione del modulo di autorizzazione permanente di
addebito in conto corrente.
Parte 5 - SDD DEBITORE
Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione
1. Il servizio consente al Cliente di domiciliare sul proprio conto corrente l’addebito di ordini di incasso in euro disposti da beneficiari le cui Banche risiedono in
Paesi SEPA, previa sottoscrizione da parte del Cliente dell’autorizzazione di addebito in conto (mandato) da effettuare presso il beneficiario ovvero presso la
Banca, nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. La tipologia SDD B2B è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati come microimprese o non consumatori dalla Banca.
Nel caso in cui il Cliente sia classificato come consumatore, indipendentemente dagli accordi intercorsi tra il beneficiario e il Cliente stesso ed il mandato
sottoscritto da quest’ultimo, la Banca rifiuta gli addebiti SDD B2B eventualmente pervenuti.
3. Le presenti condizioni sono valevoli per pagamenti mediante addebito:
singoli: l’autorizzazione di addebito in conto corrente è valida esclusivamente per detto pagamento
ricorrenti: l’autorizzazione di addebito in conto corrente è valida per tutti i pagamenti disposti dal beneficiario
4. Il rapporto tra il Cliente e il beneficiario non è oggetto delle presenti condizioni, pertanto il Cliente è tenuto a far valere tutti i diritti e le pretese derivanti da tale
rapporto direttamente nei confronti del beneficiario e viceversa e a comporre direttamente con lo stesso le eventuali controversie.
5. Il servizio oggetto del presente contratto verrà denominato nei successivi articoli SDD.
Art. 2 - Autorizzazione all’addebito in conto (mandato)
1. Il Cliente deve compilare correttamente in ogni sua parte, sottoscrivere e inviare direttamente al beneficiario l’autorizzazione all’addebito in conto corrente,
adempimento preliminare all’invio delle disposizioni di pagamento da parte del beneficiario. . Il Cliente può rilasciare il mandato anche alla banca, nel caso in
cui il beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. Il beneficiario è responsabile della conservazione dell’autorizzazione all’addebito in conto e, in caso di richiesta da parte della propria banca, ne deve fornire
una copia.
3. L’eventuale revoca di tale autorizzazione da parte del Cliente deve avvenire esclusivamente nei confronti del beneficiario. . Il Cliente può revocare il
mandato anche presso la Banca, nel caso caso in cui esista un accordo fra Banca e Beneficiario per la raccolta e conservazione dei mandati.
4. In ogni caso, la Banca non ha alcuna responsabilità per quanto concerne l’autorizzazione all’addebito in conto sottoscritta o revocata dal Cliente secondo la
modalità descritta ai precedenti commi del presente articolo.
5. Nella tipologia di servizio SDD B2B il Cliente ha l’obbligo di comunicare alla Banca, non appena sottoscrive una nuova autorizzazione all’addebito, tutti i
relativi dati rilevanti richiesti e di comunicare alla stessa qualsiasi modifica o revoca dell’autorizzazione non oltre il giorno in cui ha effetto e comunque prima
della data prevista per le successive disposizioni di addebito.
6.
Il beneficiario, prima di inviare una disposizione di incasso, deve avvisare il pagatore almeno 14 giorni prima della data di scadenza dell’addebito, oppure nei
diversi termini temporali concordati con il pagatore stesso, comunicandogli tale data e l’importo dell’addebito stesso.
Art. 3 - Consenso al compimento dell’addebito
1. La Banca considera autorizzato dal Cliente un qualunque addebito SDD CORE con la sottoscrizione del presente contratto, salvo che il Cliente non abbia
indicato alla Banca opzioni non congruenti con l’effettuazione di tutti o di determinati addebiti tramite sottoscrizione dell’apposito modulo.
Soltanto in questa seconda eventualità la Banca, prima di addebitare il conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corrispondenza tra i dati contenuti
nel suddetto modulo e quelli ricevuti dal beneficiario nelle disposizioni di addebito e, in caso di non congruenza, rifiuta l’addebito disposto dal beneficiario.
2. La Banca considera autorizzato dal Cliente un addebito SDD B2B con la sottoscrizione del presente contratto e, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto stesso o in un momento successivo, dell’apposito modulo contenente le opzioni selezionate dal Cliente purché abbia valorizzato l’opzione relativa
al consenso della specifica autorizzazione all’addebito in conto (mandato) indicando tutti i dati rilevanti relativi all’autorizzazione stessa.
3. La Banca, prima di addebitare il conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel suddetto modulo e quelli ricevuti
dal beneficiario nelle disposizioni di addebito e, in caso di non congruenza, rifiuta l’addebito disposto dal beneficiario.
4. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità descritte ai commi precedenti del presente articolo, l’operazione sarà
considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita. Le autorizzazioni all’addebito in conto relativamente alle quali non viene effettuato alcun addebito
per 36 mesi non sono più efficaci e, in caso di interesse, deve essere sottoscritta dal pagatore una nuova autorizzazione all’addebito.
Art. 4 - Irrevocabilità degli ordini di addebito
1. Il Cliente può revocare l’ordine di addebito non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
Art. 5 - Tempi di esecuzione degli ordini di addebito
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia addebitato sul conto del Cliente nella data di scadenza indicata dal beneficiario stesso.
2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
3. Non sono giornate operative per la Banca le giornate di chiusura delle filiali e le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei
pagamenti (calendario Target).
Art. 6 - Rifiuto degli ordini di addebito
1. Quando tutte le condizioni previste dal presente contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di addebito sul conto del Cliente
se lo stesso è stato correttamente autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Le condizioni necessarie all’esecuzione del addebito sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito sul conto corrente del Cliente indicato per l’addebito;
disponibilità dei fondi sullo stesso conto corrente;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal beneficiario nella disposizione di pagamento inviata;
congruenza tra il pagamento disposto dal beneficiario e le opzioni eventualmente selezionate dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
3.
Filiale di
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contratto o successive variazioni richieste dal Cliente stesso alla Banca;
inesistenza della qualifica di consumatore per il Cliente nel caso di addebiti SDD B2B
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta di eseguire l’addebito stesso.
Art. 7 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE
1. Il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso di un addebito SDD CORE autorizzato e già eseguito entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati
addebitati (data di scadenza).
2. La richiesta di rimborso deve essere effettuata allo sportello mediante compilazione in tutte le sue parti e sottoscrizione dell’apposito modulo.
3. Il Cliente prende atto che l’opposizione ad un addebito SDD non lo esonera da eventuali impegni contrattuali o di altra natura nei confronti del beneficiario.
Art. 8 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD B2B
1. Il Cliente non può in nessun caso richiedere alla Banca il rimborso di un addebito SDD B2B autorizzato e già eseguito.
2. In ogni caso, l’esclusione della facoltà di richiesta di rimborso da parte del Cliente, non esonera il beneficiario dagli obblighi derivanti dal suo rapporto con il
Cliente che non è oggetto delle presenti disposizioni. Pertanto, il Cliente può far valere tutti i diritti e le pretese derivanti da tale rapporto direttamente nei
confronti del beneficiario e comporre direttamente con lo stesso le eventuali controversie.
Art. 9 - Identificativi unici inesatti
1. L’addebito si ritiene eseguito correttamente se l’identificativo unico del conto di addebito corrisponde a quello indicato dal beneficiario.
2. Se l’identificativo unico fornito dal beneficiario è inesatto o sconosciuto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’addebito.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di addebito in conformità con l’identificativo unico fornito dal beneficiario, anche qualora
quest’ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori.
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Sezione Affidamenti in Conto Corrente (NON applicabile alle aperture di credito regolate dal Tiitolo VI, Capo II, del Testo Unico Bancario)
Art. 1 - Apertura di credito
Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
- Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
- Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa
richiesta della banca.
Art. 2 - Maturazione degli interessi
Gli interessi dovuti dal cliente alla banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 delle "Condizioni
giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario".
Art. 3 Interessi, "corrispettivo sull’accordato" (CA) e "commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati"
1. Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un "corrispettivo sull’accordato" (di seguito anche "CA") onnicomprensivo, da computarsi in
base all’importo e all’effettiva durata dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene calcolato solo per la durata
del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa sull’eventuale sconfinamento che
dovesse essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni nell’ambito delle rendicontazioni periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e
della sua durata.
2. Gli interessi sono calcolati applicando i tassi contrattualmente stabiliti:
- un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo concesso;
- un tasso per eventuale sconfinamento ("extra-fido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido.
Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.
3. Nel caso di sconfinamento ("extra-fido"), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca una "commissione di
istruttoria veloce per rapporti affidati" il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche del contratto di apertura di credito. Tale
commissione è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria
comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è
percepita per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza
accordati; a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la
commissione non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste
tra le condizioni economiche del presente contratto.
Art. 4 - Recesso
1. La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato,
nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 2 giorni.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), la banca ha la facoltà di
recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un
preavviso di 15 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato
l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine
di 15 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il
ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell’apertura di credito non
comporta l’aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e
sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.
Art. 5 - Recesso, compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti
prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 12, comma 2, delle "Condizioni generali relative al
rapporto Banca - Cliente" di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.
3. Le disposizioni di cui all’art. 12 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario" si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Art. 6 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute
1. Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri
titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti
che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non
siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di
detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente e
comunicate allo stesso ovvero portate a decurtazione dell’eventuale importo dallo stesso dovuto.
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Sezione Bancomat/PagoBancomat e Servizi Collegati Disposizioni di Carattere Generale e Norme Comuni
Premessa
Tutte le norme sotto indicate sono relative ai Servizi associati alla carta al momento della sottoscrizione del presente contratto. Qualora il cliente,
contestualmente al perfezionamento del contratto di cui alle successive disposizioni, abbia stipulato ulteriore contratto relativo ad una carta di credito
emessa da soggetti terzi, la funzione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e Servizi collegati sarà fruibile, salvo diversa richiesta del cliente, utilizzando il
medesimo supporto (plastica) fornito dal soggetto terzo che emette la carta di credito.
Art. 1 - Consenso all’utilizzo della carta e modalità di utilizzo
1 - L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBANCOMAT, di seguito denominata Carta, eventualmente abilitata anche agli altri Servizi più sotto
specificati, e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number) e, quando richiesto, in alternativa a quest’ultimo
la firma, identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle
apposite Sottosezioni.
2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi Bancomat/Pagobancomat e/o quelli
indicati nelle Sottosezioni relative ai singoli Servizi, entro i limiti d’importo indicati nelle condizioni economiche e con le modalità di cui alle istruzioni all’uopo
comunicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d’importo. Il cliente, nel corso del
rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nelle "Condizioni economiche - Sezione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e
Servizi collegati".
3 - I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza dei Servizi, possono essere modificati
dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al cliente e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature
previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando, in ogni caso la data di entrata in vigore delle modifiche medesime e
comunque nel rispetto della normativa regolante la materia.
4 - I limiti d’importo e le modalità di cui ai commi 2° e 3° possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di
sicurezza dei Servizi.
5 - In relazione a determinate tipologie di operazioni all’uopo comunicate alla clientela (ad esempio parcheggi, biglietterie autostrade ecc), i Servizi possono
essere utilizzati mediante l’uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca.
6 - Nel momento in cui il Titolare appone la sua sottoscrizione sul documento di spesa o digita il PIN, il Titolare riconosce che l’importo indicato è esatto e
conferisce quindi alla Banca autorizzazione irrevocabile a pagarlo, addebitandolo al medesimo Titolare. L’autorizzazione è irrevocabile anche nei casi in cui
il pagamento di servizi avvenga senza la digitazione del P.I.N. o la sottoscrizione di un documento di spesa.
7 - Se per effetto di operazioni eseguite a mezzo della Carta le disponibilità di conto corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al
pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella delle operazioni effettuate con la
Carta ed ancorché delle operazioni medesime la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima
dell’addebito in conto.
8 - La Carta ha veste grafica diversificata in base alla tipologia richiesta ed è dotata di pista magnetica e/o di microchip. Essa viene concessa in uso al cliente
che sottoscriva la relativa richiesta e fornisca i dati identificativi di cui al Dlgs n.231 del 21.11.2007 (Dlgs sull'antiriciclaggio di danaro) e successive eventuali
integrazioni e/o modificazioni.
La Carta, qualora preveda un termine, è valida fino alla scadenza indicata.
L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca sarà fatto al cliente all’indirizzo indicato ai sensi delle norme che regolano il conto corrente di
corrispondenza.
9. Per ogni anno di attività della Carta, a seguito anche di rinnovo automatico, il Titolare è tenuto a corrispondere alla Banca una commissione per canone
annuo in misura fissa e non frazionabile. In caso di recesso la Banca retrocederà la quota relativa alle intere mensilità non godute. E’ in ogni caso facoltà
della Banca detto accreditare l’importo sul conto corrente.
Art. 2 - Rilascio della carta
1 - La Carta resta di proprietà del soggetto emittente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2 - Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi e
lo stesso viene consegnato al cliente in un plico sigillato.
3 - Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto la banca può consegnare personalmente al cliente sia la carta che il P.I.N.. Nel caso di utilizzo della
posta la Banca può inviare solo la Carta o solo il P.I.N..
Dietro richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione separata della Carta e del P.I.N..
4 - La Banca ha facoltà di inviare per posta la Carta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
5 - Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato - mediante lettera raccomandata A.R - la propria volontà di non rinnovare la Carta alla filiale della Banca
presso la quale intrattiene il rapporto di conto almeno due mesi prima della data di scadenza della stessa, la Banca provvederà a trasmettere allo stesso
cliente la nuova Carta, avente le stesse caratteristiche della scaduta ovvero diverse e più ampie funzioni, se ciò derivi dall’evoluzione degli strumenti
elettronici di pagamento emessi dalla Banca.
6 - Il cliente, nell’ipotesi di rinnovo automatico, autorizza sin d’ora la Banca a procedere alla spedizione della Carta all’ultimo indirizzo comunicato dallo
stesso che ne assume totalmente il rischio.
Art. 3 - Poteri di rappresentanza
1 - Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a ritirare e/o utilizzare la Carta ed il P.I.N., restando responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2 - In caso di persone giuridiche, la Carta può essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul Conto, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo del
presente contratto.
3 - In caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 2, fermo restando quanto disposto all’art. 9, la banca procederà al rilascio
di una nuova Carta e del relativo P.I.N.
4 - La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca dal momento in cui il delegante richiede
il blocco della carta rilasciata al delegato.
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Art. 4 - Obblighi a carico della Banca
La Banca :
a) assicura che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare legittimato ad usare
la Carta, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ;
b) assicura che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare della Carta possa eseguire la comunicazione di smarrimento, furto,
appropriazione indebita o di uso non autorizzato, nonché per di chiedere, ricorrendone i presupposti, la riattivazione della Carta o l’emissione di
una nuova ove la Banca non vi abbia già provveduto.
c) impedisce qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non
autorizzato.
Art. 5 - Obblighi a carico del titolare
1 - Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta
né conservato insieme ad essa.
2 - In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello
stato in cui si trova. Anche in caso di difettoso funzionamento del terminale il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3 In caso di di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato, Il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio le circostanze, secondo
le modalità sotto evidenziate.
Art. 6 - Responsabilità del titolare
1 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata
indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 5.
2 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o
utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 4, lettera b).
3 Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi
personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il Titolare medesimo può
sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo
furto o smarrimento.
4 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte
le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.
Art. 7 - Modalità di comunicazione dello smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.
1 - In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta
medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle "Condizioni Economiche - Sezione
BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati" e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome,
cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2 - Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni
lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca
personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, nel qual caso farà fede la data d’invio, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della
denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3 - Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria
Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia.
4 - Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della carta fermo restando che le spese sostenute per il blocco
di quest’ultima, indicate nelle "Condizioni economiche - Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati" nonché nei fogli informativi analitici
posti a disposizione del pubblico presso le filiali, sono a carico del cliente.
5 - La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore del
Numero Verde. In caso di segnalazione di smarrimento/sottrazione non utilizzando il Numero Verde, ma direttamente agli sportelli della Banca,oppure
mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, il cliente potrà opporre la segnalazione alla propria Banca:
o
dal giorno ed ora di presentazione agli sportelli della Banca;
o
dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o fax salvi i casi di forza
maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 8 - Comunicazione di operazioni non autorizzate e/o inesatte
1. Il Titolare, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica
senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito.
2. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo
quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dall’utilizzatore al
proprio prestatore di servizi di pagamento.
Art. 9 - Rimborso addebiti inesatti e/o non autorizzati
1 - Nel caso in cui il cliente abbia presentato domanda di rimborso di addebiti inesatti o riferibili ad utilizzi non autorizzati, la Banca emittente è tenuta ad
effettuare il riaccredito dei relativi importi successivamente alla consegna presso qualsiasi Filiale della Banca da parte del cliente della richiesta di rimborso,
corredata dalle copie dell’estratto conto, della denuncia all’Autorità Giudiziaria e del fronte/retro della carta (quest’ultima copia ove disponibile).
2 - Il riaccredito delle somme verrà effettuato "salvo buon fine": in tal caso, qualora dall’attività istruttoria posta in essere dalla Banca il rimborso risultasse
non dovuto, la Banca potrà procedere al riaddebito d’iniziativa, previo invio di apposita comunicazione al cliente titolare della carta, degli importi rimborsati.
La Banca si riserva il diritto di avvalersi delle ordinarie iniziative per il recupero dei rimborsi indebitamente effettuati.
3 - In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al cliente.
Art.10 - Erogazione dei Servizi
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1 - La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2°, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
2 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2°, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi
momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza a livello di sistema dei Servizi medesimi.
3 - La Banca provvede al blocco della carta nel caso di superamento dei tentativi di digitazione PIN pari a n. 3 tentativi consecutivi. La Banca potrà altresì
bloccare la carta qualora ricorrano altri motivi, a titolo esemplificativo sicurezza o malfunzionamenti della carta e, nel caso di operazioni su ATM, procedere
anche all’eventuale cattura della stessa.
Nelle ipotesi sopra descritte la Banca è tenuta ad informare il cliente dell’avvenuto blocco. Ove possibile, l’informazione è resa in anticipo rispetto al blocco,
salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento
4 - La Banca rifiuta l’esecuzione di singole operazioni disposte dal Titolare nel caso di superamento del saldo disponibile del conto corrente o dei massimali
carta o al verificarsi di eventi quali, a titolo esemplificativo: carta bloccata o scaduta, mancanza di collegamento. La comunicazione del rifiuto e, ove
possibile, la relativa motivazione è fornita attraverso lo strumento uitlizzato per la disposizione di pagamento (ATM, POS,). Un ordine di pagamento rifiutato
si considera come non ricevuto.
5 - La Banca, ove possibile, rende disponibile su richiesta del titolare in via preventiva l’importo delle eventuali spese applicate all’operazione e i tempi
massimi di esecuzione attraverso lo strumento utilizzato per la disposizione di pagamento (ATM e POS).
6 - La Banca successivamente al compimento delle operazioni di pagamento fornisce le seguenti informazioni relative alle operazioni di pagamento
effettuate:
- un riferimento all’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto;
- le spese a carico del pagatore;
- se del caso e ove disponibile, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento e l’importo dell’operazione dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento;
Le informazioni sono fornite mediante ricevuta per le operazioni compiute su ATM e POS e mediante la messa a disposizione di lista movimenti disponibile
su ATM, canali telematici e in Filiale.
7 - La Banca non addebita al Cliente che riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa le spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge e per
l’adozione di misure correttive e preventive. La Banca addebita in ogni caso le spese relative alla comunicazione al pagatore del rifiuto dell’ordine di
pagamento. La Banca e il Cliente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge,
ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel presente contratto. Le spese applicabili dalla
Banca sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima.
Art. 11 - Addebito in conto e prova delle operazioni
1 - L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura
presso la quale è stata eseguita l’operazione e documentata dal relativo "giornale di fondo".
2 - Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione, (fatto salvo il caso in
cui l’apparecchiatura informi preventivamente il cliente dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il cliente decida di eseguire comunque
l’operazione), nonché la documentazione della banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
3 - Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al 5° comma dell’art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in
funzione dell’apparecchiatura utilizzata.
4 - La Banca, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, qualora debba procedere alla rettifica o all’eliminazione dell’operazione effettuata, è
tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata
correttamente eseguita.
Art. 12 - Recesso della banca
1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di due mesi, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a
restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2 - Qualora ricorra un giustificato motivo ovvero sia necessario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei Servizi, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3 - Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della
comunicazione scritta del recesso della Banca o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4 - La Banca si riserva inoltre la facoltà di recedere anche dal solo contratto di versamento intelligente previsto sub art. 25 bis, in qualsiasi momento con un
preavviso di due mesi, dandone comunicazione scritta al cliente.
Art. 13 - Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
1 - Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché
ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2 - Il cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente:
o
in caso di richiesta da parte della Banca, dovuta a motivi diversi da quelli di cui al precedente art. 8, entro il termine da questa indicato;
o
alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
o
in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 2°;
o
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3 - La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale
rappresentante.
4 - In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le spese per il blocco della carta sono a carico
del cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
5 - L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 9 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto
corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Art.14 - Condizioni economiche e contrattuali e facoltà della banca di variarle
1.- La Banca si riserva la facoltà di modificare la presente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni a essa relative, che saranno rese
note al Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione "proposta di modifica del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto
alla data di applicazione prevista. La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla
Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese
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data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e
senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.
2.- In presenza di soggetti che rivestono la qualifica di consumatore o di micro-imprese, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà
di modificare la presente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che saranno rese note al Cliente tramite proposta
di modifica unilaterale, che riporti la dizione "proposta di modica del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per
l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica. La Banca può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di
recedere senza spese dal contratto prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con
tempestiva comunicazione.
Art. 15 - Comunicazione dati personali
Il cliente autorizza espressamente la Banca a comunicare nel rispetto del codice deontologico emanato da Giudice della protezione dei dati personali
riguardante la gestione dei "sistemi di informazioni creditizie", a Enti, Consorzi e/o Associazioni, specializzati nella rilevazione di rischi finanziari tutti i dati
riportati nella richiesta della Carta ed ogni altra notizia relativa all’andamento del rapporto.
L’Emittente si impegna a non divulgare i dati se non per le finalità strettamente connesse al servizio prestato, salvo diversa espressa accettazione da parte
del cliente."
Art.16 - Rinvio alle norme sul conto corrente
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente, che formano parte
integrante del presente contratto.
Art. 17- Sanzioni amministrative
Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 32 D. Lgs. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni .
Sottosezione A - Servizio Bancomat/ATM
Art.18 - Il Servizio Bancomat consente al cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti e con le modalità indicati nelle "Condizioni economiche Sezione
BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati" - presso qualunque apparecchiatura contraddistinta dal Marchio Bancomat.
Art.19 - La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio 24 ore su 24 tutti i giorni, salvo l’intervallo di tempo strettamente necessario
per l’aggiornamento degli archivi, fatta eccezione per le apparecchiature situate all’interno di sportelli, bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura
al pubblico.
Art.20 - In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all’art. 1 della presente Sezione o comunque difformi dalle presenti disposizioni, o per motivi di
sicurezza, l’apparecchiatura può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
Art.21- In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Sottosezione B - Servizio PagoBancomat
Art.22 - Il Servizio PagoBANCOMAT consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati - entro i limiti di importo e con le
modalità indicati nelle "Condizioni economiche - Sezione BANCOMAT /PAGOBANCOMAT e Servizi collegati" - a valere sul conto corrente del cliente
medesimo, mediante qualunque apparecchiatura contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT.
Art.23 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, ovvero, nel caso in cui il Servizio sia reso mediante le
apparecchiature di cui alla Sottosezione A - Servizio Bancomat/ATM, negli orari previsti dalla stessa Sottosezione.
Art. 24 - In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 25 - La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione e/o controversia relativa alla fornitura di merci e Servizi che possa sorgere tra
il cliente e l’esercente convenzionato.
Sottosezione C - Servizio SELF-SERVICE
Art. 26 - I Servizi Self-Service consentono al cliente con Servizio Bancomat/ATM di effettuare le operazioni automatizzate su apposite apparecchiature a ciò
abilitate.
Art. 27- Il cliente è tenuto a seguire le istruzioni della Banca per l’uso delle apparecchiature Self-Service ed assume piena e completa responsabilità per i
danni e le conseguenze tutte derivanti dall’operato proprio o di eventuali persone autorizzate.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione degli impianti, sospendere o abolire il Servizio in qualunque momento senza assumere
responsabilità per eventuali temporanee interruzioni o difetti di funzionamento del Servizio medesimo anche se non comunicate al cliente.
Al verificarsi di questi ultimi eventi il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al personale della Banca.
Art. 28 - La Banca ha la facoltà di non dare esecuzione alle operazioni richieste, che all’atto della loro esecuzione, non trovassero sufficiente disponibilità sul
conto corrente.
Art. 29- Il Servizio di prelievo diretto da conto consente al cliente di prelevare contante a valere direttamente sui conti correnti collegati alla Carta senza che
le somme prelevate vengano conteggiate nella disponibilità del Servizio Bancomat/ATM.
L’operazione è effettuabile esclusivamente negli orari di disponibilità del Servizio ed è subordinata alla disponibilità del conto corrente. I relativi massimali
verranno concordati con il cliente al momento dell'adesione al Servizio.
Art. 30 - Il Servizio SELF-SERVICE di versamento valori consente al cliente di far pervenire alla Banca determinati valori (contanti, assegni e vaglia non
cambiari)
che saranno accreditati sul Suo conto.
I valori da far pervenire devono essere immessi nel contenitore della postazione utilizzando l’apposita busta.
Preventivamente deve essere compilata e sottoscritta la distinta di versamento riposta nella busta e deve essere apposta la firma di girata sugli assegni e
sui vaglia da immettere nella stessa; dalla distinta devono risultare chiaramente la data, il nome del cliente, il numero del conto da accreditare, la filiale
presso la quale il conto stesso è aperto ed il dettaglio dei valori che verranno inseriti.
L’apertura dei contenitori ove sono contenute le buste e la verifica del loro contenuto sono effettuate giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi e salvo
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Filiale di
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cause di forza maggiore, congiuntamente da un cassiere ed un altro dipendente della Banca. Il numero di ciascuna busta ed i valori che vi sono contenuti
vengono indicati nel verbale di apertura che viene, poi, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra. La Banca dà notizia dell’accreditamento nel conto corrente
(salvo buon fine) dei valori ricevuti inviando al cliente la relativa nota contabile.
Soltanto tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. In caso di mancato ricevimento della suddetta nota, il cliente deve darne
comunicazione scritta alla Banca non oltre il decimo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettuata l’operazione. Qualora la Banca avesse a
riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni
risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
Art. 30 bis - Il servizio di versamento su apparecchiature/ATM consente ai possessori di carta bancomat/ multifunzione, previa digitazione del PIN di
riconoscimento, di effettuare versamenti di contanti, assegni bancari e/o circolari su tutti i conti correnti collegati alla suddetta carta.
Il versamento di contanti dà luogo ad un accredito automatico sul c/c con la valuta prevista dalle condizioni del conto corrente interessato.
Il versamento di assegni (bancari e/o circolari) viene accolto dalla Banca con "riserva di verifica" e salvo buon fine. L’aggiornamento del saldo disponibile
verrà disposto successivamente alla verifica della regolarità formale dei titoli a cura della Banca a mezzo di proprio personale e/o di soggetto terzo
appositamente delegato a tale funzione.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell’incasso si riserva altresì di
modificare in qualunque momento le procedure di accredito come attualmente previste.
Al termine di ogni singola operazione l’ATM consegnerà uno scontrino attestante i versamenti effettuati. In caso di mancanza di carta (o comunque nel caso
di impossibilità di rilascio dello scontrino) ill cliente può decidere di proseguire comunque nell’operazione di versamento. In tal caso farà fede il giornale di
fondo della macchina ATM.
Art. 31 - Per le operazioni Self-Service previste e disponibili sulle apparecchiature abilitate comportanti disposizioni di trasferimento fondi da parte del
cliente, viene rilasciato, di regola, uno scontrino sul quale vengono riportati gli estremi della disposizione impartita. Tali operazioni si perfezionano con
l’addebito in c/c. I relativi massimali verranno concordati con il cliente al momento dell'adesione al Servizio.
Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni ed in quanto compatibili sono applicabili le norme contenute nelle "Disposizioni
di carattere generale e norme comuni", le norme che regolano il rapporto di conto corrente nonché le norme che regolano i Servizi di incasso o di
accettazione degli effetti, documenti ed assegni che devono intendersi qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Sottosezione D - Servizio FASTPAY
Art. 33 - Il Servizio FASTPAY consente al titolare di Carta di effettuare il pagamento dei Servizi forniti presso gli esercenti che espongono tale marchio
senza, peraltro, la digitazione del Codice Personale Segreto.
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per eventuali interruzioni, sospensioni, irregolare o
mancato funzionamento del Servizio per cause ad esso non imputabili (tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, sciopero anche del proprio personale
o altre cause di forza maggiore).
Art. 34 - Il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle Società o Enti Gestori del Servizio FASTPAY l’importo degli utilizzi sulla base delle
registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i suddetti esercenti. La contabilizzazione in conto corrente
dell’importo dei Servizi pagati tramite Carta dal cliente avverrà, di norma con un unico addebito mensile, comprensivo degli utilizzi effettuati nel mese
antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli utilizzi.
Art. 35 - La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il cliente e le Società o Enti convenzionati in ordine alle spese effettuate
utilizzando il Servizio.
Art. 36- Al Servizio FASTPAY non si applicano gli artt. 6, 8, 9, 10 commi 7 e 8.
Sottosezione E - Servizio MAESTRO /CIRRUS ATM /POS
Art. 37 - La Carta, entro i limiti di utilizzo dei massimali assegnati, consente al cliente di prelevare, all’estero valuta locale a valere sul conto corrente, presso
tutti gli sportelli automatici (di seguito denominati ATM) contrassegnati dal Marchio EC e/o Cirrus e in Italia negli sportelli abilitati.
La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato
appositi terminali nei punti vendita (di seguito denominati POS) contrassegnati dal simbolo edc/Maestro sia all’estero che in Italia.
La convalida dell’operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice segreto (P.I.N.), per le operazioni di prelievo contante presso gli ATM
e, tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall’apparecchiatura POS, per le operazioni relative ad acquisto di beni e Servizi.
Tale firma deve essere analoga a quella apposta nell’apposito spazio sul retro della carta.
In alcuni casi, presso apparecchiature POS (a titolo esemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non essere richiesta la digitazione del
PIN.
Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca.
Art. 38 - L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori di ciascun paese. Gli stessi enti si riservano la facoltà di modificare
l’ubicazione delle apparecchiature nonché di sospendere od abolire il Servizio.
Art. 39 - Gli ATM ed i POS ubicati all’estero effettuano le operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.
Art. 40- Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione. Per le operazioni effettuate
in divisa diversa dall'euro il tasso di cambio è quello applicato dal sistema internazionale Cirrus/Maestro maggiorato di una commissione massima del 2%.
Art. 41- La Carta, entro i limiti di utilizzo dei massimali assegnati, consente al cliente di effettuare transazioni e-commerce presso i merchant che accettano
il marchio Maestro. La convalida dell’operazione da parte del cliente avviene tramite la digitazione del numero PAN posto sul fronte della carta (19 cifre), la
data scadenza della carta, il nome-cognome e il codice di sicurezza CVV2 posto sul retro (3 cifre).
Per abilitare la carta a tale funzione, il cliente deve preventivamente registrarsi al servizio di sicurezza SecurCode attraverso il sito della Banca nell’apposita
sezione.
In fase di registrazione verrà richiesto al cliente il nome, cognome, data nascita, codice fiscale e altri dati identificativi del medesimo. Una volta completata
la registrazione il cliente dovrà impostare una Password che verrà richiesta ogni volta che si effettuerà l’operazione di e-commerce.
Nel caso in cui il cliente non si registri al servizio SecurCode, le transazioni non saranno concluse in quanto non autorizzate dalla Banca.
Art. 42 - Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sottosezione , sono applicabili le norme contenute nelle "Disposizioni di
carattere generale e norme comuni".
Sottosezione F - Servizio VISA ELECTRON
Art. 43 - La Carta, entro il limite di utilizzo dei massimali assegnati, consente al cliente di ottenere merci e/o Servizi dagli esercenti dotati di apparecchiature
POS
(Point of Sale) convenzionati con il circuito internazionale VISA Electron ed anticipo di denaro contante presso tutti gli sportelli automatici (di seguito
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05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
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denominati ATM) e non, che espongono il marchio VISA.
La convalida dell’operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice segreto (P.I.N.), per le operazioni di anticipo contante presso gli ATM
e, quando richiesto tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall’apparecchiatura P.O.S., per le operazioni relative ad
acquisto di beni e Servizi. Tale firma deve essere analoga a quella apposta nell’apposito spazio sul retro della carta.
In alcuni casi, presso apparecchiature POS (a titolo esemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non essere richiesta la digitazione del
PIN.
Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca.
Art. 44 - L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori di ciascun paese. Gli stessi enti si riservano la facoltà di modificare
l’ubicazione delle apparecchiature nonché di sospendere od abolire il Servizio.
Art. 45 - Gli ATM ed i POS ubicati all’estero effettuano le operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.
Art. 46 - Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione. Per le operazioni
effettuate in divisa diversa dall'euro il tasso di cambio è quello applicato dal sistema internazionale Visa maggiorato di una commissione massima del 2%.
Art. 47 - Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sottosezione, sono applicabili le norme contenute nelle "Disposizioni di
carattere generale e norme comuni".
====================================================================================================================================
=
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
SPI1030_3400 SPI1030
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Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA
Art. 1 - Il Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA (di seguito denominato Servizio) offerto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito Banca),
consente al Cliente di accedere ai Canali Telematici, quali Home Banking, Phone Banking, Mobile Banking, (di seguito Canali Telematici) e di operare attraverso
gli stessi, o attraverso quelli che verranno eventualmente messi in futuro a disposizione dalla Banca, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e
funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio interagisce.
Per accedere a questi canali l’utente si deve identificare (autenticazione) mediante l’immissione di password e/o codici di accesso forniti dalla Banca. Si rinvia alla
Guida allegata al presente contratto per l’utilizzo di tali codici.
Art. 2 - Il Servizio permette al Cliente, tramite i Canali telematici, di richiedere informazioni e/o di impartire ordini di Borsa e disposizioni, attinenti ai propri rapporti
in essere con la Banca abilitati al Servizio, nei termini e nei modi indicati nella Guida che costituisce parte integrante del contratto e che il cliente dichiara di avere
ricevuto contestualmente a copia del presente contratto. La versione aggiornata della Guida sarà sempre disponibile sul sito internet della Banca.
Il Servizio consente altresì di impartire ordini di Borsa e operazioni di pronti contro termine alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Le operazioni effettuabili tramite i Canali Telematici, nonché i massimali operativi concordati, sono elencati nelle Condizioni economiche - Servizio
MULTICANALITA' INTEGRATA o nelle Condizioni Economiche del servizio pertinente all’operazione.
I massimali sono limiti massimi di importo per le operazioni dispositive. Il cliente può concordare in ogni momento con la filiale la modifica dei massimali operativi,
a seconda delle proprie esigenze.
Tramite i Canali Telematici il Cliente potrà inoltre accedere a nuovi servizi eventualmente offerti dalla Banca alle condizioni contrattuali di volta in volta previste,
nonché sottoscrivere - ove previsto - prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere.
Art. 3 - L’operatività sui Canali Telematici è disponibile nelle fasce orarie indicate nella Guida.
La Banca si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione l’orario delle operatività sui canali Telematici.
In relazione a motivazioni di carattere tecnico e/o di sicurezza, i Canali Telematici potranno subire delle temporanee interruzioni (eventualmente limitate solo a
talune funzioni).
Le modifiche dell’orario di operatività e le eventuali interruzioni saranno comunicate al Cliente con le modalità indicate nella Guida.
Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, tuttavia, qualora siano impartite alla Banca in momenti di indisponibilità del Servizio, queste potranno
essere accolte come prenotazioni ed essere effettuate al ripristino della normale attività.
Le operazioni non eseguite in tempo reale a causa di limiti di orario saranno perfezionate trascorso il tempo strettamente necessario per provvedervi.
Art. 4 - Per poter usufruire del Servizio, il Cliente utilizza apparecchiature proprie che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche indicate dalla Banca
nella Guida. Il Cliente è tenuto inoltre a realizzare un apposito collegamento con la Banca nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati dalla
medesima. La Banca ha facoltà di delegare le attività previste a suo carico nel presente accordo e relative al collegamento telematico ad una apposita struttura
tecnica delegata.
Art. 5 - La Banca, al fine di migliorare la qualità del Servizio, ovvero per proprie esigenze organizzative o altro giustificato motivo quale, a titolo esemplificativo,
l’opportunità di adeguarsi ad innovazioni legislative, di adattare la normativa allo sviluppo tecnologico ed informatico, di introdurre nuove applicazioni del Servizio,
si riserva, con un preavviso di 30 giorni, contenente le motivazioni della variazione, di apportare qualsiasi modifica alle regole operative, alla tipologia dei dati e dei
servizi forniti, nonché di richiedere modifiche alle apparecchiature acquistate e mantenute a cura del Cliente per ottenere il collegamento.
Art. 6 - Per attivare il Servizio, il Cliente deve preventivamente sottoscrivere con la Banca i contratti relativi ai rapporti con i quali il Servizio interagisce che
rimangono regolati dalle norme per essi previste. Possono essere utilizzati tramite il Servizio anche rapporti dei quali il Cliente sia cointestatario insieme ad altri
soggetti a condizione che detti rapporti siano utilizzabili da ciascun cointestatario con firma disgiunta. Per quanto non espressamente previsto le norme che
regolano il Servizio devono pertanto intendersi integrate dalle citate norme contrattuali afferenti i singoli rapporti intestati al Cliente.
In caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i rapporti in essere fra il Cliente e la Banca con i quali il Servizio interagisce il presente contratto dovrà intendersi
automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni; rimarranno comunque a carico del cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla
chiusura e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.
Art. 7 - La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio e la loro protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca procede a
scambiare con il Cliente apposite chiavi di autenticazione, Codice Utente e Password di accesso, che sono consegnate al Cliente contestualmente alla
sottoscrizione del presente contratto e di cui il Cliente, con la sottoscrizione medesima, accusa ricevuta. L’autenticazione del Cliente avviene con le modalità
messe a disposizione dalla Banca e che possono essere aggiornate, al fine di migliorare la qualità del servizio, per esigenze organizzative o per miglioramento
tecnologico. Qualora dette modalità prevedano l’utilizzo di una chiave elettronica, semplice o USB, la Banca si riserva altresì la facoltà di inviarla anche tramite il
Servizio Postale. Al momento della sottoscrizione del presente contratto l’autenticazione avviene mediante un dispositivo generatore di password monouso, ossia
la chiave elettronica semplice o USB, nel caso che al servizio di Multicanalità Integrata sia collegato almeno un rapporto di conto corrente o un Servizio Spider.
Negli altri casi l’autenticazione avviene mediante invio via SMS di codici d’accesso monouso al telefono cellulare del titolare (Servizio Accesso Dove Vuoi via
SMS). In ogni caso, con l’attivazione iniziale dei suddetti apparecchi da parte del Cliente nei modi indicati nella Guida, il Cliente stesso accuserà implicitamente
ricevuta degli strumenti generatori di password come pure degli eventuali codici, trasmessi dalla Banca, necessari per l’attivazione.
Il Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto deve altresì fornire il numero del proprio apparecchio di telefonia mobile e/o il proprio indirizzo di posta
elettronica ed ha l’onere di comunicare alla Banca qualunque variazione agli stessi attinente come pure eventuali smarrimenti o furti; nella eventualità in cui il
Cliente non assolva tale onere non potrà essere ascritta alla Banca alcuna responsabilità in caso di mancata, ritardata o disguidata fornitura del Servizio.
Il Cliente potrà, in seguito, definire un proprio Codice Personale "nickname" da utilizzare alternativamente al Codice Utente.
La Banca si riserva di comunicare al Cliente ogni altra eventuale modalità cui lo stesso dovrà attenersi per garantire la provenienza e l’autenticità dei flussi inviati.
Qualora la Banca si avvalga della facoltà di delega ad un’apposita struttura tecnica prevista dal precedente art. 4, si attiverà affinché anche tale struttura rispetti e
garantisca la descritta riservatezza delle informazioni.
In caso di recesso di una delle parti, ovvero di risoluzione del contratto, il Cliente è tenuto senza indugio alla restituzione delle chiavi di sicurezza ricevute all’atto
della conclusione del contratto; in ogni caso la Banca provvederà all’assunzione di tutte le iniziative tecniche necessarie per disabilitare l’accesso al Servizio del
Cliente.
Art. 8 - Il Cliente, dopo aver effettuato l’accesso al servizio seguendo le indicazioni dell’articolo precedente, può effettuare operazioni informative (richieste di
informazioni) e dispositive (pagamenti, ricariche, acquisto di servizi accessori, ecc.).
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data
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
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Filiale di
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Il consenso all’esecuzione dell’operazione dispositiva richiesta dal Cliente è fornito alla Banca tramite inserimento di una ulteriore password, denominata
"password dispositiva".
Il Cliente ottiene la password seguendo le istruzioni della Guida allegata al contratto. In particolare, il Cliente può generare la password dispositiva con la chiave
elettronica oppure, quando si è autenticato con "Accesso Dove Vuoi", può scegliere se riceverla via SMS o via e-mail.
Il cliente inserisce la password dispositiva secondo le seguenti modalità:
- Home banking: il Cliente digita la password dispositiva nella pagina di riepilogo dei dati dell’operazione;
- Phone banking: il Cliente legge la password dispositiva all’operatore della Banca che gli ha riepilogato i dati dell’operazione richiesta;
- Mobile banking: il Cliente digita la password dispositiva nella pagina di riepilogo dei dati dell’operazione.
L’inserimento della password dispositiva da parte del Cliente autorizza la Banca a eseguire le operazioni richieste.
Art. 9 - La Banca sarà irrevocabilmente autorizzata ad eseguire le disposizioni trasmesse, sulla base dei presupposti dettagliati nei contratti regolanti i servizi e gli
strumenti di pagamento.
Art. 10 - L’identificazione del Cliente da parte della Banca avverrà esclusivamente attraverso la verifica delle ridette chiavi di autenticazione; le parti
espressamente concordano di esonerare la Banca da qualsiasi ulteriore onere di accertamento personale relativo alla legittimazione dei soggetti che, mediante il
corretto utilizzo delle chiavi di autenticazione, richiedono l’esecuzione delle operazioni.
Le chiavi di autenticazione sono credenziali uniche utilizzabili per l’accesso e l’operatività su tutti i canali Telematici previsti dal Servizio. L’utilizzo delle chiavi di
autenticazione, in funzione delle due tipologie di operazioni (accesso e dispositive) e del canale utilizzato, viene effettuato nei modi e nei termini indicati nella
Guida.
Il Cliente riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate con corretto utilizzo delle chiavi di autenticazione.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso o di effettuazione delle disposizioni descritte nel presente contratto per migliorare la qualità del
Servizio o per motivi di correttezza operativa o di sicurezza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dell’art. 118 TUB.
Art. 11 - Il Cliente si impegna a conservare correttamente le chiavi di autenticazione e a custodirle con la massima cura e riservatezza con tutte le cautele indicate
nella Guida, a non cederle a terzi e a non consentirne l’utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare
dall’abuso o dall’uso illecito di esse, nonché dal loro smarrimento e/o sottrazione.
In caso di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi di autenticazione e/o della chiave elettronica semplice o USB il Cliente dovrà immediatamente comunicarlo alla
Banca e provvedere ad attivare la relativa procedura di blocco, tramite le modalità indicate nella Guida, e farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia. Il cliente ha la facoltà di richiedere alla Filiale la sostituzione della chiave elettronica semplice o USB smarrita/sottratta esibendo alla Filiale la denuncia di
smarrimento/sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria. Il cliente ha altresì la facoltà di richiedere la sostituzione della chiave elettronica nei casi di
malfunzionamento o rottura della stessa, riconsegnando alla Filiale la chiave elettronica da sostituire. Con la sostituzione della chiave elettronica il cliente richiede
implicitamente la disattivazione definitiva della chiave sostituita.
Resta inteso che la sostituzione della chiave elettronica semplice o USB avverrà a spese della Banca e dunque in forma gratuita per il cliente solo nei casi e nei
tempi previsti nelle Condizioni economiche del Servizio; inoltre la sostituzione del dispositivo in garanzia non comporta il rinnovo del periodo di decorrenza della
garanzia stessa come invece accade nei casi di sostituzione esclusi dalla garanzia.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito delle password dispositive, il cliente non sopporta alcuna
perdita derivante dall’utilizzo dei servizi dispositivi dopo che egli abbia comunicato alla Filiale, senza indugio, il furto, lo smarrimento o l’utilizzo indebito.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dei servizi dispositivi qualora la Banca non abbia
adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 13 n. 2.
Salvo il caso in cui il cliente non abbia agito con dolo o con colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi
personalizzati, prima del compimento della comunicazione di cui sopra , il cliente sopporta comunque per un importo complessivamente non superiore a 150 euro
la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dello strumento di pagamento.
Qualora il cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dal contratto, egli sopporta tutte le
perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma precedente.
Art. 12 - Le password di accesso dovrà essere modificata dal Cliente durante il suo primo utilizzo.
La modifica della password su uno dei Canali Telematici ha effetto anche sugli altri canali previsti dal Servizio.
Art. 13 - La Banca:
1. assicura che le chiavi di autenticazione (Codice Utente e Password di accesso) che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili
a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11;
2. assicura che il Cliente sia sempre nella condizione di eseguire efficacemente la comunicazione di cui all’art. 11, nonché, nel caso di cui all’art. 17, di chiedere
la riattivazione dello strumento di pagamento ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a
dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
3. impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione dell’utilizzatore di cui all’art. 11.
Art. 14 - La Banca non sarà responsabile della mancata o ritardata fornitura del Servizio in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a
titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, agli Internet service provider, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti
o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza; sono da ricomprendersi in dette eventualità le
sospensioni del Servizio dovute ad esigenze di efficienza e sicurezza del Sistema Informatico e/o dei Canali Telematici. La responsabilità della Banca per
eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo sussisterà solo nei casi di dolo o
colpa grave. Anche in caso di interruzioni dovute a cause ad essa direttamente imputabili, la Banca è da ritenere esente da responsabilità qualora venga
comunque garantita l’operatività tramite le Filiali della stessa e/o uno degli altri Canali Telematici.
Art. 15 - La Banca, nell’ambito del Servizio erogato al Cliente, è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti e delle conversazioni senza apportarvi
alcuna modifica.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente espressamente autorizza la Banca ad attivare un sistema di registrazione automatico e continuativo delle
conversazioni intercorrenti, nell’ambito del contratto stesso, tra il Cliente stesso e la Banca.
La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto di attribuire efficacia probatoria alle registrazioni di cui al precedente comma.
Ai sensi dell’art. 2220 c.c. la registrazione delle disposizioni di pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di
necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
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Art. 16 - In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei dati e delle conversazioni, conservati in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 15, farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
Art. 17 - La Banca ha la facoltà di inibire l’accesso al Servizio qualora rilevi 7 tentativi consecutivi di accesso rifiutati per chiavi errate, nonché di bloccare le
disposizioni presentate e/o l’invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non sia in
grado di verificare l’identità del Cliente. Il blocco dell’accesso viene notificato al cliente direttamente dalla filiale oppure automaticamente attraverso:
- le pagine video informative nel caso di utilizzo dei canali internet e mobile banking;
- comunicazione vocale nel caso di utilizzo del canale phone banking.
La Banca ed il Cliente hanno la facoltà di sospendere il Servizio o di bloccare temporaneamente i canali previsti dal Servizio nei modi e nei termini indicati nella
Guida.
La Banca può procedere a bloccare l’utilizzo del Servizio al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti situazioni :
- la sicurezza del Servizio;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- nel caso in cui sia prevista la concessione di una linea di credito per l’utilizzo del Servizio, un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai
propri obblighi di pagamento.
Nei casi sopra indicati, la Banca informa il Cliente, secondo le modalità indicate nella Guida del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove possibile,
l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti
contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Il Servizio o i canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente nei
modi e nei termini indicati nella Guida.
Art. 18 - La sospensione o la cessazione del Servizio, per qualsiasi motivo, non determinano la sospensione o l’estinzione dei rapporti collegati al Servizio stesso,
che, pertanto, continueranno a permanere a tutti gli effetti distinti gli uni dagli altri, ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati alle
condizioni economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 19 - Qualora il Servizio consenta di ordinare di non pagare assegni bancari, l’ordine impartito dal Cliente alla Banca, tramite uno dei Canali telematici, è
irrevocabile; in tal caso la Banca, ove aderisca alla richiesta, è autorizzata a rifiutare il pagamento dei titoli stessi con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità
che ne dovesse derivare anche in relazione all’eventuale levata del protesto.
Fermo quanto precedente, qualora il suddetto ordine di non pagare si riferisse ad assegni smarriti o sottratti, il Cliente è tenuto a farne tempestiva denuncia
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, e a presentare la denuncia medesima agli sportelli della filiale della Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto
corrente.
Art. 20 - Gli eventuali atti di disposizione compiuti mediante il Servizio, a valere sui rapporti, dopo il verificarsi di eventi quali la morte o la sopravvenuta incapacità
di agire del Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta
incapacità di agire del Cliente, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi, oppure finché
da uno degli eventuali eredi o dal legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di rapporti cointestati, da parte di uno degli altri cointestatari, non sia stata
notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Il Servizio cessa automaticamente quando alla Banca sia stata comunicata la notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del
Cliente.
Art. 21 - Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal Servizio in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni.
Nel caso di rapporti cointestati e qualora più cointestatari siano Aderenti al Servizio, il recesso di ciascun Aderente non comporta conseguenza alcuna per gli altri
che potranno continuare ad utilizzare il Servizio. Il Cliente ha diritto, altresì, di richiedere alla Banca, in qualunque momento, l’esclusione dal Servizio di uno o più
rapporti collegati al Servizio. La richiesta deve essere inoltrata alla filiale ove il Cliente ha sottoscritto il presente contratto, anche tramite lettera raccomandata. Per
i rapporti cointestati a più soggetti, detta facoltà spetta a ciascun cointestatario.
La Banca darà corso alla richiesta entro le 24 ore lavorative dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma.
La richiesta di esclusione dal Servizio sarà opponibile alla Banca solo dopo che siano trascorsi i termini di cui al comma precedente.
La Banca, previa comunicazione scritta all’Aderente, tramite lettera raccomandata, può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio uno o più rapporti. In questo
caso l’esclusione decorrerà dal termine indicato nella lettera stessa.
I rapporti bancari non più collegati al Servizio continueranno a permanere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati alle condizioni
economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Servizio continuerà ad essere utilizzato per i rapporti rimasti collegati al Servizio.
Le istruzioni di modifica o di revoca della facoltà di disposizione separata di alcuno dei rapporti collegati al Servizio, impartibile per iscritto alla Banca dai
contestatari di detti rapporti, determinano automaticamente l’esclusione di tali rapporti dal Servizio.
Art. 22 - La Banca ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di giustificato motivo; b) qualora per cause di forza maggiore o per motivi derivanti da iniziative e da eventi riferibili alla gestione della rete di trasmissione
utilizzata, l’erogazione dei Servizi si rendesse impossibile o ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti; c) qualora il Cliente risulti
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dalle presenti norme o di quelle previste nei contratti cui il Servizio accede; d) nella eventualità in cui usi
od abbia usato il Servizio in violazione di una qualsiasi norma di legge o regolamentazione della materia.
Il Cliente riconosce comunque alla Banca il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, nonché l'eventuale risarcimento dei danni subiti a causa di fatti imputabili
allo stesso Cliente anche se non in diretta dipendenza di inadempimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 23 - Nel caso di recesso sia della Banca che del Cliente, la Banca è tenuta ad effettuare il Servizio per tutte le disposizioni pervenute entro il giorno di efficacia
del recesso.
Art. 24 - I diritti e/o gli obblighi inerenti al Servizio non sono cedibili in nessun caso.
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Servizio Accessorio Documenti Online
Art. 1 - "DocumentiOnLine" (di seguito, per brevità, "Servizio") è un servizio accessorio dell’Internet Banking (per esempio Multicanalità Integrata,
PaschiInAzienda,...) che consente ai Clienti di ricevere e consultare gratuitamente on line le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca, comprese quelle
previste dalla normativa.
Art. 2 - Salva diversa indicazione del Cliente, il Servizio è automaticamente attivato dalla Banca sui servizi/rapporti in essere e futuri, intestati o cointestati al
Cliente che ha sottoscritto le presenti condizioni giuridiche, indipendentemente dal loro collegamento all’Internet Banking. Il collegamento è efficace dal momento
in cui, successivamente alla sottoscrizione delle presenti clausole, il Cliente accede all’Internet Banking della Banca con le procedure di autenticazione previste
nelle condizioni giuridiche del medesimo. Fino a che il collegamento non è efficace le comunicazioni saranno inviate con la modalità già concordata con la Banca
sui singoli servizi/rapporti. Se nel contratto relativo al servizio/rapporto il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il presente Servizio, le
comunicazioni, saranno inviate su supporto cartaceo all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente con applicazione delle condizioni economiche relative a tale
modalità d'invio.
Art. 3 - Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni e a seguito dell’attivazione del Servizio con le modalità di cui sopra, il Cliente accetta che le comunicazioni
periodiche e specifiche della Banca relative ai servizi/rapporti collegati al Servizio, gli siano fornite esclusivamente on line nell’apposita sezione dell’Internet
Banking anche se nel contratto relativo al singolo servizio/rapporto il Cliente ha richiesto l’invio della rendicontazione con altra modalità.
Nel Foglio Informativo pubblicato sul sito della Banca è riportato l’elenco (di seguito "Elenco") dei servizi/rapporti e delle comunicazioni che rientrano nell’ambito
applicativo del presente Servizio. La Banca si riserva, di volta in volta, di aggiornare tale Elenco, restando inteso che ciò comporta l’estensione del Servizio ai
servizi/rapporti oggetto dell’aggiornamento intestati o che saranno intestati al Cliente, nonché l’estensione del Servizio alle nuove comunicazioni relative ai
servizi/rapporti già collegati al Servizio. Resta fermo in ogni caso quanto previsto all’art. 8.
Art. 4 - Il Cliente riconosce che, con la messa a disposizione on line delle comunicazioni, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente si assume
l'onere di accedere periodicamente al servizio Internet Banking non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni a lui effettuate.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i singoli rapporti
sottostanti.
Art. 5 - Ciascun cointestatario potrà attivare il Servizio attraverso il proprio Internet Banking. In tal caso le comunicazioni saranno messe a disposizione degli altri
cointestatari solo se anch'essi avranno aderito al Servizio, e non saranno più inviate all'ultimo indirizzo dagli stessi indicato sino a revoca del Servizio da parte
anche di uno solo degli aderenti. Nel caso in cui abbia aderito al Servizio un solo cointestatario, è onere di quest’ultimo mettere a disposizione le comunicazioni
ricevute anche agli altri eventuali cointestatari.
Art. 6 - Fermo restando altresì quanto detto al precedente Art. 4, è attribuita al Cliente la facoltà di ottenere, su espressa Sua richiesta, un avviso relativo alla
disponibilità di nuove comunicazioni on line. Quest'ultimo potrà essere inviato, sempre a scelta del Cliente, via e-mail all'indirizzo specificato o via SMS al numero
di cellulare fornito. E’ cura del cliente dare comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail o del numero del cellulare utilizzando l’apposita
sezione presente all’interno del servizio Internet Banking oppure richiedendo l’aggiornamento in filiale. L'eventuale integrazione dei dati personali forniti dal
Cliente a tale scopo sarà trattata in modo conforme alla normativa in tema di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. La Banca si riserva
la facoltà di individuare in futuro mezzi di comunicazioni alternativi alla posta elettronica e all’SMS, dandone preventiva notizia al Cliente.
Art. 7 - I documenti, messi a disposizione on line dalla Banca, possono essere visualizzati, scaricati, stampati, salvati sul PC del Cliente ed hanno la stessa
efficacia documentale della corrispondente documentazione cartacea. Ogni documento resterà disponibile on line per 13 mesi a decorrere dalla data di messa a
disposizione.
Art. 8 - Il Cliente potrà, in qualunque momento, recedere dal Servizio mediante richiesta inoltrata alla filiale ove ha sottoscritto le condzioni giuridiche del Servizio
oppure scollegando tutti o alcuni dei rapporti mediante apposita funzione disponibile on line nel canale telematico. Il recesso dal Servizio da tutti o da un
determinato rapporto comporta il ripristino dell’invio delle comunicazioni con la modalità già concordata con la Banca sui singoli servizi/rapporti. Resta fermo che
se in tale accordo il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il presente Servizio, il recesso effettuato ai sensi della presente clausola
determina l’invio delle comunicazioni su supporto cartaceo all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente, nonché l'applicazione delle condizioni economiche relative
a tale modalità d'invio.
Art. 9 - La Banca non risponde di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che siano stati cagionati da: a) forza
maggiore o caso fortuito; b) manomissione o interventi sulle apparecchiature, effettuati dal Cliente; c) errata indicazione dei dati forniti on line alla Banca durante
l'adesione al Servizio; d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente.
Art. 10 - In quanto applicabili le condizioni giuridiche del Servizio sono integrate dalle condizioni giuridiche dell’Internet Banking. In caso di divergenza prevarrà
quanto indicato nelle condizioni giuridiche del Servizio.
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FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
XSPI1030
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Riepilogo, Firme e Clausole che richiedono specifica approvazione
Il presente documento è composto dalle seguenti parti:
- n° 3 documenti di sintesi, appositamente stampati, che costituiscono il frontespizio;
- Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente
- Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni economiche - Sezione Servizi di Pagamento
- Condizioni economiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito
- Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
- Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni giuridiche - Sezione Servizio di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni
- Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in Conto Corrente
- Condizioni giuridiche - Servizi di Pagamento
- Condizioni giuridiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
- Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito e servizi collegati
nonchè dagli allegati:
- Guida al Servizio di Multicanalità Integrata
Il tutto è contenuto nel presente fascicolo, composto da n. $$C999$ pagine (oltre agli allegati sopra citati), collegati fra loro a mezzo spillatura metallica.
$$C999$
Dichiara / dichiarano di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche, consapevole/ i che, nel caso di mancata scelta, le comunicazioni
verranno inviate a mezzo posta:
 Forma cartacea (a mezzo posta);

Forma elettronica:
- tramite il servizio DocumentiOnLine dell'Internet Banking: la scelta di tale opzione, che sottende l'avvenuto perfezionamento del contratto di Internet
Banking con la Banca, si desume dalla mancata indicazione di recapito e-mail e/o telefax. Il cliente prende atto che, fino a quando il servizio
DocumentiOnLine non sarà stato da lui attivato mediante accesso all'Internet Banking, riceverà le comunicazioni periodiche in forma cartacea a mezzo
posta;
- al seguente indirizzo e-mail: ..........
- al seguente numero telefax: ..........
(data) DATA
(firma) _____________________
Approvo / approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C. - le seguenti clausole: $$keepf$
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE
Art. 9, commi 2, 4 e 5
Art. 11
Art. 12
Art. 14
Art. 16
Art. 21
(revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)
(diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie)
(diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari)
(modifica delle condizioni)
(foro competente)
(modalità di invio delle comunicazioni periodiche)
SEZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 2
Art. 6
Art. 12, comma 2
Art. 13, commi 1 e 2
Art. 14
Art. 15, comma 4
Art. 16, commi 2, 3 e 4
Art. 17
Art. 18
(servizio di Multicanalità Integrata)
(addebito in conto di assegni e cambiali)
(non apposizione delle clausole "effettivo")
(capitalizzazione degli interessi)
(conto non movimentato)
(approvazione dell’estratto conto)
(compensazione e pagamento di assegni)
(commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati)
(recesso).
SEZIONE SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art. 2
(non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni).
SEZIONE AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3
Art. 4
Art. 5
(Interessi, "corrispettivo sull’accordato" (CA) e "commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati")
(recesso)
(recesso, compensazione e pagamento assegni).
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
www.mps.it Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del
data
05/09/2011 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
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SEZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO
Disposizioni generali regolanti i servizi di pagamento
Art. 8
(ricezione degli ordini di pagamento)
Art. 9
(rifiuto degli ordini di pagamento)
Art. 11
(comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto)
Art. 13
(responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento)
Art. 14
(identificativi unici inesatti)
Art. 16
(esclusione di responsabilità)
Art. 17
(modifica delle condizioni)
Art. 18
(recesso)
Bonifici
Art. 2
(ricezione della disposizione di bonifico)
Art. 3
(rifiuto della disposizione di bonifico)
Pagamenti Vari
Art. 2
(ricezione dell’ordine di pagamento e addebito al Cliente).
Art. 3
(rifiuto dell’ordine di pagamento)
Rid Debitore
Art. 4
(rifiuto delle operazioni di pagamento)
Art. 7
(deroghe in presenza di soggetti che non rivestono la qualifica di consumatori e di micro-impresa)
SDD Debitore
Art. 6
(rifiuto degli ordini di addebito)
Art. 7
(rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE)
Art. 8
(rimborsi di addebiti autorizzati SDD B2B)
Art. 9
(identificativi unici inesatti)
SEZIONE BANCOMAT/PAGOBANCOMAT E SERVIZI COLLEGATI
Art. 1, comma 3,4
Art. 3, comma 4
Artt 20, 23, 27, 37, 43
Artt. 7 comma 5
Art. 10
Art. 11
Art. 14
Art. 12
Artt. 25, 35
Art. 36
Modifica dei limiti di importo e delle modalità di erogazione dei Servizi.
Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza.
Facoltà di modificare, sospendere od abolire i Servizi ed esonero di responsabilità per interruzione degli stessi.
Opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione.
Erogazione di servizi;
Valore probatorio delle scritture.
Condizioni economiche e contrattuali e facoltà di variarle
Facoltà di recesso della Banca.
Estraneità della Banca alle controversie tra Cliente ed Esercente Convenzionato.
Articoli non applicabili
CONDIZIONI GIURIDICHE - MULTICANALITA' INTEGRATA
Art. 3, comma terzo
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 9
Art. 10
Art. 11,
Art. 14
Art. 17
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
(modifiche dell'orario di operatività ed interruzioni del Servizio);
(modifiche del Servizio);
(clausola risolutiva espressa);
(oneri di comunicazione da parte del cliente e conseguenze in caso di mancato assolvimento);
(facoltà della Banca di rifiutare le operazioni);
(identificazione del Cliente ed esonero della responsabilità della Banca);
(oneri di conservazione, uso, custodia e blocco delle chiavi di autenticazione, responsabilità del cliente);
(esclusione di responsabilità della Banca);
(facoltà della Banca di inibire l'accesso e di sospendere il Servizio);
(esclusione di responsabilità della Banca per l’ordine di non pagare assegni);
(opponibilità alla Banca di eventi quali la morte e/o la sopravvenuta incapacità del cliente);
(recesso ed eliminazioni di servizi);
(facoltà di recesso della Banca);
CONDIZIONI GIURIDICHE SERVIZIO DOCUMENTIONLINE (DOL)
Art. 3
(modalità di inoltro delle comunicazioni periodiche da parte della Banca e rinunica espressa del cliente)
Art. 4
(onere del cliente di accedere al Servizio);
Art. 5
(onere del cointestatario di portare a conoscenza degli altri cointestari le comunicazioni ricevute);
Art. 7
(efficacia della documentazione on line);
Art. 8
(recesso dal Servizio e conseguenze);
Art. 9
(casi di esonero da responsabilità per la Banca);
Art. 10
(integrazione condizioni giuridiche dell’Internet Banking);
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Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Filiale di
(data)
(firma) _____________________
Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto l'esemplare di mia /nostra spettanza del/i documento/i di sintesi e del presente contratto.
(data)
(firma) _____________________
$$keepf$ $$M999E$
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00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6
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ALLEGATI
ALLEGATI
Guida al Servizio di Multicanalità Integrata
I canali di Banca Diretta
Phone Banking
Internet Banking
Orario del servizio
Disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Raggiungibile dal sito della Banca www.mps.it.
Requisiti tecnici
Personal Computer
Modem
Abbonamento internet
Browser con supporto a livello di crittografia
SSL3 128 bit
Sistema operativo Windows 98, Windows
Millenium (ME),Windows 2000, Windows NT,
Windows XP e Macintosh
Orario del servizio
Servizio informativo, con risponditore
automatico, disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Dall’Italia, numero verde 800 41 41 41 .
Dall’estero, a carico del cliente, +39 0577
382999 .
Servizio dispositivo, tramite operatore,
disponibile tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle
22.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00.
Requisiti tecnici
Nessuno
Mobile Banking
Orario del servizio
Disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Per servizio SMS Vodafone numero +39
3424120697, altri operatori + 39 339998200.
Sito mobile raggiungibile all’indirizzo
mobile.mps.it.
Requisiti tecnici
Principali telefonini in commercio.
Chiavi di autenticazione
Il Servizio prevede la consegna di tre codici di identificazione: il codice utente, la password di accesso e la chiave elettronica (quest’ultimo solo se al
servizio è collegato almeno un rapporto di conto corrente e/o un servizio Spider) attraverso la quale potrai generare la password monouso ogni volta
che ti sarà richiesto dalla tua Banca. Puoi definire in autonomia un tuo "Codice Personale" numerico che potrai utilizzare in sostituzione del codice
utente consegnato dalla Banca.
Ricorda che i codici di identificazione sono gli stessi per tutti i canali diretti e, in particolare, che la modifica della password di accesso effettuata su un
canale è valida per tutti gli altri.
I codici di identificazione sono strettamente personali: non devono essere assolutamente divulgati a terze persone e vanno custoditi separatamente.
Assicurati quindi di mantenere segreti i tuoi codici e custodisci con attenzione la tua chiave elettronica. In particolare, nel caso di Internet Banking,
evita di utilizzare le funzionalità per la memorizzazione automatica della password presente nei browser più diffusi.
Nel caso in cui all’utente non sia consegnata una chiave elettronica, l’autenticazione avviene con il servizio Accesso Dove Vuoi via SMS, ossia
mediante l’invio sul cellulare dell’utente di un codice monouso con validità limitata. Il numero di cellulare utilizzato è quello comunicato dal cliente alla
sottoscrizione del contratto di Multicanalità Integrata; l’utente ha la facoltà di modificarlo in seguito, anche tramite tecniche di comunicazione a
distanza messe a disposizione dalla Banca.
Accesso Dove Vuoi
Questa modalità di accesso è disponibile solo dopo aver aderito al servizio all'interno dell'Internet Banking. L'Accesso Dove Vuoi prevede l'utilizzo di
una Password Monouso, unica e non replicabile, che scade dopo pochi minuti dall'invio. Questi limiti garantiscono un livello di sicurezza elevato
anche senza l'uso della chiave elettronica.Una volta indicati i recapiti, si può utilizzare l' Accesso Dove Vuoi a piacimento, selezionando la specifica
sezione Accesso Dove Vuoi nella pagina di ingresso ai servizi di Internet Banking del sito della Banca.
Il servizio Accesso Dove Vuoi è disponibile sui canali Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking.
Attivazione della chiave elettronica
La chiave elettronica, consegnata dalla Filiale o spedita direttamente al tuo domicilio, non è attiva. Puoi fare l’attivazione della chiave elettronica
tramite il servizio di Phone Banking, chiamando i numeri di telefono sopra indicati, oppure al momento del primo accesso all’Internet Banking o al
Mobile Banking.
Smarrimento/sottrazione o malfunzionamento
Se hai smarrito o ti hanno sottratto la chiave elettronica, puoi bloccare immediatamente la tua chiave elettronica chiamando il servizio di Phone
Banking, seguendo la procedura disponibile sul sito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale. Per richiedere la sostituzione della
chiave elettronica in caso di smarrimento/sottrazione o malfunzionamento devi rivolgerti necessariamente alla tua Filiale. Ricorda che nei casi di
smarrimento/sottrazione è necessario farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e presentare tale denuncia alla Filiale. Nei casi di
malfunzionamento o rottura del dispositivo devi invece riconsegnare il dispositivo da sostituire alla tua Filiale.
Blocco/sblocco della chiave elettronica
Puoi decidere in autonomia di bloccare la tua chiave elettronica tramite il servizio di Phone Banking, seguendo la procedura di blocco disponibile sul
sito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale
Blocco/sblocco dei canali telematici
Puoi richiedere direttamente alla tua Filiale il blocco/lo sblocco dei canali telematici, ovvero del codice utente e della password di accesso.
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Come accedere al Servizio con chiave elettronica
Per l’accesso al Servizio devi utilizzare i codici identificativi forniti dalla tua Banca secondo modalità differenti per canale. Il dettaglio delle modalità operative sono
descritte nel manuale disponibile sul sito della Banca.
Internet Banking
Collegati al sito della tua Banca e digita nella
pagina di accesso il tuo Codice utente, la password
di accesso e una password monouso generata
dalla tua chiave elettronica.
Phone Banking
Chiama il numero del servizio di Phone Banking e
digita sulla tastiera del telefono il codice utente e la
password di accesso.
Mobile Banking
Per il Sito Mobile collegati all’indirizzo mobile.mps.it
e digita nella pagina di accesso il tuo Codice utente,
la password di accesso e una password monouso
generata dalla tua chiave elettronica. Per alcuni
modelli di telefono è disponibile un’applicazione
dedicata per accedere al servizio di Mobile
Banking.
Per i servizi informativi via SMS
invia un messaggio SMS contenente la parola
chiave che identifica il tipo di operazione seguita
dalla password di accesso
Come concludere una operazione dispositiva con chiave elettronica
Per dar corso alle operazioni dispositive la Banca ti chiede una password monouso che puoi visualizzare sul display della tua chiave elettronica. La password
monouso ha una validità di pochi secondi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il servizio accessorio "Stai al Sicuro", la Banca ti
confermerà la presa in carico di un’operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con messaggio, SMS o e-mail, secondo la tua scelta.
Come accedere al Servizio con Accesso Dove Vuoi via SMS
Internet Banking
Phone Banking
Collegati al sito della tua Banca e digita nella pagina di accesso il tuo Codice utente, la Chiama il numero del servizio di Phone Banking e digita sulla tastiera del
password di accesso e una password monouso ricevuta sul tuo cellulare (indicato alla
telefono il codice utente e la password di accesso.
Banca).
Come concludere un’operazione dispositiva con Accesso Dove Vuoi via SMS
Per dar corso alle operazioni dispositive la Banca ti chiede una password monouso che riceverai sul tuo cellulare via SMS. La password monouso ha una validità
di pochi secondi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il servizio accessorio "Stai al Sicuro", la Banca ti confermerà la presa in
carico di un’operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con messaggio, SMS o e-mail, secondo la tua scelta.
Versione Completa e versione Ridotta dell’accesso alla multicanalità integrata
Con la versione Ridotta (cioè senza conti correnti tra i rapporti collegati) le funzionalità e i canali abilitati sono quelli riportati nel contratto della Carta Prepagata
Multiservizio (Spider). Con la versione Ridotta risultano inoltre disabilitate le seguenti funzionalità:
funzionalità collegate al conto corrente: informativa "push" su eventi predefiniti;
funzionalità collegate al deposito titoli: informativa ed operatività in titoli.
Con il passaggio alla versione Completa queste funzionalità sono automaticamente disponibili, in quanto collegate al conto corrente o al deposito titoli.