Documento Regime Fiscale

postaprevidenza valore
Fondo Pensione
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)
Documento sul Regime Fiscale
postaprevidenza valore
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Documento sul Regime Fiscale
Postaprevidenza Valore
Fondo Pensione
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP)
La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa
di Postaprevidenza Valore.
Regime fiscale dei contributi
I contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se
l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del
datore di lavoro, oltre che delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo
105, comma 1, del TUIR, ossia gli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’Art. 2217 del codice civile
qualora costituiti in conti individuali per i singoli dipendenti.
Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari
a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.
L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui il versamento è effettuato - ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente - i
versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi.
Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Non è
deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in
quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.
Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile
(Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno
di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari
complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni
di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.
Regime fiscale dei piani pensionistici individuali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)
Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il
risultato netto da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% (ai sensi dell’art. 1, comma 621 della legge 23
dicembre 2014, n.190 c.d. Legge di Stabilità), si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno ovvero alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei
versamenti effettuati nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno. L’eventuale risultato negativo
è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi
capienza (Art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 252/05).
L’imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva va tuttavia ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del D.P.R. 601 del 1973 ed equiparati, che concorrono
alla formazione della base imponibile per il 62,50 per cento del loro ammontare (così facendo, la parte di
rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota
del 12,50%).
Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica
La tabella riportata alla pagina seguente riepiloga la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle
forme pensionistiche. Si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 31 dicembre 2000, quelli
maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, e infine quelli maturati a partire dal
1° gennaio 2007, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.
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Prestazioni erogate
in forma di capitale
Prestazioni erogate
in forma periodica
Prestazione
maturata fino al
31 dicembre 2000 (M1)
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con
gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il
numero degli anni e frazione di anno
di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione
maturata al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4%
della retribuzione annua.
Le prestazioni erogate in forma periodica sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e
sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Tali aliquote sono applicate su un ammontare
imponibile determinato nella misura
dell’87,50% dell’importo corrisposto.
Prestazione
maturata dal
1 gennaio 2001
al 31 dicembre 2006 (M2)
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con
gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il
numero degli anni e frazione di anno
di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione
maturata al netto dei redditi già assoggettati a tassazione e dei contributi eventualmente non dedotti.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita
sono considerate reddito assimilato
a quello di lavoro dipendente e sono
tassate in via ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive
IRPEF, e sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e dei redditi di capitale costituiti dai rendimenti
della rendita pensionistica in corso di
erogazione prodotti successivamente
alla maturazione del diritto alla relativa percezione.1
Prestazione
maturata dal
1 gennaio 2007 (M3)
Sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati
ad imposta ed ai contributi eventualmente non dedotti.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota
del 15%, ridotta di una quota dello
0,30% (i) per ogni anno eccedente
i 15 anni di partecipazione a forme
pensionistiche complementari e (ii)
con un limite massimo di riduzione di
6 punti percentuali. In pratica, la tassazione minima al 9% si applica dopo
35 anni di partecipazione a forme
pensionistiche complementari.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita
sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati
ad imposta, e dei redditi di capitale
costituiti dai rendimenti della rendita
pensionistica in corso di erogazione
prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione.1
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota
del 15%, ridotta di una quota dello
0,30% (i) per ogni anno eccedente
i 15 anni di partecipazione a forme
pensionistiche complementari e (ii)
con un limite massimo di riduzione di
6 punti percentuali.
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Nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare, le prestazioni in forma di capitale sono
erogabili nella misura massima del 50% del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione.
Tuttavia, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato
sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il
2014, pari a Euro 5.818,93 l’anno), la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data
a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (cd. “vecchi iscritti ai vecchi fondi”), per le
prestazioni relative ai montanti accumulati a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il regime tributario vigente
alla data del 31 dicembre 2006, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). Tali soggetti
possono tuttavia optare, limitatamente alle prestazioni riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio
2007, per il regime fiscale previsto dall’Art. 11 del D.lgs. 252/2005, cioè per l’applicazione della ritenuta del 15%
prevista per i montanti M3 e l’obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante.
In sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 al
31 dicembre 2006 - il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo
con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo.
Diversamente, se il “vecchio iscritto” si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato,
allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle
somme accumulate dal 1° gennaio 2007 e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli
anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si
applicherà anche la penalizzazione fiscale consistente nella doppia imposizione dei rendimenti applicabile alle
prestazioni in capitale superiori ad un terzo del montante.
Rendimenti delle prestazioni periodiche
Sui redditi di capitale rappresentati dai rendimenti delle rendite pensionistiche in corso di erogazione prodotti
successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione si applica una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi delle persone fisiche con aliquota del 26% per la parte dei redditi maturati dal 1° luglio 2014.
Viene, tuttavia, riconosciuta una minore tassazione, mediante una riduzione del 51,92% dell’imponibile maturato
dal 1° luglio 2014, con riguardo ai proventi riferibili agli investimenti operati in titoli pubblici ed equivalenti emessi
dagli Stati inclusi della cd. White List (ovvero la lista degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni,
un adeguato scambio di informazioni), presenti nella gestione separata in cui la polizza risulta inserita in modo
da garantire agli Aderenti il beneficio indiretto della minore tassazione dei proventi di tali titoli.
Anticipazioni e riscatti
La tabella riportata alla pagina seguente sintetizza la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate
dalle forme pensionistiche nei casi di anticipazioni e di riscatti totali o parziali della posizione. Anche per dette
fattispecie si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 1° gennaio 2007 e dopo tale data,
da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.
4/5
Riscatto totale
Art. 12, lett. c) del
Regolamento
Riscatto parziale
Art. 12, lett. b) del
Regolamento
Anticipazione
Art. 13 del Regolamento
Prestazione
maturata
fino al 31
dicembre 2000
(M1)
Le prestazioni erogate in
ipotesi di riscatto totale
della posizione sono considerate reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente
e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione
di una aliquota determinata con gli stessi criteri
previsti per il trattamento di
fine rapporto, assumendo
il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei
contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4%
della retribuzione annua.
Le prestazioni erogate in
ipotesi di riscatto parziale
della posizione sono considerate reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente
e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione
di una aliquota determinata con gli stessi criteri
previsti per il trattamento di
fine rapporto, assumendo
il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei
contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4%
della retribuzione annua.
Le prestazioni erogate in
ipotesi di anticipazione
della posizione sono considerate reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente
e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione
di una aliquota determinata con gli stessi criteri
previsti per il trattamento di
fine rapporto, assumendo
il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei
contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4%
della retribuzione annua.
Prestazione
maturata
dal 1 gennaio
2001 al 31
dicembre 2006
(M2)
Le prestazioni erogate in
ipotesi di riscatto totale della posizione, operate per
effetto del pensionamento
o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità
o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti, sono classificate quali
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e
assoggettate a tassazione
separata per il loro intero
ammontare.
Qualora non derivino dalle
predette cause, le stesse
sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante
applicazione delle aliquote progressive IRPEF. La
base imponibile è costituita dall’importo erogato al
netto dei rendimenti che
hanno scontato l’imposta
sostitutiva del 20% e degli
eventuali contributi che non
hanno beneficiato della
deduzione.
Le prestazioni erogate in
ipotesi di riscatto parziale
della posizione costituiscono redditi assimilati a
quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a
tassazione separata per
la parte imponibile della
prestazione pensionistica,
determinata al netto dei
rendimenti finanziari che
hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%,
e al netto tuttavia degli
eventuali contributi che
non hanno beneficiato della deduzione proporzionalmente riferibili.
Le prestazioni erogate in
ipotesi di anticipazione
della posizione sono classificate quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Le stesse sono
assoggettate a tassazione
separata per la parte imponibile della prestazione
pensionistica, determinata al netto dei rendimenti
finanziari che hanno già
scontato l’imposta sostitutiva del 20%, e al netto tuttavia degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione.
Segue tabella
g
5/5
Prestazione
maturata dal 1
gennaio 2007
(M3)
Riscatto totale
Art. 12, lett. c) del
Regolamento
Riscatto parziale
Art. 12, lett. b) del
Regolamento
Anticipazione
Art. 13 del Regolamento
Operabile nelle ipotesi di
invalidità permanente o
decesso dell’Aderente, o
a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. È prevista una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del
15% dell’importo erogato,
aliquota eventualmente ridotta di una quota pari a
0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di partecipazione (con un
limite massimo di 6 punti
percentuali).
Operabile nel limite del 50
per cento della posizione
individuale maturata, in
caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo non
inferiore a 12 mesi e non
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da
parte del datore di lavoro a
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria. È
prevista una ritenuta a titolo di imposta nella misura
del 15% dell’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta
nonché dei contributi non
dedotti. Tale ritenuta è eventualmente ridotta di una
quota pari a 0,3% per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
(con un limite massimo di 6
punti percentuali).
L’anticipazione può essere
richiesta:
(i) per spese sanitarie, in
qualsiasi momento e per un
importo non superiore al 75%
della posizione maturata. Si
applica una ritenuta a titolo
di imposta con aliquota del
15%, ridotta di una quota pari
a 0,3 punti percentuali per
ogni anno eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali;
(ii) per l’acquisto della prima
casa (decorsi 8 anni di iscrizione e per massimo il 75%
della posizione) e per ulteriori
esigenze dell’Aderente (decorsi 8 anni di iscrizione e per
massimo il 30% della posizione). Sull’importo erogato,
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei
contributi non dedotti ad esso
proporzionalmente riferibili, si
applica una ritenuta a titolo di
imposta del 23%, non soggetta ad alcuna riduzione.
Le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi
maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l’eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Le somme erogate agli eredi in caso di decesso dell’Aderente sono escluse dall’applicazione dell’imposta di
successione.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati,
a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57).
Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata
all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Trasferimento della posizione
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche complementari
sono esenti da ogni onere fiscale.
Prosecuzione volontaria
I rendimenti riconosciuti all’Aderente per l’eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica,
oltre al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati
come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata.
1
In particolare, viene escluso da tassazione il risultato della gestione maturato annualmente nella fase di accumulo già assoggettato a
tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura del 20%. Sono
inoltre esclusi i redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla
maturazione del diritto alla relativa percezione, in quanto già assoggettati ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% per la parte
dei redditi maturati dal 1° luglio 2014.
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