postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 [email protected] (per gli Aderenti) [email protected] (per le Aziende) 1/5 Documento sul Regime Fiscale Postaprevidenza Valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP) La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa di Postaprevidenza Valore. Regime fiscale dei contributi I contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro, oltre che delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR, ossia gli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’Art. 2217 del codice civile qualora costituiti in conti individuali per i singoli dipendenti. Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto. L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente - i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno. Regime fiscale dei piani pensionistici individuali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% (ai sensi dell’art. 1, comma 621 della legge 23 dicembre 2014, n.190 c.d. Legge di Stabilità), si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno ovvero alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei versamenti effettuati nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno. L’eventuale risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza (Art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 252/05). L’imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva va tuttavia ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del D.P.R. 601 del 1973 ed equiparati, che concorrono alla formazione della base imponibile per il 62,50 per cento del loro ammontare (così facendo, la parte di rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota del 12,50%). Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica La tabella riportata alla pagina seguente riepiloga la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche. Si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 31 dicembre 2000, quelli maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, e infine quelli maturati a partire dal 1° gennaio 2007, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti. 2/5 Prestazioni erogate in forma di capitale Prestazioni erogate in forma periodica Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (M1) Le prestazioni erogate in forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. Le prestazioni erogate in forma periodica sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Tali aliquote sono applicate su un ammontare imponibile determinato nella misura dell’87,50% dell’importo corrisposto. Prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) Le prestazioni erogate in forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto dei redditi già assoggettati a tassazione e dei contributi eventualmente non dedotti. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono tassate in via ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF, e sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e dei redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione.1 Prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 (M3) Sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai contributi eventualmente non dedotti. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% (i) per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari e (ii) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In pratica, la tassazione minima al 9% si applica dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e dei redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione.1 Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% (i) per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari e (ii) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 3/5 Nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare, le prestazioni in forma di capitale sono erogabili nella misura massima del 50% del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione. Tuttavia, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2014, pari a Euro 5.818,93 l’anno), la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (cd. “vecchi iscritti ai vecchi fondi”), per le prestazioni relative ai montanti accumulati a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). Tali soggetti possono tuttavia optare, limitatamente alle prestazioni riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, per il regime fiscale previsto dall’Art. 11 del D.lgs. 252/2005, cioè per l’applicazione della ritenuta del 15% prevista per i montanti M3 e l’obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante. In sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 - il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo. Diversamente, se il “vecchio iscritto” si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si applicherà anche la penalizzazione fiscale consistente nella doppia imposizione dei rendimenti applicabile alle prestazioni in capitale superiori ad un terzo del montante. Rendimenti delle prestazioni periodiche Sui redditi di capitale rappresentati dai rendimenti delle rendite pensionistiche in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche con aliquota del 26% per la parte dei redditi maturati dal 1° luglio 2014. Viene, tuttavia, riconosciuta una minore tassazione, mediante una riduzione del 51,92% dell’imponibile maturato dal 1° luglio 2014, con riguardo ai proventi riferibili agli investimenti operati in titoli pubblici ed equivalenti emessi dagli Stati inclusi della cd. White List (ovvero la lista degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, un adeguato scambio di informazioni), presenti nella gestione separata in cui la polizza risulta inserita in modo da garantire agli Aderenti il beneficio indiretto della minore tassazione dei proventi di tali titoli. Anticipazioni e riscatti La tabella riportata alla pagina seguente sintetizza la normativa fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche nei casi di anticipazioni e di riscatti totali o parziali della posizione. Anche per dette fattispecie si devono distinguere, ai fini fiscali, gli importi maturati prima del 1° gennaio 2007 e dopo tale data, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti. 4/5 Riscatto totale Art. 12, lett. c) del Regolamento Riscatto parziale Art. 12, lett. b) del Regolamento Anticipazione Art. 13 del Regolamento Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (M1) Le prestazioni erogate in ipotesi di riscatto totale della posizione sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. Le prestazioni erogate in ipotesi di riscatto parziale della posizione sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. Le prestazioni erogate in ipotesi di anticipazione della posizione sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l’applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua. Prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) Le prestazioni erogate in ipotesi di riscatto totale della posizione, operate per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono classificate quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare. Qualora non derivino dalle predette cause, le stesse sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF. La base imponibile è costituita dall’importo erogato al netto dei rendimenti che hanno scontato l’imposta sostitutiva del 20% e degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione. Le prestazioni erogate in ipotesi di riscatto parziale della posizione costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata per la parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, e al netto tuttavia degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione proporzionalmente riferibili. Le prestazioni erogate in ipotesi di anticipazione della posizione sono classificate quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Le stesse sono assoggettate a tassazione separata per la parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, e al netto tuttavia degli eventuali contributi che non hanno beneficiato della deduzione. Segue tabella g 5/5 Prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 (M3) Riscatto totale Art. 12, lett. c) del Regolamento Riscatto parziale Art. 12, lett. b) del Regolamento Anticipazione Art. 13 del Regolamento Operabile nelle ipotesi di invalidità permanente o decesso dell’Aderente, o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. È prevista una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15% dell’importo erogato, aliquota eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali). Operabile nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. È prevista una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15% dell’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti. Tale ritenuta è eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali). L’anticipazione può essere richiesta: (i) per spese sanitarie, in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; (ii) per l’acquisto della prima casa (decorsi 8 anni di iscrizione e per massimo il 75% della posizione) e per ulteriori esigenze dell’Aderente (decorsi 8 anni di iscrizione e per massimo il 30% della posizione). Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%, non soggetta ad alcuna riduzione. Le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l’eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le somme erogate agli eredi in caso di decesso dell’Aderente sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Trasferimento della posizione Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale. Prosecuzione volontaria I rendimenti riconosciuti all’Aderente per l’eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica, oltre al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata. 1 In particolare, viene escluso da tassazione il risultato della gestione maturato annualmente nella fase di accumulo già assoggettato a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura del 20%. Sono inoltre esclusi i redditi di capitale costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione, in quanto già assoggettati ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% per la parte dei redditi maturati dal 1° luglio 2014. Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it Mod. 0676 - Ed. 1 aprile 2015 • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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