Generali Italia S.p.A. Offerta al pubblico di RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING Prodotto finanziario di capitalizzazione Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischiorendimento e costi effettivi dell’investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell’investitorecontraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio. Il Prospetto informativo è volto ad illustrare all’investitore-contraente le principali caratteristiche dell’investimento proposto. Data di deposito in Consob della Copertina: 27/03/2015 Data di validità della Copertina: 31/03/2015 La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Pagina bianca Parte I del Prospetto d’offerta Informazioni sull’investimento RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING - pag. 1 di 15 La Parte I del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta. Data di deposito in Consob della Parte I: 27/03/2015 Data di validità della Parte I: 31/03/2015 A) INFORMAZIONI GENERALI 1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Generali Italia Società per Azioni, in forma abbreviata Generali Italia S.p.A (Società), di nazionalità italiana, con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia, è società appartenente al Gruppo Generali. Recapito telefonico 041.5492111 Sito internet www.generali.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected]. L’investitore-contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte collegandosi al sito internet della Società: • www.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali; • www.inaassitalia.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Ina Assitalia; • www.toro.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Toro; • www.lloyditalico.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Lloyd Italico; • www.augusta.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Augusta, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate. Per ulteriori informazioni sulla Società e sul gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1 del Prospetto d’offerta. 2. CONFLITTO D’INTERESSE La Società si è dotata di una politica per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assicurativi in genere, ivi compresi i contratti finanziari assicurativi, ed ha emanato le relative procedure attuative. Principi generali per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, la Società e i Soggetti rilevanti (gli amministratori esecutivi, i dirigenti e gli altri dipendenti che partecipano alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi) operano nell’interesse dei clienti e, a tal fine, si impegnano ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbiano direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da Rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo. Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società e i Soggetti rilevanti operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile. Qualora la Società ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la Società provvederà a darne adeguata informativa al cliente. La Società ha inoltre istituito un registro nel quale annotare le suddette situazioni di conflitto di interessi. La Società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti. Particolare attenzione viene anche posta alla gestione finanziaria degli attivi cui sono collegate le prestazioni. In tale contesto, si precisa quanto segue: Gestione degli attivi La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, appartenente al gruppo Generali. L’incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell’attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell’interesse dei clienti. Pagina 2 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I La Società di gestione, nell’ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della “best execution”, ed opera, anch’essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi. Politiche di prodotto La Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione. Incentivi È vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche. Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate La Società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri. Retrocessione di commissioni La Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati. 3. RECLAMI Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione, richieste di chiarimenti o reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Cliente – Via [email protected] Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma, Fax 06.8483.3004, e-mail: oppure nei rispettivi siti internet della Società indicati al precedente punto 1, compilando il form presente alla voce “contattaci”. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro in 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società: − per questioni attinenti al contratto, all’IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331. − per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201; − per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A. c/o GBS S.c.p.A., Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari Via Castelfidardo 43/45 00198 Roma Fax 06.44.494.313 e-mail: [email protected] B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE 4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI 4.1 Caratteristiche del contratto Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 3 di 15 Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato. Inoltre il contratto prevede la possibilità per l’investitore-contraente di effettuare, salvo diversa volontà espressa dalla Società, ulteriori versamenti aggiuntivi. Il rendimento, alla scadenza del contratto, non può in ogni caso essere inferiore al rendimento minimo annuo dell’1%. L’obiettivo del prodotto, in relazione alle sue caratteristiche, consiste nell’effettuare un investimento con basso grado di rischio su un orizzonte temporale medio. 4.2 Durata del contratto La durata del contratto è pari a cinque anni. Qualora alla scadenza del contratto sopra definita non venga richiesta la liquidazione della prestazione, la scadenza del contratto stesso si intenderà non avvenuta e tacitamente spostata di due anni in due anni, a meno che non venga presentata disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. Lo spostamento della scadenza comporta che esclusivamente alla scadenza effettiva sia prestata la garanzia di rendimento minimo e che fino a tale data siano applicati i costi di riscatto. Ad esempio qualora alla scadenza originariamente fissata dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto non sia presentata la disdetta o la richiesta di liquidazione della prestazione a scadenza, la durata del contratto si intende pari a 7 anni e conseguentemente, il tasso di rendimento minimo garantito sarà riconosciuto solo alla scadenza dei 7 anni ed i costi di riscatto saranno applicati anche nel corso della sesta e settima annualità. Tuttavia, se neppure al termine del settimo anno non sarà presentata disdetta o richiesta di liquidazione, la durata del contratto si intende pari a 9 anni e conseguentemente, il tasso di rendimento minimo garantito sarà riconosciuto solo alla scadenza dei 9 anni ed i costi di riscatto saranno applicati anche nel corso della ottava e nona annualità. Tale meccanismo continuerà ad essere applicato, con effetto sull’applicazione di garanzie e costi di riscatto, fino alla richiesta di liquidazione a scadenza o alla presentazione della disdetta. 4.3 Versamento dei premi Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 euro. Successivamente è facoltà dell’investitore-contraente effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 5.000,00 euro. B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I premi versati, al netto dei costi (c.d. capitale investito), sono investiti in una gestione interna separata. Proposta d’investimento finanziario: capitalizzazione a premio unico Easy Saving Gestione separata : Gesav. La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., società italiana di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Generali, con sede legale a Trieste, Via Machiavelli, 4. Il codice della proposta di investimento finanziario è 868015 Il codice della gestione separata Gesav è 015 Pagina 4 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I La valuta di denominazione della gestione interna separata è l’Euro e la data di inizio operatività è il 01.11.1979. Finalità: il prodotto consente di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato. 5. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE Il rendimento riconosciuto all’investitore-contraente (c.d. rendimento consolidato) viene annualmente consolidato. L’ammontare rimborsato alla scadenza del contratto sarà determinato in base al meccanismo di rivalutazione del capitale investito che dipende dal rendimento rilevato dalla Gestione interna Separata, dall’importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell’investimento finanziario e dal tasso di rendimento minimo garantito dalla Società. Si rinvia al par. 5.1. per la descrizione dettagliata del meccanismo di rivalutazione. La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile. Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall’investitore-contraente, avviene con frequenza annuale. Si evidenzia che il rendimento della gestione interna separata è rilevato mensilmente, mentre il consolidamento del rendimento è attribuito annualmente. Ai fini della rivalutazione del capitale viene considerato il rendimento rilevato nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della rivalutazione annuale del contratto (1° novembre dell’anno X-2 / 31 ottobre dell’anno X-1), stabilita al 1° gennaio di ogni anno. Alla prima data di rivalutazione al contratto viene attribuito un rendimento calcolato sul capitale investito per il periodo intercorrente tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione stessa. Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata non dipende dalla data di sottoscrizione del contratto. Il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale. Le rivalutazioni attribuite risultano definitivamente consolidate in occasione di un eventuale riscatto totale anticipato. Nel caso di rimborsi in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario utilizzato per determinare il rendimento attribuito al capitale maturato, è rappresentato dal rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di richiesta di riscatto al netto del rendimento trattenuto dalla Società. Tale rendimento è attribuito al capitale maturato per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di riscatto o la data di scadenza. 5.1 Rivalutazione periodica I premi versati al netto dei costi sono rivalutati annualmente in base al rendimento consolidato. Alla data di rivalutazione annuale del contratto il capitale investito viene rivalutato in funzione del tasso di rendimento conseguito dalla gestione interna separata al netto dell’importo trattenuto e, solo a scadenza, in funzione del tasso di rendimento minimo garantito. Solo il rendimento retrocesso partecipa al meccanismo di rivalutazione; il rendimento retrocesso è pari al tasso di rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata al netto del rendimento trattenuto dalla Società. La modalità di retrocessione prevista dal contratto consiste in un prelievo in punti percentuali assoluti sul rendimento rilevato. Il tasso di rendimento trattenuto è determinato in base al capitale maturato rivalutato all’ultima data di rivalutazione annuale precedente, secondo gli scaglioni di seguito indicati: Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 5 di 15 Importo capitale maturato rivalutato all’ultima data di rivalutazione annuale Fino a euro 99.999,99 Da euro 100.000,00 a euro 199.999,99 Da euro 200.000,00 Tasso di rendimento trattenuto 1,1% 1,0% 0,9% Il tasso di rendimento trattenuto corrisponde al margine sul rendimento rilevato che viene trattenuto dalla Società per la gestione dell’investimento finanziario. Inoltre, qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura. Il tasso di rendimento minimo garantito a scadenza è pari al 1% annuo: tale tasso è fisso e viene applicato in regime di capitalizzazione composta. Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene solo alla scadenza del contratto. Il tasso di rendimento minimo garantito viene riconosciuto all’investitore-contraente solo alla scadenza del contratto; pertanto è possibile che in corrispondenza delle date di rivalutazione intermedie il rendimento consolidato sia inferiore a quello minimo garantito. Misura di rivalutazione: ad ogni data di rivalutazione annuale del contratto, il capitale maturato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente ridotto per effetto dei riscatti parziali già liquidati, si incrementa della “misura di rivalutazione” che è pari al rendimento retrocesso che si ottiene riducendo il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata – nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto – del tasso di rendimento trattenuto dalla Società. Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. La tabella sottostante esemplifica il meccanismo di determinazione del rendimento trattenuto che può variare in funzione del capitale assicurato e/o in funzione dell’eventuale over-performance applicata. Capitale assicurato (euro) 50.000,00 150.000,00 250.000,00 Pagina 6 di 15 Rendimento rilevato della Gestione Separata Rendimento Trattenuto base Over Performance (funzione di a) Rendimento Trattenuto applicato Rendimento Consolidato a b c d=b+c e=a-d 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (1% a scadenza) 4,00% 1,10% 0,00% 1,10% 2,90% 4,50% 1,10% 0,15% 1,25% 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (1% a scadenza) 4,00% 1,00% 0,00% 1,00% 3,00% 4,50% 1,00% 0,15% 1,15% 3,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (1% a scadenza) 4,00% 0,90% 0,00% 0,90% 3,10% 4,50% 0,90% 0,15% 1,05% 3,45% Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I La tabella sottostante riporta un esempio numerico dello sviluppo del capitale assicurato alla fine di ciascun anno di assicurazione secondo due ipotesi di rendimento della Gestione Separata. Durata contrattuale: 5 anni e, successivamente, per multipli di due (7-9-11....) Premio unico versato: euro 100.000 Capitale investito: euro 98.950,50 Capitale maturato alla fine di ciascun anno Anno Ipotesi di rendimento Capitale garantito a scadenza (*) 0,00% 4,00% 1 98.950,50 101.820,06 – 2 98.950,50 104.874,67 – 3 98.950,50 108.020,91 – 4 98.950,50 111.261,53 – 5 98.950,50 114.599,38 103.997,97 6 98.950,50 118.037,36 – 7 98.950,50 121.578,48 106.088,33 8 98.950,50 125.225,84 – 9 98.950,50 128.982,61 108.220,70 10 98.950,50 132.852,09 – 11 98.950,50 136.837,65 110.395,94 12 98.950,50 140.942,78 – 13 98.950,50 145.171,07 112.614,90 14 98.950,50 149.526,20 – 15 98.950,50 154.011,98 114.878,46 16 98.950,50 158.632,34 – 17 98.950,50 163.391,31 117.187,52 18 98.950,50 168.293,05 – 19 98.950,50 173.341,84 119.542,98 20 98.950,50 178.542,10 – 21 98.950,50 183.898,36 121.945,80 22 98.950,50 189.415,31 – 23 98.950,50 195.097,77 124.396,91 24 98.950,50 200.950,71 – 25 98.950,50 207.180,18 126.897,29 (*) Alla scadenza (quinto anno e, successivamente, ogni ulteriori due anni) il capitale liquidabile sarà pari al maggior valore tra il capitale maturato e il capitale garantito. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento del 4% sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Per informazioni sulla gestione interna separata si rinvia ai parr. 7 e 8. Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 7 di 15 6. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 5 anni. 7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA Gestione separata: GESAV Tipologie di strumenti finanziari1: investimento principale in obbligazioni, la parte azionaria è contenuta, gli investimenti in OICR armonizzati sono residuali e così pure i depositi bancari e il cash. Valuta di denominazione: l’Euro è la principale divisa dei titoli presenti nella gestione separata. Sono presenti in quantità residuale anche titoli in Dollari statunitensi, Sterline inglesi e Franchi svizzeri.. Investimenti in attività finanziarie riconducibili al Gruppo: sono presenti investimenti in attività riconducibili al Gruppo Generali solamente in parte residuale. Aree geografiche e mercati di riferimento: il mercato principale di riferimento è l’Europa area Euro. In parte residuale vengono fatti investimenti anche in Europa area non euro e Nord America. È quasi nulla l’investimento in altri paesi. Categorie di emittenti: la componente obbligazionaria è investita in quantità prevalente in titoli governativi, mentre è significativa la parte di obbligazioni “corporate”. Residuali sono gli investimenti obbligazionari in emittenti sovranazionali ed in agenzie. Gli investimenti sono diversificati in tutti i settori economici. Politica d’investimento: la politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito. La gestione è principalmente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. L’asset allocation strategica è determinata sulla base della struttura degli impegni assicurativi della gestione e sull’analisi dello scenario macroeconomico e di mercato. In tale contesto è, comunque, prevista la possibilità di scelte tattiche atte a cogliere le opportunità di rendimento di breve termine. Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi. Specifici fattori di rischio: i titoli obbligazionari sono principalmente di tipo Investment Grade. È presente una componente residuale di investimento in attivi di rating inferiore. Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari dei cosiddetti “Paesi emergenti”. La gestione separata è investita in via residuale in attivi strutturati (ABS). La componente obbligazionaria ha tendenzialmente una duration pari a 7,9 anni legata alla duration delle passività (la duration degli impegni della Società nei confronti degli assicurati). La gestione può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal regolamento ISVAP n.36, e successive modifiche ed integrazioni Società di revisione incaricata di certificare la gestione: i risultati della gestione separata sono certificati annualmente dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. 8. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO Al termine di ogni mese viene determinato il rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della Gestione separata stessa. 1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali della gestione. Pagina 8 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione separata - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà dell’Impresa di assicurazione. Per valore medio della Gestione separata si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione separata. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione separata. Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione Interna solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell’Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione Interna Separata. Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione Interna Separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione Interna Separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono. 9. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico e di eventuali premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 5.000,00 euro. La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito. Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 9 di 15 La scomposizione è stata effettuata su un importo di premio unico pari a € 15.000,00. MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,997% 0,199% B Commissioni di gestione - 0,987% C Altri costi contestuali al versamento 0,000% 0,000% D Altri costi successivi al versamento - 0,000% E Bonus e premi 0,000% 0,000% F Spese di emissione 0,333% 0,067% COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO G Premio Versato H=G-F Capitale Nominale 100% 99,667% I = H-(A+C-E) Capitale Investito - 98,670% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C. B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO 10. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA Il capitale in caso di liquidazione a scadenza sarà determinato applicando al capitale investito il tasso di rendimento minimo garantito e l’eccedenza rispetto a tale minimo derivante dalle rivalutazioni attribuite, ottenuta in funzione del rendimento della gestione interna separata. Qualora vi fossero OICR di diritto italiano tra la componente residuale di OICR in cui possono investire le gestioni separate, gli stessi comporterebbero la maturazione per le gestioni separate di un credito d’imposta: tale credito non parteciperebbe alla formazione del risultato finanziario delle gestioni stesse. L’impresa di assicurazione non attribuisce all’investitore-contraente i crediti d’imposta. Per l’illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato si rinvia alla Sez. C, par. 13. 11. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO) Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di versamento del primo premio unico. Il capitale maturato in caso di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto: al capitale maturato sono applicati i costi indicati alla Sez. C, par. 13.1.3. L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto. Il riscatto parziale non può essere esercitato più di due volte all’anno per importi almeno pari a 1.000,00 Euro ciascuno. In caso di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata Il rendimento minimo garantito non opera in caso di riscatto e pertanto non viene riconosciuto nel capitale liquidato. Pagina 10 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Per le informazioni circa le modalità di riscatto, si rinvia Sez. D, par. 17. Qualora vi fossero OICR di diritto italiano tra la componente residuale di OICR in cui possono investire le gestioni separate, gli stessi comporterebbero la maturazione per le gestioni separate di un credito d’imposta: tale credito non parteciperebbe alla formazione del risultato finanziario delle gestioni stesse. L’impresa di assicurazione non attribuisce all’investitore-contraente i crediti d’imposta. Si evidenzia che in caso di riscatto l’investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore al premio corrisposto. 12. OPZIONI CONTRATTUALI Non previste. *** Si rinvia alle Condizioni di contratto per la documentazione che l’investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per il rimborso del capitale rivalutato a scadenza. I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi legali. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, è pari a dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 11 di 15 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO 13.1. Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente 13.1.1. Spese di emissione Il contratto prevede un costo di emissione pari a 50 euro prelevato sul primo premio e un costo di quietanza pari a 50 euro prelevato su ogni eventuale premio unico aggiuntivo. 13.1.2. Costi di caricamento Il contratto prevede, per la copertura dei costi commerciali e delle spese amministrative, un costo percentuale pari all’1% del premio versato, al netto delle spese di emissione di cui al punto precedente. 13.1.3. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto) In caso di riscatto superiore al 25% del capitale maturato complessivo all’ultima data di rivalutazione, la Società applica una commissione pari al 2% sull’importo di riscatto richiesto. 13.2. Costi indirettamente dell’investimento finanziario) a carico dell’investitore-contraente (c.d. costi di gestione I costi di gestione dell’investimento finanziario prevedono − una commissione annua applicata in punti percentuali assoluti mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata (tasso di rendimento trattenuto) determinata in base al capitale maturato all’ultima data di rivalutazione precedente, secondo gli scaglioni di seguito indicati: Importo capitale investito rivalutato all’ultima data di rivalutazione annuale Tasso di rendimento trattenuto Fina a euro 99.999,99 1,1% Da euro 100.000,00 a euro 199.999,99 1,0% Da euro 200.000,00 0,9% − una ulteriore eventuale commissione di performance, variabile, applicata secondo le stesse modalità e calcolata secondo la seguente modalità: qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura. 13.3. Altri costi Il contratto non prevede altri costi. 14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Non previste. Pagina 12 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I 15. REGIME FISCALE Tassazione delle somme liquidate La Società non opera alcuna ritenuta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d’impresa dell’investitore-contraente. Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d’impresa la Società applica un’imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare del premio corrisposto dall’investitore-contraente. Imposta di bollo Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento della liquidazione. L’imposta di bollo non viene applicata qualora l’investitore-contraente rientri tra i soggetti esclusi dall’applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia. Il trattamento fiscale, pertanto, dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore-contraente e può essere soggetto a modifiche in futuro. D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO 16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO 16.1. Modalità di sottoscrizione Il contratto si conclude nel momento in cui, a fronte della ricezione del modulo di proposta che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall’investitore–contraente, la Società rilascia all’investitorecontraente il Contratto. Il contratto si perfeziona alle ore 24 del giorno in cui l’investitore-contraente provvede al pagamento del premio (data di decorrenza del contratto). Il versamento del premio potrà essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della Società in Mogliano Veneto (TV). Il versamento può avvenire con le seguenti modalità: − per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; − per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società; − per mezzo di assegno circolare Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 4. 16.2. Modalità di revoca della proposta L’investitore-contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto. A tal fine, l’investitore-contraente deve inviare alla Società ovvero all’Agenzia a cui è assegnato il contratto una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall’investitore-contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall’investitore-contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 16.3. Diritto di recesso dal contratto L’investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l’investitore-contraente deve inviare alla Società ovvero all’Agenzia a cui è assegnato il contratto una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall’investitore-contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società è tenuta al rimborso del premio diminuito delle spese di emissione, a condizione che siano quantificate nel contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 13 di 15 17. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO L’investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve presentare alla Società richiesta scritta. Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto. L’ufficio della Società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è: Tutela Cliente – Via Leonida [email protected] Bissolati, 23 – 00187 Roma, Fax: 06.4722.4774, e-mail: Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5. 18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITA’ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (C.D. SWITCH) Il contratto non prevede la facoltà di effettuare switch. In relazione a gestioni interne separate/linee/combinazioni libere o altre provviste di attivi, istituite successivamente alla sottoscrizione del contratto, la Società si riserva la facoltà di consentire all’investitore-contraente di effettuare dei versamenti aggiuntivi in tali attività finanziarie. E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. 20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. 21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI In occasione di ciascuna operazione relativa al contratto sottoscritto, la Società invierà all’investitorecontraente, su supporto duraturo, una lettera di conferma dell’investimento o del disinvestimento al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’operazione. La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: − premi versati e valore del capitale maturato alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; − − − − valore dei riscatti parziali liquidati nell’anno di riferimento; valore del capitale maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali rendimenti trattenuti, misura di rivalutazione. La Società comunicherà annualmente all’investitore-contraente i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto, relativi alla gestione interna separata ai cui valori sono legate le prestazioni del contratto. La Società comunica tempestivamente all’investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e il meccanismo di rivalutazione del capitale. In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta a fornire al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con Pagina 14 di 15 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) informativo del nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna. La Società mette a disposizione sul sito www.generali.it, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato, il rendiconto periodico ed il prospetto periodico della composizione, nonché il regolamento della Gestione Interna Separata. **** DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ L’Impresa di assicurazione Generali Italia S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte I Edizione 03/15 Pagina 15 di 15 Parte II del Prospetto d’offerta Illustrazione dei dati storici di rischiorendimento e costi effettivi dell’investimento RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING - pag. 1 di 2 La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sui dati periodici di rendimento dell’investimento finanziario. Data di deposito in Consob della Parte II: 27/03/2015 Data di validità della Parte II: 31/03/2015 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA Gestione interna separata Gesav Anno Tasso di rendimento realizzato Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall’impresa (*) Tasso effettivamente riconosciuto agli investitori contraenti (*) Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione 2010 4,20% 1,16% 3,04% 3,35% 1,55% 2011 4,31% 1,19% 3,12% 4,89% 2,73% 2012 4,04% 1,10% 2,94% 4,64% 2,97% 2013 4,02% 1,10% 2,92% 3,35% 1,17% 2014 3,86% 1,10% 2,76% 2,08% 0,21% (*) Il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall’impresa e il tasso effettivamente riconosciuto agli investitori contraenti sono rappresentati ipotizzando che il prodotto sia stato commercializzato nel corso degli ultimi cinque periodi di osservazione. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Data inizio operatività della gestione interna separata Gesav: 1° novembre 1979. Data fine operatività della gestione interna separata Gesav: non prevista. Patrimonio netto della gestione interna separata risultante dall’ultimo rendiconto annuale: 34.963.442.669 euro. Di seguito è data evidenza della quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 13.1 e 13.2 della Parte I del Prospetto d’offerta, relativamente all’ultimo anno solare. Quota parte di caricamento retrocessa ai distributori: 14,04% Pagina 2 di 2 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte II Parte III del Prospetto d’offerta Altre informazioni RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING - pag. 1 di 3 La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull’offerta. Data di deposito in Consob della Parte III: 27/03/2015 Data di validità della Parte III: 31/03/2015 A) INFORMAZIONI GENERALI 1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Generali Italia Società per Azioni, in forma abbreviata Generali Italia S.p.A., è società appartenente al Gruppo Generali. La Compagnia di assicurazione è iscritta al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni altro tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazione. Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri. Il capitale sociale di Generali Italia S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta ad euro 1.618.628.450. Le informazioni relative alla generalità, alla carica ricoperta e all’esperienza professionale dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo nonché dei soggetti che ricoprono funzioni direttive della Società sono rese disponibili sul sito internet di Generali Italia S.p.A., www.generali.it. Le informazioni relative agli altri prodotti finanziari assicurativi offerti dalla Società sono disponibili sui siti della Società: • www.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali; • www.inaassitalia.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Ina Assitalia; • www.toro.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Toro; • www.lloyditalico.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Lloyd Italico; • www.augusta.generali.it per chi ha sottoscritto il contratto tramite la Rete di Vendita Generali – Augusta, alla sezione Assicurazioni Vita. 2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI I soggetti distributori del prodotto sono gli agenti di assicurazione della società e i broker iscritti nel registro previsto dall’art. 109 del d.lgs. 209/2005. 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE Con delibera assembleare del 14 dicembre 2011, l’incarico di revisione legale dei conti di Generali Italia S.p.A. è stato affidato, per il periodo di esercizio 2012-2020, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po, n. 32. B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E RIDUZIONE 4. SOTTOSCRIZIONE Il contratto si conclude nel momento in cui, a fronte della ricezione del modulo di proposta che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall’investitore–contraente, la Società rilascia all’investitorecontraente il Contratto. Il contratto si perfeziona alle ore 24 del giorno in cui l’investitore-contraente provvede al pagamento del premio (data di decorrenza del contratto). Successivamente alla sottoscrizione, il contratto prevede la possibilità per l’investitore-contraente di effettuare, salvo diversa volontà espressa dalla Società, ulteriori versamenti aggiuntivi. Pagina 2 di 3 Edizione 03/15 Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte III In relazione a gestioni interne separate/linee/combinazioni libere o altre provviste di attivi, istituite successivamente alla sottoscrizione del contratto, la Società si riserva la facoltà di consentire all’investitore-contraente di effettuare dei versamenti aggiuntivi in tali attività finanziarie. La lettera di conferma dell’investimento e del disinvestimento che la Società provvederà ad inviare all’investitore-contraente a seguito del versamento di ciascun premio e a seguito dell’operazione di riscatto fornirà l’indicazione, per ogni tipologia di operazione effettuata, del corrispettivo totale dell’operazione e del dettaglio degli eventuali costi applicati. 5. RISCATTO E RIDUZIONE L’investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve presentare alla Società richiesta scritta. Il valore di riscatto è pari al capitale maturato diminuito di una percentuale di riscatto indicata alla lettera C) par. 13 della Parte I del presente Prospetto d’offerta. Il rendimento minimo garantito previsto dal contratto non opera in caso di riscatto e pertanto non viene riconosciuto nel capitale liquidato. Non è prevista la riduzione. 6. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITA’ FINANZIARIE SOTTOSTANTI (c.d. SWITCH) Il contratto non prevede la possibilità di effettuare switch. C) REGIME FISCALE 7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE Tassazione delle somme liquidate La Società non opera alcuna ritenuta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d’impresa dell’investitore-contraente. Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d’impresa la Società applica un’imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare del premio corrisposto dall’investitore-contraente. Imposta di bollo Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento della liquidazione. L’imposta di bollo non viene applicata qualora l’investitore-contraente rientri tra i soggetti esclusi dall’applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia. Il trattamento fiscale, pertanto, dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore-contraente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Easy Saving - Prospetto d’offerta – Parte III Edizione 03/15 Pagina 3 di 3 Modulo di Proposta prodotto di capitalizzazione a premio unico per persone giuridiche, parte integrante della Documentazione Precontrattuale. Data di deposito in CONSOB del Modulo di proposta: 05.02.2015 Data di validità del Modulo di proposta: dal 09.02.2015 GVPCNSB1 - Ed. 02-2015 Pagina 1 di 10 - Modulo di proposta COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° RETE AGENZIA CODICE N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE PROV. BROKER CAP NAZIONE CODICE PRODOTTO CAPITALIZZAZIONE EASY SAVING GESTIONE SEPARATA: GESAV INVESTITORE - CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA) DENOMINAZIONE CODICE FISCALE PARTITA IVA L’INVESTITORE-CONTRAENTE CONFERMA DI ESSERE ESENTE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D. LGS. N°231 DEL 21.11.2007 E S.M.I. IN QUANTO: INTERMEDIARIO FINANZIARIO ENTE PUBBLICO Attenzione: allegare alla proposta copia dei documenti comprovanti l’inclusione nelle suddette categorie. ESERCITA ATTIVITÀ DI IMPRESA SI FORMA GIURIDICA (1) Trust/Strutture analoghe Enti Religiosi NO Non Profit/strutture analoghe L’INVESTITORE-CONTRAENTE È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE? NO SI indicare il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara - obbligatorio) e C.U.P. (Codice Unico di Progetto - ove presente) RAE RAMO ATTIVITÀ SETTORE ATTIVITÀ SAE Stima del patrimonio complessivo della Società in euro(1): fino a € 100.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 da € 100.000,01 a € 250.000,00 da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00 da € 250.000,01 a € 500.000,00 da € 10.000.000,01 a € 50.000.000,00 da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 oltre a € 50.000.000,00 NOTE (1) Da non compilare in caso di Contraente Ente pubblico o intermediario finanziario. Pagina 2 di 10 COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° SEDE LEGALE N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE CAP PROV. NAZIONE RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL RECAPITO DI CONTRATTO (QUANDO DIVERSO DALLA SEDE LEGALE) N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE CAP PROV. NAZIONE RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL PAESE DELLA SEDE LEGALE DELLA CAPOGRUPPO(1) (da specificare obbligatoriamente se esiste) ESECUTORE(2) DELL’INVESTITORE - CONTRAENTE Delegato Legale rappresentante COGNOME E NOME DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE NAZIONE CITTADINANZA PROFESSIONE SETTORE PROFESSIONE NO Privato Pubblico SI P.E.P. (Persona Politicamente Esposta, un suo familiare o persona che intrattiene notoriamente stretti legami)(1) Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell’esecutore(1) Atto costitutivo Statuto Procura/delega Delibera di nomina Provvedimento giudice tutelare Altro (specificare) Attenzione: allegare alla proposta copia del documento. RESIDENZA N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE RECAPITO TELEFONICO PROV. CAP NAZIONE INDIRIZZO E-MAIL DOCUMENTO DI RICONOCIMENTO DELL’ESECUTORE CARTA D’IDENTITÀ PATENTE DI GUIDA NUMERO DOCUMENTO DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZA ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO Attenzione: allegare alla proposta copia del documento di riconoscimento sopra indicato. NOTE (1) Da non compilare in caso di Contraente Ente pubblico o interme- diario finanziario. (2) Per esecutore si intende: il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente Pagina 3 di 10 o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° TITOLARE EFFETTIVO(3) ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO SI NO NON COMPILARE I BOX SUCCESSIVI RELATIVI AI DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI SE IL TITOLARE EFFETTIVO È UNICO E COINCIDE CON L’ESECUTORE. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 1 SESSO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE NAZIONE PROFESSIONE AREA SETTORE SETTORE PROFESSIONE NO SI CITTADINANZA P.E.P. (Persona Politicamente Esposta, un suo familiare o persona che intrattiene notoriamente stretti legami)(1) RESIDENZA N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE CAP PROV. NAZIONE RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 1 CARTA D’IDENTITÀ PATENTE DI GUIDA NUMERO DOCUMENTO DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZA ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO Attenzione: allegare alla proposta copia del documento di riconoscimento sopra indicato. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 2 SESSO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE SI CITTADINANZA PROFESSIONE AREA SETTORE SETTORE PROFESSIONE NO NAZIONE P.E.P. (Persona Politicamente Esposta, un suo familiare o persona che intrattiene notoriamente stretti legami)(1) RESIDENZA N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE RECAPITO TELEFONICO PROV. CAP NAZIONE INDIRIZZO E-MAIL NOTE (1) Da non compilare in caso di Contraente Ente pubblico o interme- diario finanziario. (3) Per titolare effettivo si intende: a. la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo; b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale Pagina 4 di 10 il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui l’Allegato tecnico del decreto ed a quello del presente Regolamento. COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 2 CARTA D’IDENTITÀ PATENTE DI GUIDA NUMERO DOCUMENTO DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZA ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO Attenzione: allegare alla proposta copia del documento di riconoscimento sopra indicato. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 3 SESSO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE NAZIONE PROFESSIONE AREA SETTORE SETTORE PROFESSIONE NO SI CITTADINANZA P.E.P. (Persona Politicamente Esposta, un suo familiare o persona che intrattiene notoriamente stretti legami)(1) RESIDENZA N° INDIRIZZO LOCALITÀ COMUNE CAP PROV. NAZIONE RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 3 CARTA D’IDENTITÀ PATENTE DI GUIDA NUMERO DOCUMENTO DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZA ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO Attenzione: allegare alla proposta copia del documento di riconoscimento sopra indicato. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 4 SESSO COGNOME E NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE NAZIONE PROFESSIONE AREA SETTORE SETTORE PROFESSIONE NO SI CITTADINANZA P.E.P. (Persona Politicamente Esposta, un suo familiare o persona che intrattiene notoriamente stretti legami)(1) RESIDENZA N° INDIRIZZO LOCALITÀ RECAPITO TELEFONICO COMUNE PROV. CAP NAZIONE INDIRIZZO E-MAIL NOTE (1) Da non compilare in caso di Contraente Ente pubblico o intermediario finanziario. Pagina 5 di 10 COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO N. 4 CARTA D’IDENTITÀ PATENTE DI GUIDA NUMERO DOCUMENTO DATA DI RILASCIO ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO DATA DI SCADENZA Attenzione: allegare alla proposta copia del documento di riconoscimento sopra indicato. PERIODICITÀ DEL PREMIO E MEZZI DI PAGAMENTO PREMIO UNICO € BONIFICO BANCARIO , ASSEGNO CIRCOLARE ALTRO(4) Attenzione: i pagamenti effettuati tramite bonifico e assegno circolare dovranno essere intestati a Generali Italia S.p.A.. L’assegno circolare dovrà essere munito della clausola di non trasferibilità. Firma dell’Investitore - Contraente o del suo Esecutore Firma dell’Incaricato dell’operazione PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE(1) PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE Reddito da lavoro dipendente Operazioni/Rendite da immobili Reddito da lavoro autonomo Utile societario/Reddito d’impresa Vincita Disinvestimento Lascito/eredità/donazione Reinvestimento Cliente reddituario da precedente occupazione/pensione Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni Scudo fiscale PAESE DI PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE(1) REVOCA DELLA PROPOSTA La presente proposta può essere revocata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, finchè il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata. La comunicazione di revoca deve indicare il numero della proposta sottoscritta. Le somme eventualmente pagate dall’Investitore Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. RECESSO DAL CONTRATTO L’Investitore - Contraente può recedere, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia e l’Investitore - Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso la Compagnia della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all’Investitore - Contraente il premio pagato. NOTE NOTE (1) Da non compilare in caso di Contraente Ente pubblico o interme- diario finanziario. Pagina 6 di 10 (4) Pagamenti effettuati in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società. COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° Prima della sottoscrizione della presente proposta vi è l’obbligo di consegnare all’Investitore Contraente la Scheda sintetica e le Condizioni di contratto. Su richiesta dell’Investitore - Contraente saranno consegnate le parti I, II, III del Prospetto d’offerta. DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE - CONTRAENTE Il sottoscritto Investitore - Contraente dichiara, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 231/07, dopo aver preso visione dell’informativa riportata sul retro, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente proposta di polizza assicurativa corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Dichiara altresì di aver fornito ogni informazione necessaria ai fini dell’individuazione del titolare effettivo e che le stesse sono aggiornate. Luogo e data(5) Nome e Cognome dell’Esecutore (leggibile) Timbro e Firma dell’Investitore - Contraente Il sottoscritto Investitore - Contraente: - dichiara di aver ricevuto la Scheda sintetica; - dichiara di aver ricevuto le Condizioni di contratto ed. Luogo e data(5) Nome e Cognome dell’Esecutore (leggibile) Timbro e Firma dell’Investitore - Contraente Il sottoscritto Investitore - Contraente dichiara, di accettare le Condizioni di contratto, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta. Luogo e data(5) Nome e Cognome dell’Esecutore (leggibile) Timbro e Firma dell’Investitore - Contraente A seguito dell’entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l’assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale, riportate in questa proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato, prima della conclusione del contratto. DICHIARAZIONI STATUS FISCALE DELL’INVESTITORE - CONTRAENTE Il sottoscritto dichiara che il contraente NON ha sede legale o stabili organizzazioni negli Stati Uniti d’America. In alternativa Il sottoscritto dichiara che il contraente è “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione circa lo status fiscale del soggetto di cui sopra. CODICE GIIN(6) Luogo e data(5) Nome e Cognome dell’Esecutore (leggibile) Timbro e Firma dell’Investitore - Contraente NOTE (5) Data sottoscrizione proposta. (6) Da compilare esclusivamente se il Contraente non risulta essere Pagina 7 di 10 contribuente statunitense, in presenza di codice SAE finanziario. Tuttavia, la compilazione non è obbligatoria. COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE PROPOSTA N° DICHIARAZIONI STATUS FISCALE DEL/DEI TITOLARE/I EFFETTIVO/I COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE(7) Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo NON è cittadino degli Stati Uniti d’America e NON ha la residenza fiscale negli Stati Uniti; In alternativa Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”. COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE(7) Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo NON è cittadino degli Stati Uniti d’America e NON ha la residenza fiscale negli Stati Uniti; In alternativa Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”. COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE(7) Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo NON è cittadino degli Stati Uniti d’America e NON ha la residenza fiscale negli Stati Uniti; In alternativa Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”. COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE(7) Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo NON è cittadino degli Stati Uniti d’America e NON ha la residenza fiscale negli Stati Uniti; In alternativa Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dei soggetti di cui sopra. Luogo e data(5) Nome e Cognome dell’Esecutore (leggibile) Timbro e Firma dell’Investitore - Contraente NOTE (5) Data sottoscrizione proposta. (7) Da compilare in modo multiplo solo nel caso di una pluralità di “titolari effettivi”. Pagina 8 di 10 COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Regolamento Ivass n. 5/2014 sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l’operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs 231/07 dispone l’obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell’identificazione del cliente, del beneficiario, dell’esecutore, del titolare effettivo e dell’acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell’operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge. OBBLIGHI DEL CLIENTE Art. 21 del D. lgs. 231/2007 I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica alla Clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 16 Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. 231/07 1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 (ovvero di: identificazione del cliente, del beneficiario e dell’esecutore; identificazione del titolare effettivo; verifica dei dati relativi al cliente, al beneficiario, all’esecutore ed al titolare effettivo; inerenti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano l’identificazione di una pluralità di soggetti; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sula natura prevista del rapporto continuativo e dell’operazione occasionale), non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione. 2. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un’operazione in corso di realizzazione, le imprese pongono fine al rapporto o all’esecuzione dell’operazione. I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dall’impresa vengono restituite liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal cliente ed allo stesso intestato. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 3. Nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. SANZIONI PENALI Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Art. 23 del Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. 231/07 Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. Pagina 9 di 10 COPIA PER L’INVESTITORE - CONTRAENTE Art. 2, comma 1 lettera y), del Regolamento IVASS n. 5/14, in attuazione del D.Lgs. 231/07, e dei rispettivi Allegati tecnici. L’identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/07. All’atto dell’identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d’importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell’eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo o dell’effettuazione dell’operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo. È titolare effettivo: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui agli allegati tecnici del D.Lgs. 231/07 e del Regolamento IVASS n.5/14, che di seguito si riportano. a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica. L’Allegato tecnico al Regolamento IVASS n. 5/14, in linea con la previsione dell’Allegato tecnico del D.Lgs. 231/07 ed in attuazione dello stesso, ha indicato alcune ulteriori specificazioni ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, il controllo ricorre, comunque: 1. per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra. 2. Non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il titolare effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante. 3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 si procede come segue: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: • la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell’operazione; • ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società. 4. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va, cumulativamente, individuato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust; b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato. 5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b). 6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato: a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione; b) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione. In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). GVPCNSB1 - Ed. 02/15 - Marketing Operativo Pagina 10 di 10 COPIA PER L’INVESTITORE CONTRAENTE TITOLARE EFFETTIVO Appendice Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d’offerta RISPARMIO IMPRESA EASY SAVING Prodotto finanziario di capitalizzazione - pag. 1 di 5 Data di deposito in Consob del Glossario: 27/03/2015 Data di validità del Glossario: 31/03/2015 Aliquota di retrocessione Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva all’investitorecontraente. Aliquota trattenuta Percentuale del rendimento della attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dall’Impresa di assicurazione. Capitale investito Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di assicurazione nella gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio. Capitale maturato Capitale che l’investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale. Capitale nominale Premio versato per la sottoscrizione di una gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o di un’altra provvista di attivi al netto delle spese di emissione. Capitale rivalutato iniziale Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione in base al tasso tecnico. Clausola di riduzione Facoltà dell’investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto investitore-contraente, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali. Combinazioni libere Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall’investitore-contraente. Combinazioni predefinite (c.d. Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate linee di investimento o linee) e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dall’Impresa di assicurazione. Consolidamento Meccanismo in base a cui l’investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale. Conversione (c.d. switch) Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento da gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi sottoscritte e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi. Costi di caricamento Parte del premio versato dall’investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa di assicurazione. Gestione interna separata Fondo appositamente creato dall’Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall’investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo. Pagina 2 di 5 Edizione 03/15 Easy Saving - Glossario Determinazione Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all’investitore-contraente. Duration Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. Frequenza di consolidamento Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione riconosce in via definitiva all’investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Frequenza di determinazione Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato. Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione rileva il rendimento della gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi. Misura di rivalutazione Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo. Modulo di proposta Modulo sottoscritto dall’investitore-contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Orizzonte temporale di investimento consigliato Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto. Prelievo in punti percentuali assoluti Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui l’Impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso. Prelievo percentuale Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dall’Impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota trattenuta al rendimento rilevato. Premio periodico Premio che l’investitore-contraente si impegna a versare all’Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente. Premio unico Premio che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto. Easy Saving - Glossario Edizione 03/15 Pagina 3 di 5 Premio versato Importo versato dall’investitore-contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’investitore contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati. Prodotto finanziario di capitalizzazione Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all’investitorecontraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato. Proposta d’investimento finanziario Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente proposta d’investimento finanziario. Provvista di attivi Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dall’Impresa di assicurazione e diversi da gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista. Recesso Diritto dell’investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto) Rendimento in base al quale l’Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dall’Impresa di assicurazione e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione. Rendimento retrocesso Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall’Impresa di assicurazione. Rendimento rilevato Risultato conseguito dalla gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi. Revoca della proposta Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto Pagina 4 di 5 Edizione 03/15 Easy Saving - Glossario eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta). Riscatto Facoltà dell’investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto. Spese di emissione Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissione del prodotto finanziario. Tasso tecnico Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L’applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del c.d. capitale rivalutato iniziale. Tasso di rendimento minimo garantito Tasso di rendimento che l’Impresa di assicurazione garantisce sul capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in parte) ai fini della determinazione del capitale rivalutato iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l’Impresa di assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi. Tasso di rendimento trattenuto Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che l’Impresa di assicurazione non retrocede all’investitore-contraente e trattiene per sé. Easy Saving - Glossario Edizione 03/15 Pagina 5 di 5
© Copyright 2024 ExpyDoc