1854-n1_annesso_II 1..4 - Senato della Repubblica

BOZZE DI STAMPA
14 aprile 2015
N. 1 – ANNESSO II
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche´
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1854)
ORDINI DEL GIORNO
G1.100
Stucchi, Stefani
Il Senato,
apprezzate:
le misure adottate dal Governo per fronteggiare nel modo migliore
possibile le nuove sfide lanciate dal terrorismo transnazionale di matrice
jihadista, ulteriormente potenziate dal Parlamento nel corso dell’iter di
conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;
sottolineata:
la circostanza che la gravita` assunta dalla minaccia terroristica imponga di elevare ovunque possibile la soglia di allarme e le risorse a disposizione per fronteggiare un rischio ormai diffuso;
prendendo atto:
del fatto che normativa vigente in materia di concessione del porto
d’armi riconosce ad alcune categorie di persone il riconoscimento del diritto a portare liberamente armi per la difesa personale. Fra loro, figurano
il Capo della Polizia, i prefetti, i vice-prefetti, i questori e tutti gli ufficiali
Tip. Senato
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di Pubblica Sicurezza, ovvero i funzionari della Polizia di Stato e gli ufficiali dei Carabinieri, in quanto riconosciuti ufficiali di Pubblica Sicurezza;
sottolineando:
altresı`, che accedono al porto d’anni anche i magistrati, sia pubblici ministeri che giudici, nonche´ i magistrati onorari, compresi i giudici
di pace, peraltro senza che siano richiesti l’accertamento di requisiti psicofisici particolari o della capacita` tecnica di usare e maneggiare anni;
ricordando:
inoltre, che possono circolare armate le guardie particolari giurate,
se munite di apposita licenza di porto d’armi, e le persone titolari di licenza di porto d’anni per difesa personale;
aggiungendo:
che anche gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate,
che non sono obbligati ad utilizzare le armi in dotazione, vengono provvisti, a richiesta, di licenza di porto d’armi;
stigmatizzando:
tuttavia, la circostanza che, all’atto pratico, il rilascio del porto
d’armi si riveli molto discrezionale, dando luogo a situazioni particolari,
spesso oggetto di ricorsi alla magistratura amministrativa;
esprimendo sconcerto:
altresı`, per il fatto che non siano ammessi a portare liberamente
armi gli ufficiali della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato
e della Polizia Penitenziaria, in quanto non riconosciuti ufficiali di Pubblica Sicurezza, ma semplicemente agenti, cosı` come capita anche ai gradi
apicali del ruolo Ispettori dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che rivestono anch’essi la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza pur essendo
formalmente denominati, rispettivamente maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ispettore superiore sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza,
impegna il Governo:
ad agevolare il piu` possibile la concessione del porto d’armi ai richiedenti appartenenti alle categorie generalizzate nella premessa che possono gia` accedervi in base alla normativa vigente;
ad assumere quanto prima l’iniziativa legislativa per estendere il
diritto a portare liberamente armi anche agli agenti di pubblica sicurezza
in servizio permanente.
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G1.101
Stucchi, Stefani
Il Senato,
apprezzate:
le misure adottate dal Governo per fronteggiare nel modo migliore
possibile le nuove sfide lanciate dal terrorismo transnazionale di matrice
jihadista, ulteriormente potenziate nel corso dell’iter di conversione del
decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;
rilevati:
il ruolo ed i nuovi poteri che il provvedimento riconosce alle agenzie d’intelligence del nostro Paese ai fini della prevenzione degli attentati
jihadisti e della tutela degli interessi politici, economici, industriali e tecnologici della Repubblica;
sottolineata:
l’importanza nella difficile congiuntura politica attuale di limitare
la circolazione di informazioni sensibili, imponendo ad alcune categorie
di soggetti professionalmente esposti alla conoscenza di dati classificati
– come i vertici delle aziende operanti in comparti ad elevata tecnologia
o comunque di rilevanza strategica ai fini della difesa nazionale – il requisito del possesso del cosiddetto NOSI, o nulla osta di sicurezza industriale;
prendendo atto:
del fatto che l’acquisizione ed il rinnovo del NOS sono nel nostro
Paese sottoposti a procedure farraginose, piu` lente e complesse di quelle
in uso presso le altre nazioni alleate parte della NATO, anche a seguito
delle nuove disposizione in materia introdotte dal DPCM 22 luglio
2011, che penalizzano le aziende italiane operanti in comparti ad elevata
tecnologia o comunque di rilevanza strategica, come quelli dell’aerospazio, delle comunicazioni, della sicurezza cibernetica e delle produzioni
per la Difesa;
stigmatizzando:
la circostanza che da quanto precede derivi inoltre una forte perdita
di competitivita` per le imprese italiane operanti nei settori aerospaziale,
delle comunicazioni, della sicurezza cibernetica e delle produzioni per
la Difesa, spesso costrette a rinunciare alle gare d’appalto indette all’estero per aggiudicarsi importanti commesse dall’impossibilita` di esibire
in tempi ragionevoli il nulla osta di sicurezza industriale,
impegna il Governo:
a provvedere quanto prima ad allineare agli standard minimi applicati nell’ambito dell’Alleanza Atlantica requisiti e tempistica previsti per
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il rilascio del Nulla Osta di Sicurezza Industriale, rimuovendo gli ostacoli
che spesso impediscono alle aziende del nostro Paese di partecipare con
possibilita` di successo alle gare pubbliche d’appalto indette per la fornitura di beni e tecnologie sensibili ai committenti italiani e stranieri.
E 1,00