U N I V E R SI T À D E GL I S T UD I D I S A S SAR I ________________________ REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA Testo approvato dal Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2014 Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di I e II fascia, in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e con riferimento all’art. 1. comma 9, della Legge n. 230/2005. Articolo 2 - Programmazione delle chiamate 1. In sede di programmazione dell’attività didattica o qualora se ne ravvisi la necessità i dipartimenti – con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia – formulano motivate proposte di attivazione delle procedure di chiamata e di mobilità per la copertura di posti vacanti di professore di I o di II fascia, coerenti con la programmazione didattica. 2. Le proposte precisano: a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; b) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; c) nell’ambito del budget a disposizione di ciascun Dipartimento, l’entità del finanziamento che si intende utilizzare; d) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, eventualmente indicando il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010; e) i criteri per l’accertamento, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche delle competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. 3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, verificata la sostenibilità finanziaria e il rispetto della programmazione relativa al personale docente, delibera in merito alla proposta formulata. Articolo 3 - Attivazione delle procedure di chiamata 1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi del precedente articolo, il Rettore emana specifici avvisi di vacanza dei posti di professore di I fascia o di II fascia, distinti per settore concorsuale. 2. L’avviso specifica: a) la sede; b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; d) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, eventualmente indicando il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010; e) i criteri per l’accertamento, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche delle competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. 3. Dell’avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui pubblicazione decorrono i tempi per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 5. 4. Le procedure devono concludersi entro 120 giorni dal decreto rettorale di nomina del vincitore; il Rettore può prorogare il termine per una sola volta e per non più di 30 giorni, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Articolo 4 - Ammissione al procedimento di chiamata 1. Sono ammessi a partecipare al procedimento di chiamata: a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all’articolo 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; b) i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio; c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, di cui al d.m. 2 maggio 2011, n. 236; d) i professori che hanno conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. 2. Ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Articolo 5 - Presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in carta libera, devono pervenire al Magnifico Rettore – Ufficio Gestione Docenti, direttamente, o a mezzo fax, a mezzo posta o per via telematica, entro il termine di scadenza stabilito nell’avviso. 2. Il termine utile per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Alla domanda sono allegati: a) il curriculum dell’attività scientifica e professionale; b) l’elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda; c) le pubblicazioni scientifiche sulle quali il candidato intenda essere valutato, nel numero massimo eventualmente indicato nell’avviso, in forma cartacea o in forma elettronica. 4. Il candidato deve dichiarare che per le pubblicazioni stampate in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’articolo 1 del d.lgs.lg. 31 agosto 1945, n. 660; per le pubblicazioni stampate all’estero devono risultare la data ed il luogo di pubblicazione. 5. Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nell’elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3, né verranno considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Articolo 6 - Procedura di valutazione 1. Per la valutazione comparativa dei candidati il Consiglio del Dipartimento interessato istituisce una Commissione di valutazione, nominata dal Rettore con decreto, composta da tre componenti, dei quali almeno due docenti esterni all'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale individuati, di norma, tra professori del settore concorsuale al quale si riferisce il bando. I componenti sono scelti: a) tra i professori di I fascia, se il posto è di I fascia; b) tra i professori di I e II fascia se il posto è di II fascia, di cui almeno due di I fascia. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge n. 210/2010. 2. Ai fini della valutazione comparativa dei candidati la Commissione, che può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, prende in considerazione i titoli presentati dai candidati, tra cui: a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali. L'accertamento della qualità della didattica potrà essere verificata mediante prova didattica su una lingua indicata dal Dipartimento; b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) altre attività accademiche istituzionali; d) l’eventuale attività in campo clinico; e) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; g) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione. La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate. 3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prende in considerazione i seguenti indici: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato l’avviso e con l’eventuale profilo specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. La Commissione, per i fini di cui al presente comma, fa ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 4. La commissione deve concludere la valutazione e predisporre la graduatoria degli idonei entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina; per le procedure di chiamata di cui al successivo art.8, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. Articolo 7 - Provvedimenti per la chiamata 1. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella composizione prevista dall’articolo 18, lettera e) della legge n. 240/2010, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione degli atti da parte del Rettore, secondo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. 2. Il provvedimento di chiamata è disposto con decreto del Rettore e decorre, di norma, dal 1° novembre di ogni anno o dal diverso termine indicato dal decreto rettorale, secondo quanto stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata previo parere del Senato Accademico; il provvedimento del Rettore è definitivo. 3. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro 30 giorni dall’emanazione e pubblicato sul sito dell’Ateneo. 4. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il candidato chiamato deve dimostrare, anche con dichiarazione sostitutiva, il possesso dei titoli dichiarati all’atto della domanda. Articolo 8 – Altre procedure di chiamata 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con procedura resa pubblica sul sito dell’Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, il Dipartimento interessato valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge medesima, e, in caso di esito positivo della valutazione, ne propone la chiamata in ruolo. 2. Con provvedimento del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, che verifica la sostenibilità finanziaria e il rispetto della programmazione relativa al personale docente, previo parere del Senato Accademico, il titolare del contratto valutato positivamente, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. 3. Ai fini della valutazione la Commissione viene istituita e composta secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera b); la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 agosto 2011. 3. Ai fini della valutazione del candidato la Commissione viene istituita e composta secondo le modalità di cui al precedente art.6, comma 1; la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti al livello internazionale individuati con il decreto del Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca del 4 agosto 2011. 4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 240/2010, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui ai commi precedenti può essere utilizzata, ai sensi dell'art.24, comma 6 legge 240/210, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge medesima. 5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, potrà prendere apposita deliberazione utilizzando fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Ai medesimi fini, a decorrere dal settimo anno, l’Ateneo può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. Articolo 9 - Chiamata diretta e chiamata per chiara fama Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l’Ateneo può procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un periodo di docenza nelle Università italiane, e può altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari; a tale fine, su proposta del Dipartimento interessato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, verificata la sostenibilità finanziaria e il rispetto della programmazione relativa al personale docente, delibera in merito e formula specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. Articolo 10 - Programmazione triennale dei procedimenti per la chiamata 1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge n. 240/2010. 2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale; la programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all’articolo 24, comma 5, della stessa legge n. 240/2010, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori. 4. L’Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo stesso. Articolo 11 - Mobilità dei ricercatori universitari a tempo indeterminato Per la mobilità dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, a norma dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 240/2010, si applica la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, così come attuata con il regolamento sulle procedure di trasferimento e di mobilità dei docenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 210/1998. Articolo 12 - Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge n. 240/2010, e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Articolo 13 - Abrogazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni riferite ai professori di I e di II fascia del regolamento di Ateneo sulle procedure di trasferimento e di mobilità dei docenti. 2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni regolamentari incompatibili con la disciplina introdotta dal presente regolamento. Articolo 14 - Entrata in vigore Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ateneo del decreto rettorale di emanazione.
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