0018368-2015

!!Jfym~ten~ ~J~n~nwu~:J~ne- ~uéen«~a
!!Jft/te.Uon,e <~ne-ta-h eh/!J:UJonok, e ~
!Jrwno#'veon,e
Ai Signori Direttori Generali
Lettera circolare
Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari
liGDAPllllllllllllll~llllllllllllllllH
0018368- 2015
Ai Signori Provveditori Regionali
Ai Signori Direttori degli Il. PP. della
Repubblica
PU-GDAP-2000-1 9/ 0l / 201S-001e368-201s
Ai Signori Direttori degli Uffici Locali
di Esecuzione Penale Esterna
Ai Signori Direttori delle Scuole
Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"
Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestiario
All' Ufficio del Capo del Dipartimento
Al Signor Direttore del Gruppo
Operativo Mobile
Al Signor Direttore dell'Ufficio per la
Sicurezza Personale e la Viglianza
e, p.c.
Al Signor Vice Capo Vicario del
Dipartimento
Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giu stizia Minorile
LORO SEDI
!Jfy~te)~ ck~:_ef~Hi14<Ytta,«.-ione !:ftuéen~/f,Cnta
!!ìJ,/te-x.-t:One
OGGETTO:
~:1unuk d/,_../~t00:11a~ e d/,,/k -~ta«-f'mte
Lavoro straordinario Polizia penitenziaria. Art. 1, comma 476, legge n.
147/2013 (legge di stabilità 2014). Procedimento di recupero.
§1
Con lettera circolare 15 gennaio 2014 n. 0014687, questo Generale Ufficio ha
partecipato alle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria
l'interpretazione autentica di cui all'art. 10, comma 3 D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 e
all'art. 11 comma 8 D.P.R. 13 giugno 2002 n. 164, operata dal legislatore con legge di
Stabilità per il 2014, all'art. 1 comma 476: "L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11settembre2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 164, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a
titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.
Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Con la medesima lettera circolare, al §3, si è precisato che le precedenti
ministeriali 4 luglio 2012 n. 3639/6089, 26 novembre 2012 n. 0421229, e, d a ultimo la
circolare 2 aprile 2013 n. 00117197, sono da considerarsi non più applicabili in quanto in
contrasto con la vigente normativa, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato.
§2
Trattandosi di interpretazione normativa avente efficacia ex tunc, si rende
necessario procedere, altresì, a cura delle SS.LL.II., al recupero delle somme liquidate e
!1ifyeoA4rte11,,?; ah-4".'_s;?vfnrru? 1-'f~ln-«-rj}ne Ye7uk1.«-ta/U~
!!Jr;u,_,a;, Ù»te
~Ile'~ ah/<9!A<Jc;11g~ e e#~ sr
~1<'407W
pagate a titolo di lavoro straordinario per il periodo 2012 e 2013, in contrasto con
l'interpretazione autentica di cui al §1 1•
Si prega l'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Capo del
Dipartimento di diramare alle articolazioni dello stesso la presente nota.
Si confida nella fattiva collaborazione e nella precisa attenzione delle SS.LL.
nel tener conto di quanto sopraesposto e si rinnovano atti di viva considerazione.
Cfr. lettera circolare 4 luglio e.a. n . 3639/6089 con la quale era stato reso applicabile tale riconoscimento a
partire dall' anno 2012 sulla base della sentenza n. 01342/2012 del Consiglio di Stato Sez. V, emessa per la
riforma della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - sez. distaccata di Parma - sezione In. 307/2011 .
1