PIERO PELLEGRINO GLI IMPEDIMENTI RELATIVI AI VINCOLI ETICO-GIURIDICI TRA LE PERSONE NEL MATRIMONIO CANONICO G. GIAPPICHELLI EDITORE INDICE CAPITOLO I L'IMPEDIMENTO DI CONSANGUINEITÀ NEL MATRIMONIO CANONICO (CAN. 1091 C.LC. E CAN. 808 C.C.E.O.) La legge mosaica proclamava il principio della esogamia. Teodosio il Grande vietò il matrimonio fra cugini germani. La Chiesa in un secondo tempo accolse il computo effettuato dalle popolazioni germaniche. IL Concilio di Clermont (535). Il Concilio lateranense II (1137) e il Concilio lateranense IV (1215) Nel Codice pio-benedettino del 1917 l'impedimento è disciplinato nel can. 1076, § 1, § 2, § 3. L'impedimento nel primo grado della linea retta è di diritto divino, come pure nel primo grado della linea collaterale (fratelli e sorelle) l'impedimento è di diritto naturale. Negli altri gradi della linea collaterale è certamente di diritto ecclesiastico II can. 1076, § 2 dispone la moltiplicazione dell'impedimento, mentre al § 3 dispone che nel dubbio non si concede mai la dispensa. La dispensa per cause gravi e giuste è concessa, nella Chiesa latina, dall'Ordinario del luogo e, nella Chiesa orientale, dal Vescovo locale (fino al sesto grado) e dal Patriarca (quarto grado) II Codice giovanneo-paolino del 25 gennaio 1983 nel can. 1091 regola l'impedimento, ma il computo dei gradi procede sulla base del sistema romanistico. Secondo alcuni il secondo grado della linea collaterale (fratello e sorella) è di diritto naturale secondario La seconda innovazione consiste nel fatto che l'impedimento in linea collaterale è ristretto al quarto grado incluso (cugini germani). Il C.C.E.O. al can. 808 disciplina in maniera identica l'impedimento perfino nell'eliminazione della moltiplicazione dell'impedimento. Difficoltà più gravi comporta la dispensa del terzo grado della linea collaterale (zio e nipote) pag ' 3 9 15 21 29 147 pag. CAPITOLO II L'IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ NEL MATRIMONIO CANONICO (CAN. 1092 C.I.C. E CAN. 809, § 1, § 2 C.C.E.O.) 1. L'affinità è un vincolo personale che nasce dal matrimonio, anche non consumato, fra l'uomo e i consanguinei della donna, e viceversa. La legge mosaica e il diritto romano. Il Concilio Illiberitano (a. 300), quello di Elvira (a. 300) e quello di Neocesarea (a. 314). Nel secolo Vili il fondamento dell'impedimento di affinità fu rappresentato dalla copula lecita o illecita. Il Concilio lateranense IV (1215) limitò l'impedimento fino al quarto grado e il Concilio di Trento limitò l'impedimento al secondo grado della linea collaterale 2 II Codex iuris canonici del 27 maggio 1917 regola l'impedimento al can. 1077, § 1, § 2. L'affinità in linea retta è impedimento dirimente in qualsiasi grado, in linea collaterale fino al secondo incluso. I due principii fondamentali sono costituiti dalle massime affìnitas non parit afftnitatem e affìnitas non egreditur copulatos 3. L'impedimento è di diritto ecclesiastico, per cui vincola soltanto i battezzati. Il Decreto della S. Congregazione del S. Officio del 31 gennaio 1957. La questione della moltiplicazione dell'impedimento (can. 1077, § 2 e can. 67, § 2 M.P. Crebrae allatae del 22 febbraio 1949). L'impedimento era dispensabile in qualunque grado da parte della Santa Sede 4. Il can. 1092 del nuovo Codice del 25 gennaio 1983, per il quale l'affinità deriva da qualsiasi matrimonio valido tra battezzati. Vale ancora il principio secondo cui affìnitas in coniuge superstite non deletur. La prima innovazione del nuovo Codice in tema di affinità è la soppressione dell'impedimento proveniente dalla linea collaterale. Il can. 809 del C.C.E.O. però mantiene l'impedimento in linea collaterale ridotto al secondo grado 5. La seconda innovazione della nuova legislazione è costituita dalla cessazione della moltiplicazione dell'impedimento: il che si verifica anche nel C.C.E.O. L'impedimento è perpetuo e cessa in seguito a dispensa che spetta agli Ordinari del luogo nella Chiesa latina, e ai Gerarchi del luogo nella Chiesa orientale. Le ragioni che hanno indotto il legislatore a riconfermare l'impedimento di affinità 148 40 45 51 57 62 CAPITOLO III L'IMPEDIMENTO DI PUBBLICA ONESTÀ NEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO (CAN. 1093 CJ.C. CAN. 810 C.C.E.O.) Prima della vecchia codificazione si parlava di affìnitas ex copula illicita. I testi del IV e V secolo. Dal IX secolo si introdusse il principio che l'affinità non derivava propriamente dal matrimonio, ma dall'unione carnale, sia matrimoniale, sia fornicaria o adulterina. Nel Decreto di Graziano si faceva confusione tra gli sponsalia de futuro e gli sponsalia de praesenti (cioè il matrimonio rato). La consacrazione dell'impedimento nel Concilio di Trento La legislazione pio-benedettina e il can. 1078, secondo cui l'impedimento sorge dal matrimonio invalido (consumato o non consumato) oppure dal pubblico o notorio concubinato e l'impedimento sorge soltanto nel primo e nel secondo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna (ava, madre, figlia, nipote) II fondamento razionale di tale impedimento: il matrimonio contratto in quelle condizioni appare minus decens et decorum; queste nozze potrebbero essere incentivo e peccato tra persone che hanno occasione di relazioni frequenti e familiari. L'impedimento non è di diritto divino, ma di diritto ecclesiastico, di grado maggiore in primo grado, di grado minore, in secondo grado. La dispensa è concessa per giuste e gravi cause. D'altra parte, essendo di diritto umano, l'impedimento non colpisce gli infedeli La disciplina del Nuovo Codice del 25 gennaio 1983, prevista nel can. 1093. L'impedimento di pubblica onestà sorge, innanzitutto, da un matrimonio invalido post instauratemi vitam communem: non avrebbe rilevanza il fatto della consumazione o meno del matrimonio. Il matrimonio civile non ha alcun valore per la Chiesa, per la quale l'unico matrimonio valido è quello Sacramentale L'impedimento sorge, in secondo luogo, dal notorio o pubblico concubinato. Si richiede una relazione sessuale protratta per lungo tempo. Esiste il concubinato anche se uno dei due compiici o entrambi siano sposati. Il concetto di impedimento pubblico alla luce del can. 1074. Nel Nuovo Codice del 1983 l'impedimento dirime le nozze nel primo grado della linea retta. L'impedimento è perpetuo e può cessare solo con dispensa dell'Ordinario 72 75 81 84 149 pag. del luogo per una giusta e grave causa. La moltiplicazione dell'impedimento non sussiste, essendo stata abolita anche per l'impedimento di consanguineità (can. 1091, § 1). La disciplina del can. 810 del C.C.E.O. 90 CAPITOLO IV L'IMPEDIMENTO DI PARENTELA LEGALE NEL MATRIMONIO CANONICO (CAN. 1094 CJ.C. E CAN. 812 C.C.E.O.) La cognazione legale è la parentela che deriva dalla legittima adozione e si chiama legale, perché stabilità dalla legge civile. L'adozione presso il popolo d'Israele. Fu il diritto romano a perfezionare l'istituto. La riforma dell'istituto dell'adozione è dovuta a Giustiniano. Nella Chiesa i primi documenti sono un testo di Nicolo I (858-867) e un documento di Pasquale II (1099-1118). L'autore che ha introdotto l'impedimento nel diritto canonico fu Graziano II Codex iuris canonici del 1917 ha risolto vari problemi nei cann. 1059 e 1080 in cui viene sostanzialmente a canonizzare la legge civile. L'impedimento è impediente o dirimente a secondo che tale sia considerato dalla legge civile. La dottrina che ritiene aversi in tali ipotesi casi di rinvio formale. La dottrina della canonizzazione, in base alla quale il diritto canonico fa sua una determinata disposizione di natura civile per inserirla e inglobarla nel sistema giuridico della Chiesa La interpretazione delle norme canonizzate. Il problema della personalità o territorialità della legge che riguarda l'impedimento. La tesi secondo cui la legge si presume territoriale: sia che si tratti di impedimento impediente, sia che si tratti di impedimento dirimente, è sempre la legge civile del luogo di celebrazione a dover essere presa in considerazione, poiché è inconcepibile che i due impedimenti debbano essere disciplinati in modo diverso, II problema che sorge se l'adozione sia introdotta non dalla legge, ma dalla consuetudine. La rado dell'impedimento e la sua dispensa. Se gli infedeli siano legati dall'impedimento La legislazione del Nuovo Codice giovanneo-paolino. Il can. 110 e l'adozione. L'attuale normativa desume dalla legge civile solo il fatto della parentela legale sorta da adozione senza distinguere 150 102 109 11 5 pag. se essa costituisca impedimento impediente o dirimente. La disciplina del can. 1094. I lavori preparatori e l'intenzione di sopprimere l'impedimento. L'adozione va intesa in senso stretto, sicché restano esclusi la tutela e gli altri istituti affini. La disciplina dell'impedimento di parentela legale del C.C.E.O. è prevista nel can. 812 ed è sostanzialmente identica a quella del Codice del 1983. La dispensa è concessa dall'Ordinario del luogo e solo in forza di essa può cessare l'impedimento che è perpetuo 124 CAPITOLO V L'IMPEDIMENTO DI PARENTELA SPIRITUALE (CAN. 811, § 1, § 2 C.C.E.O.) Nozione. La costituzione del 30 ottobre 530 di Giustiniano. Il can. 53 del Concilio Trullano (a. 692). Il Concilio di Roma del 721. La paternitas spiritualis, la compatemitas spiritualis e lafraternitas spiritualis. Fu il Concilio di Trento a restringere l'impedimento II can. 1079 del Codice pio-benedettino. Le condizioni richieste perché si verifichi la parentela spirituale riguardano il battesimo, il ministro, il padrino. Quest'ultimo deve avere l'intenzione di contrarre la cognazione spirituale. L'impedimento è di diritto ecclesiastico, può essere dispensato e non colpisce gli infedeli. La ragione dell'impedimento Nel Nuovo Codice giovanneo-paolino del 1983 l'impedimento è soppresso. IL C.C.E.O. mantiene invece l'impedimento al can. 811, § 1, § 2, come avveniva nel can. 70 del M.P. Crebrae allatae. Le condizioni per contrarre l'impedimento. Il dubbio sull'esistenza del primo battesimo. La dispensa può essere concessa dal Gerarca del luogo 135 139 144 151
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