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Quotidiano Giuridico
11/04/14 08:49
Quotidiano
» Matrimonio tra persone dello stesso sesso
11-4-2014
Matrimonio same-sex straniero e trascrizione in Italia: la "terza via" del Tribunale di
Grosseto
Con una sentenza che ha scatenato roventi polemiche su un tema che da anni ormai preoccupa più le
aule giudiziarie che le commissioni parlamentari, il Tribunale di Grosseto è entrato a gamba tesa nel
dibattito sul riconoscimento, in Italia, del diritto delle coppie dello stesso sesso di contrarre matrimonio.
La questione specifica affrontata dal Tribunale riguarda la trascrizione del matrimonio celebrato tra due
cittadini italiani a New York, trascrizione inizialmente rifiutata dall'Ufficio dello stato civile del Comune
di Grosseto, ma che ha trovato successivamente accoglimento da parte del Tribunale toscano.
di Matteo M. Winkler - Professore a contratto e dottore di ricerca nell'Università Bocconi e Avvocato in
Milano
Con sentenza depositata il 9 aprile 2014, il Tribunale di Grosseto ha ordinato all'Ufficio dello stato civile
del Comune della città toscana di trascrivere le nozze celebrate all'estero tra due cittadini
italiani dello stesso sesso. I due interessati infatti, come moltissime altre coppie gay e lesbiche del
nostro Paese, hanno deciso di trasferirsi per qualche giorno a New York, dove è possibile sposarsi.
A New York infatti il same-sex marriage è pienamente valido ed efficace (v. MarriageEqualityAct del
24.6.2011), al pari di altri quindici sister state che pure lo riconoscono, mentre risultano tuttora
pendenti oltre trenta procedimenti giudiziari volti ad ottenere il riconoscimento di tale diritto. In Europa,
analogamente, il matrimonio same-sex è in vigore in dieci Stati (Islanda, Gran Bretagna ad esclusione
dell'Irlanda del Nord, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia).
L'Italia, ad oggi, è l'unico Paese europeo che, nonostante gli inviti della Corte costituzionale (Sent. 15
aprile 2010, n. 138, pt. 8 in diritto), non ha ancora legiferato in materia di unioni omosessuali. Il
viaggio dei due coniugi toscani, dunque, si conclude con la richiesta all'Ufficiale dello stato civile del loro
comune di residenza di trascrivere il matrimonio newyorchese negli appositi registri.
Alla luce di questo quadro, è difficile provare stupore o disagio nel considerare il comportamento di chi,
come la coppia di Grosseto, è arrivato ad attraversare l'oceano per vedere riconosciuta la propria
unione. Le ragioni di questo gesto possono essere le più varie. Una prima motivazione è psicologica: è
rassicurante sapere che da qualche parte nel mondo, anche molto lontano, v'è un luogo in cui il vissuto
quotidiano della coppia riceve l'adeguato riconoscimento da parte della legge e viene chiamato con il
nome che merita, cioè «matrimonio». Sposarsi all'estero conferisce infatti un senso di dignità
all'unione, anche se poi il matrimonio non è effettivamente riconosciuto nel luogo di residenza. Vi è in
secondo luogo una ragione di appartenenza a una comunità: sposarsi all'estero esattamente come
fanno le coppie eterosessuali conferma che vi sono società per le quali essere gay o lesbica non fa
davvero alcuna differenza. Vi è però anche un elemento politico che non può essere trascurato. Dopo il
rientro in Italia, molte coppie chiedono la trascrizione dell'atto straniero di matrimonio, con la
prospettiva di generare un dibattito sul piano giudiziario e soprattutto su quello politico.
Domandare le ragioni del diniego di trascrizione significa stimolare una risposta da parte del giudice e
di riflesso, come scrive lo studioso americano William N. Eskridge, invertire l'onere dell'inerzia in capo
allo Stato, costringendo così l'autorità politica a prendere una posizione onde giustificare il suo
perdurante silenzio (Foreword: The Marriage Cases-Reversing the Burden of Inertia in a
PluralistConstitutionalDemocracy, in 97 Cal. L. Rev., 2009, 1785).
Non è la prima volta che la questione finisce in un'aula giudiziaria. Il precedente rilevante è, in questo
caso, il procedimento instaurato nel 2004 da due ragazzi di Latina, sposatisi in Olanda. Dopo il
Tribunale di Latina (Decr. 10 amggio 2005, in NGCC, 2006, I, 86, nota Bilotta) e la Corte d'Appello di
Roma (Decr. 13 luglio 2006, in Fam. dir., 2007, I, 166, nota Sesta), sul caso si è espressa la Corte di
Cassazione, con la pluricitataDec. n. 4148 del 15 marzo 2012 (in Giust. civ., 2012, 1691, nota
Chiovini-Winkler). Per la Cassazione il matrimonio tra persone dello stesso sesso configura, sulla scorta
di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti umani (24.6.2010, Schalk e Kopf c. Austria, n.
30141/04, in NGCC, 2010, I, 1137, nota Winkler), un vero e proprio diritto fondamentale, per quanto
condizionato a una «riserva assoluta di legislazione ordinaria» e rimesso, pertanto, alla libera
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determinazione del Parlamento. Nondimeno, le coppie gay e lesbiche sono protette dal «diritto al
rispetto della vita familiare», che possono far valere direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria,
domandando tutela in relazione a «ipotesi particolari» nelle quali si richieda un trattamento paritario tra
l'unione omosessuale e la coppia coniugata (cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.). Alla luce di
questi principi, per la Cassazione il matrimonio same-sex straniero non è «inesistente», dunque
irriconoscibile non solo sul piano giuridico ma altresì a livello sociale, bensì semplicemente «inidoneo» a
dispiegare effetti in Italia. Nulla si dice rispetto all'annoso tema della contrarietà o meno del matrimonio
all'ordine pubblico internazionale italiano, che la Corte pare dare per sottinteso (in senso negativo) e
sul quale ad oggi non si registra alcuna decisione giudiziaria, ma solo qualche confuso riferimento in
dottrina.
Correttamente, dunque, ad un primo livello la Cassazione aveva individuato nella trascrizione in Italia
del matrimonio same-sex straniero non un problema puramente internazionalprivatistico, ma una
questione di diritti individuali. Negando infatti l'inesistenza del matrimonio tra persone dello stesso
sesso, peraltro fino ad allora affermata solo incidentalmente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7877, in Fam. dir., 2000, 509) e affrontata da una sola risalente
pronuncia di merito (Trib. di Roma, 28 giugno 1980, in Giur. it., 1982, I, 169, nota Galletto), la
Cassazione ha dimostrato di apprezzare, se non la rilevanza giuridica, almeno il significato sociale che il
rapporto coniugale riveste per le persone omosessuali in quanto -come si è detto- unioni aventi
natura propriamente familiare, che al contrario delle persone eterosessuali non possono sposare la
persona di propria scelta. Accanto alla dimensione familiare del fenomeno del matrimonio same-sex
prodotto della sopra citata pronuncia della Corte europea, la Corte ha altresì riconosciuto il valore del
principio di non discriminazione. Sono queste infatti le due vie privilegiate per le persone
omosessuali per far valere i propri diritti.
Nel riconoscere la trascrivibilità, tuttavia, il Tribunale maremmano sembra percorrere una terza via, che
si svolge attraverso tre passaggi successivi. Anzitutto, vengono richiamate le regole italiane di diritto
internazionale privato, ossia gli artt. 27 e 65, L. 31 amggio 1995, n. 218, dedicati rispettivamente
alle condizioni per contrarre matrimonio e al riconoscimento di atti stranieri; viene altresì richiamato
l'art. 115 c.c., che stabilisce gli impedimenti per il matrimonio degli italiani all'estero. Queste
norme rinviano al diritto nazionale dei nubendi, quindi al diritto italiano. Al riguardo, secondo il
Tribunale il criterio della nazionalità dei nubendi non impedisce di considerare valido il matrimonio
same-sex straniero, in quanto nel codice civile «non è individuabile alcun riferimento al sesso in
relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio».
In secondo luogo, il Tribunale guarda all'art. 18, D.P.R. n. 396 del 2000, notando da un lato che l'ordine
pubblico internazionale è l'unico limite contemplato dalla legge alla trascrizione degli atti stranieri e,
dall'altro, che la Cassazione nella propria Sent. n. 4184 del 2012 ha ritenuto tale matrimonio «non
contrario all'ordine pubblico ... sia pure non esplicitamente». In conclusione, «non essendo previsto, nel
nostro ordinamento, alcun ulteriore impedimento derivante da disposizioni di legge», tale matrimonio
può essere trascritto.
La sentenza è apprezzabile per due ragioni. Anzitutto, essa riconosce che la trascrizione, non avendo
effetto costitutivo ma meramente dichiarativo di una situazione giuridica già prodottasi all'estero,
non incide sullo status delle persone coinvolte, ma semmai fornisce loro uno strumento di carattere
probatorio, utile per (di)mostrare al giudice l'avvenuta celebrazione del matrimonio in uno Stato
straniero (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17620) e, soprattutto, la durata della convivenza
(ad es. al fine di provare la sua stabilità al fine di ottenere l'affido di minori: v. Trib. Min. di Palermo 4
dicembre 2013). Secondariamente, al contrario di quanto sostiene la Procura della Repubblica di
Grosseto, che si è subito affrettata a precisare di voler impugnare la sentenza facendo leva sulla
precedente pronuncia della Suprema Corte, la statuizione di quest'ultima per cui il matrimonio sarebbe
inidoneo a produrre effetti nell'ordinamento italiano non viene contraddetta, ma soltanto portata alle
sue giuste conseguenze nell'affermazione del diritto delle coppie omosessuali al rispetto della loro vita
familiare.
Piuttosto, ci pare che il Tribunale abbia avvicinato l'Italia, sebbene limitatamente alla trascrizione, alle
altre due ipotesi di pacifico riconoscimento di matrimoni same-sex stranieri anche in assenza di una
legislazione nazionale sulle unioni omosessuali, cioè alle esperienze dello Stati di New York prima della
citata legge del 2011 (v. Martinez v. County of Monroe, 850 N.Y.S.2d 740, 743 (N.Y. 2008)), di Israele
(Corte Sup., 26.11.2006, Yossi Ben-Ari v. Commissioner of PopulationRegistry, HCJ 3045/05) e, se
l'iniziativa referendaria prevista per il 2015 avrà successo, dell'Irlanda. La formula italiana non sembra
pertanto né isolata né eccezionale, certamente non meno di quanto isolato ed eccezionale non sia
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l'attuale stato della nostra legislazione in materia di coppie omosessuali, che ancora attende un segno
di vita da parte del legislatore.
Trib. di Grosseto 9 aprile 2014
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