Quotidiano Giuridico 11/04/14 08:49 Quotidiano » Matrimonio tra persone dello stesso sesso 11-4-2014 Matrimonio same-sex straniero e trascrizione in Italia: la "terza via" del Tribunale di Grosseto Con una sentenza che ha scatenato roventi polemiche su un tema che da anni ormai preoccupa più le aule giudiziarie che le commissioni parlamentari, il Tribunale di Grosseto è entrato a gamba tesa nel dibattito sul riconoscimento, in Italia, del diritto delle coppie dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La questione specifica affrontata dal Tribunale riguarda la trascrizione del matrimonio celebrato tra due cittadini italiani a New York, trascrizione inizialmente rifiutata dall'Ufficio dello stato civile del Comune di Grosseto, ma che ha trovato successivamente accoglimento da parte del Tribunale toscano. di Matteo M. Winkler - Professore a contratto e dottore di ricerca nell'Università Bocconi e Avvocato in Milano Con sentenza depositata il 9 aprile 2014, il Tribunale di Grosseto ha ordinato all'Ufficio dello stato civile del Comune della città toscana di trascrivere le nozze celebrate all'estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso. I due interessati infatti, come moltissime altre coppie gay e lesbiche del nostro Paese, hanno deciso di trasferirsi per qualche giorno a New York, dove è possibile sposarsi. A New York infatti il same-sex marriage è pienamente valido ed efficace (v. MarriageEqualityAct del 24.6.2011), al pari di altri quindici sister state che pure lo riconoscono, mentre risultano tuttora pendenti oltre trenta procedimenti giudiziari volti ad ottenere il riconoscimento di tale diritto. In Europa, analogamente, il matrimonio same-sex è in vigore in dieci Stati (Islanda, Gran Bretagna ad esclusione dell'Irlanda del Nord, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia). L'Italia, ad oggi, è l'unico Paese europeo che, nonostante gli inviti della Corte costituzionale (Sent. 15 aprile 2010, n. 138, pt. 8 in diritto), non ha ancora legiferato in materia di unioni omosessuali. Il viaggio dei due coniugi toscani, dunque, si conclude con la richiesta all'Ufficiale dello stato civile del loro comune di residenza di trascrivere il matrimonio newyorchese negli appositi registri. Alla luce di questo quadro, è difficile provare stupore o disagio nel considerare il comportamento di chi, come la coppia di Grosseto, è arrivato ad attraversare l'oceano per vedere riconosciuta la propria unione. Le ragioni di questo gesto possono essere le più varie. Una prima motivazione è psicologica: è rassicurante sapere che da qualche parte nel mondo, anche molto lontano, v'è un luogo in cui il vissuto quotidiano della coppia riceve l'adeguato riconoscimento da parte della legge e viene chiamato con il nome che merita, cioè «matrimonio». Sposarsi all'estero conferisce infatti un senso di dignità all'unione, anche se poi il matrimonio non è effettivamente riconosciuto nel luogo di residenza. Vi è in secondo luogo una ragione di appartenenza a una comunità: sposarsi all'estero esattamente come fanno le coppie eterosessuali conferma che vi sono società per le quali essere gay o lesbica non fa davvero alcuna differenza. Vi è però anche un elemento politico che non può essere trascurato. Dopo il rientro in Italia, molte coppie chiedono la trascrizione dell'atto straniero di matrimonio, con la prospettiva di generare un dibattito sul piano giudiziario e soprattutto su quello politico. Domandare le ragioni del diniego di trascrizione significa stimolare una risposta da parte del giudice e di riflesso, come scrive lo studioso americano William N. Eskridge, invertire l'onere dell'inerzia in capo allo Stato, costringendo così l'autorità politica a prendere una posizione onde giustificare il suo perdurante silenzio (Foreword: The Marriage Cases-Reversing the Burden of Inertia in a PluralistConstitutionalDemocracy, in 97 Cal. L. Rev., 2009, 1785). Non è la prima volta che la questione finisce in un'aula giudiziaria. Il precedente rilevante è, in questo caso, il procedimento instaurato nel 2004 da due ragazzi di Latina, sposatisi in Olanda. Dopo il Tribunale di Latina (Decr. 10 amggio 2005, in NGCC, 2006, I, 86, nota Bilotta) e la Corte d'Appello di Roma (Decr. 13 luglio 2006, in Fam. dir., 2007, I, 166, nota Sesta), sul caso si è espressa la Corte di Cassazione, con la pluricitataDec. n. 4148 del 15 marzo 2012 (in Giust. civ., 2012, 1691, nota Chiovini-Winkler). Per la Cassazione il matrimonio tra persone dello stesso sesso configura, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti umani (24.6.2010, Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, in NGCC, 2010, I, 1137, nota Winkler), un vero e proprio diritto fondamentale, per quanto condizionato a una «riserva assoluta di legislazione ordinaria» e rimesso, pertanto, alla libera http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint?MODE=print…LATE=quoty&FULTIPO=5&KEY0='33CS1000112766'&_X_OPNAME=Quotidiano Page 1 of 3 Quotidiano Giuridico 11/04/14 08:49 determinazione del Parlamento. Nondimeno, le coppie gay e lesbiche sono protette dal «diritto al rispetto della vita familiare», che possono far valere direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria, domandando tutela in relazione a «ipotesi particolari» nelle quali si richieda un trattamento paritario tra l'unione omosessuale e la coppia coniugata (cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.). Alla luce di questi principi, per la Cassazione il matrimonio same-sex straniero non è «inesistente», dunque irriconoscibile non solo sul piano giuridico ma altresì a livello sociale, bensì semplicemente «inidoneo» a dispiegare effetti in Italia. Nulla si dice rispetto all'annoso tema della contrarietà o meno del matrimonio all'ordine pubblico internazionale italiano, che la Corte pare dare per sottinteso (in senso negativo) e sul quale ad oggi non si registra alcuna decisione giudiziaria, ma solo qualche confuso riferimento in dottrina. Correttamente, dunque, ad un primo livello la Cassazione aveva individuato nella trascrizione in Italia del matrimonio same-sex straniero non un problema puramente internazionalprivatistico, ma una questione di diritti individuali. Negando infatti l'inesistenza del matrimonio tra persone dello stesso sesso, peraltro fino ad allora affermata solo incidentalmente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7877, in Fam. dir., 2000, 509) e affrontata da una sola risalente pronuncia di merito (Trib. di Roma, 28 giugno 1980, in Giur. it., 1982, I, 169, nota Galletto), la Cassazione ha dimostrato di apprezzare, se non la rilevanza giuridica, almeno il significato sociale che il rapporto coniugale riveste per le persone omosessuali in quanto -come si è detto- unioni aventi natura propriamente familiare, che al contrario delle persone eterosessuali non possono sposare la persona di propria scelta. Accanto alla dimensione familiare del fenomeno del matrimonio same-sex prodotto della sopra citata pronuncia della Corte europea, la Corte ha altresì riconosciuto il valore del principio di non discriminazione. Sono queste infatti le due vie privilegiate per le persone omosessuali per far valere i propri diritti. Nel riconoscere la trascrivibilità, tuttavia, il Tribunale maremmano sembra percorrere una terza via, che si svolge attraverso tre passaggi successivi. Anzitutto, vengono richiamate le regole italiane di diritto internazionale privato, ossia gli artt. 27 e 65, L. 31 amggio 1995, n. 218, dedicati rispettivamente alle condizioni per contrarre matrimonio e al riconoscimento di atti stranieri; viene altresì richiamato l'art. 115 c.c., che stabilisce gli impedimenti per il matrimonio degli italiani all'estero. Queste norme rinviano al diritto nazionale dei nubendi, quindi al diritto italiano. Al riguardo, secondo il Tribunale il criterio della nazionalità dei nubendi non impedisce di considerare valido il matrimonio same-sex straniero, in quanto nel codice civile «non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio». In secondo luogo, il Tribunale guarda all'art. 18, D.P.R. n. 396 del 2000, notando da un lato che l'ordine pubblico internazionale è l'unico limite contemplato dalla legge alla trascrizione degli atti stranieri e, dall'altro, che la Cassazione nella propria Sent. n. 4184 del 2012 ha ritenuto tale matrimonio «non contrario all'ordine pubblico ... sia pure non esplicitamente». In conclusione, «non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore impedimento derivante da disposizioni di legge», tale matrimonio può essere trascritto. La sentenza è apprezzabile per due ragioni. Anzitutto, essa riconosce che la trascrizione, non avendo effetto costitutivo ma meramente dichiarativo di una situazione giuridica già prodottasi all'estero, non incide sullo status delle persone coinvolte, ma semmai fornisce loro uno strumento di carattere probatorio, utile per (di)mostrare al giudice l'avvenuta celebrazione del matrimonio in uno Stato straniero (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17620) e, soprattutto, la durata della convivenza (ad es. al fine di provare la sua stabilità al fine di ottenere l'affido di minori: v. Trib. Min. di Palermo 4 dicembre 2013). Secondariamente, al contrario di quanto sostiene la Procura della Repubblica di Grosseto, che si è subito affrettata a precisare di voler impugnare la sentenza facendo leva sulla precedente pronuncia della Suprema Corte, la statuizione di quest'ultima per cui il matrimonio sarebbe inidoneo a produrre effetti nell'ordinamento italiano non viene contraddetta, ma soltanto portata alle sue giuste conseguenze nell'affermazione del diritto delle coppie omosessuali al rispetto della loro vita familiare. Piuttosto, ci pare che il Tribunale abbia avvicinato l'Italia, sebbene limitatamente alla trascrizione, alle altre due ipotesi di pacifico riconoscimento di matrimoni same-sex stranieri anche in assenza di una legislazione nazionale sulle unioni omosessuali, cioè alle esperienze dello Stati di New York prima della citata legge del 2011 (v. Martinez v. County of Monroe, 850 N.Y.S.2d 740, 743 (N.Y. 2008)), di Israele (Corte Sup., 26.11.2006, Yossi Ben-Ari v. Commissioner of PopulationRegistry, HCJ 3045/05) e, se l'iniziativa referendaria prevista per il 2015 avrà successo, dell'Irlanda. La formula italiana non sembra pertanto né isolata né eccezionale, certamente non meno di quanto isolato ed eccezionale non sia http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint?MODE=print…LATE=quoty&FULTIPO=5&KEY0='33CS1000112766'&_X_OPNAME=Quotidiano Page 2 of 3 Quotidiano Giuridico 11/04/14 08:49 l'attuale stato della nostra legislazione in materia di coppie omosessuali, che ancora attende un segno di vita da parte del legislatore. Trib. di Grosseto 9 aprile 2014 Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint?MODE=print…LATE=quoty&FULTIPO=5&KEY0='33CS1000112766'&_X_OPNAME=Quotidiano Page 3 of 3
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