Franzini

CREDITI DEI PROFESSIONISTI:
IL DECRETO INGIUNTIVO E LA
RELATIVA OPPOSIZIONE
Avv. Marco B. Franzini
STUDIO LEGALE SMF
SANTIN - MASTELOTTO - FRANZINI
Associazione Giovani Avvocati Milano
VIA F.LLI GABBA 5 – 20121 MILANO
IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI
DEI PROFESSIONISTI E LA RELATIVA
OPPOSIZIONE
Panorama normativo minimo di riferimento
SMF
studio
legale
PROFILI SOSTANZIALI:
(c.c. libro V, titolo III, capo II: delle professioni intellettuali)
Art. 2233. Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalla parti e non può essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione
professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali1.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., in l. 4 agosto 2006, n.
248, introdotto in sede di conversione, con decorrenza dal 12 agosto 2006.
PROFILI SOSTANZIALI:
Art. 2233. Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalla parti e non può essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione
professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
PROFILI PROCESSUALI:
(c.p.c. libro IV, titolo I, capo I: del procedimento d’ingiunzione)
 Art. 633 – Condizioni di ammissibilità
 Art. 636 – Parcella delle spese e delle prestazioni
 Art. 637 – Giudice competente
 Art. 645 – Opposizione
PROFILI PROCESSUALI:
(D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 – c.d. «Codice del consumo»)
 Art. 33, comma 2, lett. u – Clausole vessatorie nel contratto
tra professionista e consumatore
(D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – c.d. «Semplificazione dei riti»)
 Art. 14 – Delle controversie in materia di liquidazione degli
onorari e dei diritti di avvocato
IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI
DEI PROFESSIONISTI…
Problematiche connesse alle condizioni di ammissibilità
SMF
studio
legale
C.P.C. Art. 633. Condizioni di ammissibilità:
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata
quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di
spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro
ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro
legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la
quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una
controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
C.P.C. Art. 636. Parcelle delle spese e delle prestazioni:
Nei casi previsti nei numeri 21 e 32 dell'articolo 633, la domanda deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione
del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il
parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in
base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere
nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali
1
ONORARI E SPESE SORTI IN OCCASIONE DI UN PROCESSO
2
ONORARI E SPESE DI PROFESSIONISTI BASATI SU TARIFFE
Cosa resta degli artt. 633 e 636 c.p.c. dopo l’entrata in vigore
dell’art. 9 D.L. 1/2012 (Crescitalia)?
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. […]
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. […]
Le risposte della giurisprudenza di merito…
Tribunale Varese sez. I 11 ottobre 2012
L'abrogazione da parte dell'art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni
regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella
parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista,
l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'art. 636
c.p.c.. Da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta,
richiesta dall'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore
del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti
dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27.
Le risposte della giurisprudenza di merito…
Tribunale Verona 25 settembre 2013
In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di
diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell’associazione professionale nella
determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni
processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa
sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell’art. 2233 comma 1 c.c., spettava
all’associazione professionale, è ora rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria.
Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto
dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell’art. 633
comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più azionare il loro diritto alla riscossione
del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a
quello fondato su prova scritta, ai sensi dell’art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c..
La posizione degli ordini professionali…
 C.N.D.C.E.C., 12 settembre 2013: esprime un parere sostanzialmente adesivo rispetto
alla provvedimento del tribunale di Varese (citato letteralmente) esclude che il parere
dell’ordine possa legittimare il ricorso per ingiunzione ex artt. 633-636 c.p.c.;
 Cons. Naz. Consulenti del Lavoro, 13 marzo 2014: non ritiene abrogate le norme in
questione e continua a prevedere il parere di legittimità sulla parcella quale
condizione sufficiente ex artt. 633-636 c.p.c.;
 Cons. Naz. Ingegneri, 7 agosto 2014: esprime un parere sostanzialmente conforme a
quello espresso dal Cons. Naz. Consulenti del Lavoro
La posizione degli ordini professionali…
Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 ottobre 2013
Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più
determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza
intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il
decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione
professionale.
L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso
dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe
normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla
sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli
avvocati.
Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o
rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che,
non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente
intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.
La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere
Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774
In materia di ingiunzione, mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del
decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento
proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo
a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione
piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità,
validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l’insussistenza
del preteso diritto del creditore
La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere
Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774 (conforme a Cass. n. 2924/95)
[…] prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma
degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un
terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere
[…]
La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere
Cassazione civile sez. II 11 settembre 2013 n. 20843
Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con
prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa
dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e
dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia
subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si
accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.
La prova scritta nel rapporto professionista-cliente
Alcuni esempi:
 Contratto professionista-cliente;
 Preventivo scritto accettato dal cliente;
 Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo
pagamento; N.B.: quest’ultima, utile ai fini dell’art. 642 c.p.c per la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
La prova scritta nel rapporto avvocato-cliente
Alcuni esempi:
 Contratto avvocato-cliente;
 Preventivo scritto accettato dal cliente;
 Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo
pagamento; N.B.: quest’ultima, utile ai fini dell’art. 642 c.p.c per la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
 Sentenza che preveda la condanna alle rifusione delle spese a carico della
controparte per il caso in cui la controparte non provveda e il cliente, a sua volta,
si sottragga al pagamento.
IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI
DEI PROFESSIONISTI…
Problematiche connesse alla competenza
SMF
studio
legale
C.P.C. Art. 637. Giudice competente:
1° comma, la regola generale
«Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il
tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria […]»
In altre parole:
 Quanto alla competenza per materia si deve fare riferimento agli artt. 7, 9 e 10;
 Quanto alla competenza per territorio si deve fare riferimento agli artt. 18 e 19
c.p.c. oltra all’art. 20 relativo al foro facoltativo per le cause relative a diritti di
obbligazione
C.P.C. Art. 637. Giudice competente:
2° e 3° comma, le regole speciali
«Per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che
deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri
clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine
al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono» *
* N.B: va identificato in quello al quale il professionista è iscritto attualmente, cioè con
riferimento al momento della proposizione del ricorso (cfr., da ultimo, Cass. 17049 e
17050 del 2010)
Ovviamente, non tutto è semplice come ad una prima lettura
potrebbe apparire…
Innanzitutto:
qual è il giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c. con riferimento al luogo
in cui deve eseguirsi l’obbligazione di pagamento del credito professionale?
La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
Art. 1182 c.c.:
«I. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla
convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da
altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
[…]
III. L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta
al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso
da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più
gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore,
ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
IV. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore
ha al tempo della scadenza»
La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
La giurisprudenza è unanime nell’interpretare restrittivamente il principio previsto
dall’art. 1182, III comma, c.c.:
si ritiene, infatti, che tale criterio possa trovare piena applicazione soltanto nel caso
in cui oggetto dell’obbligazione sia ab origine un credito liquido, ossia qualora
l’obbligazione tragga origine da un titolo, negoziale o giudiziale, che stabilisca la
misura del credito (Cass. S.U. 5899/1997 su tutte), ovvero qualora quest’ultimo,
benchè illiquido, risulti tuttavia di agevole liquidazione mediante semplici operazioni
di calcolo, senza necessità di ulteriori accertamenti (ex plurimis, Cass. 26790/2009).
La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
E i compensi dei professionisti?
Secondo la giurisprudenza si tratta di compensi che, di regola, non sono prestabiliti
al tempo del conferimento dell’incarico, ma determinabili solo ex post, con
riguardo all’entità ed alla qualità della prestazione professionale eseguita ed in
relazione alle tariffe (ora ai parametri) che, di solito, prevedono compensi minimi e
massimi.
Quindi:
il relativo pagamento deve adempiersi, ex art. 1182, ult. co., c.c. al domicilio del
debitore e, conseguentemente, sono la residenza o il domicilio di quest’ultimo a
radicare la competenza territoriale.
La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
Cass. civ. sez. VI n. 21000/2011 afferma il seguente principio di diritto:
«Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è
un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.,
seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del
debitore in quel medesimo tempo» (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591;
Cass. 9. 12.1995 n. 12629)
La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.
Cass. civ. sez. III n. 6096/2013, nel ribadire il principio, afferma anche che:
«L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del
creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del
credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel
luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art.
1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3)».
Ovviamente, non tutto è semplice come ad una prima lettura
potrebbe apparire…
In secondo luogo:
che natura ha il rapporto professionista cliente quando il cliente è una persona fisica
che stipula il contratto (i.e. conferisce il mandato) per finalità estranee all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta?
Un orientamento ormai consolidato: Cassazione dixit
Cass. civ. sez. VI n. 1464/2014
«[…] Va ribadito il principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 12865/2011),
che la direttiva comunitaria del 5.4.19 93, n. 93/13 CEE non limita il suo ambito di
applicazione alle "attività commerciali", come comunemente intese. Anzi la
predetta direttiva comunitaria, al suo decimo "considerando", afferma
espressamente la sua applicabilità "a qualsiasi contratto stipulato tra un
professionista e un consumatore", eccezion fatta per alcuni contratti espressamente
enucleati. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. 23
ottobre 2007, n. 221, art. 3, definisce il consumatore come: "la persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta".
Un orientamento ormai consolidato: Cassazione dixit
Cass. civ. sez. VI n. 1464/2014
Lo stesso art. 3 (mod. dal D.Lgs. n. 221 del 2007), alla lett. c) definisce il professionista
come la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario". Questa definizione di professionista, così come quella di
consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività "imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale" che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra
imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale.
4. E' evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al
professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l'avvocato».
La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.
Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
«1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto,
o per effetto, di:
[…]
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; […]»
La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.
Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Conseguentemente:
Nei confronti del cliente persona fisica che abbia conferito il mandato per finalità
estranee alla sua attività professionale – fatta salva la possibilità per il professionista di
provare la sussistenza di un valido (i.e. non vessatorio) patto che preveda diversamente
– l’azione volta al recupero del credito del professionista dovrà essere radicata davanti
al giudice competente per valore del luogo ove il cliente/consumatore ha residenza o
domicilio elettivo
La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.
Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Il conflitto con quanto previsto dall’art. 637, commi 2 e 3, c.p.c.:
Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2012 n. 2270
In tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia agito, con il
procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere, dal proprio cliente, il pagamento di
competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, comma 3,
c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo e il foro speciale della residenza o del domicilio del
consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lg. 206/2005, va risolto nel senso
della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché,
trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di
quella precedente.
La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.
Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Il conflitto con quanto previsto dall’art. 637, commi 2 e 3, c.p.c.:
Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2012 n. 2270
In tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia agito, con il
procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere, dal proprio cliente, il pagamento di
competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, comma 3,
c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo e il foro speciale della residenza o del domicilio del
consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, va risolto nel senso
della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché,
trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di
quella precedente.
Principio, questo, ribadito più recentemente da Cass. civ. Sez, VI n. 5703/2014
…E LA RELATIVA OPPOSIZIONE
Problematiche comuni
SMF
studio
legale
Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di
merito instaurata con l’opposizione
Come nella generalità dei casi, anche l’opposizione a D.I. avente per oggetto la
contestazione del credito professionale comporta la necessità per l’opposto/attore in
senso sostanziale di provare il suo credito sia sotto il profilo dell’an debeatur che sotto
quello del quantum debeatur; infatti…
Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di
merito instaurata con l’opposizione
… anche nei casi previsti dagli artt. art. 633, n. 1 e 2, e 636 c.p.c. le indicazioni
contenute nella parcella e le attestazioni e valutazioni che compongono il parere
dell’ordine professionale sono considerate veritiere solo in via presuntiva e vincolanti
(limitatamente al quantum) solo nella fase monitoria, mentre perdono tale valore
privilegiato – se contestate da parte dell’ingiunto – nell’ambito della successiva fase
di opposizione, con conseguente necessità per il ricorrente opposto di fornire una
prova piena, nelle forme ordinarie, dell’effettivo espletamento delle prestazioni e
della misura del relativo compenso, che dovrà essere determinata in osservanza dei
criteri previsti dall’art. 2233 c.c..
Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di
merito instaurata con l’opposizione
Alcuni esempi di prove possibili
Per prestazioni di natura giudiziale:
 Contratto con il cliente ovvero preventivo scritto dallo stesso accettato;
 Procura alle liti;
 Atti (propri e delle controparti);
 Verbali di causa;
 Corrispondenza informativa con il cliente;
 Provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di
merito instaurata con l’opposizione
Alcuni esempi di prove possibili
Per prestazioni di natura stragiudiziale:
 Contratto con il cliente ovvero preventivo scritto dallo stesso accettato;
 Corrispondenza intercorsa con il cliente e/o la controparte;
 Pareri scritti, bozze di contratti;
 Rapporti periodici sulle attività svolte inviati al cliente e, eventualmente, dallo
stesso approvati espressamente (particolarmente importanti, se non indispensabili
nel caso di compensi orari).
…E LA RELATIVA OPPOSIZIONE
Il particolare caso previsto dall’art. 14 D.Lgs 150/2011
SMF
studio
legale
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21
settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro
il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione
collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21
settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro
il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21
settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
Il limite oggettivo e l’orientamento determinatosi sotto prima del D.Lgs. 150/11
Queste regole [deroga all’opposizione ordinaria, n.d.r.] non possono trovare
applicazione quando la controversia non verta unicamente sulla misura del
compenso dovuto all'avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia
civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero
l'esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate
riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in
detta materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi oppure la controversia
sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a
suo carico dal rapporto professionale. In tali casi, il procedimento ordinario attrae
nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del
procedimento speciale (Cass. civ. n. 876/2012)
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi
prima del D.Lgs. 150/2011
La giurisprudenza della S.C. risulta pressoché costantemente orientata a ritenere che
l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento
dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile debba rivestire la
forma dell'atto di citazione (già con la sentenza del 2 agosto 1956, n. 3041, difatti,
venne affermato il principio secondo cui, avverso il provvedimento monitorio
ottenuto dall'avvocato contro il proprio cliente per prestazioni giudiziali in materia
civile, l'opposizione deve essere proposta con atto di citazione nel termine stabilito
dal decreto stesso, principio poi ribadito da Cass. 22 maggio 1959, n. 1561, 3 gennaio
1966, e 16 maggio 1981, n. 3225, ove, in particolare, si legge che l'opposizione
instaurata mediante ricorso depositato in cancelleria "non è prevista dalla legge",
salvo casi del tutto particolari dovuti alla competenza funzionale cui è connessa una
procedura particolare come nel caso del processo del lavoro).
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi
prima del D.Lgs. 150/2011
In tempi più recenti, il principio è stato espressamente ribadito con la sentenza della
seconda sezione del 16 febbraio 1999, n. 1283, a mente della quale il procedimento
speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 è posto in
alternativa a quello monitorio per ingiunzione di agli artt. 633 e segg. c.p.c., con la
scelta tra i due riti demandata esclusivamente al professionista e con la conseguenza
che, qualora egli abbia optato per il procedimento di ingiunzione e la domanda sia
stata accolta, il debitore che ritenga la somma liquidata non dovuta, in tutto o in
parte, deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione,
notificato al ricorrente nel termine di venti giorni (elevato a quaranta con legge
20.12.1995 n. 432) di cui all'art. 641 c.p.c.
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi
prima del D.Lgs. 150/2011
Nel solco di tale orientamento si pone ancora la sentenza di cui a Cass. 26 gennaio
2000, n. 850 - mentre in epoca ancor più recente non sembrano rinvenirsi pronunce
che abbiano affrontato espressamente la questione della forma dell'atto di
opposizione in discorso, anche se le Sezioni Unite, con pronuncia del 22 febbraio
2010, n. 4071, hanno precisato che, quando un decreto ingiuntivo sia stato emesso
per i compensi professionali di un avvocato, al giudizio di opposizione si applicano gli
art. 28, 29 e 30 legge n. 794 del 1942, ma, per tutto quanto non previsto da queste
disposizioni speciali, il giudizio è regolato dalle norme sull'ordinario giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo.
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? S.U. N. 21675/2013 su
disciplina previgente
«A tanto consegue l'affermazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi del
disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis),
l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali in
materia civile deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l'opponente
abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio
procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato
nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto
procedere con la citazione».
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? S.U. N. 21675/2013 su
disciplina previgente
«Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto
correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il
quale l'adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non
determina, peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di
opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente
alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato
comunque raggiunto lo scopo detratto, in virtù del principio di conversione degli atti
processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c.».
Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150
S.U. N. 21675/2013 su disciplina previgente, l’avvocatura sentitamente ringrazia
«Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente
rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150, a mente del
quale l'atto di opposizione all'ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702bis c.p.c., e non più dell'atto di citazione»