Schema provvedimento approvazione

OGGETTO:
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE –
VARIANTE PARZIALE N°19 AI SENSI DEL V COMMA , ART.17
L.R.56/77 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
A relazione dell’assessore Rossi:
Il Progetto preliminare della Variante parziale n°19 al Piano Regolatore Generale Comunale
vigente, redatta ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e concernente la
definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco, è stato
adottato dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013, con atto deliberativo n°34 divenuto
esecutivo in data 18 agosto 2013.
Occorre anzitutto premettere che, preliminarmente all’adozione della Variante parziale n°19
in oggetto, l’Ufficio comunale espropri, con comunicazioni del 02 e del 04 luglio 2013, aveva
notificato ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione della predetta opera pubblica,
la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art.11 del D.P.R.
n°327/2001, assegnando loro 30 giorni di termine temporale per la formulazione di eventuali
proposte, rilievi e/o osservazioni.
Nel termine temporale poc’anzi citato è pervenuta al Comune un’osservazione scritta ed in
pari data, e comunque prima dell’adozione della Variante urbanistica, è stata inoltre
consegnata al Comune una nota a firma di un legale in rappresentanza di soggetti proprietari
di immobili ubicati in aree poste nei pressi dell’ambito territoriale interessato dalla Variante,
non direttamente interessati dal procedimento espropriativo.
La predetta delibera di adozione del Progetto preliminare di Variante di cui al primo
paragrafo, corredata dei relativi allegati, ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R.56/77 e
s.m.i. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune e dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, ossia dal 22 agosto al 06 settembre 2013, chiunque ha potuto
formulare in ordine ad essa osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti
ed alle previsioni della Variante.
Nell’arco dei suddetti quindici giorni di termine temporale per la presentazione delle
osservazioni sono quindi pervenute al Comune tre osservazioni scritte, così come attestato dal
Registro delle Osservazioni a firma del Segretario Generale.
Contestualmente alla pubblicazione, gli atti della presente Variante parziale sono stati
trasmessi, in data 7 agosto 2013, alla Provincia di Cuneo la quale, entro 45 giorni dalla loro
ricezione, ha deliberato, con D.G.P. n°126 del 03/09/2013, esprimendo parere di compatibilità
della Variante n°19 con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovra-comunali
approvati e “dando atto che vengono rispettati i parametri di cui al comma 6 e che, per
ritenere integralmente rispettate le condizioni di classificazione come parziale della Variante
di cui al comma 5 dell’art.17 della L.R. n°56/77 e s.m.i. , in sede di approvazione della
Variante dovrà essere dimostrato puntualmente il rispetto della modifica introdotta dalla
Regione in sede di approvazione del PRGC vigente”, nonché richiamando quali osservazioni
le segnalazioni effettuate dagli Uffici e riportate nella premessa della medesima delibera.
L’Ufficio comunale competente ha quindi provveduto a redigere un “Documento di
controdeduzione” nel quale sono stati puntualmente analizzati e riscontrati tutti i rilievi
pervenuti.
Per quanto attiene la procedura di valutazione preventiva di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante parziale n°19, occorre ricordare come
nell’ambito del predetto provvedimento di adozione il Comune come previsto dalla legge,
aveva dato atto che la Variante in argomento rientrava nei casi di esclusione di cui al comma
9 dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., a tale data vigente.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n°03/2013 che ha modificato
sostanzialmente il predetto art.17 stralciando dal comma 9 i predetti casi di esclusione, il
Comune, prescindendo dai dubbi e dalle incertezze interpretative sulla necessità di attivare o
meno la procedura di Verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica della Variante già adottata, ha prontamente dato corso a detta procedura
predisponendo il Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) della Variante, trasmettendolo ai
soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggistici, Soprintendenza Beni Archeologici, ARPA e ASL CN1) ed
invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni.
A seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i contributi di ASL CN1 – Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica, della Provincia di Cuneo - Settore Gestione
Risorse del Territorio, dell’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo e della Soprintendenza
Beni Architettonici e Paesaggistici.
Conseguentemente l’Organo Tecnico Comunale (OTC), ai fini dell’assunzione da parte
dell’Amministrazione Comunale del motivato provvedimento conclusivo della predetta fase
di verifica preventiva, ha redatto l’apposita Relazione istruttoria, tenendo conto delle
disposizioni e delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla L.R. 40/1998 ed alla
DGR 12-8931 del 09/06/2008; relazione che si è conclusa proponendo l’esclusione della
Variante dal procedimento di VAS, a condizione che vengano recepite le prescrizioni indicate
in Relazione ai punti 3.1 e 3.2.
La Giunta Comunale, con atto n°220 del 07/11/2013, esecutivo dal 09 dicembre 2013, ha
deliberato di escludere, per le motivazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria
dell’O.T.C., la Variante parziale n°19 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
nel rispetto delle predette prescrizioni.
In ordine al predetto provvedimento di conclusione del procedimento di verifica, pubblicato
sul sito informatico del Comune e trasmesso agli Enti aventi competenza in materia
ambientale, non sono pervenute al Comune osservazioni scritte.
Occorre precisare inoltre come sia le suddette prescrizioni impartite dall’O.T.C. e recepite
dalla Giunta Comunale, che i contenuti del “Documento di controdeduzione” alle
osservazioni pervenute, non abbiano prodotto modifiche sostanziali alla Variante tali da
richiederne la ripubblicazione.
La Variante ed i relativi atti, conformemente a quanto prescritto dall’art.39 del D.Lgs. n°33
del 14/03/2013, sono stati inoltre pubblicati sul sito internet del Comune nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente.
Il Progetto Definivo di Variante ed il relativo “Documento di controdeduzione”, sono quindi
stati esaminati con esito ……….. dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 03 aprile
2014 e sono posti in questa sede all’esame del Consiglio Comunale.
Sulla scorta di quanto sin qui detto ed evidenziato, propongo quindi:
1)
DI DARE ATTO:
- che nell’arco dei trenta giorni successivi alla data di notifica delle comunicazioni di
avvio del procedimento espropriativo di cui all’art.11 del D.P.R. n.327/2001, come
attestato Registro delle osservazioni, è pervenuta al Comune un’osservazione scritta;
mentre in pari data è pervenuta al Comune una nota di richieste da parte di un legale,
in rappresentanza di soggetti proprietari di immobili ubicati in aree poste nei pressi
dell’ambito territoriale interessato dalla Variante e non direttamente interessate dal
procedimento espropriativo, cui si è deciso di riscontrare;
- che nel termine temporale dei quindici giorni previsto per la presentazione delle
osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente,
decorrenti dal 22 agosto al 06 settembre 2013, sono pervenute al Comune, come
attestato dal Registro delle osservazioni, tre distinte osservazioni scritte;
- che la Provincia di Cuneo con D.G.P. n°126 del 03/09/2013, nei termini temporali
ad essa assegnati dalla legge ovvero 45 giorni dal ricevimento del documento, ha
formulato le proprie osservazioni scritte;
- che in relazione alle osservazioni di cui ai punti che precedono l’Ufficio comunale
competente ha esaustivamente esplicitato, nel suddetto “Documento di
controdeduzione”, le ragioni che presiedono all’accoglimento o al rigetto delle
stesse, nonché recepito le indicazioni espresse dalla Provincia di Cuneo;
- che la Variante parziale n°19 in argomento, come esplicitato nel suddetto
Documento, “non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare
riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”;
2)
DI APPROVARE il “Documento di controdeduzione” alle suddette richieste ed
osservazioni relative all’avvio del procedimento espropriativo ed al Progetto preliminare
della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente;
3)
DI DARE ATTO che l’approvazione del “Documento di controdeduzione” non
comporta variazione alcuna agli elaborati tecnici posti a corredo della presente variante
parziale al P.R.G.C. vigente;
4)
DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento
di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°20773 del 26/07/2013 avanzata dai Sig.ri
Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino
Guendalina, Guarino Gilda e Cortese Elena e la contestuale richiesta di ritiro ed
archiviazione della procedura intrapresa dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’art 11
del D.P.R 327/ 01; dando contestualmente atto che i rilievi connessi agli aspetti
espropriativi saranno ripresi e puntualmente valutati nell’ambito delle successive fasi
procedimentali;
4.1) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento
di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24202 del 06/09/2013 avanzata dal Sig.
Mamino Lorenzo;
4.2) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento
di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24217 del 06/09/2013 avanzata da Italia
Nostra Onlus – sezione di Mondovì e la contestuale richiesta formulata dall’osservante
di revoca della deliberazione di adozione della Variante parziale n. 19 al PRGC vigente;
4.3) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento
di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24245 del 06/09/2013 avanzata dai Sig.ri
Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino
Guendalina, Guarino Gilda, Cortese Elena e Legambiente Piemonte – Circolo Alex
Langer;
4.4) DI PRENDERE ATTO delle richieste di cui alla nota prot. n°20715 del 26/07/2013 da
parte dell’Avv. Marco Cuniberti in nome e per conto dei Condomini Riviera Lotto I e
Riviera Lotto II e di rinviarne il recepimento nell’ambito delle successive fasi
progettuali ed esecutive dell’opera in questione;
4.5) DI ACCOGLIERE E RECEPIRE le indicazioni ed osservazioni espresse dalla Provincia
di Cuneo, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di
controdeduzione”;
4.6) DI DARE ATTO, in ossequio a quanto richiesto dalla Provincia in ordine alla verifica
del rispetto delle richieste e delle indicazioni formulate ex officio dalla Regione in sede
di approvazione del vigente P.R.G.C., che la Variante parziale n°19 è stata adottata sulla
base di un apposito studio tecnico e di inserimento ambientale che l’ha preceduta e che è
stato approvato dall’Amministrazione con atto deliberativo G.C. n°155 del 25/07/2013 e
che la stessa, nell’individuare il tracciato definitivo della strada di collegamento tra Via
Vasco e Piazza d’Armi, ha seguito come richiesto dalla Regione tratti di sedime stradale
attualmente esistenti sul sito;
5)
DI APPROVARE, ai sensi dell’art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i il Progetto
Definitivo della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente avente ad oggetto: “Definizione della
viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco” e costituito dai
seguenti elaborati:
- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:
Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°19” (estratti tavole);
- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:
P3.2/9 : Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;
P3.3/7 : Progetto – Concentrico – Scala 1: 2000;
6)
DI DARE ATTO:
- che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle
urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni
insediative rientranti nei casi di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della
L.R.56/77 e s.m.i.;
-
-
-
-
-
-
-
che ai fini della sottoposizione dei terreni interessati dalla realizzazione della
viabilità pubblica oggetto di Variante al vincolo preordinato all’esproprio, il
competente Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°327/2001, ha
comunicato, in data 02 e 04 luglio 2013, ai proprietari di detti terreni, l’avvio del
procedimento, assegnando loro 30 gg. di tempo per formulare eventuali
osservazioni;
che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento
costituirà, ai sensi delle disposizioni recate dal D.P.R. n°327/2001, dichiarazione di
pubblica utilità ai fini dell’acquisizione dei predetti terreni;
che, con D.G.C. n°220 del 07/11/2013, la presente Variante, espletata la procedura
di verifica preventiva, è stata esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) per le motivazioni ed alle condizioni esplicate ai punti 3.1 e 3.2
dell’allegata Relazione istruttoria dell’O.T.C. e che dette condizioni non hanno
prodotto modifiche alla Variante tali da richiederne la ripubblicazione;
che, ai sensi del IV comma dell’art.5 della L.R.52/00, si è verificato come i
contenuti della presente Variante non richiedono modifiche al vigente Piano di
classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del
15/03/2004, come tra l’altro esplicitato nell’ambito del predetto Documento di
controdeduzione alle osservazioni pervenute;
che le aree oggetto della presente variante non ricadono tra quelle individuate e
perimetrate ai sensi della L. 64/74 e che pertanto non è necessario acquisire il
preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio
idrogeologico;
che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne
attuano le previsioni;
che la presente Variante non risulta essere incompatibile con i progetti
sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione Comunale è a conoscenza;
che il presente Progetto Definitivo di Variante parziale al P.R.G.C. vigente è stato
predisposto, adottato e viene ora approvato nel pieno rispetto di quanto previsto
dall’art.17, V comma della L.R. 56/77 e s.m.i.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione dell’Assessore Rossi;
Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1^
Commissione Consiliare permanente la quale, nella seduta del 03 aprile 2014, ha espresso a
maggioranza parere …………….;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Uditi gli interventi di …………………., interventi che, a norma dell’art. 69 del
Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nei nastri audiomagnetici e nelle successive
trascrizioni, depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda;
Visto il seguente parere espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data
IL RESPONSABILE F.to Meineri”;