OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE – VARIANTE PARZIALE N°19 AI SENSI DEL V COMMA , ART.17 L.R.56/77 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO A relazione dell’assessore Rossi: Il Progetto preliminare della Variante parziale n°19 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatta ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e concernente la definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco, è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013, con atto deliberativo n°34 divenuto esecutivo in data 18 agosto 2013. Occorre anzitutto premettere che, preliminarmente all’adozione della Variante parziale n°19 in oggetto, l’Ufficio comunale espropri, con comunicazioni del 02 e del 04 luglio 2013, aveva notificato ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione della predetta opera pubblica, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n°327/2001, assegnando loro 30 giorni di termine temporale per la formulazione di eventuali proposte, rilievi e/o osservazioni. Nel termine temporale poc’anzi citato è pervenuta al Comune un’osservazione scritta ed in pari data, e comunque prima dell’adozione della Variante urbanistica, è stata inoltre consegnata al Comune una nota a firma di un legale in rappresentanza di soggetti proprietari di immobili ubicati in aree poste nei pressi dell’ambito territoriale interessato dalla Variante, non direttamente interessati dal procedimento espropriativo. La predetta delibera di adozione del Progetto preliminare di Variante di cui al primo paragrafo, corredata dei relativi allegati, ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune e dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 22 agosto al 06 settembre 2013, chiunque ha potuto formulare in ordine ad essa osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della Variante. Nell’arco dei suddetti quindici giorni di termine temporale per la presentazione delle osservazioni sono quindi pervenute al Comune tre osservazioni scritte, così come attestato dal Registro delle Osservazioni a firma del Segretario Generale. Contestualmente alla pubblicazione, gli atti della presente Variante parziale sono stati trasmessi, in data 7 agosto 2013, alla Provincia di Cuneo la quale, entro 45 giorni dalla loro ricezione, ha deliberato, con D.G.P. n°126 del 03/09/2013, esprimendo parere di compatibilità della Variante n°19 con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovra-comunali approvati e “dando atto che vengono rispettati i parametri di cui al comma 6 e che, per ritenere integralmente rispettate le condizioni di classificazione come parziale della Variante di cui al comma 5 dell’art.17 della L.R. n°56/77 e s.m.i. , in sede di approvazione della Variante dovrà essere dimostrato puntualmente il rispetto della modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione del PRGC vigente”, nonché richiamando quali osservazioni le segnalazioni effettuate dagli Uffici e riportate nella premessa della medesima delibera. L’Ufficio comunale competente ha quindi provveduto a redigere un “Documento di controdeduzione” nel quale sono stati puntualmente analizzati e riscontrati tutti i rilievi pervenuti. Per quanto attiene la procedura di valutazione preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante parziale n°19, occorre ricordare come nell’ambito del predetto provvedimento di adozione il Comune come previsto dalla legge, aveva dato atto che la Variante in argomento rientrava nei casi di esclusione di cui al comma 9 dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., a tale data vigente. Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n°03/2013 che ha modificato sostanzialmente il predetto art.17 stralciando dal comma 9 i predetti casi di esclusione, il Comune, prescindendo dai dubbi e dalle incertezze interpretative sulla necessità di attivare o meno la procedura di Verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante già adottata, ha prontamente dato corso a detta procedura predisponendo il Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) della Variante, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Soprintendenza Beni Archeologici, ARPA e ASL CN1) ed invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni. A seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i contributi di ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica, della Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio, dell’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo e della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici. Conseguentemente l’Organo Tecnico Comunale (OTC), ai fini dell’assunzione da parte dell’Amministrazione Comunale del motivato provvedimento conclusivo della predetta fase di verifica preventiva, ha redatto l’apposita Relazione istruttoria, tenendo conto delle disposizioni e delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla L.R. 40/1998 ed alla DGR 12-8931 del 09/06/2008; relazione che si è conclusa proponendo l’esclusione della Variante dal procedimento di VAS, a condizione che vengano recepite le prescrizioni indicate in Relazione ai punti 3.1 e 3.2. La Giunta Comunale, con atto n°220 del 07/11/2013, esecutivo dal 09 dicembre 2013, ha deliberato di escludere, per le motivazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria dell’O.T.C., la Variante parziale n°19 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto delle predette prescrizioni. In ordine al predetto provvedimento di conclusione del procedimento di verifica, pubblicato sul sito informatico del Comune e trasmesso agli Enti aventi competenza in materia ambientale, non sono pervenute al Comune osservazioni scritte. Occorre precisare inoltre come sia le suddette prescrizioni impartite dall’O.T.C. e recepite dalla Giunta Comunale, che i contenuti del “Documento di controdeduzione” alle osservazioni pervenute, non abbiano prodotto modifiche sostanziali alla Variante tali da richiederne la ripubblicazione. La Variante ed i relativi atti, conformemente a quanto prescritto dall’art.39 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013, sono stati inoltre pubblicati sul sito internet del Comune nell’apposita sezione Amministrazione trasparente. Il Progetto Definivo di Variante ed il relativo “Documento di controdeduzione”, sono quindi stati esaminati con esito ……….. dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 03 aprile 2014 e sono posti in questa sede all’esame del Consiglio Comunale. Sulla scorta di quanto sin qui detto ed evidenziato, propongo quindi: 1) DI DARE ATTO: - che nell’arco dei trenta giorni successivi alla data di notifica delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo di cui all’art.11 del D.P.R. n.327/2001, come attestato Registro delle osservazioni, è pervenuta al Comune un’osservazione scritta; mentre in pari data è pervenuta al Comune una nota di richieste da parte di un legale, in rappresentanza di soggetti proprietari di immobili ubicati in aree poste nei pressi dell’ambito territoriale interessato dalla Variante e non direttamente interessate dal procedimento espropriativo, cui si è deciso di riscontrare; - che nel termine temporale dei quindici giorni previsto per la presentazione delle osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente, decorrenti dal 22 agosto al 06 settembre 2013, sono pervenute al Comune, come attestato dal Registro delle osservazioni, tre distinte osservazioni scritte; - che la Provincia di Cuneo con D.G.P. n°126 del 03/09/2013, nei termini temporali ad essa assegnati dalla legge ovvero 45 giorni dal ricevimento del documento, ha formulato le proprie osservazioni scritte; - che in relazione alle osservazioni di cui ai punti che precedono l’Ufficio comunale competente ha esaustivamente esplicitato, nel suddetto “Documento di controdeduzione”, le ragioni che presiedono all’accoglimento o al rigetto delle stesse, nonché recepito le indicazioni espresse dalla Provincia di Cuneo; - che la Variante parziale n°19 in argomento, come esplicitato nel suddetto Documento, “non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”; 2) DI APPROVARE il “Documento di controdeduzione” alle suddette richieste ed osservazioni relative all’avvio del procedimento espropriativo ed al Progetto preliminare della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente; 3) DI DARE ATTO che l’approvazione del “Documento di controdeduzione” non comporta variazione alcuna agli elaborati tecnici posti a corredo della presente variante parziale al P.R.G.C. vigente; 4) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°20773 del 26/07/2013 avanzata dai Sig.ri Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino Guendalina, Guarino Gilda e Cortese Elena e la contestuale richiesta di ritiro ed archiviazione della procedura intrapresa dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’art 11 del D.P.R 327/ 01; dando contestualmente atto che i rilievi connessi agli aspetti espropriativi saranno ripresi e puntualmente valutati nell’ambito delle successive fasi procedimentali; 4.1) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24202 del 06/09/2013 avanzata dal Sig. Mamino Lorenzo; 4.2) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24217 del 06/09/2013 avanzata da Italia Nostra Onlus – sezione di Mondovì e la contestuale richiesta formulata dall’osservante di revoca della deliberazione di adozione della Variante parziale n. 19 al PRGC vigente; 4.3) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di controdeduzione”, l’osservazione prot. n°24245 del 06/09/2013 avanzata dai Sig.ri Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino Guendalina, Guarino Gilda, Cortese Elena e Legambiente Piemonte – Circolo Alex Langer; 4.4) DI PRENDERE ATTO delle richieste di cui alla nota prot. n°20715 del 26/07/2013 da parte dell’Avv. Marco Cuniberti in nome e per conto dei Condomini Riviera Lotto I e Riviera Lotto II e di rinviarne il recepimento nell’ambito delle successive fasi progettuali ed esecutive dell’opera in questione; 4.5) DI ACCOGLIERE E RECEPIRE le indicazioni ed osservazioni espresse dalla Provincia di Cuneo, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato “Documento di controdeduzione”; 4.6) DI DARE ATTO, in ossequio a quanto richiesto dalla Provincia in ordine alla verifica del rispetto delle richieste e delle indicazioni formulate ex officio dalla Regione in sede di approvazione del vigente P.R.G.C., che la Variante parziale n°19 è stata adottata sulla base di un apposito studio tecnico e di inserimento ambientale che l’ha preceduta e che è stato approvato dall’Amministrazione con atto deliberativo G.C. n°155 del 25/07/2013 e che la stessa, nell’individuare il tracciato definitivo della strada di collegamento tra Via Vasco e Piazza d’Armi, ha seguito come richiesto dalla Regione tratti di sedime stradale attualmente esistenti sul sito; 5) DI APPROVARE, ai sensi dell’art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i il Progetto Definitivo della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente avente ad oggetto: “Definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco” e costituito dai seguenti elaborati: - P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE; - ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE: Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°19” (estratti tavole); - ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE: P3.2/9 : Progetto – Territorio – Scala 1: 5000; P3.3/7 : Progetto – Concentrico – Scala 1: 2000; 6) DI DARE ATTO: - che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.; - - - - - - - che ai fini della sottoposizione dei terreni interessati dalla realizzazione della viabilità pubblica oggetto di Variante al vincolo preordinato all’esproprio, il competente Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°327/2001, ha comunicato, in data 02 e 04 luglio 2013, ai proprietari di detti terreni, l’avvio del procedimento, assegnando loro 30 gg. di tempo per formulare eventuali osservazioni; che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento costituirà, ai sensi delle disposizioni recate dal D.P.R. n°327/2001, dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’acquisizione dei predetti terreni; che, con D.G.C. n°220 del 07/11/2013, la presente Variante, espletata la procedura di verifica preventiva, è stata esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per le motivazioni ed alle condizioni esplicate ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegata Relazione istruttoria dell’O.T.C. e che dette condizioni non hanno prodotto modifiche alla Variante tali da richiederne la ripubblicazione; che, ai sensi del IV comma dell’art.5 della L.R.52/00, si è verificato come i contenuti della presente Variante non richiedono modifiche al vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004, come tra l’altro esplicitato nell’ambito del predetto Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute; che le aree oggetto della presente variante non ricadono tra quelle individuate e perimetrate ai sensi della L. 64/74 e che pertanto non è necessario acquisire il preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio idrogeologico; che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni; che la presente Variante non risulta essere incompatibile con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione Comunale è a conoscenza; che il presente Progetto Definitivo di Variante parziale al P.R.G.C. vigente è stato predisposto, adottato e viene ora approvato nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.17, V comma della L.R. 56/77 e s.m.i. IL CONSIGLIO COMUNALE Udita l’illustrazione dell’Assessore Rossi; Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare permanente la quale, nella seduta del 03 aprile 2014, ha espresso a maggioranza parere …………….; Visto lo Statuto comunale; Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; Uditi gli interventi di …………………., interventi che, a norma dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nei nastri audiomagnetici e nelle successive trascrizioni, depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda; Visto il seguente parere espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data IL RESPONSABILE F.to Meineri”;
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