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 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA
Al Comandante Regionale CFS Ing. Giuseppe Giove Al Vice Comandante Regionale CFS Dr. Andrea Fiorini A tutti i Comandanti Provinciali CFS Lombardia Al Comandante del CTA di Bormio (SO) Al Capo del COAIB Curno (BG) p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali Ispettorato Generale CFS Roma Oggetto: Attività di Direzione Operazioni di Spegnimento Risulta alla scrivente O.S. che le attuali disposizioni inerenti l’attività di DOS in Lombardia vadano in netto contrasto con il Decreto Legislativo 201/1995 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. Agli articoli 3 comma 2 e 8 comma 2, il citato Decreto chiarisce che: Art. 3 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti Comma 2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. […] Art. 8 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti Comma 2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. […] Ormai da tempo, eludendo le norme sopra menzionate, si è visto quasi esclusivamente il personale appartenente ai ruoli di Agenti/Assistenti e Sovrintendenti, impiegato come DOS sugli incendi boschivi in Lombardia, e non il personale preposto per legge appartenente ai ruoli di Funzionario e Ispettore. Tali ovvie discrepanze sono frutto di artifizi senza fondamento giuridico basati sia sui cosiddetti CORSI per DOS, discutibili sia nella forma che nella sostanza, sia sul cosiddetto “PRIMO INTERVENTO” a cui tutto il personale DEVE adempiere in emergenza; ma l’emergenza finisce NON con il fine delle operazioni di spegnimento, ma con l’intervento tempestivo del personale meramente preposto alle funzioni di DOS come per DLGS 201/95 e cioè il Funzionario o l’Ispettore. L’Ispettorato Generale ha impartito disposizioni al riguardo, volte ad “eludere” la normativa ordinamentale, con 2 stratagemmi: si è inventata il cosiddetto “primo intervento”, ossia mandare sull’incendio a dirigere le operazioni personale di qualsiasi grado, facendo leva sull’emergenza, senza però prevedere affatto la sostituzione IMMEDIATA del DOS con personale di grado Ispettore o Funzionario; ha organizzato corsi di formazione specifici per tutti, come se bastasse qualche giorno d’aula per diventare DOS, in barba al suddetto Dlgs 201/1995. UGL CFS Lombardia: Tel. 366 66 41 967 -­‐ e-­‐mail: [email protected] SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA
In Lombardia, la Convenzione tra CFS e Regione prevede che siano gli enti locali (Province, Parchi e Comunità Montane) ad effettuare la verifica della segnalazione di incendio boschivo e quindi effettuare il primo intervento con il proprio personale (DOS o non DOS), spesso più qualificato e/o più esperto del personale CFS sopra menzionato, e comunque sempre con migliori conoscenze del territorio. Pertanto, il “primo intervento” del personale CFS in Lombardia è solo un’ingannevole bufala: personale con qualifica di Agenti ed Assistenti, che lo ricordiamo, deve avere solo mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, NON può e NON deve, per legge, avere mansioni di responsabilità come quello del DOS, neanche per gli incendi boschivi di entità limitata. Il “primo intervento” come DOS, in piccoli incendi, può andar bene per il personale con qualifica da Sovrintendente, ma solo qualora, per qualche motivo, l’ente che ha effettuato la verifica non effettua tale “primo intervento”. Immediata comunque deve essere la sostituzione del DOS con un Ispettore o un Funzionario, non appena il Sovrintendente, presunto DOS, si accorga che l’evento è più grave di quanto previsto dalla qualifica (ossia direzione di piccole attività operative). Visto il perdurare di tale situazione, la scrivente O.S. ESIGE il rispetto del Dlgs 201/1995, e la modifica delle disposizioni di livello regionale e provinciale, affinché: -­‐ Il personale del ruolo Agenti / Assistenti non venga MAI impiegato come DOS in un incendio boschivo, perché non di sua competenza, come previsto dalla norma; -­‐ Il personale del ruolo Sovrintendenti venga impiegato solo nel caso in cui il “primo intervento” non venga fatto dall’ente, e comunque prontamente sostituito con personale di ruolo Ispettore o Funzionario. In virtù della mancata applicazione del più volte citato Dlgs 201/95, la scrivente O.S. considererà il Comandante Provinciale quale l’UNICO responsabile qualora ci fossero incidenti, problemi con altri enti, infortuni sul lavoro e qualsiasi altra criticità, qualora il DOS sia un Agente, Assistente o Sovrintendente, per poi naturalmente, qualora ci siano gravi problematiche, supportare il (presunto) DOS per le dovute azioni legali. In ogni caso, se un Agente, Assistente o Sovrintendente viene impiegato come (presunto) DOS, sarà richiesto ordine di servizio personale e firmato dal Comandante Provinciale. Perché, sia chiaro, mandare l’Agente come DOS su un incendio non è solo inopportuno, ma ILLEGALE. E non prevedere l’immediata sostituzione di un Sovrintendente DOS, in un incendio con mezzi aerei e/o con decine di volontari che operano, è altrettanto ILLEGALE. In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. Curno (BG), 18 Dicembre 2013 IL SEGRETARIO REGIONALE UGL CFS Lombardia: Tel. 366 66 41 967 -­‐ e-­‐mail: [email protected] SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA
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